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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1231 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: deposito;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNA CORRADO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA 67, MILANO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'avv. ERCOLANI DANIELE (C.F. ), domiciliato in C. D. G. C.F._2
BOT. N. 98, 47521 CESENA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, – in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto Controparte_1 ingiuntivo notificato nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
1 opposto n.322/2023 R.G. 319/2023 emesso dal Tribunale di Forlì e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per alcun Parte_1 Controparte_1 titolo o ragione. Spese e competenze professionali interamente rifuse».
Conclusioni per Controparte_1 CP_1
Controparte_1
«““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 322/2023 – RG
319/2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data 09/03/2023; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare che Controparte_1
è creditrice della società della somma di € 5.734,00= a fronte della
[...] Parte_1 fattura n. FD 7644 del 30/11/2022 e per i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
- per tutti
i motivi esposti in narrativa, condannare parte opponente al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 ex art 96 primo comma c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.».
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
hiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 322/23 Controparte_1 del 9.3.2023, in forza del quale ingiungeva nei confronti di
[...]
, il pagamento della somma, pari ad € 5.734,00, oltre interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese della fase monitoria, a titolo di canone per il deposito di merci.
Nel ricorso monitorio, sponeva che: Controparte_1
-con contratto di deposito a titolo oneroso datato 1.8.2018, autorizzava la società ingiunta a depositare merci all'interno dei propri locali, a fronte di un versamento mensile di € 4.700,00, oltre IVA (v. all. 3, in fasc. monitorio);
-tuttavia, a partire dal mese di marzo 2022, la depositaria si rendeva inadempiente sospendendo il pagamento del canone, di talché la società depositaria chiedeva l'emissione di Controparte_1 due decreti ingiuntivi divenuti nel frattempo esecutivi in mancanza di opposizione;
-la controparte opponeva -invece- il decreto per cui è causa, nonostante fosse fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto (v. decreti ingiuntivi, all. da 2 a 4 in fasc. opposta).
2 Come detto, la parte attrice oppone il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui sopra chiedendone la revoca.
Con il primo motivo, sostiene che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione risulterebbero privi della sottoscrizione digitale, non essendo stati versati in atti i files con l'estensione “.p7m”; con il secondo motivo, l'opponente contesta l'effettivo svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in sede monitoria: «con specifico riferimento all'attività indicata sulle fatture emesse nei mesi di agosto e settembre 2022 e che, come emerge dal contenuto del contratto inter partes, non può certo ritenersi limitata alla mera custodia della merce depositata» (v. pag. 5, atto di citazione).
La parte convenuta opposta insiste per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e chiede la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata ed il contegno della parte attrice opponente giustifica l'emissione della statuizione di condanna per lite temeraria;
la parte attrice, infatti, si è limitata alla sola iscrizione a ruolo della causa con il deposito dell'atto di citazione notificato all'opposta, alcun ulteriore atto è stato depositato e nessuno è comparso in udienza.
Le doglianze di parte attrice opponente sono gravemente generiche.
In ogni caso, le copie del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo sono conformi a quanto depositato nel fascicolo telematico della procedura monitoria e risultano le firme digitali apposte in sede di iscrizione a ruolo per quanto attiene al primo atto, e dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo.
La parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, ha dimostrato sia la conclusione del contratto tra le parti sia l'esecuzione della prestazione.
All'udienza del 17.3.2025 veniva escusso il teste , il quale confermava Testimone_1
l'espletamento del servizio di deposito e stoccaggio bobine in favore di per il Parte_1 mese di novembre 2022, aggiungendo che: «c'era un loro rappresentante, tale che voleva Persona_1 tutta la documentazione (DDT, dichiarazioni di conformità e rapporto di prova) e ricordo che si fece un gruppo mail inserendo anche il loro indirizzo e così ricevevano sempre questa documentazione» (v. verbale ud. del
17.3.2025).
3 Ogni ulteriore contestazione è priva di pregio e risulta meramente dilatoria.
Inoltre, è necessario dare conto che, con ordinanza del 16.11.23, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1231/2023), in favore di
[...] la somma Controparte_1 composta dai seguenti addendi:
a) € 5.700,00 per sorte capitale ed interessi;
b) € 145,50 per esborsi ed € 300,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Spese del giudizio di opposizione compensate”.
La parte attrice opponente ometteva di prendere posizione rispetto alla formulazione della proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.
Al rigetto dell'opposizione, consegue la conferma dell'ingiunzione di pagamento e la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Sussistono, inoltre, le condizioni per condannare la parte
[...]
ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c. Parte_1
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
4 Nel caso in esame, la pretesa è risultata non solo infondata nel merito, ma è anche caratterizzata da un abuso del potere che la parte ha di agire e resistere in giudizio, evincibile dalla condotta tenuta nel corso del procedimento al solo fine di rallentare la conclusione del procedimento.
In altri termini, il litigante temerario ha mostrato di non avere interesse ad esercitare il diritto di difesa ex art. 24 Cost., in funzione dell'accertamento dei fatti, bensì ha tenuto un atteggiamento meramente dilatorio e defatigatorio.
L'applicazione della condanna per lite temeraria è proprio volta a dissuadere la parte ed il suo procuratore dal proporre azioni e/o dal coltivare difese palesemente pretestuose e manifestamente inconsistenti, contando che ad essi è affidato il ruolo di primo baluardo a difesa del buon andamento del sistema giustizia.
Difatti, le azioni c.d. temerarie comportano una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5 Per tali motivi, va resa la condanna nei confronti di Parte_1
al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma aggiuntiva pari ad €
[...]
2.000,00 da versare in favore della controparte.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 322/23 del 9.3.2023; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1
Controparte_1 le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., Parte_1
a corrispondere, in favore di
[...] [...] la somma di € Controparte_1
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
Forlì, 21 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1231 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: deposito;
promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. BOLOGNA CORRADO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA 67, MILANO, giusta procura in atti;
attore-opponente nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dall'avv. ERCOLANI DANIELE (C.F. ), domiciliato in C. D. G. C.F._2
BOT. N. 98, 47521 CESENA, in virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e difesa, – in limine litis non concedere, laddove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su ben più che idonea prova scritta;
- accertare e dichiarare che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione notificati da sono privi di ogni sottoscrizione e, per l'effetto, dichiarare il decreto Controparte_1 ingiuntivo notificato nullo e comunque privo di ogni e qualsiasi efficacia giuridica;
- previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, revocare e dichiarare comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo
1 opposto n.322/2023 R.G. 319/2023 emesso dal Tribunale di Forlì e, per l'effetto, accertare e dichiarare nulla essere dovuto da alla per alcun Parte_1 Controparte_1 titolo o ragione. Spese e competenze professionali interamente rifuse».
Conclusioni per Controparte_1 CP_1
Controparte_1
«““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 322/2023 – RG
319/2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data 09/03/2023; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, accertare e dichiarare che Controparte_1
è creditrice della società della somma di € 5.734,00= a fronte della
[...] Parte_1 fattura n. FD 7644 del 30/11/2022 e per i titoli dedotti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
- per tutti
i motivi esposti in narrativa, condannare parte opponente al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 ex art 96 primo comma c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.».
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
hiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 322/23 Controparte_1 del 9.3.2023, in forza del quale ingiungeva nei confronti di
[...]
, il pagamento della somma, pari ad € 5.734,00, oltre interessi moratori Parte_1 ex d.lgs. n° 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo, nonché le ulteriori spese della fase monitoria, a titolo di canone per il deposito di merci.
Nel ricorso monitorio, sponeva che: Controparte_1
-con contratto di deposito a titolo oneroso datato 1.8.2018, autorizzava la società ingiunta a depositare merci all'interno dei propri locali, a fronte di un versamento mensile di € 4.700,00, oltre IVA (v. all. 3, in fasc. monitorio);
-tuttavia, a partire dal mese di marzo 2022, la depositaria si rendeva inadempiente sospendendo il pagamento del canone, di talché la società depositaria chiedeva l'emissione di Controparte_1 due decreti ingiuntivi divenuti nel frattempo esecutivi in mancanza di opposizione;
-la controparte opponeva -invece- il decreto per cui è causa, nonostante fosse fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto (v. decreti ingiuntivi, all. da 2 a 4 in fasc. opposta).
2 Come detto, la parte attrice oppone il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui sopra chiedendone la revoca.
Con il primo motivo, sostiene che il ricorso monitorio ed il decreto di ingiunzione risulterebbero privi della sottoscrizione digitale, non essendo stati versati in atti i files con l'estensione “.p7m”; con il secondo motivo, l'opponente contesta l'effettivo svolgimento delle attività indicate nelle fatture azionate in sede monitoria: «con specifico riferimento all'attività indicata sulle fatture emesse nei mesi di agosto e settembre 2022 e che, come emerge dal contenuto del contratto inter partes, non può certo ritenersi limitata alla mera custodia della merce depositata» (v. pag. 5, atto di citazione).
La parte convenuta opposta insiste per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e chiede la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è manifestamente infondata ed il contegno della parte attrice opponente giustifica l'emissione della statuizione di condanna per lite temeraria;
la parte attrice, infatti, si è limitata alla sola iscrizione a ruolo della causa con il deposito dell'atto di citazione notificato all'opposta, alcun ulteriore atto è stato depositato e nessuno è comparso in udienza.
Le doglianze di parte attrice opponente sono gravemente generiche.
In ogni caso, le copie del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo sono conformi a quanto depositato nel fascicolo telematico della procedura monitoria e risultano le firme digitali apposte in sede di iscrizione a ruolo per quanto attiene al primo atto, e dal Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo.
La parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, ha dimostrato sia la conclusione del contratto tra le parti sia l'esecuzione della prestazione.
All'udienza del 17.3.2025 veniva escusso il teste , il quale confermava Testimone_1
l'espletamento del servizio di deposito e stoccaggio bobine in favore di per il Parte_1 mese di novembre 2022, aggiungendo che: «c'era un loro rappresentante, tale che voleva Persona_1 tutta la documentazione (DDT, dichiarazioni di conformità e rapporto di prova) e ricordo che si fece un gruppo mail inserendo anche il loro indirizzo e così ricevevano sempre questa documentazione» (v. verbale ud. del
17.3.2025).
3 Ogni ulteriore contestazione è priva di pregio e risulta meramente dilatoria.
Inoltre, è necessario dare conto che, con ordinanza del 16.11.23, il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Parte_1 corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1231/2023), in favore di
[...] la somma Controparte_1 composta dai seguenti addendi:
a) € 5.700,00 per sorte capitale ed interessi;
b) € 145,50 per esborsi ed € 300,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto. Spese del giudizio di opposizione compensate”.
La parte attrice opponente ometteva di prendere posizione rispetto alla formulazione della proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c.
Al rigetto dell'opposizione, consegue la conferma dell'ingiunzione di pagamento e la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Sussistono, inoltre, le condizioni per condannare la parte
[...]
ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c. Parte_1
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
4 Nel caso in esame, la pretesa è risultata non solo infondata nel merito, ma è anche caratterizzata da un abuso del potere che la parte ha di agire e resistere in giudizio, evincibile dalla condotta tenuta nel corso del procedimento al solo fine di rallentare la conclusione del procedimento.
In altri termini, il litigante temerario ha mostrato di non avere interesse ad esercitare il diritto di difesa ex art. 24 Cost., in funzione dell'accertamento dei fatti, bensì ha tenuto un atteggiamento meramente dilatorio e defatigatorio.
L'applicazione della condanna per lite temeraria è proprio volta a dissuadere la parte ed il suo procuratore dal proporre azioni e/o dal coltivare difese palesemente pretestuose e manifestamente inconsistenti, contando che ad essi è affidato il ruolo di primo baluardo a difesa del buon andamento del sistema giustizia.
Difatti, le azioni c.d. temerarie comportano una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5 Per tali motivi, va resa la condanna nei confronti di Parte_1
al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma aggiuntiva pari ad €
[...]
2.000,00 da versare in favore della controparte.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 322/23 del 9.3.2023; condanna a corrispondere, in favore di Parte_1
Controparte_1 le spese di lite che quantifica in € 5.077,00, oltre spese a
[...] forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., Parte_1
a corrispondere, in favore di
[...] [...] la somma di € Controparte_1
2.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino a completo soddisfo.
Forlì, 21 maggio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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