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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Agraria riunita in camera di conIGlio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano ConIGliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti ConIGliere,
Dott. Giuseppe Tallarico Esperto,
Dott.ssa Pietra Dastoli Esperto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/20245 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio
2025, con lettura del dispositivo, previa discussione orale, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco PA C.F._1
Barbieri (c.f. ) C.F._2
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale CP_1 C.F._3
Francesco Piraino (C.F.: ) CodiceFiscale_4
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Controparte_2 C.F._5
Montesanti (c.f. ) C.F._6
Appellata
E
Controparte_3
Appellato, contumace
1 Conclusioni
Per l'appellante : PA
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- Accogliere, per i motivi di cui in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Specializzata Agraria, il
19.09.2024 e depositata in pari data, nel procedimento n. 721/2017 R.G., non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti davanti al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto;
- Annullare la sentenza n. 846/2024, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione
Specializzata Agraria, il 19.09.2024 e depositata in pari data, nel procedimento n. 721/2017 R.G., non notificata, per avere dichiarato l'improponibilità ed improcedibilità della domanda della
, senza sospendere il processo e senza concedere il termine per esperire il PA tentativo di mediazione nei confronti dei litisconsorti necessari sopravvenuti e, per l'effetto, rinviare al giudice di primo grado affinchè disponga la sospensione del processo e consenta alle parti di esperire il tentativo di mediazione agraria, fissando un termine ragionevole per il suo esperimento.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via principale e nel merito:
1. rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da PA
confermando la sentenza n. 846/2024 resa dal Tribunale di Lamezia Terme,
[...]
Sezione Specializzata Agraria, il 19.09.2024 e depositata in pari data nel procedimento n.
721/2017 R.G. e tutte le statuizioni in essa contenute;
2. respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro
[...]
, per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
2 IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate ex adverso, disporre l'ammissione della documentazione e di tutte le istanze istruttorie per come formulate nella memoria integrativa depositata nell'interesse del IGnor ”. CP_1
Per l'appellata : Controparte_2
Voglia l'Onorevole Autorità Adita, contrariis reiectis, per le ragione esposte:
1. In Via Principale Rigettare l'appello spiegato dalla IG.ra , illegittimo oltre PA che infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 846/2024 resa dal
Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Specializzata Agraria, il 19.09.2024 e depositata in pari data, nel procedimento recante R.G. n. 721/2017 R.G. e tutte le statuizioni in essa contenute;
• In Via Principale, in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra e per l'effetto disporne l'immediata estromissione e, in ogni caso, Controparte_2 rigettare integralmente le domande del IG. in quanto infondate sia in fatto che in CP_1 diritto, per tutti i motivi esposti;
• Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, nelle denegata ipotesi in cui l'Onorevole Corte d'Appello ritenga di dover ammettere le richieste istruttorie ex adverso formulate, in particolare da parte del IG. , CP_1 si insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie per come formulate nella memoria difensiva di costituzione della IG.ra innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, sezione agraria, R.G. CP_2
n. 721/2017 (In ragione del decesso del IG. Vorrà l'Onorevole Autorità Adita, ai sensi Pt_2
e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. e/o dell'art. 421 c.p.c., ordinare e/o disporre che il IG. esibisca il contratto di lavoro del IG. ) CP_1 Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione – recante la data del
29 novembre 2026, consegnato all'ufficiale giudiziario in pari data, notificato il 7 dicembre 2016
– e , nella dichiarata rispettiva qualità di usufruttuario e Parte_4 PA proprietaria del fondo rustico sito in agro di Lamezia Terme (CZ), alla località “Pullo” (riportato al Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme - Sezione Sant'Eufemia, foglio n. 16, particelle nn.105, 106, 107, 108, 110, 420, 636, 638) e del fabbricato ivi esistente (riportato al Catasto al foglio n. 16, particella n. 637), convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lamezia Terme,
3 , in qualità di conduttore degli immobili, al fine di ottenere la convalida dello CP_1 sfratto, la condanna al rilascio dei beni e l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo dei canoni scaduti pari ad euro 9.900.
Le richieste vennero fondate sul mancato versamento ab imis del canone - fissato in euro
1.650 annui - dal contratto di locazione, stipulato tra e il 28 Parte_4 CP_1 febbraio 2011.
Nel fondare le proprie richieste, gli attori fecero presente che “il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 L. 203/1982 espletato prima del giudizio dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura aveva avuto esito negativo come da relativo verbale dell'8.8.2016”.
Si costituì il , resistendo alle richieste sulla scorta di una alternativa ricostruzione CP_1 della vicenda;
assunse, in particolare, che
1) inefficace ed improduttivo di effetti doveva essere qualificato il contratto del 28 febbraio
2011;
2) esso si qualificava come simulato, a fronte della esistenza di una società di fatto, di tipo agricolo, costituita con scrittura privata da lui sottoscritta con , Parte_4 CP_3
e il 10 ottobre 1989;
[...] Parte_3
3) nessuna morosità poteva dunque darsi per sussistente.
Disattese le richieste originarie, il Giudice dispose il mutamento del rito, con fissazione dei relativi termini.
Con la memoria integrativa depositata, la parte attrice chiese allora di PA
a) dichiarare risolto per inadempimento il contratto di locazione;
b) condannare il convenuto al rilascio degli immobili, al pagamento della somma di euro
9.900 maturata a titolo di canoni insoluti e delle spese processuali.
Dal canto suo, con la memoria integrativa chiese non solo il rigetto delle CP_1 richieste avversarie sulla scorta delle già ricordate circostanze, ma avanzò domanda riconvenzionale tesa d ottenere l'accertamento dell'esistenza di una società occulta e/o di fatto tra
, , ed;
sulla scorta di tanto, Parte_4 Controparte_3 Parte_3 CP_1 dopo avere chiesto l'integrazione del contraddittorio, invocò la condanna del e della CP_3
alla restituzione del valore delle opere realizzate e degli utili conseguiti nella misura di Pt_1 euro 134.465,25, e del “valore attuale dei terreni concessi in locazione dal de cuius Parte_4
, pari ad euro 66.975,00”.
[...]
Contro la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti, reagì , PA non sono negando la sua fondatezza, ma a sua volta avanzando reconvenctio reconvenctionis al
4 fine di ottenere la condanna di anche al pagamento dei canoni a scadere e al CP_1 risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento degli immobili.
Il Giudice dispose la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che, a sua volta, assegnò la causa alla Sezione Agraria.
Il Collegio, in accoglimento della richiesta di parte resistente, dispose procedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti di e , dettando Controparte_3 Parte_3 allo scopo le specifiche indicazioni e sollecitando “le parti a ricercare medio tempore una soluzione conciliata della vertenza nel loro stesso migliore interesse”.
A fronte della integrazione del contraddittorio operata da , si costituì CP_1 [...]
, in qualità di erede di , contestando ogni richiesta delle parti e Controparte_2 Parte_3 chiedendo al Tribunale, tra l'altro, di “accertare e dichiarare il mancato esperimento della conciliazione e/o mediazione obbligatoria e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità- improcedibilità della domanda o, in subordine, adottare i provvedimenti opportuni al fine di consentire l'esperimento della stessa”.
Non si costituì in giudizio . Controparte_4
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 846/2024, emessa 19 settembre 2024, valutò positivamente l'eccezione di improponibilità delle domande sollevata dalla SA di per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di Controparte_2 conciliazione in tema di controversie agrarie (già previsto dall'art. 46 della Legge 203 del 1982, ora art. 11 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150); all'esito di un composito argomentare, ritenne che tanto rendesse improponibili tutte le domande proposte.
Il Giudice di primo grado affermò che tanto valesse in primo luogo per l'originario attore, reo di non avere attivato il procedimento di conciliazione nei confronti dei terzi chiamati in causa, sia pure evocati in giudizio sulla scorta delle tesi e domande proposte dall'originario resistente;
all'uopo, mise in evidenza che doveva ritenersi “indispensabile che il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla legge n. 203 del 1982, venga svolto anche nei confronti dei chiamati successivamente in causa (v. più volte citata Cass. civ. n. 22048/2017), non opera(ndo) alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell'integrazione del contraddittorio, se cioè questo fosse dipeso dalle domande principali o da quelle riconvenzionali, dovendo essere esteso, dunque, il predetto tentativo di conciliazione a tutti i chiamati in causa”.
Il Tribunale, ancora, evidenziò che “essendo stata eccepita l'esistenza di una società di fatto tra , e il dott. a motivo della Parte_4 Controparte_3 Parte_3 CP_1 dedotta inefficacia del contratto di fitto di fondo rustico in questione, l'accertamento della piena
5 validità del contratto del 3.2.2011 (preliminare rispetto all'azione risolutoria della ricorrente) non poteva che riverberare i suoi effetti anche nei confronti dei terzi chiamati, perché avente come necessario presupposto il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale del resistente in ordine al riconoscimento della società occulta tra le parti in causa, che riguardava inevitabilmente anche i terzi chiamati in quanto componenti, in tesi, la compagine societaria di fatto”.
Sulla scorta della disamina del verbale della seduta 8 agosto 2016 davanti all'Ispettorato
Provinciale dell'Agricoltura – e della ivi riportata deduzione del che in quella sede CP_1 aveva dichiarato di non voler discutere “se non in presenza di , Parte_4 Controparte_3 ed eredi ” – il primo Giudice mise in evidenza che “la necessità di integrare il tentativo di Pt_3 conciliazione anche nei confronti degli eredi e di era già Parte_3 Controparte_3 emersa nella sede conciliativa ed era conosciuta dalla parte ricorrente”.
E dunque,
- ribadita la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione anche a fronte di originaria introduzione del giudizio innanzi a giudice diverso da quello rivelatosi successivamente competente, per come implicitamente rilevato dalla stessa originaria parte attrice, che tanto aveva promosso prima di introdurre l'intimazione per convalida di sfratto,
- osservato che una volta integrato il contraddittorio era divenuto evidente il difetto procedurale derivante dal fatto che al tentativo di conciliazione non avevano partecipato i litisconsorti necessari e ), Controparte_3 Parte_3 il Tribunale valutò improponibili sia la domanda principale che, a fortiori, quelle riconvenzionali, tutte connesse ad incontestata controversia “agraria” di affitto di fondo rustico.
Alla dichiarazione di improponibilità segui la statuizione di compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
II – Il giudizio di secondo grado
Avverso la decisione sopra indicata, con ricorso depositato l'11 marzo 2025, ha proposto appello , affidando a tre motivi le tesi spese a sostegno della invocata PA rivisitazione della pronuncia di primo grado.
Con il primo, ha censurato la decisione del Tribunale, assumendo che, a fronte dell'avviato procedimento di conciliazione obbligatoria per l'iniziale domanda, nessuna relativa improponibilità avrebbe potuto essere dichiarata, dovendosi di contro rilevare solo l'improponibilità dell'azione riconvenzionale proposta dal , questa sì introdotta senza CP_1 preventivo procedimento conciliativo.
6 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata applicazione del dettato dell'art. 5 del D. Lsg. 28/2010, assumendo che al più il Giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento onde consentire alle parti di avviare il tentativo di mediazione.
Infine, con il terzo motivo, la ha ribadito la fondatezza delle sue richieste Pt_1 originarie ed ha insistito per il loro accoglimento.
si è costituito in giudizio, rilevando la bontà della decisione in punto di CP_1 improponibilità della domanda alla luce dei principi ivi affermati e replicando partitamente alle tesi della SA della . CP_2
In particolare, ha sostenuto che onde ritenere proponibile la domanda originariamente avanzata, si sarebbe dovuta verificare la perfetta coincidenza non solo oggettiva ma anche soggettiva tra le parti del processo e quelle comparse in sede di tentativo di conciliazione;
e posto che incontestabilmente ad essa non avevano preso parte e , Controparte_3 Parte_3 inevitabilmente era stata rilevata l'improponibilità dell'azione.
Il ha poi messo in evidenza che infondata doveva essere considerata l'eccezione CP_1 relativa all'operatività dell'articolo 5 della legge 28/2010.
Si è costituita anche , resistendo analiticamente alle doglianze Controparte_2 dell'appellante, ribadendo la fondatezza dell'interpretazione offerta dal Giudice di primo grado in punto di improponibilità della domanda iniziale, a fronte dell'estensione delle questioni proposte e necessitanti la integrazione del tentativo di mediazione anche nei confronti degli altri litisconsorti.
Anche la SA della ha negato che potesse trovare operatività il dettato dell'art. CP_2
5, comma 1, D. Lgs. 28/2010.
In ultimo, ha sollevato questione di difetto di legittimazione passiva del suo dante causa,
e, di conseguenza, ha negato di essere legittimata a partecipare al processo. Parte_3
All'udienza del 4 giugno 2025, fissata per la discussione, la Corte ha sottoposto all'attenzione delle parti due questioni, legate alla mancata valutazione in sede di prima pronuncia della posizione di , indicato come usufruttuario dei beni e non menzionato in sede Parte_4 di sentenza.
I Difensori hanno chiesto il differimento dell'udienza con eventuale concessione di termine per note.
La Corte ha disposto in senso conforme fissando a parte appellante il termine di 15 giorni per dedurre sulle questioni sollevate dal Collegio e alle parti appellate quello dei successivi 10 giorni per replicare.
7 Nelle note depositate il 18 giugno 2025, l'appellante ha precisato che, a fronte della originaria stipula del contratto di locazione degli immobili da parte del , all'epoca Parte_4 usufruttuario di essi, a seguito della morte di questi, occorsa in data 4 dicembre 2016, l'usufrutto si era estinto e la proprietà consolidata in capo a sé: ne ha dedotto la piena legittimazione ad agire in giudizio anche alla luce della sua acclarata qualità di erede, per come da dichiarazione di successione allegata.
La SA di ha negato che si fosse a cospetto di dimostrazione della qualità CP_1 di erede, giudicando insufficiente a tal fine la dichiarazione di successione allegata ex adverso.
Dal canto suo, la SA di ha negato che si fosse a cospetto di eventi PA incidenti sul contraddittorio, richiedendo solo con le note del 18 giugno 2025, e in via subordinata, la interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di morte di una delle parti.
All'odierna udienza, il Collegio, dopo avere raccolto le conclusioni delle parti ed ascoltato la loro discussione, si è ritirato in camera di conIGlio e all'esito ha dato lettura del dispositivo.
III – Le valutazioni della Corte
III.1
In via del tutto preliminare, occorre dichiarare la contumacia di Controparte_3 raggiunto dalla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e non comparso.
III.2
Sempre in via preliminare, deve valutarsi la questione sollevata dalla Corte in ordine alla presenza in giudizio di e ai profili, complessi, ad essa inerenti. Parte_4
Il primo dato meritevole di sottolineatura è offerto dal fatto che la decisione di primo grado non reca alcuna menzione di costui nella intestazione della sentenza, nel corpo della motivazione, nel dispositivo.
Dalla disamina degli atti di primo grado si evince che all'udienza del 5 aprile 2017 PA dichiarò di essere subentrata a pieno titolo nella piena proprietà dell'immobile, senza
[...] ulteriore specificazione.
Non seguì alcuna determinazione o provvedimento di sorta.
Appare utile rilevare anche che le memorie integrative, depositate il 17 novembre 2017 a seguito di ordinanza di mutamento del rito, recano menzione soltanto della difesa di PA
.
[...]
Ne discende una considerazione necessitata: la decisione deve essere intesa come non stata resa nei suoi confronti, ma solo verso , ritenuta unica parte attrice e senza che PA alcuno abbia mai messo in discussione la sua legittimazione.
8 Nondimeno, i dati portati alla conoscenza della Corte dalla SA dell'appellante soltanto con le note del 18 giugno 2025 impongono di rilevare che è deceduto il 4 dicembre Parte_4
2016, ossia prima della costituzione in giudizio, compiuta nel suo interesse in data 6 dicembre
2016 (addirittura prima della notifica dell'atto introduttivo) innanzi al Tribunale di Lamezia
Terme.
E tanto assurge a rilievo alla luce del dettato dell'art. 299 c.p.c., norma che come è noto detta l'interruzione automatica del processo: “La morte della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ. l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli” (Cass. Civ. Sez. II;
18 gennaio 1998 n. 842).
Ciò posto, la Corte deve però rilevare che la mancata interruzione del processo – con la connessa nullità della pronuncia – non ha formato oggetto di alcun appello.
Posto allora che la nullità della sentenza – diversa da quella della mancanza della sottoscrizione del Giudice – deve essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (arg. ex art. 161 c.p.c.) e rilevato che la decisione in questione non è stata appellata in parte qua, il vizio in esame non genera effetti.
Parimenti è a dirsi per ciò che concerne la originaria legittimazione processuale della odierna parte appellante , dichiaratamente agente suo proprio iure. PA
E se è pur vero, allora, che nessun interesse giuridicamente rilevante ella vantava al momento della introduzione e al compimento del giudizio di primo grado – posto che la sua qualità di nuda proprietaria non la legittimava ad invocare rimedi in ordine ad un contratto del quale non era stata parte – è doveroso osservare che non essendo stata giammai dedotta la relativa questione e soprattutto denunciato con l'appello il relativo vizio, il capo di decisione nei suoi confronti è da ritenere immodificabile.
Giova osservare, sotto questo profilo, che “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, eIGe la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile
9 il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024).
A tanto occorre aggiungere che “è configurabile la decisione implicita di una questione
(connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza” (Cass. Civ. Sez.
III, 8 maggio 2023, Ordinanza n. 12131).
Nel caso di specie, è evidente che la questione è stata implicitamente superata dal primo
Giudice, che ha preso in esame la – giuridicamente successiva – questione afferente alla proponibilità della domanda.
D'altro canto, nessun lamento sul punto hanno avanzato le parti appellate costituite.
In definitiva, nessun vizio, in parte qua, è rilevabile a carico della pronuncia impugnata.
E tanto impone di non attribuire ai profili da ultimo esaminati alcuna valenza ai fini del giudizio.
III.3
Si rende allora necessaria la disamina del primo motivo di gravame in ordine alla dedotta carenza di proponibilità della primigenia domanda per difetto del preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 150/2011.
La questione che la Corte è chiamata a risolvere attiene alla sussistenza o meno della necessaria condizione di proponibilità – data dal preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione
– non solo rispetto alla domanda riconvenzionale di invocata condanna della originaria attrice alla corresponsione delle somme rivendicate per addizioni e miglioramenti, ma anche della prodromica tesi relativa alla sussistenza di una società di fatto o occulta tra le parti originarie del processo e altre due persone “terze”.
In disparte l'ampia rassegna giurisprudenziale esposta dal primo Giudice (punto 2.2 della sentenza, pagg. 5-10) e parzialmente richiamata dagli appellati, il dato di partenza della disamina
è offerto dal dettato normativo, segnatamente dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2011, che così dispone al comma 3: “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 (controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto) è tenuto a darne preventiva comunicazione,
10 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio”.
La norma, che replica il dettato dell'art. 46 della Legge 203/82, configura nel tentativo obbligatorio di conciliazione una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, “cioè a dire un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria” (in motivazione Cass. Civ. Sez. III, 20 marzo 2018 n. 6839 con ampio corredo di giurisprudenza richiamata).
Il tenore letterale della previsione, sì come sopra riportato, rende evidente che il tentativo di conciliazione debba sempre precedere – a pena di improponibilità – una “domanda”, ossia una richiesta che miri non tanto a inibire l'accoglimento dell'azione proposta ma a conseguire un
“risultato ulteriore”.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, 7 novembre 2023 n. 31010).
A fronte di siffatta distinzione, non appare previsto in misura alcuna che una eventuale eccezione – sia pure di tipo riconvenzionale – possa essere equiparata ad una domanda riconvenzionale, questa si richiedente in caso di controversia agraria un tentativo di conciliazione autonomo, destinato secondo l'erroneo assunto del Tribunale ad assumere rilievo anche in rapporto alla primigenia e proponibile domanda, contrastata da diversa argomentazione.
E tanto in ragione del fatto che, quale che sia il contenuto della eccezione, essa appare destinata soltanto a paralizzare la richiesta dell'attore; solo quando si superi tale limite con richiesta di un autonomo bene della vita, e relativa statuizione, scatta l'onere del preventivo tentativo di conciliazione.
A fortiori, tanto vale non solo quando la richiesta trascenda l'obiettivo di paralizzare la domanda, ma anche quando si rivolga a terzi soggetti, con connessa integrazione del
11 contraddittorio verso parti non presenti in giudizio;
ma certamente non può valere quando siffatta tesi si profili solo funzionale ad ottenere il rigetto dell'azione, a prescindere dal merito della questione.
E se tanto vale a rendere improponibile la domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
e la successiva reconvenctio reconvenctionis della , altrettanto sicuramente non determina Pt_1 analoga sorte rispetto alla eccezione proposta avverso la domanda originaria avanzata con l'atto di intimazione e contestuale convalida, sì come precisata con le memorie successive al mutamento del rito e nel caso di specie non esorbitanti il genetico thema decidendum.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere che “essendo stata eccepita l'esistenza di una società di fatto tra , e il dott. a Parte_4 Controparte_3 Parte_3 CP_1 motivo della dedotta inefficacia del contratto di fitto di fondo rustico in questione, l'accertamento della piena validità del contratto del 3.2.20111 (preliminare rispetto all'azione risolutoria della ricorrente) non poteva che riverberare i suoi effetti anche nei confronti dei terzi chiamati, perché avente come necessario presupposto il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale del resistente in ordine al riconoscimento della società occulta tra le parti in causa, che riguardava inevitabilmente anche i terzi chiamati in quanto componenti, in tesi, la compagine societaria di fatto”: ed ha errato, in definitiva, per avere esteso alla regolamentazione del regime delle eccezioni quello delle domande, strutturalmente destinate alla estensione dei limiti del petitum oggettivo e addirittura soggettivo.
D'altro canto, sarebbe irragionevole immaginare che anche la parte che si sia vista rivolgere l'eccezione sia chiamata a promuovere un tentativo di conciliazione per rendere proponibile la domanda i cui confini sono stati estesi dalla controparte al solo fine di impedirne l'accoglimento.
Non corretta si profila allora la scelta del Tribunale – dapprima nell'interpretare l'esatto portato delle pronunce della Cassazione Civile, Sez. III del 22 settembre 2017 n. 22048 e del 16 ottobre 1995, n.10807, comunque riferibili a “domande” e non ad eccezioni – di ritenere che anche la prima domanda proposta dagli attori fosse da ritenere improponibile a fronte della eccezione sollevata dal nei termini sopra descritti. CP_1
III.4
Tanto impone la disamina della prima richiesta e della relativa eccezione in ordine al carattere simulato – e dunque inefficace – del contratto di locazione del 28 febbraio 2011.
Merita di essere allora considerato che con ordinanza resa in data 12-31 ottobre 2023 all'esito della riserva assunta all'udienza collegiale del 20 luglio 2023, il Tribunale di Lamezia Terme disattese tutte le richieste di prova avanzate dalle parti e, ritenendo matura la causa per la decisione, fissò l'udienza del 18 settembre 2024 per la discussione con termine per note alle parti sino al 5 luglio 2024.
Né in sede di note, né in udienza di discussione innanzi al Tribunale fu formalizzata istanza di revoca dell'ordinanza reiettiva delle richieste di prova.
E se pure tale dato non assume valore dirimente – posto che il peculiare rito “lavoristico” non consente di ritenere rinunciate le richieste – è pur sempre necessario che la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, si dolga di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 27 febbraio 2014 n. 4717).
Non essendo stato speso alcuno specifico motivo di impugnazione in tal senso ai sensi del dettato dell'art. 434 c.p.c., ed esclusa l'attivazione di poteri istruttori di ufficio – non sollecitati e non utilizzabili a fronte della ritenuta e non validamente censurata invalida richiesta – il plafond probatorio rimane quello fissato dai documenti.
Ergo, si è a cospetto di domanda di risoluzione contrattuale, rilascio immobili e condanna al pagamento della somma di euro 9.900 – così legittimamente formalizzate le richieste nelle memorie successive al mutamento del rito – fondata sulla sola produzione documentale: segnatamente il contratto di “locazione” stipulato tra le parti, rectius, tra e CP_1 [...]
. Pt_4
A tanto si contrappone la tesi della simulazione contrattuale, posto che il – per CP_1 come più volte messo in evidenza – ha sempre sostenuto che l'accordo del 28 febbraio 2011 dissimulasse il contratto di costituzione di società di fatto o occulta intercorso con , Parte_4
e . Controparte_3 Parte_3
La dichiarazione di improponibilità della domanda riconvenzionale del spesa in CP_1 tal senso non consente di ignorare la questione.
Deve infatti osservarsi che “nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice“ (Cass.
Civ. Sez. III, 25 ottobre 2016 n. 21472).
13 Orbene, non sussiste alcun elemento per ritenere che il contratto di “locazione” sia da ritenere simulato.
Difetta ogni elemento in tal senso, tenuto anche conto del fatto che manca una prova documentale idonea, ex art. 1417 c.c., a sostenere una simile affermazione;
non utile, a tal fine, si profila l'assai risalente contratto del 10 ottobre 1989, stipulato con altre parti.
D'altro canto, non potrebbe farsi ricorso né a prova per presunzioni né a prova testimoniale in difetto di ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2724 n. 3 c.c.: “in tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio (Cass. Civ. Sez. III 8 giugno 2022 n,
18434).
A fronte di tanto, nel caso di specie è dunque dato rilevare la sussistenza di un rapporto obbligatorio dato da un contratto sottoscritto dal Cosentino – in ordine al quale non sussiste alcuna dimostrata causa di inefficacia – e la mancanza di prova dell'intervenuto adempimento nel pagamento del canone concordato.
Sulla scorta dei principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale – ossia della regola secondo la quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (ex plurimis, Cass.
Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; e soprattutto Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre
2001, n. 13533) – deve darsi per provato il fondamento della domanda di risoluzione del contratto de quo.
Nella accertata gravità dell'inadempimento, si rinvengono i presupposti per la risoluzione del rapporto, di condanna al rilascio e al pagamento della somma originariamente rivendicata, da maggiorare degli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
In tale misura deve essere accolto l'appello.
Tutte le ulteriori questioni e richieste rimangono assorbite.
IV – Le determinazioni conclusive ed accessorie
Le spese e gli onorari di entrambi i gradi seguono la soccombenza registrata da
[...]
rispetto alle primigenie domande avanzate nei suoi confronti da e CP_1 PA
14 poi di quella avanzata verso;
gli onorari relativi alla controversia insorta Controparte_2 tra le prime due parti meritano di essere compensate nella misura della metà in ragione dell'esito complessivo dell'intero giudizio e della dichiarazione di improponibilità della recovenctio reconventionis;
vengono in ogni caso liquidate con riferimento causa del valore ricompreso sino ad euro 26.000, complessità media, esclusione della fase istruttoria perché non tenuta;
deve altresì essere disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Piraino richiedente.
Gli onorari processuali afferenti alla controversia insorta tra e CP_1 [...]
, parametrati al minimo per causa di valore indeterminabile a bassa complessità, Controparte_2 devono essere integralmente sopportati dal primo, posto che è stato quest'ultimo ad avanzare infondata domanda destinata, in thesi, a riverberare effetti nei confronti della parte rivelatasi insensibile al giudizio.
Non sussistono i presupposti per versamento di eventuale ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Agraria, definitivamente decidendo sull'appello proposto, con ricorso depositato l'11 marzo 2025, da , avverso la sentenza n. PA
n. 846/2024 resa dal Tribunale di Lamezia Terme il 19 settembre 2024, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_3 in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, dichiara risolto il contratto di locazione intercorso in data 28 febbraio 2011 tra e Parte_4 CP_1 per inadempimento di quest'ultimo; condanna al rilascio degli immobili di cui al contratto del 28 febbraio 2011 in CP_1 favore di;
PA condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 PA
9.900, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta nel resto;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_5 che, già compensate per la metà, liquida per la restante parte per il primo grado in euro 673 per spese ed euro 1.697,50 per onorari e per il secondo grado in euro per spese 382,50 ed euro 1.983 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Pasquale Francesco Piraino;
15 condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , che CP_1 Parte_5 liquida per onorari per il primo grado in euro 1.700 e per il secondo grado in euro 1.984, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 2 luglio 2025
Il ConIGliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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