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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27679/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARRAZZO MONICA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2 23/12/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/02/2009. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Pianezza (TO) in Via San Pancrazio 117, di proprietà della signora
, resti assegnata alla stessa, unitamente agli arredi e ivi coabiterà unitamente al figlio minore. Parte_1 Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale andando a vivere temporaneamente presso un Pt_2 amico in attesa di reperire unità abitativa consona per poter ospitare il figlio minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, poiché ogni altro problema economico è stato risolto e in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
DISPONE che il figlio minore , nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre ed entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé il minore liberamente, in accordo con la moglie, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici del minore. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
-a week-end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena entro le ore 21:30. I pernottamenti a casa del padre inizieranno solo nel momento in cui il sig. avrà reperito un'unità Pt_2 abitativa consona per ospitare il minore. Sarà cura del sig. comunicare alla sig.ra Pt_2 Parte_1 l'indirizzo dove andrà a vivere e dove condurrà il minore.
-infrasettimanalmente: salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé il figlio il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola riaccompagnandolo a casa della madre la sera prima di cena.
-VACANZE NATALIZIE: le parti concordano che ad anni alterni il figlio trascorrerà le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'atro genitore;
-VACANZE PASQUALI: ad anni alterni, i figli trascorreranno sia la Pasqua che il Lunedi dell'Angelo con un genitore;
-VACANZE ESTIVE: i coniugi concordano che entro il 31 maggio di ogni anno si comunicheranno il piano ferie: il padre e la madre terranno con sé il minore per due settimane che potranno essere pagina 2 di 3 consecutive o non consecutive, o nel mese di giugno o di luglio o di agosto o di settembre, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti ove condurrà il minore nei periodi di vacanza.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma di euro 200,00 (euro duecento/00) mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese a far data dal prossimo mese di dicembre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di legge. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore, mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e scolastiche preventivamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico ed ogni altro eventuale suo sostituto, sarà integralmente assegnato alla madre.
PRENDE ATTO che e parti si rilasciano, per quanto occorra, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero anche in relazione ai minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27679/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARRAZZO MONICA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIANEZZA il Parte_1 Parte_2 23/12/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 02/02/2009. Persona_1
Con ricorso depositato il 26/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Pianezza (TO) in Via San Pancrazio 117, di proprietà della signora
, resti assegnata alla stessa, unitamente agli arredi e ivi coabiterà unitamente al figlio minore. Parte_1 Il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale andando a vivere temporaneamente presso un Pt_2 amico in attesa di reperire unità abitativa consona per poter ospitare il figlio minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, poiché ogni altro problema economico è stato risolto e in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
DISPONE che il figlio minore , nato a [...] il [...], sia affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre ed entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra i coniugi, il padre possa vedere e tenere con sé il minore liberamente, in accordo con la moglie, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni scolastici del minore. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
-a week-end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica dopo cena entro le ore 21:30. I pernottamenti a casa del padre inizieranno solo nel momento in cui il sig. avrà reperito un'unità Pt_2 abitativa consona per ospitare il minore. Sarà cura del sig. comunicare alla sig.ra Pt_2 Parte_1 l'indirizzo dove andrà a vivere e dove condurrà il minore.
-infrasettimanalmente: salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé il figlio il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola riaccompagnandolo a casa della madre la sera prima di cena.
-VACANZE NATALIZIE: le parti concordano che ad anni alterni il figlio trascorrerà le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'atro genitore;
-VACANZE PASQUALI: ad anni alterni, i figli trascorreranno sia la Pasqua che il Lunedi dell'Angelo con un genitore;
-VACANZE ESTIVE: i coniugi concordano che entro il 31 maggio di ogni anno si comunicheranno il piano ferie: il padre e la madre terranno con sé il minore per due settimane che potranno essere pagina 2 di 3 consecutive o non consecutive, o nel mese di giugno o di luglio o di agosto o di settembre, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti ove condurrà il minore nei periodi di vacanza.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma di euro 200,00 (euro duecento/00) mensile, da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese a far data dal prossimo mese di dicembre e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di legge. Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore, mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative e scolastiche preventivamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico ed ogni altro eventuale suo sostituto, sarà integralmente assegnato alla madre.
PRENDE ATTO che e parti si rilasciano, per quanto occorra, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero anche in relazione ai minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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