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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21838/2021 promossa da:
difeso dall'avv. TIZZANI GIUSEPPE e TIZZANI ALBERTO;
elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 197/BIS 10139 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. SELIS Controparte_1
MARIANGELA e SELIS DINO GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare il responsabile delle infiltrazioni e delle Controparte_2
immissioni d'acqua verificatesi nei locali indicate in citazione. Parte_1
- Condannare il a risarcire all'attrice i danni tutti subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 indicati in €. 40.000,00= ovvero ammontanti a quella cifra maggiore o minore risultante dall'istruttoria e dalla C.T.U., o in subordine da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi, ex art.
1284, 4° comma, c.c., con decorrenza dagli eventi lamentati o, in ogni caso, dalla domanda.
- Condannare altresì il ad eseguire immediatamente gli interventi per eliminare CP_1
infiltrazioni e immissioni d'acqua nell'immobile indicati nella C.T.U.. Pt_1
1 - Condannare infine il a rifondere all'attrice le spese Controparte_2
e le competenze tutte del giudizio, comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P..
- Con distrazione delle spese e degli onorari a favore dell'avv. Alberto Tizzani avendo anticipato le spese del procedimento e non avendo riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
Nel merito, dato atto dell'avvenuto versamento della somma di € 7.500,00 da parte della Compagnia assicuratrice del Condominio, respingersi ogni maggiore domanda di parte attrice
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 18.11.2021 ha rappresentato i Parte_1
seguenti fatti.
• L'attrice è proprietaria nel Condominio posto in a , tra il Controparte_2 CP_2
resto, di n. 5 locali al piano cantinato, censiti a C.F. al F. 196, particella n. 80 sub 31 piano S1, cat. C/2 adibiti a deposito, sale gioco, locale cucina e servizio.
• Il 12/05/2017 nei locali di sua proprietà si verificarono copiose immissioni d'acqua dovute alla rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua passante nella parete del vano scala condominiale che causarono gravi danni. In particolare subirono danni gli intonaci, le decorazioni del vano scala, della cucina e del locale adiacente adibito a i Controparte_3
pannelli e le strutture del
contro
-soffitto, gli impianti elettrici, le attrezzature, i macchinari, gli elettrodomestici (lavastoviglie, cappa cucina, banchi frigo, boiler, elevatore)
• Il perito incaricato dall'Assicurazione del Condominio, di Controparte_4
accertare e stimare i danni ai locali li valutò in complessivi €. 11.500,00= di cui però Pt_1 solo €. 7.500,00 indennizzabili perchè causati dalla rottura della tubazione ed € 4.000,00= non in garanzia in quanto originati da immissioni d'acqua provenienti dall'esterno, dal cortile, e precisamente attraverso il vano aperto esistente nel muro perimetrale ove è situato il contatore del gas del . CP_1
2 • L'importo è stata accettato dall'attrice ed il bonifico eseguito.
• Con e-mail 17/05/2018 l'attrice richiese, al Condominio il pagamento della somma di €.
3.910,00 per i danni causati dalle immissioni d'acqua dal cortile condominiale.
• Inoltre all'inizio di dicembre 2017 nei locali del seminterrato nella parte a confine con la Pt_1
si verificarono immissioni d'acqua provenienti dai due pozzetti condominiali Controparte_2
intasati o rotti, situati nel marciapiede della , nei quali confluiscono le discese Controparte_2
di raccolta delle acque piovane del tetto del , immissioni che causarono danni CP_1
all'intonaco e alle decorazioni del soffitto e delle pareti adiacenti alla nonché Controparte_2
all'impianto elettrico e al mobilio. I danni venivano quantificati in e 3.910,00.
• Sabato 12 maggio 2018 poi, a seguito di un forte temporale e dell'allagamento del cortile (cfr. fotografie doc. 11 e 12) nei locali al piano interrato si verificarono ingenti immissioni Pt_1
d'acqua, provenienti dal cortile attraverso il vano esterno, aperto, del contatore del gas, mai chiuso o sistemato o protetto nonostante le richieste dell'attrice, immissioni che allagarono il seminterrato cosicchè per 5 giorni l'attrice dovette chiudere i locali adibiti a sala giochi, bar, cucina, servizi. l'acqua danneggiò ancora una volta l'impianto elettrico, gli elettrodomestici, i pavimenti e le pareti e per il ripristino la sig.ra spese €. 11.580,00= più IVA Parte_1
• Il condominio non risarciva il danno e non si attivava per le riparazioni;
nè partecipava all'incontro di mediazione.
• Ad oggi dopo successive e continue infiltrazioni, il danno ammonta ad € 40.000,00 per il ripristino dei locali e per mancato guadagno.
Si è costituito il che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• I danni lamentati oggi dall'attrice sono sovrapponibili a quelli lamentati in un pregressa vicenda risalente al 2011, per la qual si svolse una ATP;
• Da allora quei locali non sono stati mai utilizzati a scopi commerciali e l'unica capacità reddituale degli stessi è data dalla periodica richiesta risarcitoria che la avanza. Pt_1
• Spetta comunque a parte attrice provare il danno subito.
La causa è stata istruita a mezzo CTU e trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025, previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*******
3 È stata disposta una CTU volta ad accertare:
➢ se i danni lamentati dal , in questo giudizio, occorsi dal 2017 al 2021 a seguito di CP_1
successive infiltrazioni ed allagamenti, fossero i medesimi e quindi in qualche modo sovrapponibili ai danni pregressi, risalenti al 2011 e già oggetto di un procedimento di ATP ed in parte risarciti dall'assicurazione;
➢ quali sono le cause delle continue infiltrazioni ed allagamenti e quindi dei danni patiti dalla proprietà attorea;
➢ l'entità del danno emergente e del lucro cessante.
La CTU svolta è completa esaustiva e logica, anche alla luce dei chiarimenti ulteriori offerti dal
CTU all'udienza del 23.4.2024 e delle risposte date alle osservazioni deI CTP.
Le determinazioni del CTU possono quindi essere fatte proprie per la seguente decisione.
Il CTU ha verificato lo stato dei luoghi ed ha accertato la causa dei danni.
In particolare ha verificato quanto segue:
- Non è stato oggetto di contestazione durante le operazioni peritali che in data 12.5.2017 si sono verificate infiltrazioni nel locale di proprietà attorea, provenienti dalla rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua sanitaria, cosa che aveva provocato ingenti danni. I pozzetti condominiali posti sotto il marciapiede di da cui era partita la infiltrazione, Controparte_2
erano stati poi ripristinati;
il problema quindi può ritenersi ad oggi risolto;
- Nel maggio 2018 i locali di parte attrice subivano ulteriori infiltrazioni provenienti dal vano del contatore del gas funzionale alla alimentazione della centrale termica. Il vano del contatore è stato poi oggetto di un intervento di ripristino ed è stato rialzato in modo da impedire all'acqua del cortile di infiltrarsi nel vano contatore del gas e poi passare nei locali attorei;
questo problema quindi può ritenersi risolto;
- Nel 2021 si è verificata la rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua;
- Al momento del sopralluogo, (gennaio, aprile e maggio 2023) i locati attorei erano ancora oggetto di importanti infiltrazioni ed allagamenti attivi: vi era acqua sul pavimento della sala giochi e della sala bar causati da una successiva rottura delle tubazioni del riscaldamento in tre diversi punti;
- Non erano più attive le infiltrazioni provenienti dai pozzetti di e dal locale Controparte_2
contatore, ma vi era un forte stato di degrado delle tubazioni condominiali verticali ed orizzontali di carico dell'acqua sanitaria e di riscaldamento, estesa a tutta la superficie visibile delle condotte poste al piano seminterrato;
a seguito delle indagini visive, termografiche e con
4 fluorescenza, il CTU ha accertato che sono presenti diversi punti di rottura della tubazione condominiale di carico dell'acqua nei locali di parte attrice che causano infiltrazioni d'acqua ancora attive.
- La rottura delle tubazione condominiali di carico dell'acqua ha causato l'allagamento ed il riempimento del vespaio areato dei locali attorei cosa che ha generato umidità di risalita sulle pareti dei locali bar e sala giochi, in particolare sulla parete lato , rivestita di Controparte_2
specchi;
- i lavori previsti all'esito dell'ATP espletato nel 2011 sono stati eseguiti ed infatti le parti in allora ammalorate apparivano integre in sede di sopralluogo in questo giudizio;
ne consegue che la causa delle infiltrazioni in atto è distinta rispetto a quella avvenuta nel 2011, e sono diverse le zone di ammaloramento. Il CTU ha quindi concluso con divisibilmente che le tipologie di danni susseguitisi nel tempo non sono sovrapponibili.
In particolare il CTU all'udienza del 23.4.2024, ha spiegato: Partendo dalle fotografie dell'arch. ho verificato che la condizione di oggi dei punti in allora danneggiati è Per_1
diversa per cui ne ho tratto la conclusione che si era intervenuti per il ripristino. Avendo accertato i punti di rottura e di spargimento di acqua relativamente al primo episodio, ho rilevato che quei punti non sono più ammalorati e pertanto ne ho desunto che si era intervenuti per il ripristino. Le parti in sede di operazioni peritali hanno riferito che i danni alle pareti relativi al primo evento erano stati riparati. A quanto ho verificato non vi erano in quei siti nuove infiltrazioni. Le infiltrazioni di cui si è discusso in questa causa, sono in altra posizione
e gli ammaloramenti valutati ai fini del risarcimento sono diversi da quelli considerati nella perizia Per_1
Si deve concludere sul punto che
➢ i danni oggi presenti nell'immobile attoreo sono danni diversi da quelli patiti nel 2011;
➢ tutte le infiltrazioni avvenute dal 2017 al 2021 sono state causate dalla rottura di parti condominiali, prima i pozzetti su , poi l'allagamento del locale contatore – Controparte_2
problematiche ad oggi risolte – e, successivamente, continue rotture delle tubazioni condominiali, ad oggi ancora attive.
Il CTU ha ritenuto che la riparazione delle condotte condominiali è di difficile attuazione e dubbia utilità dato lo stato di avanzato degrado, come dimostrato da interventi riparativi e non risolutivi eseguiti nel corso del tempo. È quindi necessario sostituire integralmente le tubazioni ormai ossidate ed
5 ammalorate.
Per eliminare in maniera duratura le cause delle infiltrazioni d'acqua il CTU ha ritenuto che gli interventi necessari consistono in:
- tracciamento del percorso delle tubazioni condominiali di carico dell'acqua;
- demolizione delle pareti perimetrali in corrispondenza del passaggio delle tubazioni;
- rimozione dei tratti di tubazione di carico dell'acqua in cattivo stato di conservazione;
- fornitura e posa di nuova tubazione di carico dell'acqua da raccordare alla tubazione esistente;
- ripristino delle porzioni di pareti demolite.
I danni riscontrati dal CTU nell'immobile attoreo sono i seguenti:
- presenza di acqua sui pavimenti del disimpegno posto tra il locale caldaia e il vano scala;
- presenza di acqua nel vespaio areato;
- presenza di umidità di risalita sulle pareti;
- presenza di muffa;
- gli intonaci presentano danni da infiltrazione d'acqua quali: rigonfiamenti e distacchi;
- lamarcescenza del cartongesso dovuta alla presenza di acqua;
- distaccamenti e rotture delle cornici in gesso;
- l'impianto elettrico risulta parzialmente danneggiato;
- i divanetti ed i tavolini sono stati oggetto di bagnamento;
- la presenza di n. 8 apparecchi per il gioco non funzionanti;
- lavatrice e lavastoviglie non funzionanti.
Il CTU ha quantificato il valore degli interventi necessari al ripristino dei locali di proprietà ATTOREA in € 22.030,94 oltre IVA che vanno ridotti ad € 21.661,54 oltre IVA applicato il coefficiente di vetustà alle apparecchiature.
Questo importo liquidato ormai con la CTU depositata il 17.7.2023, deve essere attualizzato da allora ad oggi nell'importo rivalutato con gli interessi di € 23.336,38 ( di cui per interessi: € 1.198,29 e per rivalutazione: € 476,55).
Parte attrice ha chiesto anche la refusione del danno da lucro cessante e cioè il mancato guadagno per inutilizzabilità dei locali di sua proprietà adibiti a servizio bar ed apparecchi da gioco, presenti nel locale in numero di 8 – come riscontrato dal CTU - .
Con la domanda introduttiva parte attrice non ha motivato la propria richiesta, non indicando, né
producendo la documentazione a sostegno della pretesa, né ha specificato il quantum preteso ed i criteri
6 proposti per il calcolo del lucro cessante.
Con la memoria istruttoria, ha tuttavia chiesto di provare al capo 8) che l'attrice guadagnava dalle macchinette da gioco, non meno di 800,00 euro mensili ed ha prodotto a sostegno della pretesa creditoria i documenti 45 e 46 che sono i report di incassi delle macchinette da gioco con l'indicazione di quanto conferito al proprietario e quanto al gestore.
Il guadagno relativo alle macchinette da gioco nel 2018 è stato di € 8.725,40 (doc. 45)
Il guadagno relativo alle macchinette da gioco nel 2019 è stato di € 2.040,61 (cfr. doc. 46).
In comparsa conclusionale, parte attrice ha sostenuto che l'incasso medio delle macchinette da gioco era di
1998,18 mensili, ritenendo che il locale dall' 11 maggio 2028 non era stato più utilizzabile a causa degli allagamenti e quindi spalmando il guadagno solo su 131 giorni di attività ( € 8.725,40 relativa solo al periodo 1/01/2018 – 11/05/2018 : 131 giorni =66,6 x 30 giorni).
L'argomentazione proposta da parte attrice non può essere condivisa
per questi motivi
:
• Il doc 45 di parte attrice indica il guadagno annuo spalmato sull'intero anno ed in difetto di una prova contraria non è possibile limitarlo fino al solo maggio 2018
• parte attrice non ha provato che i locali dopo l'11.5.2018 siano rimasti assolutamente inutilizzati e che le macchinette da gioco non siano state adoperate. Questo assunto è smentito anzi dal fatto che nel 2019, nonostante il locale non fosse stato ripristinato e fosse in situazione di degrado, le macchinette avevano prodotto reddito, seppur in misura ridotta.
• Il criterio di calcolo proposto da parte attrice basato sull'assunto per cui il guadagno di € 8.725,40 del 2018 fosse limitato a 131 giorni è rimasto quindi indimostrato ed anzi smentito dagli stessi documenti attorei.
• La stessa parte attrice nella sua seconda memoria istruttoria ha chiesto di provare che il guadagno mensile si aggirava intorno agli 800,00 euro mensili.
• La prova del maggior guadagno avrebbe potuto essere facilmente offerta producendo i tabulati del profitto delle macchinette negli anni antecedenti, per dare un valore numerico di riferimento.
• Nelle osservazioni alla CTU l'attrice non ha mai contestato i conteggi proposti dal CTU basati sul riparto del guadagno annuo sull'intero 2018.
Alla luce di queste considerazioni, ed in difetto di una prova diversa di cui era onerata parte attrice, si ritiene di poter calcolare il guadagno medio mensile dividendo il guadagno del 2018 per 12 mensilità con il risultato di un guadagno medio mensile di € 727,12.
Non si ritiene invece di fare la media tra questo importo e quanto guadagnato nel 2019 atteso che quei valori non paiono indicativi per calcolare un guadagno medio mensile, considerato lo stato ormai molto degradato dei locali che verosimilmente erano poco frequentati.
➢ Il danno relativo all'annualità 2018 ammonta quindi ad € 727,12 x 7 mesi successivi al sinistro (da
7 maggio a dicembre), per un mancato guadagno di € 5.089,84 che attualizzato con gli interessi ammonta ad € 6.666,05 ( di cui € 961,98 per rivalutazione ed € 614,23 per interessi ) ;
➢ Il danno relativo all'anno 2019 va calcolato sulla base del guadagno mensile di € 727,12 x 12 mensilità = 8.725,44 da cui va detratto quanto comunque riscosso dalle macchinette da giochi, nonostante lo stato di degrado dell'immobile, di € 2.040,61 (cfr. doc. 46 di parte attrice), per un mancato guadagno di € 6.684,83 che attualizzato con gli interessi ammonta ad € 8.729,76 (di cui €
1.250,06 per rivalutazione ed € 794,87 per interessi )
➢ Il danno relativo al periodo successivo al 2019 non è stato provato da parte attrice che ha omesso di depositare la documentazione relativa ai tabulati delle macchinette e dell'agenzia delle Entrate da cui poter desumere il minor guadagno rispetto alla media mensile come sopra indicata, o addirittura la assoluta inesistenza di guadagno;
parte attrice avrebbe potuto allegare la documentazione quanto meno per il periodo non compreso nell'arco temporale da febbraio 2020 a maggio 2021 durante il quale il mancato guadagno non avrebbe potuto ritenersi ascrivibile allo stato di danneggiamento dei locali per la sovrapposizione della causa assorbente della pandemia COVID 2019. Non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva e non potendo il danno essere presunto, né essere stimato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non si può riconoscere il lucro cessante per il periodo successivo al 2019.
In conclusione i danni patiti da parte attrice sono i seguenti
▪ € 23.336,38 per danno emergente
▪ € 6.666,05 lucro cessante per il 2018
▪ € 8.729,76 lucro cessante nel 2019
Totale € 38.732,19
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali di mora dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
8 € 1.701,00per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00.
Le spese di CTU sono a carico di parte convenuta. Spese di CTP non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza
[...] Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna il condominio a pagare in favore di € 38.732,19, oltre Parte_1
interessi legali di mora dalla pronuncia al saldo.
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di e per essa al difensore Parte_1
distrattario, liquidandole in € 7.616,00 per compensi € 518,00 + € 27.00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.111.2023, a carico del condominio
Torino, 28/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21838/2021 promossa da:
difeso dall'avv. TIZZANI GIUSEPPE e TIZZANI ALBERTO;
elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 197/BIS 10139 TORINO
ATTORE contro
, difeso dall'avv. SELIS Controparte_1
MARIANGELA e SELIS DINO GIOVANNI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Dichiarare il responsabile delle infiltrazioni e delle Controparte_2
immissioni d'acqua verificatesi nei locali indicate in citazione. Parte_1
- Condannare il a risarcire all'attrice i danni tutti subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 indicati in €. 40.000,00= ovvero ammontanti a quella cifra maggiore o minore risultante dall'istruttoria e dalla C.T.U., o in subordine da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi, ex art.
1284, 4° comma, c.c., con decorrenza dagli eventi lamentati o, in ogni caso, dalla domanda.
- Condannare altresì il ad eseguire immediatamente gli interventi per eliminare CP_1
infiltrazioni e immissioni d'acqua nell'immobile indicati nella C.T.U.. Pt_1
1 - Condannare infine il a rifondere all'attrice le spese Controparte_2
e le competenze tutte del giudizio, comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P..
- Con distrazione delle spese e degli onorari a favore dell'avv. Alberto Tizzani avendo anticipato le spese del procedimento e non avendo riscosso gli onorari, ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
Nel merito, dato atto dell'avvenuto versamento della somma di € 7.500,00 da parte della Compagnia assicuratrice del Condominio, respingersi ogni maggiore domanda di parte attrice
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 18.11.2021 ha rappresentato i Parte_1
seguenti fatti.
• L'attrice è proprietaria nel Condominio posto in a , tra il Controparte_2 CP_2
resto, di n. 5 locali al piano cantinato, censiti a C.F. al F. 196, particella n. 80 sub 31 piano S1, cat. C/2 adibiti a deposito, sale gioco, locale cucina e servizio.
• Il 12/05/2017 nei locali di sua proprietà si verificarono copiose immissioni d'acqua dovute alla rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua passante nella parete del vano scala condominiale che causarono gravi danni. In particolare subirono danni gli intonaci, le decorazioni del vano scala, della cucina e del locale adiacente adibito a i Controparte_3
pannelli e le strutture del
contro
-soffitto, gli impianti elettrici, le attrezzature, i macchinari, gli elettrodomestici (lavastoviglie, cappa cucina, banchi frigo, boiler, elevatore)
• Il perito incaricato dall'Assicurazione del Condominio, di Controparte_4
accertare e stimare i danni ai locali li valutò in complessivi €. 11.500,00= di cui però Pt_1 solo €. 7.500,00 indennizzabili perchè causati dalla rottura della tubazione ed € 4.000,00= non in garanzia in quanto originati da immissioni d'acqua provenienti dall'esterno, dal cortile, e precisamente attraverso il vano aperto esistente nel muro perimetrale ove è situato il contatore del gas del . CP_1
2 • L'importo è stata accettato dall'attrice ed il bonifico eseguito.
• Con e-mail 17/05/2018 l'attrice richiese, al Condominio il pagamento della somma di €.
3.910,00 per i danni causati dalle immissioni d'acqua dal cortile condominiale.
• Inoltre all'inizio di dicembre 2017 nei locali del seminterrato nella parte a confine con la Pt_1
si verificarono immissioni d'acqua provenienti dai due pozzetti condominiali Controparte_2
intasati o rotti, situati nel marciapiede della , nei quali confluiscono le discese Controparte_2
di raccolta delle acque piovane del tetto del , immissioni che causarono danni CP_1
all'intonaco e alle decorazioni del soffitto e delle pareti adiacenti alla nonché Controparte_2
all'impianto elettrico e al mobilio. I danni venivano quantificati in e 3.910,00.
• Sabato 12 maggio 2018 poi, a seguito di un forte temporale e dell'allagamento del cortile (cfr. fotografie doc. 11 e 12) nei locali al piano interrato si verificarono ingenti immissioni Pt_1
d'acqua, provenienti dal cortile attraverso il vano esterno, aperto, del contatore del gas, mai chiuso o sistemato o protetto nonostante le richieste dell'attrice, immissioni che allagarono il seminterrato cosicchè per 5 giorni l'attrice dovette chiudere i locali adibiti a sala giochi, bar, cucina, servizi. l'acqua danneggiò ancora una volta l'impianto elettrico, gli elettrodomestici, i pavimenti e le pareti e per il ripristino la sig.ra spese €. 11.580,00= più IVA Parte_1
• Il condominio non risarciva il danno e non si attivava per le riparazioni;
nè partecipava all'incontro di mediazione.
• Ad oggi dopo successive e continue infiltrazioni, il danno ammonta ad € 40.000,00 per il ripristino dei locali e per mancato guadagno.
Si è costituito il che ha svolto le seguenti difese. CP_1
• I danni lamentati oggi dall'attrice sono sovrapponibili a quelli lamentati in un pregressa vicenda risalente al 2011, per la qual si svolse una ATP;
• Da allora quei locali non sono stati mai utilizzati a scopi commerciali e l'unica capacità reddituale degli stessi è data dalla periodica richiesta risarcitoria che la avanza. Pt_1
• Spetta comunque a parte attrice provare il danno subito.
La causa è stata istruita a mezzo CTU e trattenuta in decisione con ordinanza del 26.2.2025, previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*******
3 È stata disposta una CTU volta ad accertare:
➢ se i danni lamentati dal , in questo giudizio, occorsi dal 2017 al 2021 a seguito di CP_1
successive infiltrazioni ed allagamenti, fossero i medesimi e quindi in qualche modo sovrapponibili ai danni pregressi, risalenti al 2011 e già oggetto di un procedimento di ATP ed in parte risarciti dall'assicurazione;
➢ quali sono le cause delle continue infiltrazioni ed allagamenti e quindi dei danni patiti dalla proprietà attorea;
➢ l'entità del danno emergente e del lucro cessante.
La CTU svolta è completa esaustiva e logica, anche alla luce dei chiarimenti ulteriori offerti dal
CTU all'udienza del 23.4.2024 e delle risposte date alle osservazioni deI CTP.
Le determinazioni del CTU possono quindi essere fatte proprie per la seguente decisione.
Il CTU ha verificato lo stato dei luoghi ed ha accertato la causa dei danni.
In particolare ha verificato quanto segue:
- Non è stato oggetto di contestazione durante le operazioni peritali che in data 12.5.2017 si sono verificate infiltrazioni nel locale di proprietà attorea, provenienti dalla rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua sanitaria, cosa che aveva provocato ingenti danni. I pozzetti condominiali posti sotto il marciapiede di da cui era partita la infiltrazione, Controparte_2
erano stati poi ripristinati;
il problema quindi può ritenersi ad oggi risolto;
- Nel maggio 2018 i locali di parte attrice subivano ulteriori infiltrazioni provenienti dal vano del contatore del gas funzionale alla alimentazione della centrale termica. Il vano del contatore è stato poi oggetto di un intervento di ripristino ed è stato rialzato in modo da impedire all'acqua del cortile di infiltrarsi nel vano contatore del gas e poi passare nei locali attorei;
questo problema quindi può ritenersi risolto;
- Nel 2021 si è verificata la rottura di una tubazione condominiale di carico dell'acqua;
- Al momento del sopralluogo, (gennaio, aprile e maggio 2023) i locati attorei erano ancora oggetto di importanti infiltrazioni ed allagamenti attivi: vi era acqua sul pavimento della sala giochi e della sala bar causati da una successiva rottura delle tubazioni del riscaldamento in tre diversi punti;
- Non erano più attive le infiltrazioni provenienti dai pozzetti di e dal locale Controparte_2
contatore, ma vi era un forte stato di degrado delle tubazioni condominiali verticali ed orizzontali di carico dell'acqua sanitaria e di riscaldamento, estesa a tutta la superficie visibile delle condotte poste al piano seminterrato;
a seguito delle indagini visive, termografiche e con
4 fluorescenza, il CTU ha accertato che sono presenti diversi punti di rottura della tubazione condominiale di carico dell'acqua nei locali di parte attrice che causano infiltrazioni d'acqua ancora attive.
- La rottura delle tubazione condominiali di carico dell'acqua ha causato l'allagamento ed il riempimento del vespaio areato dei locali attorei cosa che ha generato umidità di risalita sulle pareti dei locali bar e sala giochi, in particolare sulla parete lato , rivestita di Controparte_2
specchi;
- i lavori previsti all'esito dell'ATP espletato nel 2011 sono stati eseguiti ed infatti le parti in allora ammalorate apparivano integre in sede di sopralluogo in questo giudizio;
ne consegue che la causa delle infiltrazioni in atto è distinta rispetto a quella avvenuta nel 2011, e sono diverse le zone di ammaloramento. Il CTU ha quindi concluso con divisibilmente che le tipologie di danni susseguitisi nel tempo non sono sovrapponibili.
In particolare il CTU all'udienza del 23.4.2024, ha spiegato: Partendo dalle fotografie dell'arch. ho verificato che la condizione di oggi dei punti in allora danneggiati è Per_1
diversa per cui ne ho tratto la conclusione che si era intervenuti per il ripristino. Avendo accertato i punti di rottura e di spargimento di acqua relativamente al primo episodio, ho rilevato che quei punti non sono più ammalorati e pertanto ne ho desunto che si era intervenuti per il ripristino. Le parti in sede di operazioni peritali hanno riferito che i danni alle pareti relativi al primo evento erano stati riparati. A quanto ho verificato non vi erano in quei siti nuove infiltrazioni. Le infiltrazioni di cui si è discusso in questa causa, sono in altra posizione
e gli ammaloramenti valutati ai fini del risarcimento sono diversi da quelli considerati nella perizia Per_1
Si deve concludere sul punto che
➢ i danni oggi presenti nell'immobile attoreo sono danni diversi da quelli patiti nel 2011;
➢ tutte le infiltrazioni avvenute dal 2017 al 2021 sono state causate dalla rottura di parti condominiali, prima i pozzetti su , poi l'allagamento del locale contatore – Controparte_2
problematiche ad oggi risolte – e, successivamente, continue rotture delle tubazioni condominiali, ad oggi ancora attive.
Il CTU ha ritenuto che la riparazione delle condotte condominiali è di difficile attuazione e dubbia utilità dato lo stato di avanzato degrado, come dimostrato da interventi riparativi e non risolutivi eseguiti nel corso del tempo. È quindi necessario sostituire integralmente le tubazioni ormai ossidate ed
5 ammalorate.
Per eliminare in maniera duratura le cause delle infiltrazioni d'acqua il CTU ha ritenuto che gli interventi necessari consistono in:
- tracciamento del percorso delle tubazioni condominiali di carico dell'acqua;
- demolizione delle pareti perimetrali in corrispondenza del passaggio delle tubazioni;
- rimozione dei tratti di tubazione di carico dell'acqua in cattivo stato di conservazione;
- fornitura e posa di nuova tubazione di carico dell'acqua da raccordare alla tubazione esistente;
- ripristino delle porzioni di pareti demolite.
I danni riscontrati dal CTU nell'immobile attoreo sono i seguenti:
- presenza di acqua sui pavimenti del disimpegno posto tra il locale caldaia e il vano scala;
- presenza di acqua nel vespaio areato;
- presenza di umidità di risalita sulle pareti;
- presenza di muffa;
- gli intonaci presentano danni da infiltrazione d'acqua quali: rigonfiamenti e distacchi;
- lamarcescenza del cartongesso dovuta alla presenza di acqua;
- distaccamenti e rotture delle cornici in gesso;
- l'impianto elettrico risulta parzialmente danneggiato;
- i divanetti ed i tavolini sono stati oggetto di bagnamento;
- la presenza di n. 8 apparecchi per il gioco non funzionanti;
- lavatrice e lavastoviglie non funzionanti.
Il CTU ha quantificato il valore degli interventi necessari al ripristino dei locali di proprietà ATTOREA in € 22.030,94 oltre IVA che vanno ridotti ad € 21.661,54 oltre IVA applicato il coefficiente di vetustà alle apparecchiature.
Questo importo liquidato ormai con la CTU depositata il 17.7.2023, deve essere attualizzato da allora ad oggi nell'importo rivalutato con gli interessi di € 23.336,38 ( di cui per interessi: € 1.198,29 e per rivalutazione: € 476,55).
Parte attrice ha chiesto anche la refusione del danno da lucro cessante e cioè il mancato guadagno per inutilizzabilità dei locali di sua proprietà adibiti a servizio bar ed apparecchi da gioco, presenti nel locale in numero di 8 – come riscontrato dal CTU - .
Con la domanda introduttiva parte attrice non ha motivato la propria richiesta, non indicando, né
producendo la documentazione a sostegno della pretesa, né ha specificato il quantum preteso ed i criteri
6 proposti per il calcolo del lucro cessante.
Con la memoria istruttoria, ha tuttavia chiesto di provare al capo 8) che l'attrice guadagnava dalle macchinette da gioco, non meno di 800,00 euro mensili ed ha prodotto a sostegno della pretesa creditoria i documenti 45 e 46 che sono i report di incassi delle macchinette da gioco con l'indicazione di quanto conferito al proprietario e quanto al gestore.
Il guadagno relativo alle macchinette da gioco nel 2018 è stato di € 8.725,40 (doc. 45)
Il guadagno relativo alle macchinette da gioco nel 2019 è stato di € 2.040,61 (cfr. doc. 46).
In comparsa conclusionale, parte attrice ha sostenuto che l'incasso medio delle macchinette da gioco era di
1998,18 mensili, ritenendo che il locale dall' 11 maggio 2028 non era stato più utilizzabile a causa degli allagamenti e quindi spalmando il guadagno solo su 131 giorni di attività ( € 8.725,40 relativa solo al periodo 1/01/2018 – 11/05/2018 : 131 giorni =66,6 x 30 giorni).
L'argomentazione proposta da parte attrice non può essere condivisa
per questi motivi
:
• Il doc 45 di parte attrice indica il guadagno annuo spalmato sull'intero anno ed in difetto di una prova contraria non è possibile limitarlo fino al solo maggio 2018
• parte attrice non ha provato che i locali dopo l'11.5.2018 siano rimasti assolutamente inutilizzati e che le macchinette da gioco non siano state adoperate. Questo assunto è smentito anzi dal fatto che nel 2019, nonostante il locale non fosse stato ripristinato e fosse in situazione di degrado, le macchinette avevano prodotto reddito, seppur in misura ridotta.
• Il criterio di calcolo proposto da parte attrice basato sull'assunto per cui il guadagno di € 8.725,40 del 2018 fosse limitato a 131 giorni è rimasto quindi indimostrato ed anzi smentito dagli stessi documenti attorei.
• La stessa parte attrice nella sua seconda memoria istruttoria ha chiesto di provare che il guadagno mensile si aggirava intorno agli 800,00 euro mensili.
• La prova del maggior guadagno avrebbe potuto essere facilmente offerta producendo i tabulati del profitto delle macchinette negli anni antecedenti, per dare un valore numerico di riferimento.
• Nelle osservazioni alla CTU l'attrice non ha mai contestato i conteggi proposti dal CTU basati sul riparto del guadagno annuo sull'intero 2018.
Alla luce di queste considerazioni, ed in difetto di una prova diversa di cui era onerata parte attrice, si ritiene di poter calcolare il guadagno medio mensile dividendo il guadagno del 2018 per 12 mensilità con il risultato di un guadagno medio mensile di € 727,12.
Non si ritiene invece di fare la media tra questo importo e quanto guadagnato nel 2019 atteso che quei valori non paiono indicativi per calcolare un guadagno medio mensile, considerato lo stato ormai molto degradato dei locali che verosimilmente erano poco frequentati.
➢ Il danno relativo all'annualità 2018 ammonta quindi ad € 727,12 x 7 mesi successivi al sinistro (da
7 maggio a dicembre), per un mancato guadagno di € 5.089,84 che attualizzato con gli interessi ammonta ad € 6.666,05 ( di cui € 961,98 per rivalutazione ed € 614,23 per interessi ) ;
➢ Il danno relativo all'anno 2019 va calcolato sulla base del guadagno mensile di € 727,12 x 12 mensilità = 8.725,44 da cui va detratto quanto comunque riscosso dalle macchinette da giochi, nonostante lo stato di degrado dell'immobile, di € 2.040,61 (cfr. doc. 46 di parte attrice), per un mancato guadagno di € 6.684,83 che attualizzato con gli interessi ammonta ad € 8.729,76 (di cui €
1.250,06 per rivalutazione ed € 794,87 per interessi )
➢ Il danno relativo al periodo successivo al 2019 non è stato provato da parte attrice che ha omesso di depositare la documentazione relativa ai tabulati delle macchinette e dell'agenzia delle Entrate da cui poter desumere il minor guadagno rispetto alla media mensile come sopra indicata, o addirittura la assoluta inesistenza di guadagno;
parte attrice avrebbe potuto allegare la documentazione quanto meno per il periodo non compreso nell'arco temporale da febbraio 2020 a maggio 2021 durante il quale il mancato guadagno non avrebbe potuto ritenersi ascrivibile allo stato di danneggiamento dei locali per la sovrapposizione della causa assorbente della pandemia COVID 2019. Non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva e non potendo il danno essere presunto, né essere stimato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non si può riconoscere il lucro cessante per il periodo successivo al 2019.
In conclusione i danni patiti da parte attrice sono i seguenti
▪ € 23.336,38 per danno emergente
▪ € 6.666,05 lucro cessante per il 2018
▪ € 8.729,76 lucro cessante nel 2019
Totale € 38.732,19
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali di mora dalla pronuncia al saldo.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 52.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
8 € 1.701,00per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 1.806,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00.
Le spese di CTU sono a carico di parte convenuta. Spese di CTP non documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
contro , ogni diversa istanza
[...] Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara tenuto e condanna il condominio a pagare in favore di € 38.732,19, oltre Parte_1
interessi legali di mora dalla pronuncia al saldo.
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di e per essa al difensore Parte_1
distrattario, liquidandole in € 7.616,00 per compensi € 518,00 + € 27.00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.111.2023, a carico del condominio
Torino, 28/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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