TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. ACCIACCAFERRI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI giusta procura in atti;
attrice contro
Contr
. ( ) in persona del CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERATI ANTONELLA giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno a conoscere la domanda riconvenzionale avanzata da nell'ambito del Parte_1
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti allo stesso pendente – adiva Parte_1
l'intestato Tribunale spiegando di aver sottoscritto un contratto di appalto con la società convenuta per l'esecuzione di taluni lavori presso il proprio appartamento. Aggiungeva di aver provveduto al pagamento delle lavorazioni effettuate, salvo che per i lavori di cui alla fattura 8/20 (azionata con il decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace) in considerazione dell'inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo contrattualmente previsto di posare in opera la lana di vetro all'interno delle pareti di cartongesso. Lamentava, dunque, l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'opera consegnata rispetto a quanto pattuito e chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al risarcimento del danno parametrato agli esborsi necessari a coibentare le pareti di cartongesso, così come contrattualmente pattuito. Concludeva, dunque, chiedendo di “accertare e dichiarare il grave
pagina 1 di 6 inadempimento posto in essere dalla società opposta Ene. .Co srl, in persona del legale CP_2
rappresentante, nei termini sopra indicati, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 28.6.2019 e condannare la società opposta al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente valutato inizialmente in euro 5.983,06 e poi limitato alla somma di euro 5.000,000 o in quella diversa ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite”. Cont Si costituiva in giudizio .Co. Srl affermando il pieno ed esatto adempimento del contratto CP_2
ripassato tra le parti cui non era seguito il completo pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo convenuto e, in particolare, dell'importo di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019.
Lamentava, poi, il mancato pagamento, da parte della della ditta Idro Tekno Gas s.r.l. chiamata Pt_1
dalla Ene. .Co. Srl a seguito di una richiesta di intervento effettuata dalla dopo CP_2 Pt_1
l'ultimazione dei lavori. Concludeva, dunque, chiedendo “NEL MERITO: rigettare la domanda spiegata da controparte nell'atto di citazione in riassunzione in quanto infondata in punto di diritto ed errata in linea di fatto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria del compenso professionale da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; IN VIA
RICONVENZIONALE: condannare per le motivazioni di cui in narrativa, al pagamento Parte_1 della somma di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019; in ogni caso accertare per le Cont ragioni suesposte, che la società .co. società a responsabilità limitata non è tenuta al CP_2 pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. per complessivi € 2.745,00 (comprensivo di
i.v.a.), in quanto non previsti nel contratto di appalto e, dunque, accertare che tenuta al pagamento per
i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. è con vittoria del compenso professionale da Parte_1 distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e – espletata una CTU tecnica – all'udienza del 25 ottobre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - era trattenuto in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Principiando con la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto avanzata dall'attrice va innanzitutto precisato – come pure ammesso da entrambe le parti – che l'obbligazione gravante sull'appaltatrice di svolgere le pratiche autorizzative (SCIA) e di accatastamento, sia stata correttamente eseguita dalla stessa (docc. 2, 3 e 4 fascicolo convenuta).
Ed infatti, ciò che lamenta la parte attrice è la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori e, in particolare, la mancata coibentazione prevista dal capitolato di appalto alla voce n. 10 che, in base alla ricostruzione dell'attrice, ha reso “inadatta l'opera alla sua destinazione” (così pag. 5 dell'atto di citazione in riassunzione). Affermava l'attrice che tale vizio avrebbe impedito all'immobile di essere pagina 2 di 6 energeticamente efficiente così da legittimarla a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno - “quantificato dalla odierna opponente attraverso i preventivi richiesti ed ottenuti da altre ditte […] per demolizione, ripristino, pittura e piastrellamento […]” oltre che “per rivestimento delle pareti” (così pag. 7 citazione in riassunzione) - in complessivi euro 5.983,06.
Così cristallizzato il thema decidendum, in ordine alla domanda di risoluzione vi è subito da dire come in base al condivisibile orientamento della Suprema Corte, il completamento delle prestazioni non esclude la possibilità che una delle parti chieda ed ottenga la risoluzione del contratto (Corte di
Cassazione n. 22065 del 12 luglio 2022), dalla quale discenderebbe il travolgimento retroattivo di tutte le condizioni negoziali, salvo la considerazione per cui il prezzo delle prestazioni già eseguite potrà essere liquidato “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cass., n.
15705/13 e n. 3455/15).
Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti che la lana di vetro – pure contrattualmente prevista al citato art. 10 del capitolato allegato al contratto di appalto - non sia stata posata in opera.
Occorre verificare, tuttavia, se tale inadempimento possa dirsi grave a tal punto da incidere sul sinallagma contrattuale e giustificare la risoluzione del contratto chiesta in questa sede dall'attrice.
Come noto, in tema di appalto, la disciplina della risoluzione contrattuale assume connotati peculiari compendiati nelle norme di cui agli art. 1667 c.c. e ss. In particolare, l'art. 1668 c. II c.c. prevede che la risoluzione del contratto di appalto può essere chiesta dal committente se “le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”. Punto centrale della presente disamina diviene allora comprendere se, nel caso di specie, la mancata coibentazione delle pareti in cartongesso abbia inciso in maniera considerevole sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, rendendola inadatta allo scopo per il quale era stata commissionata.
Come allegato dall'attrice in sede di citazione, infatti, la previsione di una coibentazione era finalizzata a conseguire maggiori prestazioni energetiche, con conseguente risparmio di spesa.
Sul punto, in corso di causa, è stata espletata una CTU tecnica che, all'esito di approfondite indagini termografiche sull'immobile per cui è causa e, in particolare, sulle pareti di cartongesso posate in opera dalla convenuta nell'immobile dell'attrice, ha concluso affermando che “Non si evidenziano anomalie termiche […] Da un confronto tra le temperature superficiali del bagno (dove risulta presente la
contro
-parate) rispetto a quelle della cucina (dove non risulta presente una
contro
-parate) non si evidenziano difformità […] Per quello che riguarda la parte interna di nuova realizzazione di separazione tra la cabina armadio e la cameretta, l'indagine termografica non ha dato nessun risultato, poiché entrambi gli ambienti sono posti alla medesima temperatura” con la conseguenza che
“dall'indagine termografica svolta non sono stati rilevati vizi e/o difetti e non sono state individuate
pagina 3 di 6 zone con discontinuità termiche, a seguito della presenza del cappotto esterno dello spessore di 10 cm”. Pertanto, concludeva il CTU affermando che “ad oggi non è necessario intervenire poiché i vizi e difetti lamentati non sono più presenti, tanto che non sono state rilevate discontinuità termiche attraverso il rilievo con camera termografica” (CTU pag. 21 e 22).
Ora, se è pur vero che, come sottolineato dal CTU, le discontinuità termiche (e, quindi, l'eventuale inefficienza energetica dell'immobile) sono allo stato impercettibili in quanto nell'immobile è stato posato il cappotto esterno (installato dal successivamente ai lavori eseguiti dalla CP_4
convenuta), non può non rilevarsi come parte attrice non abbia in alcun modo dimostrato – come pure era suo onere – che l'opera, così come eseguita e consegnata dalla ditta, fosse totalmente inidonea all'uso convenuto.
D'altro canto, come pure correttamente sottolineato dal CTU, la posa della lana di vetro all'interno del cartongesso, al fine di assicurare un isolamento termico dell'immobile, avrebbe dovuto essere effettuato sulle “sole superfici esterne, per una superficie complessiva di circa 16 mq, ossia i cartongessi dei bagni, non considerando il cartongesso interno impiegato per la realizzazione della cabina armadio” (ctu pag. 23). È evidente, pertanto, che si discute di una limitata porzione delle pareti esterne dell'immobile che (qualora non fosse stato posato il cappotto esterno da parte del ) CP_4
sarebbe comunque rimasto, per la restante parte, energeticamente non performante.
In conclusione, pur potendosi parlare di “difformità” dell'opera rispetto a quanto contrattualmente pattuito, si ritiene che tale difformità non sia assolutamente tale da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”, circostanza che, di per sé, giustifica il rigetto della domanda di risoluzione potendo, al più, giustificare l'azione aestimatoria o redibitoria che, tuttavia, in questa sede, non sono state avanzate. E ciò pur tenendo presente che, come pure sottolineato dal CTU, la lana di vetro “ha un costo molto basso”, con la conseguenza che la sua incidenza sul prezzo pattuito al citato punto 10 del capitolato di appalto, sarebbe stata davvero minima.
Per quanto detto, non avendo l'attrice provato di aver subito un danno – e non essendo, allo stato, necessario alcun ripristino dell'opera – la domanda di risarcimento del danno non potrà essere accolta.
È noto, infatti, che nel nostro ordinamento l'accoglimento della domanda risarcitoria è necessariamente subordinata non solo all'esistenza del c.d. “danno evento” ma anche all'allegazione e alla compiuta prova del “danno conseguenza” che, nel caso di specie, non si è in alcun modo verificato o, comunque, non risulta compiutamente dimostrato dalla parte attrice.
Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta e principiando con la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 Parte_1
del 05 dicembre 2019, ritiene questo giudice che la stessa vada accolta sulla base della semplice pagina 4 di 6 considerazione per cui parte attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione né in ordine all'an né in ordine al quantum della stessa.
In particolare, sul punto, , da un lato, non ha negato di dover ancora saldare il pagamento Parte_1
dei lavori di ristrutturazione alla società convenuta e, dall'altro, non ha in alcun modo contestato il quantum richiesto.
Diversamente, andrà rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta di
“accertare per le ragioni suesposte, che la società Ene. .co. società a responsabilità limitata non è CP_2 tenuta al pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. per complessivi € 2.745,00
(comprensivo di i.v.a.), in quanto non previsti nel contratto di appalto e, dunque, accertare che tenuta al pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. è . Parte_1
Si tratta, infatti, di un'(atipica) azione di accertamento proposta in assenza di un interesse della parte ex art. 100 c.p.c.
Non risulta, infatti, che la convenuta abbia pagato alla Idro Tekno Gas s.r.l. il corrispettivo di cui alla citata fattura con la conseguenza che l'accertamento richiesto, non potrebbe trovare tutela all'interno del processo, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante palesato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e, tenuto conto del rigetto della domanda avanzata dall'attrice, dell'accoglimento di una delle due domande riconvenzionali e del rigetto dell'altra, andranno compensate per ¼, dovendosi porre l'ulteriore misura di ¾ a carico della parte attrice.
Le spese di CTU, invece, andranno integralmente poste a carico della parte attrice, totalmente soccombente in relazione alle domande proposte relative all'accertamento dalla stessa richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 344 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale di condanna avanzata dalla convenuta e, per l'effetto, Cont condanna a pagare alla .co. srl la complessiva somma di € 540,87 di cui Parte_1 CP_2
alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento avanzata dalla parte convenuta;
- Compensa per ¼ le spese di lite;
- condanna la parte attrice a rimborsare al procuratore della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, l'ulteriore misura di ¾ delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3807,75 (3/4 di euro 5.077,00) per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
pagina 5 di 6 i.v.a., c.p.a. come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte attrice.
Ascoli Piceno, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2022 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. ACCIACCAFERRI Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI giusta procura in atti;
attrice contro
Contr
. ( ) in persona del CP_2 Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERATI ANTONELLA giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione – a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno a conoscere la domanda riconvenzionale avanzata da nell'ambito del Parte_1
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avanti allo stesso pendente – adiva Parte_1
l'intestato Tribunale spiegando di aver sottoscritto un contratto di appalto con la società convenuta per l'esecuzione di taluni lavori presso il proprio appartamento. Aggiungeva di aver provveduto al pagamento delle lavorazioni effettuate, salvo che per i lavori di cui alla fattura 8/20 (azionata con il decreto ingiuntivo avanti al giudice di pace) in considerazione dell'inadempimento dell'appaltatrice all'obbligo contrattualmente previsto di posare in opera la lana di vetro all'interno delle pareti di cartongesso. Lamentava, dunque, l'esistenza di gravi vizi e difetti dell'opera consegnata rispetto a quanto pattuito e chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al risarcimento del danno parametrato agli esborsi necessari a coibentare le pareti di cartongesso, così come contrattualmente pattuito. Concludeva, dunque, chiedendo di “accertare e dichiarare il grave
pagina 1 di 6 inadempimento posto in essere dalla società opposta Ene. .Co srl, in persona del legale CP_2
rappresentante, nei termini sopra indicati, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 28.6.2019 e condannare la società opposta al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente valutato inizialmente in euro 5.983,06 e poi limitato alla somma di euro 5.000,000 o in quella diversa ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite”. Cont Si costituiva in giudizio .Co. Srl affermando il pieno ed esatto adempimento del contratto CP_2
ripassato tra le parti cui non era seguito il completo pagamento, da parte dell'attrice, dell'importo convenuto e, in particolare, dell'importo di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019.
Lamentava, poi, il mancato pagamento, da parte della della ditta Idro Tekno Gas s.r.l. chiamata Pt_1
dalla Ene. .Co. Srl a seguito di una richiesta di intervento effettuata dalla dopo CP_2 Pt_1
l'ultimazione dei lavori. Concludeva, dunque, chiedendo “NEL MERITO: rigettare la domanda spiegata da controparte nell'atto di citazione in riassunzione in quanto infondata in punto di diritto ed errata in linea di fatto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria del compenso professionale da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; IN VIA
RICONVENZIONALE: condannare per le motivazioni di cui in narrativa, al pagamento Parte_1 della somma di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019; in ogni caso accertare per le Cont ragioni suesposte, che la società .co. società a responsabilità limitata non è tenuta al CP_2 pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. per complessivi € 2.745,00 (comprensivo di
i.v.a.), in quanto non previsti nel contratto di appalto e, dunque, accertare che tenuta al pagamento per
i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. è con vittoria del compenso professionale da Parte_1 distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e – espletata una CTU tecnica – all'udienza del 25 ottobre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - era trattenuto in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
Principiando con la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contratto avanzata dall'attrice va innanzitutto precisato – come pure ammesso da entrambe le parti – che l'obbligazione gravante sull'appaltatrice di svolgere le pratiche autorizzative (SCIA) e di accatastamento, sia stata correttamente eseguita dalla stessa (docc. 2, 3 e 4 fascicolo convenuta).
Ed infatti, ciò che lamenta la parte attrice è la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori e, in particolare, la mancata coibentazione prevista dal capitolato di appalto alla voce n. 10 che, in base alla ricostruzione dell'attrice, ha reso “inadatta l'opera alla sua destinazione” (così pag. 5 dell'atto di citazione in riassunzione). Affermava l'attrice che tale vizio avrebbe impedito all'immobile di essere pagina 2 di 6 energeticamente efficiente così da legittimarla a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno - “quantificato dalla odierna opponente attraverso i preventivi richiesti ed ottenuti da altre ditte […] per demolizione, ripristino, pittura e piastrellamento […]” oltre che “per rivestimento delle pareti” (così pag. 7 citazione in riassunzione) - in complessivi euro 5.983,06.
Così cristallizzato il thema decidendum, in ordine alla domanda di risoluzione vi è subito da dire come in base al condivisibile orientamento della Suprema Corte, il completamento delle prestazioni non esclude la possibilità che una delle parti chieda ed ottenga la risoluzione del contratto (Corte di
Cassazione n. 22065 del 12 luglio 2022), dalla quale discenderebbe il travolgimento retroattivo di tutte le condizioni negoziali, salvo la considerazione per cui il prezzo delle prestazioni già eseguite potrà essere liquidato “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cass., n.
15705/13 e n. 3455/15).
Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, è pacifico tra le parti che la lana di vetro – pure contrattualmente prevista al citato art. 10 del capitolato allegato al contratto di appalto - non sia stata posata in opera.
Occorre verificare, tuttavia, se tale inadempimento possa dirsi grave a tal punto da incidere sul sinallagma contrattuale e giustificare la risoluzione del contratto chiesta in questa sede dall'attrice.
Come noto, in tema di appalto, la disciplina della risoluzione contrattuale assume connotati peculiari compendiati nelle norme di cui agli art. 1667 c.c. e ss. In particolare, l'art. 1668 c. II c.c. prevede che la risoluzione del contratto di appalto può essere chiesta dal committente se “le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione”. Punto centrale della presente disamina diviene allora comprendere se, nel caso di specie, la mancata coibentazione delle pareti in cartongesso abbia inciso in maniera considerevole sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, rendendola inadatta allo scopo per il quale era stata commissionata.
Come allegato dall'attrice in sede di citazione, infatti, la previsione di una coibentazione era finalizzata a conseguire maggiori prestazioni energetiche, con conseguente risparmio di spesa.
Sul punto, in corso di causa, è stata espletata una CTU tecnica che, all'esito di approfondite indagini termografiche sull'immobile per cui è causa e, in particolare, sulle pareti di cartongesso posate in opera dalla convenuta nell'immobile dell'attrice, ha concluso affermando che “Non si evidenziano anomalie termiche […] Da un confronto tra le temperature superficiali del bagno (dove risulta presente la
contro
-parate) rispetto a quelle della cucina (dove non risulta presente una
contro
-parate) non si evidenziano difformità […] Per quello che riguarda la parte interna di nuova realizzazione di separazione tra la cabina armadio e la cameretta, l'indagine termografica non ha dato nessun risultato, poiché entrambi gli ambienti sono posti alla medesima temperatura” con la conseguenza che
“dall'indagine termografica svolta non sono stati rilevati vizi e/o difetti e non sono state individuate
pagina 3 di 6 zone con discontinuità termiche, a seguito della presenza del cappotto esterno dello spessore di 10 cm”. Pertanto, concludeva il CTU affermando che “ad oggi non è necessario intervenire poiché i vizi e difetti lamentati non sono più presenti, tanto che non sono state rilevate discontinuità termiche attraverso il rilievo con camera termografica” (CTU pag. 21 e 22).
Ora, se è pur vero che, come sottolineato dal CTU, le discontinuità termiche (e, quindi, l'eventuale inefficienza energetica dell'immobile) sono allo stato impercettibili in quanto nell'immobile è stato posato il cappotto esterno (installato dal successivamente ai lavori eseguiti dalla CP_4
convenuta), non può non rilevarsi come parte attrice non abbia in alcun modo dimostrato – come pure era suo onere – che l'opera, così come eseguita e consegnata dalla ditta, fosse totalmente inidonea all'uso convenuto.
D'altro canto, come pure correttamente sottolineato dal CTU, la posa della lana di vetro all'interno del cartongesso, al fine di assicurare un isolamento termico dell'immobile, avrebbe dovuto essere effettuato sulle “sole superfici esterne, per una superficie complessiva di circa 16 mq, ossia i cartongessi dei bagni, non considerando il cartongesso interno impiegato per la realizzazione della cabina armadio” (ctu pag. 23). È evidente, pertanto, che si discute di una limitata porzione delle pareti esterne dell'immobile che (qualora non fosse stato posato il cappotto esterno da parte del ) CP_4
sarebbe comunque rimasto, per la restante parte, energeticamente non performante.
In conclusione, pur potendosi parlare di “difformità” dell'opera rispetto a quanto contrattualmente pattuito, si ritiene che tale difformità non sia assolutamente tale da rendere l'opera “del tutto inadatta alla sua destinazione”, circostanza che, di per sé, giustifica il rigetto della domanda di risoluzione potendo, al più, giustificare l'azione aestimatoria o redibitoria che, tuttavia, in questa sede, non sono state avanzate. E ciò pur tenendo presente che, come pure sottolineato dal CTU, la lana di vetro “ha un costo molto basso”, con la conseguenza che la sua incidenza sul prezzo pattuito al citato punto 10 del capitolato di appalto, sarebbe stata davvero minima.
Per quanto detto, non avendo l'attrice provato di aver subito un danno – e non essendo, allo stato, necessario alcun ripristino dell'opera – la domanda di risarcimento del danno non potrà essere accolta.
È noto, infatti, che nel nostro ordinamento l'accoglimento della domanda risarcitoria è necessariamente subordinata non solo all'esistenza del c.d. “danno evento” ma anche all'allegazione e alla compiuta prova del “danno conseguenza” che, nel caso di specie, non si è in alcun modo verificato o, comunque, non risulta compiutamente dimostrato dalla parte attrice.
Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate dalla parte convenuta e principiando con la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € 540,87 di cui alla fattura n. 18 Parte_1
del 05 dicembre 2019, ritiene questo giudice che la stessa vada accolta sulla base della semplice pagina 4 di 6 considerazione per cui parte attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione né in ordine all'an né in ordine al quantum della stessa.
In particolare, sul punto, , da un lato, non ha negato di dover ancora saldare il pagamento Parte_1
dei lavori di ristrutturazione alla società convenuta e, dall'altro, non ha in alcun modo contestato il quantum richiesto.
Diversamente, andrà rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta di
“accertare per le ragioni suesposte, che la società Ene. .co. società a responsabilità limitata non è CP_2 tenuta al pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. per complessivi € 2.745,00
(comprensivo di i.v.a.), in quanto non previsti nel contratto di appalto e, dunque, accertare che tenuta al pagamento per i lavori eseguiti dalla Idro Tekno Gas s.r.l. è . Parte_1
Si tratta, infatti, di un'(atipica) azione di accertamento proposta in assenza di un interesse della parte ex art. 100 c.p.c.
Non risulta, infatti, che la convenuta abbia pagato alla Idro Tekno Gas s.r.l. il corrispettivo di cui alla citata fattura con la conseguenza che l'accertamento richiesto, non potrebbe trovare tutela all'interno del processo, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante palesato.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza e, tenuto conto del rigetto della domanda avanzata dall'attrice, dell'accoglimento di una delle due domande riconvenzionali e del rigetto dell'altra, andranno compensate per ¼, dovendosi porre l'ulteriore misura di ¾ a carico della parte attrice.
Le spese di CTU, invece, andranno integralmente poste a carico della parte attrice, totalmente soccombente in relazione alle domande proposte relative all'accertamento dalla stessa richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 344 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale di condanna avanzata dalla convenuta e, per l'effetto, Cont condanna a pagare alla .co. srl la complessiva somma di € 540,87 di cui Parte_1 CP_2
alla fattura n. 18 del 05 dicembre 2019;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento avanzata dalla parte convenuta;
- Compensa per ¼ le spese di lite;
- condanna la parte attrice a rimborsare al procuratore della parte convenuta, dichiaratosi antistatario, l'ulteriore misura di ¾ delle spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3807,75 (3/4 di euro 5.077,00) per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
pagina 5 di 6 i.v.a., c.p.a. come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte attrice.
Ascoli Piceno, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6