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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1559/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di precetto notificato in data 11.12.2020, dall'Avv. Ottaviano Roselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Garibaldi n. 133
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Filippo Trinchini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avezzano, Via Aquila n.36
CONVENUTO-OPPONENTE
Materia: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. – Giudizio di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
28.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni;
per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore CP_1 in seno al giudizio di espropriazione presso il terzo debitore iscritto dinanzi al R.G. Es. Mob. 74/2021 di questo Tribunale di Avezzano, avviato dalla odierna attrice per soddisfare il credito nei confronti dell'ex coniuge per € 70.178,56 comprensivo di interessi, oltre spese, per ratei del mantenimento disposto in suo favore ed in favore della figlia con sentenza n. 736/2007 del 30.10.2007 di
pagina 1 di 8 separazione personale dei coniugi e fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1236/2016, pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 10.11.2016;
A.1 Con la cennata opposizione ha dedotto: CP_1
- l'inesistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per avere la intrapreso l'esecuzione Pt_1 sulla scorta della sentenza n. 1213/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, resa dal
Tribunale di Avezzano che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dall'odierna attrice, avrebbe superato e posto nel nulla tanto le statuizioni rese con la sentenza di separazione personale tra i coniugi quanto, e soprattutto, l'ordinanza presidenziale ex art. 4, comma 8, Legge 898/70, resa nella causa di divorzio, con la quale erano state temporaneamente confermate le condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 736/2007, ivi compreso l'obbligo, in capo al , di mantenimento come disposto nella pronuncia di CP_1 separazione;
- in via preliminare, la prescrizione dei ratei mensili tanto con riferimento a quelli relativi al mantenimento di che a quelli riferiti al mantenimento della loro figlia, divenuta Parte_1 maggiorenne il 18.2.2008. L'opponente ha dedotto ulteriormente che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere dovuto l'assegno di mantenimento in favore della , la prescrizione Pt_1 dei ratei avrebbe in ogni caso estinto il diritto a richiedere le somme dovute prima del 15.6.2015, cioè prima della lettera di messa in mora.
A.2 Con ordinanza del 7.10.2021 il G.E., in accoglimento dell'istanza dell'opponente, ha disposto la sospensione della procedura ritenendo e assegnando alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
A.3 Avverso il suddetto provvedimento l'opposta ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., all'esito del quale, con ordinanza collegiale del 21.1.2022 è stata revocata la sospensione dell'esecuzione limitatamente alla somma di € 8.400,00 ed ha introdotto il presente giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in CP_1 data 30.03.2021, e per l'effetto disporre l'assegnazione delle somme pignorate in favore della
GN , o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, Parte_1 con vittoria di spese di lite per ogni fase del procedimento”.
B. Si è tempestivamente costituito in giudizio il ribadendo le difese già svolte nel ricorso CP_1 introduttivo e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento delle domande spiegate, dichiarare la nullità
e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 11/12/2020 ed eseguita con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/02/2021, alla stregua delle
pagina 2 di 8 motivazioni addotte nel presente atto ed in quelli precedenti, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge per la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo o, in subordine, per la prescrizione dei ratei mensili dell'assegno di mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
C. All'udienza del 3.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Giova premettere come secondo il disposto dell'art. 616 c.p.c. l'introduzione del giudizio di merito avviene a “cura della parte interessata”, nel rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. con l'ordinanza di chiusura della fase cautelare.
Conseguentemente tale giudizio può essere attivato sia dall'opponente che dall'opposto, a seconda che il G.E. nella fase cautelare, abbia o meno accolto l'istanza di sospensione formulata dall'opponente. Infatti, nel caso di diniego della sospensione, sarà l'opponente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito;
mentre in caso di accoglimento della sospensione, l'interesse all'attivazione del merito sarà del creditore opposto e ciò al fine di evitare che la disposta sospensione conduca all'estinzione della procedura esecutiva.
Infatti, qualora la procedura esecutiva venga sospesa in accoglimento della proposta opposizione, in difetto di riassunzione del giudizio di merito, trova applicazione l'art. 624, co. 3, c.p.c., secondo cui: “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, ed il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese”. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma”.
Ciò posto, occorre ulteriormente chiarire che laddove il giudizio di merito sia introdotto dall'opposto, al fine chiaramente di veder accertata l'infondatezza dell'opposizione per i motivi dedotti dall'opponente, quest'ultimo sarà convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale mentre, la parte opposta che ha introdotto il merito rivestirà il ruolo di convenuto in senso sostanziale, pur figurando come attore in senso formale.
Inoltre, con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova si rappresenta, per quel che qui interessa, che nell'ipotesi in cui, come nella specie, il creditore opposto chieda di accertare l'infondatezza dell'opposizione per i motivi dedotti dall'opponente, non deve fornire la prova dell'insussistenza dei fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale ma basta che affermi l'esistenza del suo diritto e,
a tal fine, è sufficiente che si riporti alle risultanze del titolo esecutivo che di tale diritto accerta la sussistenza.
pagina 3 di 8 Più nel dettaglio, si osserva come le opposizioni esecutive c.d. “successive”, previste dagli artt. 615, comma 2, c.c. e 617, comma 2, c.p.c., si caratterizzino per una particolare struttura bifasica, ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. Invero, la parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615
c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617 c.p.c., dovrà farlo prima con un'opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione pendente (fase sommaria e urgente) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà essere introdotto il giudizio di merito davanti ad un altro Giudice (fase di merito).
Pertanto, la fase sommaria e urgente è ineludibilmente preliminare a quella “di merito”, intesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena, e i motivi di opposizione svolti dal debitore opponente nella fase sommaria costituiscono la causa petendi del giudizio di opposizione che resta unitario malgrado la sua struttura bifasica (Cfr. Cass. Sent. 1328/2011; Cass. Sent.
1876/2013; Cass. Ord. n. 153/2023).
2. Fatta questa doverosa premessa, venendo alla fattispecie in esame, si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di merito è stato riassunto dall'opposta, attrice in senso formale, nel rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. all'esito della fase cautelare. L'odierna attrice ha, infatti, provveduto a notificare al convenuto l'atto di citazione instaurante la fase di merito in data 6.12.2021, iscrivendolo poi a ruolo in data 7.12.2021, dunque nel pieno rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato dal G.E. con ordinanza del 7.10.2021, comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 8.10.2021.
Al riguardo appare utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al G.E., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che, se il termine perentorio per l'inizio del merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato, l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva” (cfr. Cass5.5.2016, n. 8957).
3. Passando ora ad esaminare i motivi di opposizione dedotti in fase cautelate dal , si osserva CP_1 come la spiegata opposizione sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
3.1 In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dal convenuto relativa all'insussistenza di un titolo esecutivo.
pagina 4 di 8 Invero, come già evidenziato in sede di reclamo, dall'atto di precetto risulta evidente come il titolo messo in esecuzione sia rappresentato dalla sola sentenza di separazione personale dei coniugi n.
736/2007, pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 30.10.2007, con cui era stato posto a carico del l'obbligo di mantenimento in favore della figlia e dell'odierna attrice, per un importo CP_1 complessivo di € 800,00 mensili. Tale provvedimento non risulta caducato nei sui effetti dalla successiva ordinanza resa ai sensi dell'art. 4, co. 8, L. 898/1970 poiché confermativa di quanto in precedenza stabilito in sede di separazione, con la sola esclusione dell'affido della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne.
Al riguardo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell'ordinanza resa all'esito del giudizio di reclamo: “[…] i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. n. 3852; Cass. n. 14767/2024). Tale principio trova evidente fondamento nell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio.
In ragione di ciò, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente l'obbligo al pagamento del mantenimento non è venuto meno in virtù del mancato riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, stante la diversa natura dei due assegni, i cui presupposti differiscono proprio in ragione dell'avvenuto scioglimento o meno del vincolo coniugale.
Come sottolineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, il coordinamento processuale e sostanziale tra i due istituti consente, in ogni caso, di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale stesso.
3.2 Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ad avviso di questo Giudice trova applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 2941, co. 1, n. 1), c.c., per cui “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”.
pagina 5 di 8 Non si ignora che vi è giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1, 14.12.2018, n. 32524, peraltro valorizzata dal
Collegio in sede di reclamo) intesa a negare tale effetto sospensivo in caso di separazione personale sulla scorta di un preteso mutamento di coscienza sociale.
Si ritiene, invece, come sia preferibile la opposta soluzione sulla scorta delle seguenti evidenze:
- anzitutto il dato testuale è chiaro poiché l'enunciato fa riferimento alla qualità di “coniugi” e tale qualità non è di certo elisa dalla separazione personale;
- si osserva, poi, come al tempo dell'entrata in vigore del codice civile questo regolasse già
l'istituto della separazione cosicché deve ritenersi che ove il legislatore avesse voluto limitare la causa sospensiva lo avrebbe fatto come, in effetti, ha avuto cura di conferire rilievo alla separazione in altre sedi topografiche del codice. La disposizione, poi, non è stata fatta oggetto di successivi interventi legislativi, che pure hanno inciso notevolmente sulla disciplina della famiglia;
- lo stato di separazione è, per sua natura, transitorio e redimibile potendo i suoi effetti cessare per riconciliazione ovvero condurre al definitivo scioglimento del rapporto di matrimonio, che invero può dirsi perdurante anche se in forma attenuata. Proprio per salvaguardare l'interesse ad evitare la definitiva frattura del matrimonio e perseguire la ricostruzione della coesione familiare, il legislatore ha ricompreso nella disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 1 c.c., l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti, come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti, che potrebbero inasprire le ragioni di contrasto (Cfr. Cass. Sez. 3 1.4.2014 Ord. n. 7533) ponendosi, perciò, contro quello che continua a costituire una finalità meritoria pure in un mutato contesto sociale.
Tale rilievo consente, dunque, di apprezzare la coerenza teleologica della interpretazione qui proposta trovando ragione, anche in caso di separazione, la causa di sospensione in quella che, mutuando termini penalistici, si potrebbe efficacemente definire “inesigibilità psicologica”: in difetto di sospensione il coniuge titolare del diritto verrebbe costretto alla rigida alternativa di perdere il diritto rimanente inerte ovvero compromettere, o comunque frapponendo un ostacolo, la possibile riconciliazione, agendo (anche in giudizio se la domanda giudiziale fosse unico atto idoneo a produrre effetti interruttivi, come nel caso di possesso utile all'usucapione).
Né può valorizzarsi, in senso contrario, la circostanza che la separazione personale supponga già la proposizione di una domanda in giudizio posto che, in tale contesto, essa è solo un mezzo necessario per ottenere la pronuncia che autorizza i coniugi a vivere legittimamente separati.
3.3 Diversamente da quanto dedotto da parte attrice non può, invece, riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione al certificato del casellario giudiziale di , che CP_1
pagina 6 di 8 attesterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 300/2019 per il reato di cui all'art. 570, co.1, c.p. (v. doc. 2, memoria ex art. 183, co.6, n. 2) c.c. parte attrice).
Solamente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale produce, infatti, effetti interruttivi
(permanenti) trattandosi di domanda giudiziale mentre l'esercizio dell'azione penale, pur se sollecitato da istanza punitiva dell'offeso, non produce simili effetti (v. sin da Cass. Sez. 1, 8.6.1955,
n. 1767) potendo pure darsi lesione del bene giuridico protetto senza che vi sia un danno ed essendo le cause di sospensione e interruzione tassative (Cass. Sez. L, 11.12.2001, n. 15622).
3.4 Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui dal raggiungimento della maggiore età la figlia era divenuta titolare del diritto all'assegno di mantenimento.
Sul punto, si osserva come secondo il costante orientamento giurisprudenziale, quando la sentenza di separazione pone a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tale obbligazione va adempiuta nei confronti dell'altro coniuge anche dopo il conseguimento della maggiore età del figlio. Infatti, la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un interesse superiore che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla neppure per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. La possibilità per l'obbligato di versare l'assegno direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne è subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione che può essere pronunciato solo su istanza del figlio beneficiario dell'assegno medesimo (cfr. Cass. Ord. 13 aprile 2021 n. 9700).
4. Per tutte le argomentazioni sopra esposte, risultano dovuti da i ratei di € 800,00 CP_1 mensili a titolo di mantenimento in favore dell'ex coniuge e della figlia, così come previsto nella sentenza n. 737/2007 di separazione personale pronunciata dal Tribunale di Avezzano, a far data dalla domanda giudiziale (in analogia con quanto previsto dall'art. 445 c.c.), salva diversa espressa determinazione in sentenza (Cfr. Cass. 2687/2018; Cass. 2960/2017), e sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., si assume avvenuto, nel caso di specie, in data 8.5.2017, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo, sino al pagamento effettivo.
Il superiore rilievo, unitamente alla circostanza che la somma indicata in precetto trova capienza nel credito complessivo, induce pure a ritenere priva di pregio la contestazione circa la modalità di calcolo degli interessi evidenziandosi come non sia necessario che l'atto in questione enunci il procedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare (Cass.
19.2.2023, n. 4008) ponendosi, semmai, solamente una questione di imputazione (art. 1193 c.c.).
pagina 7 di 8 5. Conferendo decisivo peso, in termini giuridici ed economici, alla questione di diritto esaminata al punto 3.2, preso atto del contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità e pure manifestatosi nella causa che occupa, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre, come già avvenuto nella fase dinnanzi a G.E. e di reclamo, la compensazione integrale delle spese di lite in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda formulata da parte attrice:
- RIGETTA l'opposizione proposta dal convenuto opponente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite in relazione a tutte le fasi.
Così deciso, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di precetto notificato in data 11.12.2020, dall'Avv. Ottaviano Roselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Garibaldi n. 133
ATTRICE-OPPOSTA
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente, in forza di procura in atti, dall'Avv. Filippo Trinchini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avezzano, Via Aquila n.36
CONVENUTO-OPPONENTE
Materia: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. – Giudizio di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
28.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni;
per parte convenuta, come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore CP_1 in seno al giudizio di espropriazione presso il terzo debitore iscritto dinanzi al R.G. Es. Mob. 74/2021 di questo Tribunale di Avezzano, avviato dalla odierna attrice per soddisfare il credito nei confronti dell'ex coniuge per € 70.178,56 comprensivo di interessi, oltre spese, per ratei del mantenimento disposto in suo favore ed in favore della figlia con sentenza n. 736/2007 del 30.10.2007 di
pagina 1 di 8 separazione personale dei coniugi e fino alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1236/2016, pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 10.11.2016;
A.1 Con la cennata opposizione ha dedotto: CP_1
- l'inesistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per avere la intrapreso l'esecuzione Pt_1 sulla scorta della sentenza n. 1213/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, resa dal
Tribunale di Avezzano che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dall'odierna attrice, avrebbe superato e posto nel nulla tanto le statuizioni rese con la sentenza di separazione personale tra i coniugi quanto, e soprattutto, l'ordinanza presidenziale ex art. 4, comma 8, Legge 898/70, resa nella causa di divorzio, con la quale erano state temporaneamente confermate le condizioni di separazione stabilite nella sentenza n. 736/2007, ivi compreso l'obbligo, in capo al , di mantenimento come disposto nella pronuncia di CP_1 separazione;
- in via preliminare, la prescrizione dei ratei mensili tanto con riferimento a quelli relativi al mantenimento di che a quelli riferiti al mantenimento della loro figlia, divenuta Parte_1 maggiorenne il 18.2.2008. L'opponente ha dedotto ulteriormente che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse ritenere dovuto l'assegno di mantenimento in favore della , la prescrizione Pt_1 dei ratei avrebbe in ogni caso estinto il diritto a richiedere le somme dovute prima del 15.6.2015, cioè prima della lettera di messa in mora.
A.2 Con ordinanza del 7.10.2021 il G.E., in accoglimento dell'istanza dell'opponente, ha disposto la sospensione della procedura ritenendo e assegnando alle parti il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
A.3 Avverso il suddetto provvedimento l'opposta ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., all'esito del quale, con ordinanza collegiale del 21.1.2022 è stata revocata la sospensione dell'esecuzione limitatamente alla somma di € 8.400,00 ed ha introdotto il presente giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Civile di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento delle eccezioni formulate, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in CP_1 data 30.03.2021, e per l'effetto disporre l'assegnazione delle somme pignorate in favore della
GN , o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, Parte_1 con vittoria di spese di lite per ogni fase del procedimento”.
B. Si è tempestivamente costituito in giudizio il ribadendo le difese già svolte nel ricorso CP_1 introduttivo e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in accoglimento delle domande spiegate, dichiarare la nullità
e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 11/12/2020 ed eseguita con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/02/2021, alla stregua delle
pagina 2 di 8 motivazioni addotte nel presente atto ed in quelli precedenti, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge per la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo o, in subordine, per la prescrizione dei ratei mensili dell'assegno di mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
C. All'udienza del 3.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Giova premettere come secondo il disposto dell'art. 616 c.p.c. l'introduzione del giudizio di merito avviene a “cura della parte interessata”, nel rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. con l'ordinanza di chiusura della fase cautelare.
Conseguentemente tale giudizio può essere attivato sia dall'opponente che dall'opposto, a seconda che il G.E. nella fase cautelare, abbia o meno accolto l'istanza di sospensione formulata dall'opponente. Infatti, nel caso di diniego della sospensione, sarà l'opponente ad essere interessato all'introduzione del giudizio di merito;
mentre in caso di accoglimento della sospensione, l'interesse all'attivazione del merito sarà del creditore opposto e ciò al fine di evitare che la disposta sospensione conduca all'estinzione della procedura esecutiva.
Infatti, qualora la procedura esecutiva venga sospesa in accoglimento della proposta opposizione, in difetto di riassunzione del giudizio di merito, trova applicazione l'art. 624, co. 3, c.p.c., secondo cui: “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, ed il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche
d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese”. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma”.
Ciò posto, occorre ulteriormente chiarire che laddove il giudizio di merito sia introdotto dall'opposto, al fine chiaramente di veder accertata l'infondatezza dell'opposizione per i motivi dedotti dall'opponente, quest'ultimo sarà convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale mentre, la parte opposta che ha introdotto il merito rivestirà il ruolo di convenuto in senso sostanziale, pur figurando come attore in senso formale.
Inoltre, con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova si rappresenta, per quel che qui interessa, che nell'ipotesi in cui, come nella specie, il creditore opposto chieda di accertare l'infondatezza dell'opposizione per i motivi dedotti dall'opponente, non deve fornire la prova dell'insussistenza dei fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale ma basta che affermi l'esistenza del suo diritto e,
a tal fine, è sufficiente che si riporti alle risultanze del titolo esecutivo che di tale diritto accerta la sussistenza.
pagina 3 di 8 Più nel dettaglio, si osserva come le opposizioni esecutive c.d. “successive”, previste dagli artt. 615, comma 2, c.c. e 617, comma 2, c.p.c., si caratterizzino per una particolare struttura bifasica, ciò in quanto sia l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 c.p.c. seguono un percorso obbligato. Invero, la parte che intenda dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615
c.p.c., o dei vizi formali della procedura esecutiva nelle forme dell'art. 617 c.p.c., dovrà farlo prima con un'opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione pendente (fase sommaria e urgente) e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto o di accoglimento della stessa, potrà essere introdotto il giudizio di merito davanti ad un altro Giudice (fase di merito).
Pertanto, la fase sommaria e urgente è ineludibilmente preliminare a quella “di merito”, intesa all'esame dell'opposizione in un giudizio a cognizione piena, e i motivi di opposizione svolti dal debitore opponente nella fase sommaria costituiscono la causa petendi del giudizio di opposizione che resta unitario malgrado la sua struttura bifasica (Cfr. Cass. Sent. 1328/2011; Cass. Sent.
1876/2013; Cass. Ord. n. 153/2023).
2. Fatta questa doverosa premessa, venendo alla fattispecie in esame, si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di merito è stato riassunto dall'opposta, attrice in senso formale, nel rispetto del termine perentorio fissato dal G.E. all'esito della fase cautelare. L'odierna attrice ha, infatti, provveduto a notificare al convenuto l'atto di citazione instaurante la fase di merito in data 6.12.2021, iscrivendolo poi a ruolo in data 7.12.2021, dunque nel pieno rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato dal G.E. con ordinanza del 7.10.2021, comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 8.10.2021.
Al riguardo appare utile richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al G.E., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che, se il termine perentorio per l'inizio del merito sia stato fissato dal g.e. a definizione della fase sommaria e l'opponente non lo ha rispettato, l'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva” (cfr. Cass5.5.2016, n. 8957).
3. Passando ora ad esaminare i motivi di opposizione dedotti in fase cautelate dal , si osserva CP_1 come la spiegata opposizione sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
3.1 In primo luogo, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dal convenuto relativa all'insussistenza di un titolo esecutivo.
pagina 4 di 8 Invero, come già evidenziato in sede di reclamo, dall'atto di precetto risulta evidente come il titolo messo in esecuzione sia rappresentato dalla sola sentenza di separazione personale dei coniugi n.
736/2007, pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 30.10.2007, con cui era stato posto a carico del l'obbligo di mantenimento in favore della figlia e dell'odierna attrice, per un importo CP_1 complessivo di € 800,00 mensili. Tale provvedimento non risulta caducato nei sui effetti dalla successiva ordinanza resa ai sensi dell'art. 4, co. 8, L. 898/1970 poiché confermativa di quanto in precedenza stabilito in sede di separazione, con la sola esclusione dell'affido della figlia divenuta nel frattempo maggiorenne.
Al riguardo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell'ordinanza resa all'esito del giudizio di reclamo: “[…] i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma
13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1, 15.2.2021, Ord. n. 3852; Cass. n. 14767/2024). Tale principio trova evidente fondamento nell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio.
In ragione di ciò, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente l'obbligo al pagamento del mantenimento non è venuto meno in virtù del mancato riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, stante la diversa natura dei due assegni, i cui presupposti differiscono proprio in ragione dell'avvenuto scioglimento o meno del vincolo coniugale.
Come sottolineato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, il coordinamento processuale e sostanziale tra i due istituti consente, in ogni caso, di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale stesso.
3.2 Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ad avviso di questo Giudice trova applicazione nel caso di specie la previsione di cui all'art. 2941, co. 1, n. 1), c.c., per cui “la prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi”.
pagina 5 di 8 Non si ignora che vi è giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1, 14.12.2018, n. 32524, peraltro valorizzata dal
Collegio in sede di reclamo) intesa a negare tale effetto sospensivo in caso di separazione personale sulla scorta di un preteso mutamento di coscienza sociale.
Si ritiene, invece, come sia preferibile la opposta soluzione sulla scorta delle seguenti evidenze:
- anzitutto il dato testuale è chiaro poiché l'enunciato fa riferimento alla qualità di “coniugi” e tale qualità non è di certo elisa dalla separazione personale;
- si osserva, poi, come al tempo dell'entrata in vigore del codice civile questo regolasse già
l'istituto della separazione cosicché deve ritenersi che ove il legislatore avesse voluto limitare la causa sospensiva lo avrebbe fatto come, in effetti, ha avuto cura di conferire rilievo alla separazione in altre sedi topografiche del codice. La disposizione, poi, non è stata fatta oggetto di successivi interventi legislativi, che pure hanno inciso notevolmente sulla disciplina della famiglia;
- lo stato di separazione è, per sua natura, transitorio e redimibile potendo i suoi effetti cessare per riconciliazione ovvero condurre al definitivo scioglimento del rapporto di matrimonio, che invero può dirsi perdurante anche se in forma attenuata. Proprio per salvaguardare l'interesse ad evitare la definitiva frattura del matrimonio e perseguire la ricostruzione della coesione familiare, il legislatore ha ricompreso nella disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 1 c.c., l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti, come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti, che potrebbero inasprire le ragioni di contrasto (Cfr. Cass. Sez. 3 1.4.2014 Ord. n. 7533) ponendosi, perciò, contro quello che continua a costituire una finalità meritoria pure in un mutato contesto sociale.
Tale rilievo consente, dunque, di apprezzare la coerenza teleologica della interpretazione qui proposta trovando ragione, anche in caso di separazione, la causa di sospensione in quella che, mutuando termini penalistici, si potrebbe efficacemente definire “inesigibilità psicologica”: in difetto di sospensione il coniuge titolare del diritto verrebbe costretto alla rigida alternativa di perdere il diritto rimanente inerte ovvero compromettere, o comunque frapponendo un ostacolo, la possibile riconciliazione, agendo (anche in giudizio se la domanda giudiziale fosse unico atto idoneo a produrre effetti interruttivi, come nel caso di possesso utile all'usucapione).
Né può valorizzarsi, in senso contrario, la circostanza che la separazione personale supponga già la proposizione di una domanda in giudizio posto che, in tale contesto, essa è solo un mezzo necessario per ottenere la pronuncia che autorizza i coniugi a vivere legittimamente separati.
3.3 Diversamente da quanto dedotto da parte attrice non può, invece, riconoscersi alcuna efficacia interruttiva della prescrizione al certificato del casellario giudiziale di , che CP_1
pagina 6 di 8 attesterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 300/2019 per il reato di cui all'art. 570, co.1, c.p. (v. doc. 2, memoria ex art. 183, co.6, n. 2) c.c. parte attrice).
Solamente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale produce, infatti, effetti interruttivi
(permanenti) trattandosi di domanda giudiziale mentre l'esercizio dell'azione penale, pur se sollecitato da istanza punitiva dell'offeso, non produce simili effetti (v. sin da Cass. Sez. 1, 8.6.1955,
n. 1767) potendo pure darsi lesione del bene giuridico protetto senza che vi sia un danno ed essendo le cause di sospensione e interruzione tassative (Cass. Sez. L, 11.12.2001, n. 15622).
3.4 Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui dal raggiungimento della maggiore età la figlia era divenuta titolare del diritto all'assegno di mantenimento.
Sul punto, si osserva come secondo il costante orientamento giurisprudenziale, quando la sentenza di separazione pone a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tale obbligazione va adempiuta nei confronti dell'altro coniuge anche dopo il conseguimento della maggiore età del figlio. Infatti, la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un interesse superiore che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla neppure per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. La possibilità per l'obbligato di versare l'assegno direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne è subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione che può essere pronunciato solo su istanza del figlio beneficiario dell'assegno medesimo (cfr. Cass. Ord. 13 aprile 2021 n. 9700).
4. Per tutte le argomentazioni sopra esposte, risultano dovuti da i ratei di € 800,00 CP_1 mensili a titolo di mantenimento in favore dell'ex coniuge e della figlia, così come previsto nella sentenza n. 737/2007 di separazione personale pronunciata dal Tribunale di Avezzano, a far data dalla domanda giudiziale (in analogia con quanto previsto dall'art. 445 c.c.), salva diversa espressa determinazione in sentenza (Cfr. Cass. 2687/2018; Cass. 2960/2017), e sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., si assume avvenuto, nel caso di specie, in data 8.5.2017, oltre interessi legali da calcolarsi su ogni singolo rateo, sino al pagamento effettivo.
Il superiore rilievo, unitamente alla circostanza che la somma indicata in precetto trova capienza nel credito complessivo, induce pure a ritenere priva di pregio la contestazione circa la modalità di calcolo degli interessi evidenziandosi come non sia necessario che l'atto in questione enunci il procedimento logico-matematico in forza del quale sia stata determinata la somma da versare (Cass.
19.2.2023, n. 4008) ponendosi, semmai, solamente una questione di imputazione (art. 1193 c.c.).
pagina 7 di 8 5. Conferendo decisivo peso, in termini giuridici ed economici, alla questione di diritto esaminata al punto 3.2, preso atto del contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità e pure manifestatosi nella causa che occupa, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre, come già avvenuto nella fase dinnanzi a G.E. e di reclamo, la compensazione integrale delle spese di lite in relazione a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda formulata da parte attrice:
- RIGETTA l'opposizione proposta dal convenuto opponente;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite in relazione a tutte le fasi.
Così deciso, in data 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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