TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/12/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9173 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA SALVADORI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CLAUDIA LANDINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 03/12/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 porre a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile una tantum di complessivi € 2.000,00, a totale tacitazione di tutti i diritti patrimoniale della resistente;
detto importo verrà versato in due rate: la prima rata di €
1.000,00 entro il 15.12.2025 e la seconda di € 1.000,00 entro il 15.1.2026; nulla sarà dovuto a titolo di assegno separatile relativamente al mese di dicembre 2025; compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 161/2025 pubblicata il 20/01/2025, che ha accolto le condizioni concordate dalle parti.
2 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(23/07/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato dal Presidente, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che dalla coppia non sono nati figli.
Risulta in particolare equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il pagamento dell'importo di € 2.000,00 che si è impegnato ad effettuare in favore di Parte_1
quale assegno divorzile una tantum, a definitiva tacitazione dei Controparte_1 diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 12/06/2010 da , n. a FIRENZE (FI) il 22/03/1971, e Parte_1 Controparte_1
, n. a Stockton (STATI UNITI D'AMERICA) il 20/08/1973, iscritto
[...] dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 258, parte I, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara equo il pagamento dell'importo di € 2.000,00 che si è Parte_1 impegnato ad effettuare in favore di quale assegno divorzile una Controparte_1 tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9173 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato BARBARA SALVADORI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato CLAUDIA LANDINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 03/12/2025):
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 porre a carico di l'obbligo di versare a un assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile una tantum di complessivi € 2.000,00, a totale tacitazione di tutti i diritti patrimoniale della resistente;
detto importo verrà versato in due rate: la prima rata di €
1.000,00 entro il 15.12.2025 e la seconda di € 1.000,00 entro il 15.1.2026; nulla sarà dovuto a titolo di assegno separatile relativamente al mese di dicembre 2025; compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 161/2025 pubblicata il 20/01/2025, che ha accolto le condizioni concordate dalle parti.
2 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(23/07/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato dal Presidente, i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, posto che esse non sono contrarie all'ordine pubblico e attengono a diritti disponibili, considerato che dalla coppia non sono nati figli.
Risulta in particolare equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il pagamento dell'importo di € 2.000,00 che si è impegnato ad effettuare in favore di Parte_1
quale assegno divorzile una tantum, a definitiva tacitazione dei Controparte_1 diritti patrimoniali della resistente, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Firenze (FI) in data 12/06/2010 da , n. a FIRENZE (FI) il 22/03/1971, e Parte_1 Controparte_1
, n. a Stockton (STATI UNITI D'AMERICA) il 20/08/1973, iscritto
[...] dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze (FI) al n. 258, parte I, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara equo il pagamento dell'importo di € 2.000,00 che si è Parte_1 impegnato ad effettuare in favore di quale assegno divorzile una Controparte_1 tantum, a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della resistente;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4