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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 918/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme ,
tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Giovanna Ponte , domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Avella e Attilio Maria La Marca, domiciliata CP_1
come in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Controparte_2
Avella e Attilio Maria La Marca, domiciliata come in atti
CHIAMATA IN CAUSA.
conclusioni : come da verbale di udienza del 28 gennaio 2025 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n.52.2021, rg. 7325-2020, emesso in data 08 01 2021 da Tribunale di Nola , a mezzo del quale ,assuntosi creditore, richiedeva ed CP_1 otteneva l'ingiunzione della somma ammontante ad € 58.284,28 supportata da fatture commerciali per forniture.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, per carenza di liquidità , esigibilità, contestando, altresì, la genesi della posizione dedotta fondata su di una cessione del credito affetta da patologie costituenti il diritto alla esigibilità della prestazione e economica richiesta, chiedendo ed ottenendo l'estensione del giudizio della soc la , soggetto giuridico originario con il quale erano sorti i rapporti CP_2 contrattuali su cui si fonda la pretesa trasfusa nel procedimento monitorio opposto.
Si costituivano l'opposta società , nonché la chiamata in giudizio, le quali, a mezzo articolate argomentazioni, confutavano l'avverso dedotto.
Denegata nel corso del procedimento , con ordinanza ex art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte, svolta una breve attività istruttoria in sede di interpello orale , il giudizio veniva fissato per la decisione ex art. 190 cpc VI , concedendo termini ordinari.
NEL MERITO .
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Orbene, pur non contestando i rapporti commerciali intercorsi tra i contendenti del giudizio parte opponente
, argomenta in maniera analitica le ragioni per le quali sussiste l'infondatezza, quanto meno parziale, della pretesa economica vantata.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
Tale principio appare ragionevolmente speso dalla odierna opposta tanto in virtù del fatto che la stessa ha dato prova della ragione costitutiva del credito. V'è più che , a mente di quanto disposto dall'art .2710 c.c …” I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa…”
Tale disposizione eccezionale esige il requisito fondamentale della tenuta corretta e regolare dei registri contabili degli imprenditori coinvolti;
nel caso in cui difetti una qualsiasi delle formalità richieste dalla norma, tornerà automaticamente in vigore il principio generale, che ex art. 2709 sancisce il valore di prova dei documenti contabili unicamente a sfavore dell'imprenditore sottoscrivente.
Nel caso in esame si evince la corretta tenuta delle scritture contabili versate in atti .
Ovvero, secondo un orientamento di legittimità ormai asseverato…” Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710
c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio…( Cass. n. 9968-
2016).
Supporta, altresì, la tesi della domanda di pagamento, la sussistenza della cessione di credito intercorsa tra la società chiamata in causa ( ) e l'opposto ( ), giusta documentazione versata CP_2 CP_1 in atti da quest'ultimo ( cfr produzione di parte opposta) , corredata di sottoscrizione e data, non sconfessata dalla opposta.
All'uopo, la figura giuridica in esame è la cessione dei crediti, ovvero, il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio diritto di credito, senza necessità del consenso del debitore (art. 1260).
Il primo è il cedente, il secondo è il cessionario, il terzo è il debitore ceduto. Questi è, comunque, tenuto a pagare essendo indifferente che adempia a favore di un soggetto o di un altro;
, pertanto, risulta superfluo il suo consenso alla cessione.
All'uopo, vale richiamare un autorevole orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale..” Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione…”( Cass. n. 12611/2021, conforme Cass . n. 28093/2021).
Vale la pena osservare che la cessione del credito in esame si appalesa conforme ai dettati giuridici nella misura in cui la stessa risulta perfezionata con comunicazione per indirizzata alla soc. a con plico CP_2 informatico del 28 01 2019.
Ciò posto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione, pertanto non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a seguito della cessione, a cui non ha partecipato.
Di conseguenza, il regime delle eccezioni nella cessione del credito deve desumersi coordinando il principio dell'opponibilità al cessionario delle stesse eccezioni opponibili al cedente con la necessità di salvaguardare anche la posizione del cessionario.
Tuttavia, non tutte le eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cedente possono essere proposte anche nei confronti del cessionario. Il principio di diritto dirimente in subiecta materia postula che..” “il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del creditore originario, con conseguente possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”.
Orbene, l'opponente ( debitore ceduto) eccepisce, in prima battuta, di non aver ricevuto la notifica della emissione di alcune delle fatture costituenti il credito vantato segnatamente, le numero 12 e 23 del 2017.
All'uopo, l'interpretazione più autorevole dei giudici di legittimità postula che .. “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”…
Occorre, pertanto, evidenziare che le fatture in esame risultano la conseguenza dell'onere fiscale di un contratto di somministrazione la cui esistenza tra le parti rimane incontestata, tanto che , tra i motivi assorbenti della opposizione vi è quello rappresentato da un inesatto adempimento della soc .La circa CP_2 le qualità intrinseche della fornitura, oltre che, il parziale adempimento .
Circa quest'ultimo aspetto occorre evidenziare che il cessionario documenta in atti non solo le emissione dei documenti fiscali attestanti la corrispondenza di quanto dedotto in provvedimento monitorio, bensì allegata anche i relativi documenti di trasporto corredati da sottoscrizione.
Appare, pertanto , fondata la deduzione difensiva legata alla interpretazione dell'art. 25 del contratto stipulato dai contraenti originari sulla scorta del quale il pagamento, se non concordato in altre forme, doveva avvenire alla consegna della fornitura.
Tale ultima considerazione presta il fianco alla contestazione circa la decadenza disposta dall'art. 1495 c.c.,
a mente del quale..” Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge .. ( comma 1 ) …L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna ..( comma 2).
Posto, pertanto che il siffatto termine deve decorrere necessariamente dal momento della consegna delle forniture , certificate dai documenti di trasporto, appare evidente che l'eccezione sollevata dalla parte opponente resti carente nella parte in cui alcuna prova della contestazione , debitamente certificata in un lasso temporale antecedente al giudizio, richiamato dalla prefata disposizione normativa, risulta versata in atti.
Tanto meno assume rilievo il documento attestante i “provini” effettuati dalla Tecnolab, società incaricata dalla opponente onde verificare la conformità del prodotto fornito, atteso che lo stesso risulta non essersi prodotto in contraddittorio tra le parti , assumendo valenza e natura prettamente indiziaria e senza che, a seguito delle risultanze, sia stata manifestata con mezzi idonei , tempestiva contestazione indirizzata alla società fornitrice.
Tanto meno può assurgere a tale finalità la comunicazione indirizzata alla soc. , datata 28 20 2017 , CP_2 attestante la volontà della Soc. G.O.P.di risolvere il contratto per inadempimento , carente della prova della sua corretta ricezione. In sede di prove formatesi in sede di interpello orale, poi, l'interrogato , ha confutato, in sede CP_1 di interrogatorio formale, l'avverso dedotto, precisando, altresì, che le fatture siano state consegnate ad un dipendente della società opponente.
Dalla deposizione, poi, del teste resa alla udienza istruttoria del 20 02 2024, si trae la Testimone_1 sintesi che segue..” ADR: conosco per ragioni di lavoro non più attuali essendo stato per anni CP_1 nel settore: egli infatti, è stato il mio fornitore di calcestruzzo;
ADR: capo n. 1: è vero, ero presente nella occasione e posso confermare che stesse sono state consegnate presso il cantiere sito nei della concessionaria;
le fatture venivano consegnate al preposto Controparte_3 ovvero al titolare sig. Pt_2
ADR: capo n. 2: è vero, tanto accadeva di norma o ad inizio o a fine mese;
ADR: capo n. 3: tanto confermo in quanto sovente accompagnato il sui cantieri posto che lo CP_1 stesso in quale periodo non era dotato di autovettura:
ADR: capo n. 4: è vero , tanto so in quanto ci furono delle doglianze sul punto…”
Il compendio istruttorio reso in atti conferma, di fatto, la tesi difensiva della parte assuntasi creditrice del processo, pertanto, alcuna altra argomentazione formulata ex adverso risulta scalfire la titolarità del credito fondato sul provvedimento monitorio opposto.
In sintesi, il richiamato principio giuridico formulato dalla Suprema Corte postula..” Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento..” ( Cass . S. U n. . 13533-2001).
Ergo , l'opposto ha compitamente comprovato la propria fonte negoziale senza che l'opposizione abbia in qualche modo fornito evidenze di segno contrario rilevanti.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni per disapplicare i principi posti dall'art. 91 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 962/2021 di R.G. , così provvede :
- Rigetta l'opposizione;
- In accoglimento della domanda di pagamento conferma il decreto ingiuntivo n. 52- 2021 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento , in favore , dell' opposta , delle competenze di lite che liquida in € 14.103,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art .93 cpc in favore dell'Avv. Raffaele
Avella. -
così deciso in Nola, lì 26 maggio 2025
Il G.U
dott. Alfredo Granata