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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2024, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 7.02.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 16583/ 2022 R.G., cui è stato riunito il giudizio R.G. 4438/2023
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. ROMANO ERNESTO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso recante R.G. 16583/2022 depositato in data 22.09.2022, la ricorrente ha proposto opposizione CP_ avverso l'avviso di addebito n. 37120220011537688000, notificato il 03/09/2022, con cui l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 4.620,44 a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti per il CP_ periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2020. Ha dedotto che l' inopinatamente aveva disposto nei suoi confronti l'iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti e per l'effetto l'avviso di addebito nella veste di socio della società “ . Organizzazione_1
Ha eccepito la carenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali, difettando l'effettivo svolgimento da parte sua di una attività di tipo commerciale con carattere di abitualità
e prevalenza. La società, infatti, non svolgeva attività di carattere commerciale, bensì mera attività di locazione immobiliare. Lamentava, pertanto, la illegittimità della iscrizione e della conseguente pretesa contributiva.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione;
premetteva all'uopo in memoria che l'avviso di addebito impugnato comprendeva i contributi relativi alla Gestione Commercianti per i mesi da dicembre 2019 a dicembre 2020 e che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti, trovava ragione nel fatto che la ricorrente risultava essere socia ed amministratrice della società di capitali
“ , esercente attività di locazione immobiliare. Ciò premesso l'istituto convenuto Organizzazione_1 deduceva che la ricorrente esercitava con abitualita' e prevalenza l'attività commerciale in previsione dell'esercizio e della gestione della stessa, eccependo la genericità delle contestazioni mosse in ricorso sul punto dalla parte opponente, che si era limitata ad apoditticamente assumere di non partecipare direttamente all'attività dell'azienda. L'istituto convenuto ha specificamente dedotto che sebbene la ricorrente assumesse a sua difesa di non esercitare quale socio ed amministratore della ditta “
[...]
dal 19.12.2019 alcuna attività commerciale bensì un' attività di locazione immobiliare Org_2 limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione di un immobile, emergeva viceversa dall'analisi delle dichiarazioni reddituali presenti in dell , allegate alla memoria di Parte_2 Organizzazione_3 costituzione, una movimentazione ben diversa da quanto dichiarato nei contratti di locazione immobiliare per gli anni 2020 e 2021; precisando che dall'incrocio dei dati del canone annuo dichiarato ad
[...]
per queste due annualità, €.4.800,00 per il 2021- € 4327,92 annui dall'1.2.2020 al 2.7.2020 e Org_3 poi mutato in €. 5400,00 da luglio 2020 , e delle movimentazioni contenute nelle dichiarazioni reddituali societarie per il 2020 e 2021, emergeva una evidente discrepanza, tale da evidenziare che l'oggetto sociale della “ ra molto più ampio, come d'altronde da visura storica in atti. Organizzazione_1
Con successivo ricorso recante R.G,. n. 4438/2023 depositato in data 6.03.2023, ha Parte_1 CP_ convenuto nuovamente in giudizio l' proponendo stavolta opposizione avverso differente avviso di addebito notificatole dall'Istituto in data 27.01.2023, quello n. 37120220023988772000, riferito ai
Contributi Fissi, dalla rata n.1 del 2021 alla n.3 del 2021, chiedendone l'annullamento. Deduceva la illegittimità della sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti in considerazione del fatto che la società di cui era socia non esercitava alcuna attività commerciale bensì mera attività di locazione immobiliare, limitata alla riscossione dei canoni di locazione di un immobile. poiché non eserciterebbe alcuna attività commerciale.
CP_ L' si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dell' iscrizione della ricorrente quale socia amministratrice della società “ , e dunque la debenza dei contributi richiesti Organizzazione_1 nell'avviso di addebito opposto.
L'istituto di previdenza ha dedotto che la istruttoria svolta in sede aveva evidenziato l' effettivo svolgimento di attività commerciale, piuttosto che di mera locazione di beni immobili;
indicava quali elementi tali da fare propendere per la natura commerciale dell'attività svolta:
- la scelta della forma della società di capitali in luogo di quella di persone,
- il fatto che, come si evince da estratto UNEX in atti nonché dagli Unilav del ministero del lavoro, la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ulteriore,
- la circostanza che l'oggetto sociale della come risultante dalla visura Organizzazione_1 storica allegata, era l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili e non dunque il fitto di immobili propri;
circostanza confermata dal fatto che dall'estratto punto fisco in atti risultava l'acquisto da parte della società i un immobile dal valore dichiarato di euro 500.000. Organizzazione_1
CP_ Per tutti questi motivi l' u concludeva chiedendo la reiezione della domanda di cui al ricorso in opposizione , per infondatezza .
Non risultando corrispondenza tra quanto movimentato dalla società nelle dichiarazioni dei redditi ed i canoni dichiarati al Fisco, è onere della ricorrente dimostrare la natura di tali movimentazioni.
Si dà atto del fatto che il giudice, all'udienza del 10.1.2024 ha provveduto alla riunione dei presenti giudizi in considerazione della connessione soggettiva e del fatto che la medesimezza della questione affrontata.
Entrambi gli atti di opposizione sono infondati e per questo vanno respinti dovendo affermarsi la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'istituto, in relazione a periodi differenti come sopra indicati, nei due avvisi di addebito opposti.
Or Va rilevata la legittimità della iscrizione d'ufficio della quale socia amministratrice della Parte_1 alla Gestione Commercianti, per ricorrenza dei presupposti di legge di abitualità e Org_1 prevalenza . Va premesso che nei ricorsi introduttivi la difesa della ricorrente ha solo genericamente impugnato la sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti, deducendo la assenza nella fattispecie del presupposto dell'esercizio dell'attività commerciale, trattandosi di società che esercitava attività di locazione immobiliare e dunque mera riscossione dei canoni di locazione di un immobile;
a fronte di una doglianza così ampia, CP_ l' costituendosi in entrambi i giudizi nei termini sopra riportati, ha dedotto e documentato che la iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti non era avvenuta in virtù di automatismo basato sulla Or mera considerazione della qualità della ricorrente di socia amministratrice della avendo invece provveduto ad attenta istruttoria sulla posizione della società.
CP_ L' ha in effetti indicato nelle due memorie di costituzione vari indici emersi nell'ambito della propria istruttoria contrastanti con la natura di quale società dedita alla attività di Organizzazione_1 riscossione di canoni locatizi.
Il giudice intende valorizzare tra le altre innanzitutto, oltre alle risultanze della indicazione circa l'oggetto sociale in visura camerale- dissonanti con la tesi attorea- , la esistenza di sostanziose discrepanze delle dichiarazioni reddituali in atti rispetto alla attività di riscossione dei canoni locatizi degli immobili societari;
ciò in primo luogo in quanto le movimentazioni finanziarie superavano di gran lunga il valore complessivo dei pochi canoni locatizi annui , come risultanti dai contratti di locazione prodotti in atti, senza considerare che ad esempio le dichiarazioni reddituali in atti recavano ad esempio perdite ingenti ( di oltre 111.000 euro), che non dovrebbero esistere nel caso della asserita attività di mera riscossione canoni ).
Va dato menzione anche del fatto che la ricorrente è stata invitata a prendere precisa posizione su tale punto, già oggetto di chiara eccezione in memoria di costituzione dell'istituto, concedendosi all'uopo rinvio alla udienza del 10.01.2024, e che anche in tale udienza nel contraddittorio orale la difesa della ricorrente non ha fornito dati utili a dirimere la asserita dissonanza, omettendo di prendere una precisa posizione sui punti segnalati.
A fronte della complessiva allegazione e prova fornita dall' in sede giudiziaria, nei termini CP_2 analiticamente riportati nella parte in fatto della odierna motivazione, laddove sono stati riassunti i contenuti delle due memorie di costituzione, gravava allora sulla ricorrente l'onere di allegare e comprovare circostanze idonee a superare la presunzione connesse alla sua qualità di socio amministratore di una srl commerciale .
Preme poi evidenziare che gli arresti della Suprema Corte secondo cui “l'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale , che non ricorre nell'ipotesi in cui la società, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione” sono stati resi in fattispecie in cui la forma societaria prescelta era quella della società di persone. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.
Orientamento cui la suprema Corte ha inteso dare seguito anche di recente con la ordinanza 21 marzo
2019, n. 8024.
Pertanto deve ritenersi che la iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva avanzata dall'Istituto previdenziale a mezzo dei due avvisi di addebito opposti relativa agli anni in esame sia legittima. Entrambi i ricorsi proposti vanno pertanto respinti per infondatezza.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste sulla base della regola della soccombenza a carico della parte ricorrente, condannata alla rifusione delle stesse in favore della società convenuta.
PQM
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre cpa e rimborsi come per legge.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 7.02.2024
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 7.02.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 16583/ 2022 R.G., cui è stato riunito il giudizio R.G. 4438/2023
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. ROMANO ERNESTO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso recante R.G. 16583/2022 depositato in data 22.09.2022, la ricorrente ha proposto opposizione CP_ avverso l'avviso di addebito n. 37120220011537688000, notificato il 03/09/2022, con cui l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 4.620,44 a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti per il CP_ periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2020. Ha dedotto che l' inopinatamente aveva disposto nei suoi confronti l'iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti e per l'effetto l'avviso di addebito nella veste di socio della società “ . Organizzazione_1
Ha eccepito la carenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali, difettando l'effettivo svolgimento da parte sua di una attività di tipo commerciale con carattere di abitualità
e prevalenza. La società, infatti, non svolgeva attività di carattere commerciale, bensì mera attività di locazione immobiliare. Lamentava, pertanto, la illegittimità della iscrizione e della conseguente pretesa contributiva.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione;
premetteva all'uopo in memoria che l'avviso di addebito impugnato comprendeva i contributi relativi alla Gestione Commercianti per i mesi da dicembre 2019 a dicembre 2020 e che l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti, trovava ragione nel fatto che la ricorrente risultava essere socia ed amministratrice della società di capitali
“ , esercente attività di locazione immobiliare. Ciò premesso l'istituto convenuto Organizzazione_1 deduceva che la ricorrente esercitava con abitualita' e prevalenza l'attività commerciale in previsione dell'esercizio e della gestione della stessa, eccependo la genericità delle contestazioni mosse in ricorso sul punto dalla parte opponente, che si era limitata ad apoditticamente assumere di non partecipare direttamente all'attività dell'azienda. L'istituto convenuto ha specificamente dedotto che sebbene la ricorrente assumesse a sua difesa di non esercitare quale socio ed amministratore della ditta “
[...]
dal 19.12.2019 alcuna attività commerciale bensì un' attività di locazione immobiliare Org_2 limitata alla mera riscossione dei canoni di locazione di un immobile, emergeva viceversa dall'analisi delle dichiarazioni reddituali presenti in dell , allegate alla memoria di Parte_2 Organizzazione_3 costituzione, una movimentazione ben diversa da quanto dichiarato nei contratti di locazione immobiliare per gli anni 2020 e 2021; precisando che dall'incrocio dei dati del canone annuo dichiarato ad
[...]
per queste due annualità, €.4.800,00 per il 2021- € 4327,92 annui dall'1.2.2020 al 2.7.2020 e Org_3 poi mutato in €. 5400,00 da luglio 2020 , e delle movimentazioni contenute nelle dichiarazioni reddituali societarie per il 2020 e 2021, emergeva una evidente discrepanza, tale da evidenziare che l'oggetto sociale della “ ra molto più ampio, come d'altronde da visura storica in atti. Organizzazione_1
Con successivo ricorso recante R.G,. n. 4438/2023 depositato in data 6.03.2023, ha Parte_1 CP_ convenuto nuovamente in giudizio l' proponendo stavolta opposizione avverso differente avviso di addebito notificatole dall'Istituto in data 27.01.2023, quello n. 37120220023988772000, riferito ai
Contributi Fissi, dalla rata n.1 del 2021 alla n.3 del 2021, chiedendone l'annullamento. Deduceva la illegittimità della sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti in considerazione del fatto che la società di cui era socia non esercitava alcuna attività commerciale bensì mera attività di locazione immobiliare, limitata alla riscossione dei canoni di locazione di un immobile. poiché non eserciterebbe alcuna attività commerciale.
CP_ L' si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dell' iscrizione della ricorrente quale socia amministratrice della società “ , e dunque la debenza dei contributi richiesti Organizzazione_1 nell'avviso di addebito opposto.
L'istituto di previdenza ha dedotto che la istruttoria svolta in sede aveva evidenziato l' effettivo svolgimento di attività commerciale, piuttosto che di mera locazione di beni immobili;
indicava quali elementi tali da fare propendere per la natura commerciale dell'attività svolta:
- la scelta della forma della società di capitali in luogo di quella di persone,
- il fatto che, come si evince da estratto UNEX in atti nonché dagli Unilav del ministero del lavoro, la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ulteriore,
- la circostanza che l'oggetto sociale della come risultante dalla visura Organizzazione_1 storica allegata, era l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili e non dunque il fitto di immobili propri;
circostanza confermata dal fatto che dall'estratto punto fisco in atti risultava l'acquisto da parte della società i un immobile dal valore dichiarato di euro 500.000. Organizzazione_1
CP_ Per tutti questi motivi l' u concludeva chiedendo la reiezione della domanda di cui al ricorso in opposizione , per infondatezza .
Non risultando corrispondenza tra quanto movimentato dalla società nelle dichiarazioni dei redditi ed i canoni dichiarati al Fisco, è onere della ricorrente dimostrare la natura di tali movimentazioni.
Si dà atto del fatto che il giudice, all'udienza del 10.1.2024 ha provveduto alla riunione dei presenti giudizi in considerazione della connessione soggettiva e del fatto che la medesimezza della questione affrontata.
Entrambi gli atti di opposizione sono infondati e per questo vanno respinti dovendo affermarsi la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'istituto, in relazione a periodi differenti come sopra indicati, nei due avvisi di addebito opposti.
Or Va rilevata la legittimità della iscrizione d'ufficio della quale socia amministratrice della Parte_1 alla Gestione Commercianti, per ricorrenza dei presupposti di legge di abitualità e Org_1 prevalenza . Va premesso che nei ricorsi introduttivi la difesa della ricorrente ha solo genericamente impugnato la sua iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti, deducendo la assenza nella fattispecie del presupposto dell'esercizio dell'attività commerciale, trattandosi di società che esercitava attività di locazione immobiliare e dunque mera riscossione dei canoni di locazione di un immobile;
a fronte di una doglianza così ampia, CP_ l' costituendosi in entrambi i giudizi nei termini sopra riportati, ha dedotto e documentato che la iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti non era avvenuta in virtù di automatismo basato sulla Or mera considerazione della qualità della ricorrente di socia amministratrice della avendo invece provveduto ad attenta istruttoria sulla posizione della società.
CP_ L' ha in effetti indicato nelle due memorie di costituzione vari indici emersi nell'ambito della propria istruttoria contrastanti con la natura di quale società dedita alla attività di Organizzazione_1 riscossione di canoni locatizi.
Il giudice intende valorizzare tra le altre innanzitutto, oltre alle risultanze della indicazione circa l'oggetto sociale in visura camerale- dissonanti con la tesi attorea- , la esistenza di sostanziose discrepanze delle dichiarazioni reddituali in atti rispetto alla attività di riscossione dei canoni locatizi degli immobili societari;
ciò in primo luogo in quanto le movimentazioni finanziarie superavano di gran lunga il valore complessivo dei pochi canoni locatizi annui , come risultanti dai contratti di locazione prodotti in atti, senza considerare che ad esempio le dichiarazioni reddituali in atti recavano ad esempio perdite ingenti ( di oltre 111.000 euro), che non dovrebbero esistere nel caso della asserita attività di mera riscossione canoni ).
Va dato menzione anche del fatto che la ricorrente è stata invitata a prendere precisa posizione su tale punto, già oggetto di chiara eccezione in memoria di costituzione dell'istituto, concedendosi all'uopo rinvio alla udienza del 10.01.2024, e che anche in tale udienza nel contraddittorio orale la difesa della ricorrente non ha fornito dati utili a dirimere la asserita dissonanza, omettendo di prendere una precisa posizione sui punti segnalati.
A fronte della complessiva allegazione e prova fornita dall' in sede giudiziaria, nei termini CP_2 analiticamente riportati nella parte in fatto della odierna motivazione, laddove sono stati riassunti i contenuti delle due memorie di costituzione, gravava allora sulla ricorrente l'onere di allegare e comprovare circostanze idonee a superare la presunzione connesse alla sua qualità di socio amministratore di una srl commerciale .
Preme poi evidenziare che gli arresti della Suprema Corte secondo cui “l'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale , che non ricorre nell'ipotesi in cui la società, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione” sono stati resi in fattispecie in cui la forma societaria prescelta era quella della società di persone. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.
Orientamento cui la suprema Corte ha inteso dare seguito anche di recente con la ordinanza 21 marzo
2019, n. 8024.
Pertanto deve ritenersi che la iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva avanzata dall'Istituto previdenziale a mezzo dei due avvisi di addebito opposti relativa agli anni in esame sia legittima. Entrambi i ricorsi proposti vanno pertanto respinti per infondatezza.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste sulla base della regola della soccombenza a carico della parte ricorrente, condannata alla rifusione delle stesse in favore della società convenuta.
PQM
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre cpa e rimborsi come per legge.
Napoli, all' esito della udienza cartolare del 7.02.2024
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara