TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/01/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10215/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. MANCINI CARLO
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CORCIONE GIUSEPPE e dell'avv. GATTI EUGENIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da atto di appello:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n.1114/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Antonio Pederzoli, nella causa civile iscritta al
n.6468/2020 Ruolo Generale, pubblicata il 31/3/2021, non notificata, condannare a CP_1 corrispondere agli appellanti la somma di € 400,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condannare altresì la convenuta a rifondere spese e competenze del doppio grado di giudizio”. pagina 1 di 7 Parte appellata ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dall'appellata:
In via principale: respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, respingere comunque le domande avversarie in quanto infondate, inammissibili e non provate, in applicazione del reg.
261/2004 e dei principi dettati dalla Corte di Giustizia;
In via istruttoria: ammettersi prova per testi su tutti i fatti dedotti nella memoria ex art. 320 c.p.c. del giudizio di primo grado;
a teste domiciliato presso in Somma Lombardo (VA), Tes_1 CP_1
Via della Chiesa 64.
Con ogni riserva e con vittoria di spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano davanti al Giudice di Pace di Bologna
[...] Parte_4 Parte_5
la compagnia aerea per chiederne la condanna a corrispondere agli attori la somma CP_1
complessiva di € 2.000,00 (€ 400,00 ciascuno) a titolo di compensazione pecuniaria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. A tal fine, deducevano, in fatto, di aver trascorso un periodo di vacanza dal 29/8/2019 all'8/9/2019 a Sharm El Sheikh, con trasferimento aereo da Bologna a Sharm
El Sheikh e ritorno, tramite la compagnia aerea lamentavano che il volo di ritorno NO CP_1
7619 dell'8/9/2019 aveva subito un ritardo di nove ore, dato che il rientro, previsto per le ore 3,00 circa del 9/9/2019, era stato posticipato alle ore 12,00 circa del 9/9/2019. Gli attori affermavano che tale ritardo dava diritto allo stesso ristoro economico previsto per i casi di volo cancellato, ai sensi del punto 3.3.2 della Comunicazione della Commissione 2016/C 214/04, sugli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
chiedevano, dunque, la compensazione pecuniaria di € 400,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 7, comma
1, lett. b) del Regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/2/2004, vertendosi nell'ipotesi di compensazione di “400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri”, data la distanza aerea di Km 2.750,66 da Sharm El Sheikh a Bologna.
pagina 2 di 7 Nel giudizio di primo grado, si costituiva non contestando il ritardo, ma rilevando che la CP_1
riprogrammazione del volo era dipesa da una emergenza tecnica del velivolo, manifestatasi durante il volo di andata, da Bologna a Sharm El Sheikh, del giorno 8/9/2019, cosicché l'aereo era stato costretto ad una diversione su Milano, dove aveva dovuto atterrare in emergenza, per motivi di sicurezza. chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, deducendo che ricorreva una CP_1
circostanza eccezionale inevitabile, che escludeva la responsabilità della compagnia aerea. Inoltre, la convenuta dichiarava di aver provveduto immediatamente alla sostituzione dell'apparecchio con altro aereo della flotta, decollato da Milano e giunto a Sharm El Sheik con un ritardo a destinazione di 7 ore e 57 minuti, e di aver debitamente informato i Tour Operator della posticipazione del volo, affinché avvisassero i rispettivi clienti, trattenendoli nei resort di villeggiatura, onde evitare loro ogni attesa presso l'aeroporto; rilevava, pertanto, l'inapplicabilità del Reg. CE 261/2004, in quanto la normativa sul risarcimento da ritardo era applicabile solo nei casi in cui i passeggeri si fossero presentati al check- in all'orario originariamente previsto.
Il Giudice di Pace, respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 1114/21 pubblicata il 31/3/2021, rigettava la domanda proposta dagli attori e compensava tra le parti le spese del procedimento, ritenendo che il guasto tecnico improvviso, in cui era incorso l'aeromobile proveniente da Bologna e diretto a Sharm, sul quale avrebbero dovuto essere imbarcati i passeggeri per il volo di ritorno, costituisse un elemento del tutto imprevedibile e fuori dalla possibilità di intervento della compagnia aerea, che aveva provveduto ad inviare un altro velivolo con la massima tempestività, cosicché nessun rilievo poteva essere mosso a CP_1
2. Nel presente giudizio di appello, i passeggeri impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il guasto tecnico del velivolo, che aveva causato il ritardo, escludesse la responsabilità della compagnia aerea;
osservavano che il vettore, nell'ipotesi in cui ne venga allegato l'inadempimento, è tenuto a provare la regolare esecuzione della prestazione, ovvero che la stessa sia stata resa impossibile da circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ai sensi dell'art. 5 comma 3 Reg. CE 261/04; affermavano che, secondo la giurisprudenza comunitaria, per “caso eccezionale” di natura esimente deve intendersi un fattore oggettivo ed esterno al vettore, non evitabile né prevedibile con la diligenza dell'operatore professionale del settore, cui non può essere ricondotto il verificarsi di un guasto tecnico al velivolo, in quanto il vettore aereo è responsabile della sua manutenzione ed è tenuto ad effettuare le ordinarie verifiche;
contestavano le prove assunte dal Giudice di Pace, mediante l'acquisizione del verbale di udienza del 3/9/2020 reso in causa analoga, in cui un dipendente di aveva riferito del CP_1
pagina 3 di 7 verificarsi di una perdita idraulica a un motore del velivolo partito da Bologna e costretto a rientrare a
Milano.
Inoltre, gli appellanti rilevavano che le misure adottate dalla compagnia aerea, la quale aveva messo a disposizione un altro velivolo, non erano state tempestive, dato che il volo per Sharm non era stato immediatamente riprogrammato e aveva subito un ritardo superiore alle tre ore, oltre alle quali è dovuto un indennizzo al passeggero;
deducevano, poi, che non vi era la prova che i Tour Operator fossero stati avvisati e che questi avessero avvertito i rispettivi clienti, e osservavano che aveva CP_1 affidato la prova ad una deposizione testimoniale resa in un'altra causa da un proprio dipendente, costituente prova atipica priva di alcuna valenza, e comunque generica;
affermavano di essersi presentati in aeroporto all'ora originariamente prevista per la partenza e lamentavano che il Giudice di
Pace non aveva ammesso la prova testimoniale relativa a tale circostanza.
In conclusione, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. costituendosi regolarmente in giudizio, riproponeva la ricostruzione dei fatti già CP_1
esposta avanti al Giudice di Pace. In diritto, deduceva la presenza della circostanza eccezionale esimente di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento CE n. 261/2004, tenuto conto sia dei
“considerando” n. 14 e n. 15 del Regolamento CE n. 261/2004, sia dei n. 21 e n. 26 dell'elenco delle circostanze eccezionali redatto da posto che l'improvviso guasto Org_1 Organizzazione_2 al motore dell'aereo era di carattere imprevedibile ed improvviso, e su di esso la compagnia non aveva alcuna possibilità di intervento o controllo, con la conseguenza che non poteva sorgere il diritto all'indennizzo per i passeggeri.
In subordine, l'appellata deduceva l'inapplicabilità del Regolamento CE n. 261/2004, dal momento che il comma 2 dell'art. 3 ne subordinava l'applicazione alla condizione che i passeggeri disponessero di una prenotazione confermata sul volo e che si fossero presentati - esclusi i casi di cancellazione ex art.
5 - all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora indicata per iscritto dal vettore aereo.
In conclusione, chiedeva respingersi l'appello e confermare la sentenza impugnata, con CP_1
vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 320 c.p.c., non assunta nel primo grado di giudizio.
pagina 4 di 7 4. Si ritiene che l'appello non sia fondato e debba essere respinto, in quanto non può essere riconosciuto agli appellanti il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Regolamento CE n.
261/2004, previsto in favore dei passeggeri che arrivano a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore.
Tale tutela è infatti sottoposta a specifici requisiti. Tra questi, l'art. 3 comma 2 del Regolamento CE n.
261/2004 subordina l'applicazione della disciplina in questione (e dunque anche la concessione dell'indennizzo) alla condizione che i passeggeri “dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'art. 5, si presentino all'accettazione: − secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata
l'ora − al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata”.
Come si è osservato nella sentenza del 23.02.2023, resa da questa Sezione del Tribunale nella causa n.
6627/2021 R.G. (prodotta da parte appellata) - ove si è discusso del diritto alla compensazione pecuniaria vantato da altri passeggeri imbarcati sul medesimo volo NO 7619 dell'8/9/2019 - l'art. 3 comma 2 del Regolamento CE n. 261/2004 presenta carattere di norma generale, in considerazione della ratio dell'intera normativa europea relativa all'indennizzo per ritardo, cancellazione e riprogrammazione del volo, spettante ai passeggeri che, giunti in aeroporto, si sono trovati costretti, in quella sede, ad attendere la partenza e/o la riprogrammazione del proprio volo: la tutela indennitaria non può che essere garantita ai soli passeggeri che, in maniera inconsapevole, si recano al check-in senza esser stati precedentemente avvisati del ritardo del trasporto. Al contrario, il passeggero che non si presenti all'imbarco all'ora precedentemente stabilita, non ha diritto alle tutele previste dall'art. 5
(rimborso del prezzo o compensazione pecuniaria e volo alternativo) e a quelle contenute all'art. 9 per i voli in ritardo (informazioni, assistenza, rimborso di pasti e bevande).
Tale interpretazione, oltre ad essere condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, è desumibile anche dal fatto che il legislatore europeo non ha concesso il medesimo indennizzo a quei passeggeri che arrivino in ritardo in aeroporto in prossimità del check-in, seppur in tempo per imbarcarsi sul volo, subordinando il ristoro economico all'arrivo al banco di accettazione almeno 45 minuti prima dall'orario programmato per il volo, proprio perché in tali casi difetta il pregiudizio della prolungata e forzata attesa presso lo scalo aereoportuale.
Nel caso di specie deve ritenersi provato che i passeggeri siano stati tempestivamente avvisati dal proprio Tour Operator, unico soggetto con cui gli appellanti hanno intrattenuto un rapporto diretto, a seguito della segnalazione del guasto all'apparecchio e del conseguente ritardo del volo Sharm El-
Sheikh – Bologna. In primo luogo, la circostanza risulta documentata per mezzo delle produzioni pagina 5 di 7 allegate alla comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio: comunicazione di
[...]
al Tour Operator (doc. 5), registrazioni al check-in in orario (02,18 utc) incompatibile con quello CP_1 dell'originaria programmazione del volo (21,10 utc) (doc. 6), dichiarazioni testimoniali rese da un dipendente di in altro analogo procedimento, in ordine alle informazioni fornite per lo CP_1
stesso volo dalla compagnia aerea al Tour Operator, che evitarono la lunga attesa dei passeggeri in aeroporto (doc. 7).
La versione dei fatti resa da è stata ulteriormente confermata dalla prova testimoniale CP_1 assunta nel presente grado di appello, all'udienza dell'08.03.2022, in cui veniva escusso il teste
[...]
(responsabile del servizio clienti di , il quale riferiva che, come da prassi, era Tes_1 CP_1
stato richiesto ai di informare i clienti e di posticipare il loro arrivo in aeroporto al nuovo CP_2
orario programmato, e che gli appellanti avevano effettuato l'accettazione in aeroporto posticipata di oltre cinque ore, rispetto all'orario del volo originariamente fissato.
Si osserva, inoltre, che le prove testimoniali dedotte dai passeggeri, sulle circostanze relative alle informazioni e al trattamento ricevuto, correttamente non sono state assunte dal Giudice di Pace, perché dedotte tardivamente rispetto all'udienza ex art. 320 c.p.c., e comunque successivamente non riproposte nell'atto di appello (cfr. verbale del 09.12.2021).
L'infondatezza della domanda proposta dalla parte appellante, per inapplicabilità al caso di specie del
Regolamento CE n. 261/2004, è ritenuta assorbente e dispensa dall'analisi sulla responsabilità del vettore per il ritardo del volo e sull'eventuale presenza delle circostanze eccezionali esimenti dedotte dalla compagnia aerea.
5. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, con la riduzione del 50 % per la fase istruttoria/di trattazione, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (e così nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, pari a complessivi € 2.126,00).
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1114/21, pubblicata il
31/3/2021;
-condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.126,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 23 dicembre 2023
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10215/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. MANCINI CARLO
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLASCHI GIANLUIGI, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CORCIONE GIUSEPPE e dell'avv. GATTI EUGENIA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da atto di appello:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza n.1114/21 pronunciata dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Antonio Pederzoli, nella causa civile iscritta al
n.6468/2020 Ruolo Generale, pubblicata il 31/3/2021, non notificata, condannare a CP_1 corrispondere agli appellanti la somma di € 400,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
condannare altresì la convenuta a rifondere spese e competenze del doppio grado di giudizio”. pagina 1 di 7 Parte appellata ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale adìto, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dall'appellata:
In via principale: respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, respingere comunque le domande avversarie in quanto infondate, inammissibili e non provate, in applicazione del reg.
261/2004 e dei principi dettati dalla Corte di Giustizia;
In via istruttoria: ammettersi prova per testi su tutti i fatti dedotti nella memoria ex art. 320 c.p.c. del giudizio di primo grado;
a teste domiciliato presso in Somma Lombardo (VA), Tes_1 CP_1
Via della Chiesa 64.
Con ogni riserva e con vittoria di spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano davanti al Giudice di Pace di Bologna
[...] Parte_4 Parte_5
la compagnia aerea per chiederne la condanna a corrispondere agli attori la somma CP_1
complessiva di € 2.000,00 (€ 400,00 ciascuno) a titolo di compensazione pecuniaria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. A tal fine, deducevano, in fatto, di aver trascorso un periodo di vacanza dal 29/8/2019 all'8/9/2019 a Sharm El Sheikh, con trasferimento aereo da Bologna a Sharm
El Sheikh e ritorno, tramite la compagnia aerea lamentavano che il volo di ritorno NO CP_1
7619 dell'8/9/2019 aveva subito un ritardo di nove ore, dato che il rientro, previsto per le ore 3,00 circa del 9/9/2019, era stato posticipato alle ore 12,00 circa del 9/9/2019. Gli attori affermavano che tale ritardo dava diritto allo stesso ristoro economico previsto per i casi di volo cancellato, ai sensi del punto 3.3.2 della Comunicazione della Commissione 2016/C 214/04, sugli Orientamenti interpretativi relativi al regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
chiedevano, dunque, la compensazione pecuniaria di € 400,00 ciascuno, per un totale di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 7, comma
1, lett. b) del Regolamento CE 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/2/2004, vertendosi nell'ipotesi di compensazione di “400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri”, data la distanza aerea di Km 2.750,66 da Sharm El Sheikh a Bologna.
pagina 2 di 7 Nel giudizio di primo grado, si costituiva non contestando il ritardo, ma rilevando che la CP_1
riprogrammazione del volo era dipesa da una emergenza tecnica del velivolo, manifestatasi durante il volo di andata, da Bologna a Sharm El Sheikh, del giorno 8/9/2019, cosicché l'aereo era stato costretto ad una diversione su Milano, dove aveva dovuto atterrare in emergenza, per motivi di sicurezza. chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, deducendo che ricorreva una CP_1
circostanza eccezionale inevitabile, che escludeva la responsabilità della compagnia aerea. Inoltre, la convenuta dichiarava di aver provveduto immediatamente alla sostituzione dell'apparecchio con altro aereo della flotta, decollato da Milano e giunto a Sharm El Sheik con un ritardo a destinazione di 7 ore e 57 minuti, e di aver debitamente informato i Tour Operator della posticipazione del volo, affinché avvisassero i rispettivi clienti, trattenendoli nei resort di villeggiatura, onde evitare loro ogni attesa presso l'aeroporto; rilevava, pertanto, l'inapplicabilità del Reg. CE 261/2004, in quanto la normativa sul risarcimento da ritardo era applicabile solo nei casi in cui i passeggeri si fossero presentati al check- in all'orario originariamente previsto.
Il Giudice di Pace, respinte le istanze istruttorie, con sentenza n. 1114/21 pubblicata il 31/3/2021, rigettava la domanda proposta dagli attori e compensava tra le parti le spese del procedimento, ritenendo che il guasto tecnico improvviso, in cui era incorso l'aeromobile proveniente da Bologna e diretto a Sharm, sul quale avrebbero dovuto essere imbarcati i passeggeri per il volo di ritorno, costituisse un elemento del tutto imprevedibile e fuori dalla possibilità di intervento della compagnia aerea, che aveva provveduto ad inviare un altro velivolo con la massima tempestività, cosicché nessun rilievo poteva essere mosso a CP_1
2. Nel presente giudizio di appello, i passeggeri impugnavano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il guasto tecnico del velivolo, che aveva causato il ritardo, escludesse la responsabilità della compagnia aerea;
osservavano che il vettore, nell'ipotesi in cui ne venga allegato l'inadempimento, è tenuto a provare la regolare esecuzione della prestazione, ovvero che la stessa sia stata resa impossibile da circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ai sensi dell'art. 5 comma 3 Reg. CE 261/04; affermavano che, secondo la giurisprudenza comunitaria, per “caso eccezionale” di natura esimente deve intendersi un fattore oggettivo ed esterno al vettore, non evitabile né prevedibile con la diligenza dell'operatore professionale del settore, cui non può essere ricondotto il verificarsi di un guasto tecnico al velivolo, in quanto il vettore aereo è responsabile della sua manutenzione ed è tenuto ad effettuare le ordinarie verifiche;
contestavano le prove assunte dal Giudice di Pace, mediante l'acquisizione del verbale di udienza del 3/9/2020 reso in causa analoga, in cui un dipendente di aveva riferito del CP_1
pagina 3 di 7 verificarsi di una perdita idraulica a un motore del velivolo partito da Bologna e costretto a rientrare a
Milano.
Inoltre, gli appellanti rilevavano che le misure adottate dalla compagnia aerea, la quale aveva messo a disposizione un altro velivolo, non erano state tempestive, dato che il volo per Sharm non era stato immediatamente riprogrammato e aveva subito un ritardo superiore alle tre ore, oltre alle quali è dovuto un indennizzo al passeggero;
deducevano, poi, che non vi era la prova che i Tour Operator fossero stati avvisati e che questi avessero avvertito i rispettivi clienti, e osservavano che aveva CP_1 affidato la prova ad una deposizione testimoniale resa in un'altra causa da un proprio dipendente, costituente prova atipica priva di alcuna valenza, e comunque generica;
affermavano di essersi presentati in aeroporto all'ora originariamente prevista per la partenza e lamentavano che il Giudice di
Pace non aveva ammesso la prova testimoniale relativa a tale circostanza.
In conclusione, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di € 2.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. costituendosi regolarmente in giudizio, riproponeva la ricostruzione dei fatti già CP_1
esposta avanti al Giudice di Pace. In diritto, deduceva la presenza della circostanza eccezionale esimente di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento CE n. 261/2004, tenuto conto sia dei
“considerando” n. 14 e n. 15 del Regolamento CE n. 261/2004, sia dei n. 21 e n. 26 dell'elenco delle circostanze eccezionali redatto da posto che l'improvviso guasto Org_1 Organizzazione_2 al motore dell'aereo era di carattere imprevedibile ed improvviso, e su di esso la compagnia non aveva alcuna possibilità di intervento o controllo, con la conseguenza che non poteva sorgere il diritto all'indennizzo per i passeggeri.
In subordine, l'appellata deduceva l'inapplicabilità del Regolamento CE n. 261/2004, dal momento che il comma 2 dell'art. 3 ne subordinava l'applicazione alla condizione che i passeggeri disponessero di una prenotazione confermata sul volo e che si fossero presentati - esclusi i casi di cancellazione ex art.
5 - all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora indicata per iscritto dal vettore aereo.
In conclusione, chiedeva respingersi l'appello e confermare la sentenza impugnata, con CP_1
vittoria di spese;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 320 c.p.c., non assunta nel primo grado di giudizio.
pagina 4 di 7 4. Si ritiene che l'appello non sia fondato e debba essere respinto, in quanto non può essere riconosciuto agli appellanti il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 Regolamento CE n.
261/2004, previsto in favore dei passeggeri che arrivano a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore.
Tale tutela è infatti sottoposta a specifici requisiti. Tra questi, l'art. 3 comma 2 del Regolamento CE n.
261/2004 subordina l'applicazione della disciplina in questione (e dunque anche la concessione dell'indennizzo) alla condizione che i passeggeri “dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'art. 5, si presentino all'accettazione: − secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata
l'ora − al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata”.
Come si è osservato nella sentenza del 23.02.2023, resa da questa Sezione del Tribunale nella causa n.
6627/2021 R.G. (prodotta da parte appellata) - ove si è discusso del diritto alla compensazione pecuniaria vantato da altri passeggeri imbarcati sul medesimo volo NO 7619 dell'8/9/2019 - l'art. 3 comma 2 del Regolamento CE n. 261/2004 presenta carattere di norma generale, in considerazione della ratio dell'intera normativa europea relativa all'indennizzo per ritardo, cancellazione e riprogrammazione del volo, spettante ai passeggeri che, giunti in aeroporto, si sono trovati costretti, in quella sede, ad attendere la partenza e/o la riprogrammazione del proprio volo: la tutela indennitaria non può che essere garantita ai soli passeggeri che, in maniera inconsapevole, si recano al check-in senza esser stati precedentemente avvisati del ritardo del trasporto. Al contrario, il passeggero che non si presenti all'imbarco all'ora precedentemente stabilita, non ha diritto alle tutele previste dall'art. 5
(rimborso del prezzo o compensazione pecuniaria e volo alternativo) e a quelle contenute all'art. 9 per i voli in ritardo (informazioni, assistenza, rimborso di pasti e bevande).
Tale interpretazione, oltre ad essere condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria, è desumibile anche dal fatto che il legislatore europeo non ha concesso il medesimo indennizzo a quei passeggeri che arrivino in ritardo in aeroporto in prossimità del check-in, seppur in tempo per imbarcarsi sul volo, subordinando il ristoro economico all'arrivo al banco di accettazione almeno 45 minuti prima dall'orario programmato per il volo, proprio perché in tali casi difetta il pregiudizio della prolungata e forzata attesa presso lo scalo aereoportuale.
Nel caso di specie deve ritenersi provato che i passeggeri siano stati tempestivamente avvisati dal proprio Tour Operator, unico soggetto con cui gli appellanti hanno intrattenuto un rapporto diretto, a seguito della segnalazione del guasto all'apparecchio e del conseguente ritardo del volo Sharm El-
Sheikh – Bologna. In primo luogo, la circostanza risulta documentata per mezzo delle produzioni pagina 5 di 7 allegate alla comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio: comunicazione di
[...]
al Tour Operator (doc. 5), registrazioni al check-in in orario (02,18 utc) incompatibile con quello CP_1 dell'originaria programmazione del volo (21,10 utc) (doc. 6), dichiarazioni testimoniali rese da un dipendente di in altro analogo procedimento, in ordine alle informazioni fornite per lo CP_1
stesso volo dalla compagnia aerea al Tour Operator, che evitarono la lunga attesa dei passeggeri in aeroporto (doc. 7).
La versione dei fatti resa da è stata ulteriormente confermata dalla prova testimoniale CP_1 assunta nel presente grado di appello, all'udienza dell'08.03.2022, in cui veniva escusso il teste
[...]
(responsabile del servizio clienti di , il quale riferiva che, come da prassi, era Tes_1 CP_1
stato richiesto ai di informare i clienti e di posticipare il loro arrivo in aeroporto al nuovo CP_2
orario programmato, e che gli appellanti avevano effettuato l'accettazione in aeroporto posticipata di oltre cinque ore, rispetto all'orario del volo originariamente fissato.
Si osserva, inoltre, che le prove testimoniali dedotte dai passeggeri, sulle circostanze relative alle informazioni e al trattamento ricevuto, correttamente non sono state assunte dal Giudice di Pace, perché dedotte tardivamente rispetto all'udienza ex art. 320 c.p.c., e comunque successivamente non riproposte nell'atto di appello (cfr. verbale del 09.12.2021).
L'infondatezza della domanda proposta dalla parte appellante, per inapplicabilità al caso di specie del
Regolamento CE n. 261/2004, è ritenuta assorbente e dispensa dall'analisi sulla responsabilità del vettore per il ritardo del volo e sull'eventuale presenza delle circostanze eccezionali esimenti dedotte dalla compagnia aerea.
5. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, con la riduzione del 50 % per la fase istruttoria/di trattazione, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (e così nella misura di € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 425,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, pari a complessivi € 2.126,00).
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1114/21, pubblicata il
31/3/2021;
-condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.126,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17.
Bologna, 23 dicembre 2023
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 7 di 7