Art. 5.
Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.
I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.
Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sara' fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.
I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.
Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sara' fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi surplus condotta per conto dello Stato.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilita' degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.