Articolo 5 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 aprile 1971
>
Versione
4 aprile 1976
>
Versione
5 giugno 1986
>
Versione
27 maggio 1989
>
Versione
29 luglio 2003
>
Versione
15 settembre 2005
Art. 5. 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Entrata in vigore il 15 settembre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente