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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 03 luglio
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosalba Parte_1 C.F._1
Bimonte ed elettivamente domiciliata in Castelfranci (Av), alla Via Vadantico n. 1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di
Ronza e Gianluca Tellone, tutti elett.te domiciliati in Avellino, alla Via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc), iscritto al n. R.G. 749/2022.
Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, con diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, alla luce delle patologie riscontrate e delle complicanze da esse derivanti. CP_ L' si è costituito. CP_ 2) In fase amministrativa, la commissione medico legale ha riconosciuto alla ricorrente, inizialmente, un'invalidità pari al 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa ed un handicap grave ex art.3 comma 3 della legge 104/92, e,
1 successivamente, una riduzione in misura dell'80%, in ragione del miglioramento del carcinoma, senza alcun riconoscimento economico.
3) Il consulente d'ufficio designato nella prima fase dello ATP ha concluso per l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza e dei connessi benefici economici richiesti.
4) La ricorrente, pertanto, ha contestato la relazione, in quanto il consulente incaricato avrebbe sottostimato il documentato peggioramento del quadro motorio e funzionale globale e non avrebbe tenuto conto della documentazione medica sopraggiunta e prodotta.
Nel dettaglio, ha omesso di considerare le effettive condizioni di vita nelle quali versa la ricorrente, che comportano una completa inabilità, una assoluta riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa, oltre all'impossibilità dello svolgimento dei compiti e delle funzioni quotidiane, senza l'ausilio di un accompagnatore.
5) Il Giudice della presente fase di opposizione ha disposto nuova consulenza tecnica.
Il Ctu designato nella presente fase ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “CARCINOMA MAMMARIO SINISTRO OPERATO CON SVUOTAMENTO
ASCELLARE; GONARTROSI BILATERALE SEVERA CON VARISMO;
POLIARTROSI CON
GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
DISCOPATIA LOMBARE;
SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA MAGGIORE;
OBESITÀ VISCERALE CON DISFUNZIONE
METABOLICA”.
Il Ctu, sulla base della consulenza espletata, riconosce sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100%, unitamente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal Gennaio 2023, data di inizio del peggioramento dell'adattamento generale e della capacità autonoma.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il tutto, quindi, ha determinato il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e, per queste, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né di dover rinnovare l'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2 Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che Pt_1
è invalida nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua ai fini
[...] della indennità di accompagnamento da gennaio 2023.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass. 9755/2019).
Le spese del presente procedimento, anche della fase di Atp, vanno compensate, in quanto il beneficio è stato riconosciuto da epoca successiva alla domanda amministrativa, alla valutazione dell'Istituto ed alla proposizione dello Atp, CP_ Le spese di Ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa CP_ iscritta al nr. 190/2023 vertente tra nei confronti dell' ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è invalida Parte_1 con necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento da gennaio 2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
CP_
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico di
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dello 03 luglio
2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2023 R.G. lavoro e vertente
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosalba Parte_1 C.F._1
Bimonte ed elettivamente domiciliata in Castelfranci (Av), alla Via Vadantico n. 1, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di
Ronza e Gianluca Tellone, tutti elett.te domiciliati in Avellino, alla Via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti, la parte in epigrafe ha contestato, a mente dell'art. 445 bis co. 6 cpc, la relazione tecnica depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis Cpc), iscritto al n. R.G. 749/2022.
Insiste, quindi, per il riconoscimento dell'invalidità al 100%, con diritto al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento, alla luce delle patologie riscontrate e delle complicanze da esse derivanti. CP_ L' si è costituito. CP_ 2) In fase amministrativa, la commissione medico legale ha riconosciuto alla ricorrente, inizialmente, un'invalidità pari al 100% con riduzione permanente della capacità lavorativa ed un handicap grave ex art.3 comma 3 della legge 104/92, e,
1 successivamente, una riduzione in misura dell'80%, in ragione del miglioramento del carcinoma, senza alcun riconoscimento economico.
3) Il consulente d'ufficio designato nella prima fase dello ATP ha concluso per l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza e dei connessi benefici economici richiesti.
4) La ricorrente, pertanto, ha contestato la relazione, in quanto il consulente incaricato avrebbe sottostimato il documentato peggioramento del quadro motorio e funzionale globale e non avrebbe tenuto conto della documentazione medica sopraggiunta e prodotta.
Nel dettaglio, ha omesso di considerare le effettive condizioni di vita nelle quali versa la ricorrente, che comportano una completa inabilità, una assoluta riduzione della capacità di svolgere attività lavorativa, oltre all'impossibilità dello svolgimento dei compiti e delle funzioni quotidiane, senza l'ausilio di un accompagnatore.
5) Il Giudice della presente fase di opposizione ha disposto nuova consulenza tecnica.
Il Ctu designato nella presente fase ha rilevato che la ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “CARCINOMA MAMMARIO SINISTRO OPERATO CON SVUOTAMENTO
ASCELLARE; GONARTROSI BILATERALE SEVERA CON VARISMO;
POLIARTROSI CON
GRAVE IMPEGNO FUNZIONALE;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
DISCOPATIA LOMBARE;
SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA MAGGIORE;
OBESITÀ VISCERALE CON DISFUNZIONE
METABOLICA”.
Il Ctu, sulla base della consulenza espletata, riconosce sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100%, unitamente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal Gennaio 2023, data di inizio del peggioramento dell'adattamento generale e della capacità autonoma.
Il Ctu descrive gli esiti dell'esame clinico, con specifico riferimento a ciascun singolo ambito di rilevanza, ed individua le patologie indicate, e valutate nei termini anzidetti.
Il tutto, quindi, ha determinato il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
La relazione della CTU è ben motivata, descrittiva delle condizioni della ricorrente, e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e, per queste, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né di dover rinnovare l'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
2 Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, va accertato e dichiarato che Pt_1
è invalida nella misura del 100%, con necessità di assistenza continua ai fini
[...] della indennità di accompagnamento da gennaio 2023.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass. 9755/2019).
Le spese del presente procedimento, anche della fase di Atp, vanno compensate, in quanto il beneficio è stato riconosciuto da epoca successiva alla domanda amministrativa, alla valutazione dell'Istituto ed alla proposizione dello Atp, CP_ Le spese di Ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa CP_ iscritta al nr. 190/2023 vertente tra nei confronti dell' ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che è invalida Parte_1 con necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento da gennaio 2023;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
CP_
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico di
Avellino, udienza dello 03 luglio 2025.
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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