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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in bonis (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
Avv.ti Emiddio De Simone ed Antonella Cammarano, domiciliati in Roccapiemonte (SA) alla via
Rome – Vico Speranza n. 9;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Carmela Controparte_1 C.F._3
Novaldi e Lorenzo Bocchino, domiciliato in Giffoni Valle Piana (SA) alla Via D. Beneventano n. 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiarità della vicenda dalla quale è scaturito il presente giudizio induce a ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Giusto atto di pignoramento notificato il 14.05.2009, in danno di era stata Parte_3
promossa la procedura di espropriazione immobiliare r.g.e. n. 94/2009 ad istanza di . Controparte_2
Autorizzata la vendita del compendio immobiliare, il 27.03.2018 i beni venivano aggiudicati provvisoriamente in favore di con termine per il versamento del saldo prezzo fissato Controparte_1
1 per il giorno 27.06.2018.
Con istanza del 18.06.2018 aveva chiesto una proroga di giorni novanta per il Controparte_1
versamento del saldo.
Tale istanza era stata rigettata con provvedimento del 28.06.2018.
In data 02.07.2018 l'aggiudicatario provvisorio aveva chiesto la rimessione in termini per effettuare il pagamento, sul presupposto che il diniego all'istanza di proroga fosse stato pronunciato successivamente alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo, al quale l'aggiudicatario aveva comunque provveduto il 04.07.2018.
Sulla base di tali ragioni, con ordinanza del 05.07.2018 il giudice dell'esecuzione aveva revocato il provvedimento del 28.06.2018, rimettendo in termini l'aggiudicatario e ratificando l'intervenuto versamento del saldo prezzo, sicché in data 07.09.2018 era stato anche pronunciato il decreto di trasferimento.
Presentata il 14.10.2020 istanza di visibilità del fascicolo dell'esecuzione da parte del difensore di in data 30.10.2020 quest'ultima aveva depositato ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c. Parte_3
avente ad oggetto il provvedimento di rimessione in termini del 05.07.2018 ed il decreto di trasferimento del 07.09.2018, ciò sul presupposto di aver avuto notizia degli stessi soltanto il
14.10.2020, allorché era stata chiesta la visibilità del fascicolo.
Fissata l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 26.01.2021, in data 30.12.2020 veniva depositata istanza di visibilità del fascicolo da parte dei curatori di i quali Parte_3
comunicavano che con sentenza n. 50/2020 del 10.12.2020 la società esecutata era stata dichiarata fallita.
Successivamente, in data 04.01.2021 la curatela fallimentare subentrava nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 107 co. 6 l.f. nell'interesse della massa dei creditori ed in particolare, stante l'assenza di creditori fondiari, chiedeva di acquisire all'attivo fallimentare il ricavato della vendita dei beni staggiti ed ogni altra eventuale utilità.
Tale richiesta veniva reiterata con la nota depositata il 15.01.2021 in vista dell'udienza del
26.01.2021.
Con ordinanza del 26.01.2021 (comunicata in pari data) il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separato provvedimento pronunciato in pari data, il g.e. ha rimesso gli atti al giudice delegato per la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, in conformità alla graduazione dei crediti accertati in sede di esame del passivo.
In data 04.03.2021 in bonis, nonché e Parte_3 Parte_1 Controparte_3
2
[...] (entrambi soci della fallita) hanno introdotto il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, insistendo per la revoca del provvedimento del 05.07.2018 e del decreto di trasferimento del 07.09.2018.
In data 09.12.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione del fallimento di
[...]
Parte_3
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la curatela fallimentare non si è costituita ma ha comunicato al difensore degli attori di non voler coltivare il giudizio.
Si è invece costituito il quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva sia Controparte_1
della società (in quanto fallita e spettando tale legittimazione soltanto alla curatela), sia Parte_3
di e (stante la distinta personalità giuridica della società), nonché Parte_1 Parte_2
la tardività sia dell'opposizione agli atti esecutivi (poiché proposta il 30.10.2020, a fronte di provvedimenti risalenti al 2018) che della riassunzione successiva all'interruzione del processo ex art. 43 l.f.; da ultimo, il convenuto ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle avverse domande.
Parte attrice ha invece dedotto di essere titolare di una legittimazione concorrente a quella della curatela a coltivare l'opposizione ed ha insistito per l'accoglimento della stessa, attesa l'inerzia della curatela e la manifestata indifferenza di quest'ultima nei confronti del giudizio.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, la causa va decisa facendo applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - il quale, come noto, consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che è consentito al giudice esaminare prioritariamente, tra le tante, la questione idonea a definire più velocemente il giudizio e ciò anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. civ. n. 5804/2017, nonché Cass. civ. sez. unite n. 9936 del 08/05/2014).
Nel caso di specie, è assorbente la circostanza che i soci di e la stessa società Parte_3
sono privi di legittimazione ad agire.
Quanto a e è sufficiente osservare che, in ossequio al Parte_1 Parte_2
consolidato orientamento della Corte di Cassazione – condiviso da questo magistrato - l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio (tra le tante, cfr. Cass. civ. n.
3 29325/2021, n. 4579/2009, etc.).
Tale principio è stato ribadito anche in ipotesi di azione promossa dal socio di una società fallita, essendo stato precisato che “nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. artt. 51 e 52 legge fall.- resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore” (cfr. Cass. civ. n. 5323/2003).
Priva di legittimazione a coltivare il giudizio è anche in bonis. Parte_3
Al riguardo trovano applicazione gli artt. 42 e 43 l.f..
Il primo dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”.
L'art. 43 prevede invece che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico
[216, se l'intervento è previsto dalla legge”.
Da tanto consegue che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa
4 regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa (cfr. Cass. civ. n. 24159/2013).
Secondo parte attrice, nel caso di specie vi sarebbe una legittimazione concorrente a coltivare il giudizio, in quanto la curatela sarebbe rimasta inerte e/o comunque si sarebbe disinteressata dello stesso.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento.
Difatti, come sopra osservato, l'inerzia giustificativa della legittimazione cd. suppletiva del fallito ricorre soltanto quando il curatore abbia mostrato un totale e ponderato disinteresse rispetto al rapporto giuridico oggetto della lite (si pensi ad una causa promossa dalla società in bonis avente ad oggetto un bene che la curatela abbia deciso di abbandonare poiché privo di valore, oppure ad un'azione volta al recupero di un credito della fallita che la curatela abbia deciso di non coltivare per ritenuta inesigibilità dello stesso).
In questo caso la legittimazione del fallito si giustifica poiché la controversia riguarda un bene e/o un rapporto giuridico inidoneo a spiegare effetti sulla massa dei creditori.
Viceversa, qualora la curatela abbia ritenuto non conveniente per i creditori la coltivazione del giudizio all'esito di una meditata valutazione, quel giudizio certamente non può essere proseguito in via suppletiva dal fallito, giacché diversamente si giungerebbe al paradosso che le determinazioni della curatela e i conseguenti effetti per i creditori derivanti dall'esito di quel giudizio finirebbero per dipendere dalla scelta del fallito.
Tale conclusione trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall.
(circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame” (tra le tante, cfr.
Cass. civ. n. 32634/2023, n. 13814/2016, n. 24159/2013, n. 7448/2012).
5 “Ai fini del riconoscimento della legittimazione del fallito, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove, come nella specie, l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. 11, 20 marzo 2012, n. 4448; 22 luglio 2005, n. 15369; Cass., Sez. 1,21 maggio 2003, n. 7954). Nessun rilievo può assumere pertanto, nella specie, la circostanza che il curatore del fallimento si sia astenuto dal resistere al ricorso, conformemente al decreto del Giudice delegato, risultando la produzione di tale provvedimento di per sé sufficiente ai fini del rilievo dell'incapacità processuale, che preclude l'esame nel merito del l'impugnazione” (cfr. Cass. civ. n.
24159/2013).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che la curatela del fallimento ha consapevolmente deciso di non coltivare l'opposizione Parte_3
agli atti esecutivi proposta dalla società in bonis, avendo esplicitato la volontà di non ottenere alcuna pronuncia id invalidità della vendita, bensì di far propri gli effetti della stessa in favore di CP_1
e di conseguire quanto prima il ricavato da distribuire in sede concorsuale.
[...]
Basti pensare che tale richiesta è stata formulata sia nell'atto di intervento nella procedura esecutiva che nella nota di trattazione depositata in vista dell'udienza di discussione del ricorso, tanto che il giudice dell'esecuzione ha rimesso gli atti al giudice delegato per la distribuzione del ricavato tra i creditori concorsuali.
Naturalmente, le determinazioni della curatela sono state condivise ed autorizzate dal giudice delegato, come da provvedimento allegato all'atto di intervento.
Né ad una diversa conclusione conduce la comunicazione trasmessa il 13.01.2021 dalla curatela al difensore di in bonis, nella quale si fa riferimento ad una presunta “legittimazione Parte_3
concorrente alla coltivazione dell'impugnazione”.
Invero, in disparte la circostanza che la società in bonis non ha prodotto la relazione che la curatela aveva presentato al giudice delegato (nella quale venivano illustrate le ragioni giustificative della mancata coltivazione del merito dell'opposizione), è dirimente il rilievo che la curatela abbia adeguatamente ponderato la decisione di non proseguire il giudizio, tanto da formulare in sede esecutiva una domanda di attribuzione del ricavato fondata proprio sulla ritenuta validità della vendita.
6 Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo ad
[...]
in bonis, e , con assorbimento di ogni altra questione., Parte_3 Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e se liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo ad in bonis, Parte_3 Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) condanna in bonis, e al pagamento in Parte_3 Parte_1 Parte_2
via solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 4.500,00 per Controparte_1
compensi ed euro per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 03/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1366/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in bonis (C.F. ), con il patrocinio degli C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
Avv.ti Emiddio De Simone ed Antonella Cammarano, domiciliati in Roccapiemonte (SA) alla via
Rome – Vico Speranza n. 9;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Carmela Controparte_1 C.F._3
Novaldi e Lorenzo Bocchino, domiciliato in Giffoni Valle Piana (SA) alla Via D. Beneventano n. 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiarità della vicenda dalla quale è scaturito il presente giudizio induce a ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Giusto atto di pignoramento notificato il 14.05.2009, in danno di era stata Parte_3
promossa la procedura di espropriazione immobiliare r.g.e. n. 94/2009 ad istanza di . Controparte_2
Autorizzata la vendita del compendio immobiliare, il 27.03.2018 i beni venivano aggiudicati provvisoriamente in favore di con termine per il versamento del saldo prezzo fissato Controparte_1
1 per il giorno 27.06.2018.
Con istanza del 18.06.2018 aveva chiesto una proroga di giorni novanta per il Controparte_1
versamento del saldo.
Tale istanza era stata rigettata con provvedimento del 28.06.2018.
In data 02.07.2018 l'aggiudicatario provvisorio aveva chiesto la rimessione in termini per effettuare il pagamento, sul presupposto che il diniego all'istanza di proroga fosse stato pronunciato successivamente alla scadenza del termine previsto per il versamento del saldo, al quale l'aggiudicatario aveva comunque provveduto il 04.07.2018.
Sulla base di tali ragioni, con ordinanza del 05.07.2018 il giudice dell'esecuzione aveva revocato il provvedimento del 28.06.2018, rimettendo in termini l'aggiudicatario e ratificando l'intervenuto versamento del saldo prezzo, sicché in data 07.09.2018 era stato anche pronunciato il decreto di trasferimento.
Presentata il 14.10.2020 istanza di visibilità del fascicolo dell'esecuzione da parte del difensore di in data 30.10.2020 quest'ultima aveva depositato ricorso ex art. 617 co. 2 c.p.c. Parte_3
avente ad oggetto il provvedimento di rimessione in termini del 05.07.2018 ed il decreto di trasferimento del 07.09.2018, ciò sul presupposto di aver avuto notizia degli stessi soltanto il
14.10.2020, allorché era stata chiesta la visibilità del fascicolo.
Fissata l'udienza di discussione del ricorso per il giorno 26.01.2021, in data 30.12.2020 veniva depositata istanza di visibilità del fascicolo da parte dei curatori di i quali Parte_3
comunicavano che con sentenza n. 50/2020 del 10.12.2020 la società esecutata era stata dichiarata fallita.
Successivamente, in data 04.01.2021 la curatela fallimentare subentrava nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 107 co. 6 l.f. nell'interesse della massa dei creditori ed in particolare, stante l'assenza di creditori fondiari, chiedeva di acquisire all'attivo fallimentare il ricavato della vendita dei beni staggiti ed ogni altra eventuale utilità.
Tale richiesta veniva reiterata con la nota depositata il 15.01.2021 in vista dell'udienza del
26.01.2021.
Con ordinanza del 26.01.2021 (comunicata in pari data) il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione e fissato il termine di giorni quaranta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con separato provvedimento pronunciato in pari data, il g.e. ha rimesso gli atti al giudice delegato per la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, in conformità alla graduazione dei crediti accertati in sede di esame del passivo.
In data 04.03.2021 in bonis, nonché e Parte_3 Parte_1 Controparte_3
2
[...] (entrambi soci della fallita) hanno introdotto il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, insistendo per la revoca del provvedimento del 05.07.2018 e del decreto di trasferimento del 07.09.2018.
In data 09.12.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione del fallimento di
[...]
Parte_3
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la curatela fallimentare non si è costituita ma ha comunicato al difensore degli attori di non voler coltivare il giudizio.
Si è invece costituito il quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva sia Controparte_1
della società (in quanto fallita e spettando tale legittimazione soltanto alla curatela), sia Parte_3
di e (stante la distinta personalità giuridica della società), nonché Parte_1 Parte_2
la tardività sia dell'opposizione agli atti esecutivi (poiché proposta il 30.10.2020, a fronte di provvedimenti risalenti al 2018) che della riassunzione successiva all'interruzione del processo ex art. 43 l.f.; da ultimo, il convenuto ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle avverse domande.
Parte attrice ha invece dedotto di essere titolare di una legittimazione concorrente a quella della curatela a coltivare l'opposizione ed ha insistito per l'accoglimento della stessa, attesa l'inerzia della curatela e la manifestata indifferenza di quest'ultima nei confronti del giudizio.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Tanto premesso, la causa va decisa facendo applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - il quale, come noto, consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che è consentito al giudice esaminare prioritariamente, tra le tante, la questione idonea a definire più velocemente il giudizio e ciò anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cass. civ. n. 5804/2017, nonché Cass. civ. sez. unite n. 9936 del 08/05/2014).
Nel caso di specie, è assorbente la circostanza che i soci di e la stessa società Parte_3
sono privi di legittimazione ad agire.
Quanto a e è sufficiente osservare che, in ossequio al Parte_1 Parte_2
consolidato orientamento della Corte di Cassazione – condiviso da questo magistrato - l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio (tra le tante, cfr. Cass. civ. n.
3 29325/2021, n. 4579/2009, etc.).
Tale principio è stato ribadito anche in ipotesi di azione promossa dal socio di una società fallita, essendo stato precisato che “nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. artt. 51 e 52 legge fall.- resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore” (cfr. Cass. civ. n. 5323/2003).
Priva di legittimazione a coltivare il giudizio è anche in bonis. Parte_3
Al riguardo trovano applicazione gli artt. 42 e 43 l.f..
Il primo dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”.
L'art. 43 prevede invece che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico
[216, se l'intervento è previsto dalla legge”.
Da tanto consegue che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;
a questa
4 regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio, situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa (cfr. Cass. civ. n. 24159/2013).
Secondo parte attrice, nel caso di specie vi sarebbe una legittimazione concorrente a coltivare il giudizio, in quanto la curatela sarebbe rimasta inerte e/o comunque si sarebbe disinteressata dello stesso.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento.
Difatti, come sopra osservato, l'inerzia giustificativa della legittimazione cd. suppletiva del fallito ricorre soltanto quando il curatore abbia mostrato un totale e ponderato disinteresse rispetto al rapporto giuridico oggetto della lite (si pensi ad una causa promossa dalla società in bonis avente ad oggetto un bene che la curatela abbia deciso di abbandonare poiché privo di valore, oppure ad un'azione volta al recupero di un credito della fallita che la curatela abbia deciso di non coltivare per ritenuta inesigibilità dello stesso).
In questo caso la legittimazione del fallito si giustifica poiché la controversia riguarda un bene e/o un rapporto giuridico inidoneo a spiegare effetti sulla massa dei creditori.
Viceversa, qualora la curatela abbia ritenuto non conveniente per i creditori la coltivazione del giudizio all'esito di una meditata valutazione, quel giudizio certamente non può essere proseguito in via suppletiva dal fallito, giacché diversamente si giungerebbe al paradosso che le determinazioni della curatela e i conseguenti effetti per i creditori derivanti dall'esito di quel giudizio finirebbero per dipendere dalla scelta del fallito.
Tale conclusione trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall.
(circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame” (tra le tante, cfr.
Cass. civ. n. 32634/2023, n. 13814/2016, n. 24159/2013, n. 7448/2012).
5 “Ai fini del riconoscimento della legittimazione del fallito, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove, come nella specie, l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. 11, 20 marzo 2012, n. 4448; 22 luglio 2005, n. 15369; Cass., Sez. 1,21 maggio 2003, n. 7954). Nessun rilievo può assumere pertanto, nella specie, la circostanza che il curatore del fallimento si sia astenuto dal resistere al ricorso, conformemente al decreto del Giudice delegato, risultando la produzione di tale provvedimento di per sé sufficiente ai fini del rilievo dell'incapacità processuale, che preclude l'esame nel merito del l'impugnazione” (cfr. Cass. civ. n.
24159/2013).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che la curatela del fallimento ha consapevolmente deciso di non coltivare l'opposizione Parte_3
agli atti esecutivi proposta dalla società in bonis, avendo esplicitato la volontà di non ottenere alcuna pronuncia id invalidità della vendita, bensì di far propri gli effetti della stessa in favore di CP_1
e di conseguire quanto prima il ricavato da distribuire in sede concorsuale.
[...]
Basti pensare che tale richiesta è stata formulata sia nell'atto di intervento nella procedura esecutiva che nella nota di trattazione depositata in vista dell'udienza di discussione del ricorso, tanto che il giudice dell'esecuzione ha rimesso gli atti al giudice delegato per la distribuzione del ricavato tra i creditori concorsuali.
Naturalmente, le determinazioni della curatela sono state condivise ed autorizzate dal giudice delegato, come da provvedimento allegato all'atto di intervento.
Né ad una diversa conclusione conduce la comunicazione trasmessa il 13.01.2021 dalla curatela al difensore di in bonis, nella quale si fa riferimento ad una presunta “legittimazione Parte_3
concorrente alla coltivazione dell'impugnazione”.
Invero, in disparte la circostanza che la società in bonis non ha prodotto la relazione che la curatela aveva presentato al giudice delegato (nella quale venivano illustrate le ragioni giustificative della mancata coltivazione del merito dell'opposizione), è dirimente il rilievo che la curatela abbia adeguatamente ponderato la decisione di non proseguire il giudizio, tanto da formulare in sede esecutiva una domanda di attribuzione del ricavato fondata proprio sulla ritenuta validità della vendita.
6 Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire in capo ad
[...]
in bonis, e , con assorbimento di ogni altra questione., Parte_3 Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e se liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione ad agire in capo ad in bonis, Parte_3 Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) condanna in bonis, e al pagamento in Parte_3 Parte_1 Parte_2
via solidale delle spese di lite in favore di che si liquidano in euro 4.500,00 per Controparte_1
compensi ed euro per esborsi documentati, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 03/03/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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