Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07/04/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta TI NA, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 776/2019, pendente tra
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Sant'Agata di Militello (Me), elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, via San Giuseppe n. 51 presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera Martino che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- attore –
CONTRO
con sede in Lentini (SR), via dello Controparte_1
Stadio, n. 10, partita I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei procuratori e difensori avv. Barbara DE
LUCA ( e avv. Mario FALLICA Email_1
( , che la rappresentano e difendono come da procura in Email_2
atti; - convenuto –
Sono comparsi: l'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv. Cinnera Martino per parte attrice e l'avv. Barbera De Luca nell'interessa di parte convenuta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusive e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta TI NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 16.5.2019, Parte_1
premetteva:
- di aver acquistato presso la tra le altre Controparte_2 cose, una parete attrezzata modello “Margot” in finitura noce natura ed una “cucina Stosa modello
Dolcevita” completa di tavolo e sedie, regolarmente pagate;
- di essersi avveduto, al momento della consegna, del fatto che la parete attrezzata risultava avere una finitura diversa da quella ordinata, mentre la cucina presentava diverse parti danneggiate, precisamente lo zoccolo, una maniglia e il piede del tavolo;
- di aver, conseguentemente, domandato la sostituzione dei suddetti mobili, la quale, tuttavia, non era mai stata eseguita dalla venditrice.
Tanto premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito ritenere e dichiarare che i beni oggetto di compravendita tra le parti presentavano i difetti e le difformità prescritti in premessa;
ritenere e dichiarare che la resistente non ha adempiuto all'obbligo di sostituire i beni difettosi e difformi;
per l'effetto, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti;
di conseguenza, condannare la
[...]
alla restituzione in favore del ricorrente della complessiva Controparte_1 somma di Euro 21.600,00, o di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazioni ed interessi, nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, dal deposito del presente ricorso fino al soddisfo, come previsto dal novellato art.1284 comma 4 c.c.; in subordine, ordinare alla di provvedere alla sostituzione dei beni Controparte_1 difformi e difettosi”.
Si costituiva la società , la quale contestava CP_1 CP_1 Controparte_1 gli assunti attorei ed eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell'azione nonché l'infondatezza dei vizi e delle difformità lamentati non essendo gli stessi riconducibili a difetti di fabbrica né ad attività riferibili alla venditrice.
Dopo aver disposto il mutamento di rito, la causa veniva istruita mediante prova orale e documentale e all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che il presente giudizio non rientra tra quelli per cui la legge ha previsto la necessità di esperire il suddetto incombente.
Passando al merito, la domanda di parte attrice è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Deve, anzitutto, ritenersi applicabile al caso de quo la speciale tutela invocata dall'attore in materia di vendita di beni di consumo di cui agli artt. 128 ss., d.lgs. n. 206/200, atteso che trattasi di un contratto di vendita concluso tra consumatore e professionista ex art. 3, d.lgs. cit., avente ad oggetto mobili da cucina e da salotto, come tali rientranti nella nozione di “vendita di beni di consumo” di cui all'art. 128 d.lgs. cit.
In particolare, l'art. 132, cod. cons., rationae temporis applicabile al caso de quo, prevede che “
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo
130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.”.
Nel caso di specie, è circostanza non contestata il fatto che l'acquirente ha ricevuto la merce in data
02 novembre 2017. Dagli atti di causa, inoltre, è emerso che in data 15.11.2017 l'acquirente ha contestato espressamente al venditore la diversa finitura della parete attrezzata, mentre, per quanto riguarda i difetti dei mobili della cucina, questi risultano essere stati segnalati mediante messaggi privati in data 27.01.2018 ma, dal tenore della conversazione, emerge che gli stessi sono stati segnalati anche prima di tale periodo. A ciò si aggiunga che, tutte le superiori difformità lamentate dal , sono state di fatto Parte_1 riconosciute dall'impresa venditrice che, in data 20.6.2018, dava inoltre informazioni in merito alla chiesta – e mai eseguita - sostituzione della parete attrezzata (cfr. doc. n. 16-17 allegati all'atto introduttivo del giudizio).
Dopo la denunzia informale, è seguita quella formale mediante pec del 9.7.2018.
Tanto premesso, in via preliminare, va rilevato che l'attore non è incorso in alcuna decadenza e/o prescrizione rispetto alle domande invocate nel presente giudizio, avuto riguardo sia al fatto che i vizi risultano essere stati per un verso denunciati tempestivamente, per altro verso e in via rilevante ed assorbente – risultano essere stati espressamente riconosciuti dal venditore.
Si aggiunga ancora che l'attore ha incoato l'azione a distanza di soli 18 mesi dalla consegna dei beni, facendo venir meno così il presupposto dell'eccepita prescrizione.
Sulle modalità di denuncia dei vizi, si riporta quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “è, altresì, orientamento di questa Corte espresso in più occasioni, al quale si intende dare continuità, quello secondo cui: per la denuncia non sono richieste particolari formalità (basta anche l'oralità)” (Cass., 10 marzo 2011, n. 5732) e deve ritenersi valida tale denunzia operata anche a telefono, in quanto: “Deve, poi, escludersi l'inidoneità del mezzo adoperato per la denunzia, giacché, non essendo per questa richiesto dall'art. 1495 cod. civ. alcun requisito, deve ritenersi che possa essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo e, quindi, anche col telefono” (Cass. 3 aprile 2003, n. 5142).
Sempre ai fini probatori, quanto alla contestazione dei messaggi whatsapp prodotti, si rileva che i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
“chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ancora, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nell'odierno giudizio, il convenuto non ha mosso delle contestazioni specifiche circa l'allegazione dei messaggi whatsapp ma si è limitato, in maniera del tutto generica, ad eccepire l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto, al punto da riprendere egli stesso, nelle proprie note conclusive, il contenuto dei superiori messaggi.
Si aggiunga che quanto emerge dai messaggi prodotti è supportato da ulteriori rilievi probatori, tra cui la produzione fotografica allegata dall'attore - e non contestata dal convenuto - in cui si riscontrano i difetti dei mobili della cucina e della parete attrezzata;
produzione fotografica che, tra l'altro, è la stessa inviata mediante whatsapp al convenuto.
Infine, anche dalla prova orale è emersa l'esistenza dei vizi già al momento della consegna dei mobili
(cfr. testimonianze di e ). Testimone_1 Testimone_2
Alla luce dei superiori rilievi, va dunque accertata e riconosciuta l'esistenza dei difetti lamentati dall'attore.
Rispetto ai rimedi invocati dall'attore si espone quanto segue.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 del codice del consumo, i quali, però, sono graduati per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: si potrà, in primo luogo, si potrà richiedere la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo e alle condizioni di cui al comma 7, potrà essere chiesta la risoluzione del contratto (rimedi secondari), con preferenza, quindi, per gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione:
è evidente che il legislatore ha manifestato il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito.
Ne discende che, solamente quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere, sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto (o in alternativa la riduzione del prezzo). Nel caso di specie l'attore, come emerso nel presente giudizio, aveva originariamente chiesto la sostituzione dei mobili difformi, tuttavia il venditore non ha mai dato seguito al predetto rimedio, dando vita al verificarsi del presuppost di cui al comma 7 dell'art. 130 sopracitato.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, dovuto alla mancata sostituzione dei beni oggetto di causa entro un congruo termine.
Infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, qualora la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibile, né siano eccessivamente onerose “il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (cfr. Cass. 3695/2022; Cass.
10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017).
In merito alla chiesta restituzione delle somme pagate per l'acquisto dei mobili deve procedersi ad una riduzione delle stesse, tenuto conto dell'uso dei beni da parte dell'attore dal momento della consegna.
Sul punto, infatti, va comunque rilevato che i vizi riscontrati non sono tali da determinare l'inutilizzo dei beni acquistati, ciò vale sia per quanto riguarda la cucina, sia, soprattutto, per quanto riguarda la parete attrezzata, dove il difetto di conformità attiene esclusivamente ad una differenza cromatica;
pertanto, come previsto dal comma 8 dell'art. 130 cod. cons. ratione temporis applicabile, “nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”.
Del resto, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso analogo a quello odierno, “nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cass., Sez. II, 28 luglio 2020, n.
16077). (cfr. Cass. Ord., 28838/2024).
Alla luce dei superiori rilievi, dunque, vanno accolte sia la domanda di risoluzione del contratto sia quella di restituzione delle prestazioni precedentemente eseguite dalle parti, previa riduzione, in ragione di quanto già esposto, della somma che il convenuto dovrà restituire all'attore, la quale viene fissata nell'equo importo di € 15.083,79 (determinato nella riduzione del 5% annuo dell'importo) oltre interessi legali decorrenti dal giorno della domanda, con esclusione della rivalutazione, atteso che trattasi di un debito di valuta (cfr. Cass. sent. n. 22664/15).
L'accoglimento della domanda principale fa venir meno la necessità di pronuncia sulla domanda subordinata.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 776/2019 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara l'esistenza dei vizi dei beni acquistati, così per come lamentati dall'attrice;
Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di vendita;
Dispone la restituzione in capo ad entrambe le parti delle prestazioni precedentemente eseguite;
Limita la restituzione da parte del convenuto del prezzo di vendita precedentemente incassato nella somma di € 15.083,79, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda;
Condanna in persona del rappresentante Controparte_1
legale p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in € 5.237,80 (di cui
€ 160,80 per esborsi) per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge
Così deciso in Patti, il 07/04/2025
Il Giudice
Elisabetta TI NA