Articolo 15 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 14Articolo 16
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1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
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3 giugno 2013
Art. 15. (( (Art.10 Codice della strada) )) (( 1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:
a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola volta per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3. ))
Entrata in vigore il 3 giugno 2013
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