Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto collegiale 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Vocella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.T.E.R. di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NA, via Ulpiano, 2;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ATER di NA rispetto alla diffida inoltrata via pec in data -OMISSIS-avente ad oggetto l'adozione delle più opportune misure a tutela della legittima assegnazione dell'alloggio sito in -OMISSIS-., nonché dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.T.E.R. di NA, con la relativa documentazione;
Visto il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. il ricorso in materia di “inerzia della pubblica amministrazione” è deciso con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 117 cit. a questo Tribunale, la sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legittima assegnataria dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in -OMISSIS-, lamentava il “silenzio” opposto dall’ATER di NA a sua istanza-diffida del -OMISSIS-, volta a ottenere l’esercizio del potere previsto normativamente ai fini del rilascio dell’alloggio in questione, abusivamente occupato da terzi nei confronti dei quali era stata anche esercitata azione penale con procedimento pendente, o comunque il riscontro mediante provvedimento espresso;
- in difetto di risposta, la ricorrente in questa sede lamentava la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. d) e dell’art. 15 della L.R. del Lazio n. 12 del 1999, nonché dell’art. 18 del D.P.R. 1035/1972, in quanto, tra le funzioni attribuite all’ATER dalle norme richiamate nella gestione degli alloggi, rientra quella di imporre il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa occupati senza titolo e di irrogare le relative sanzioni;
- per la ricorrente, in particolare, quella dell’emissione di un ordine di rilascio, è funzionalmente necessaria a garantire la tutela dell’interesse pubblico a che gli alloggi di ERP siano effettivamente beneficiati da chi sia risultato più bisognoso all’esito di una valutazione basata su parametri predeterminati e con poteri di natura vincolata;
- si costituiva in giudizio l’ATER, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione, dato che, in presenza di un valido contratto di locazione, nel quale la ricorrente è subentrata per effetto della determinazione dell’Ater -OMISSIS-, essa avrebbe dovuto intraprendere la tutela privatistica offerta dal Giudice ordinario, esercitando un’azione possessoria;
- nel merito, l’ATER affermava il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto l’adozione dell’atto di rilascio, invocato dalla ricorrente, ai sensi del Regolamento regionale in materia, rientra nelle attribuzioni del Comune di -OMISSIS-e non in quelle dell’ATER, a cui spetta solo il potere di proposta, fermo restando che, nelle more, gli abusivi occupanti dell’alloggio della ricorrente avevano presentato due (illegittime) domande di regolarizzazione, di cui una era stata respinta e l’altra era in procinto di esserlo, anche se, anche in questo caso, la determinazione definitiva spettava al Comune;
- la ricorrente depositava una memoria in cui replicava alle eccezioni e insisteva nella sua domanda;
- alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 la causa era trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- l’eccezione di difetto di giurisdizione non può condividersi, in quanto la ricorrente è, sì, stata oggetto della determina -OMISSIS-dell’ATER che autorizzava al mero subentro nel contratto relativo all’alloggio in questione, ai sensi degli artt. 11 e 12 l. r. Lazio n. 12/1999, ma non ha inteso investire l’Azienda nell’ambito del rapporto contrattuale in corso, ma rivolgendole l’invito a provvedere alle azioni che i poteri pubblicistici in capo all’ATER consentono ai fini di provvedere al rilascio degli alloggi occupati senza titolo;
- sul punto, quindi, la ricorrente ha richiesto l’adozione di un provvedimento espresso, anche di eventuale diniego motivato, in merito all’esercizio di tali poteri pubblicistici;
- la stessa ATER ha affermato nelle sue difese di avere ricevuto due domande di regolarizzazione, di cui una era stata respinta e l’altra era in procinto di esserlo, anche se, anche in questo caso, la determinazione definitiva spettava al Comune;
- così pure l’ATER ha affermato che l’adozione dell’atto di rilascio invocato dalla ricorrente rientra nelle attribuzioni del Comune di -OMISSIS-e non in quelle dell’Azienda, a quest’ultima spettando solo il potere di proposta, ma, dunque, proprio la proposta in tal senso rientra nell’esercizio dei poteri della resistente, la quale, anche per tale ragione, assume la piena posizione di legittimata passiva avendo l’onere di procedere in tal senso e – comunque – di rispondere alla ricorrente con un provvedimento espresso, non potendosi assumere in sostituzione le argomentazioni spese nel presente contenzioso sul “silenzio”;
- alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e l’ATER di NA dovrò provvedere in tale senso entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
- il Collegio si riserva la nomina di un Commissario nel non auspicabile perdurare dell’inadempimento, su istanza di parte ricorrente;
- le spese di lite non sono liquidate in virtù dell’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto in epigrafe, che saranno liquidate su istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di NA, definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ATER di rispondere alla diffida della ricorrente del -OMISSIS- con un provvedimento espresso, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Nulla per le spese nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO