TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
RA GI, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
13.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 5.11.2025, lette le note depositate dall'avv. RANIOLO URSULA nell'interesse dei ricorrenti e dall'avv.
NE TE nell'interesse di Controparte_1
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2588/2023 R.G., promossa
DA
nato a [...][...], c.f.: ; Parte_1 CP_1 C.F._1 nato a [...] [...], c.f.: ; Controparte_2 CP_1 C.F._2
nato a [...] [...], c.f.: Controparte_3 CP_1
; C.F._3
nato ad [...] il [...], c.f.: Controparte_4
; C.F._4
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_5 C.F._5
nato ad [...] il [...], c.f.: ; CP_6 C.F._6
, nato a [...] [...], c.f.: ; Controparte_7 CP_1 C.F._7
, nato a [...] S.Pietro il 17/01/1978, c.f.: Controparte_8
; C.F._8
, nato a [...] [...], c.f.: ; Controparte_9 CP_1 C.F._9 nata a [...] [...], c.f.: Controparte_10 CP_1 C.F._10
, nata a [...] [...], c.f.: ; CP_11 CP_1 C.F._11
, nata a [...] [...], c.f.: ; Controparte_12 CP_1 C.F._12 nato a [...] [...], c.f.: ; CP_13 CP_1 C.F._13 nato a [...] [...], c.f.: ; CP_14 CP_1 C.F._14
nata ad [...] il [...], c.f.: ; CP_15 C.F._15
1 rappresentati e difesi dall'avv. RANIOLO URSULA
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_16 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TE NE e dall'avv. NICOLÒ D'ALESSANDRO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso depositato in data 10.8.2023, hanno premesso:
a) di avere prestato attività lavorativa, sino al mese di maggio 2014, alle dipendenze della
, ex gestore del servizio idrico integrato per l'ambito Controparte_17 territoriale ottimale di;
CP_1
b) di essere transitati, fino al mese di giugno-luglio 2014, presso la società SAI 8 SPA;
c) di essere stati licenziati, tra il mese di giugno-luglio 2014, in ragione del sopravvenuto fallimento della predetta s.p.a. SAI 8;
d) che i Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di , in virtù della L.R. n. CP_1
12/2014, venivano autorizzati a gestire direttamente il servizio idrico senza necessità di avvalersi di alcuna società di diritto privato, a partecipazione pubblica o mista;
e) che, a seguito della soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, veniva istituito il nuovo ente di governo d'ambito costituito dall'Assemblea Territoriale Idrica
(ATI);
f) che il Presidente della Regione, a fronte del mancato affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149bis del d. lgs. 3 aprile 2006 n.
152, ha nominato il Commissario “per la scelta della forma di gestione (fase 1) e per gli adempimenti correlati alla procedura di affidamento prescelta e a quelli conseguenziali per assicurare la piena operatività del gestore affidatario (fase 2)”;
g) che l' di aveva prescelto “la forma della società mista a partecipazione mista CP_16 CP_1 pubblica-privata (51%-49%), il cui statuto ne ha previsto la denominazione di CP_18
e ne ha fissato la sede legale a in Piazza Duomo n. 4”;
[...] CP_1
h) che “la costituenda società, per il tramite del socio privato, che verrà selezionato con procedura ad evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (BANDO CIG:
9902284742 - CUP: G52E23000150005 Data pubblicazione: 28/06/2023 - Data scadenza:
28/09/2023 entro le 12:00 - Data termine richiesta chiarimenti: 18/09/2023 - Data termine risposta
2 chiarimenti agli operatori: 23/09/2023 - Riferimento procedura: G00607), dovrà erogare i servizi di gestione del servizio idrico integrato”;
i) di avere diritto a “rientrare in servizio” presso la società deputata alla Gestione del
Servizio Idrico Integrato della provincia di e ciò in forza: a) degli artt. 17 e 30 della CP_1
Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del servizio idrico integrato tra l'assemblea territoriale idrica di e il soggetto Gestore;
b) l'art. 3 del contratto per CP_1
l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di “che verrà stipulato tra la società ed il socio CP_1 CP_18 privato da individuare”.
I ricorrenti, tutto quanto sopra premesso, ritenendo di avere diritto ai sensi dell'art. 173 del Codice dell'ambiente, a transitare presso “colui che sarà il nuovo gestore del servizio idrico Contr integrato per i comuni ricompresi nell' della provincia di ”, hanno chiesto all'adito CP_1
Tribunale di
“In via principale, Accertare e Dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti ex art. 5 della L.R.
n. 19 dell'11 agosto 2015 alle dipendenze dell'impresa che risulterà aggiudicatrice del bando di gara pubblicato dall' di in data 28/06/2023 (CIG: 9902284742 - CUP: CP_16 CP_1
G52E23000150005); Contr 2) Condannare conseguentemente l' i , in persona del Commissario p.t., e i suoi aventi CP_1 causa a prevederne l'assunzione ai sensi dell'art. 173 Codice dell'ambiente, secondo la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c.;
3) In via subordinata, Condannare l di al risarcimento del danno in favore dei CP_16 CP_1 ricorrenti a causa dell'omesso passaggio alle dipendenze del nuovo Gestore del Servizio idrico integrato per la provincia di , da quantificarsi con separato giudizio individuale. CP_1
4) In ogni caso Condannare la resistente al pagamento di spese e compensi dell'odierno giudizio”.
2. L'assemblea Territoriale Idrica di , con memoria tardivamente depositata in CP_1 data 8.7.2025, ha chiesto di “rigettare integralmente tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio”.
3. La convenuta, con note conclusive del 2.9.2025, ha rappresentato che tutti i comuni siracusani, ad eccezione di e Noto, hanno proseguito il servizio idrico con gestione CP_1 diretta e senza l'apporto lavorativo dei ricorrenti;
ha esposto di avere avviato la procedura di individuazione del socio privato, conclusasi il 27.1.2025 con l'individuazione delle società
RTI Acea Molise s.r.l. e Congen s.p.a.; ha eccepito il difetto di giurisdizione, vantando i ricorrenti un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale di scelta dei dipendenti da far transitare nella costituenda società; ha contestato, in fatto ed in diritto, il ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
3 4. I ricorrenti, con note depositate in data 2.9.2025, dato atto che la società CP_18
“è stata finalmente iscritta ai Registri della Camera di commercio di , ove reca il numero di
[...] CP_1
Partita Iva e codice fiscale , hanno chiesto di chiamare in causa tale ente. P.IVA_1
5. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate in data
04.11.2025 e 05.11.2025.
6. La presente controversia viene alla decisione del Tribunale al fine di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere “assunti ex art. 5 della L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015 alle dipendenze dell'impresa che risulterà aggiudicatrice del bando di gara pubblicato dall' di CP_16
in data 28/06/2023 (CIG: 9902284742 - CUP: G52E23000150005)” nonché al fine CP_1
Contr sentire condannare l' di al risarcimento del danno “a causa dell'omesso passaggio CP_1 alle dipendenze del nuovo Gestore del Servizio idrico integrato per la provincia di ”. CP_1
I lavoratori hanno dedotto in causa delle posizioni giuridiche che assumono all'evidenza consistenza di diritto soggettivo, avendo gli stessi rivendicato il diritto all'assunzione ex art. 5 della L.R. n. 19/2005 e 173 del Codice dell'ambiente nonché il diritto ad essere ristorati Contr dall' di per non avere inserito gli stessi tra gli elenchi dei dipendenti da CP_1 assumere presso la costituenda società.
È evidente, pertanto, che, in ragione del “petitum sostanziale” ovvero “dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (cfr. Cass. Civ. n. 7492/2024), debba essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
7. La domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze del nuovo gestore del servizio idrico integrato è inammissibile in assenza di una valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio con tale ente alla data del deposito del ricorso.
È noto, infatti, che la vocatio in ius presuppone, già al momento della pendenza della lite,
l'attuale esistenza in vita delle parti;
circostanza, quest'ultima, non sussistente nel caso di specie atteso che l'ente gestore ha acquistato personalità giuridica solo in data 4.9.2025 ovvero con l'iscrizione nel registro dell'imprese.
La mancata instaurazione ab origine di un valido rapporto processuale ed il venire meno di uno dei presupposti affinché possa prodursi quell'effetto di certezza giuridica costituente CP_1 lo scopo del giudicato preclude la possibilità di integrare il contraddittorio con la costituita s.p.a. la quale non riveste alcuna posizione di litisconsorte CP_18
Contr necessario con la convenuta i . CP_1
4 Del resto, si osserva inoltre che i ricorrenti, in seno alle conclusioni del ricorso, hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto ad essere assunti “alle dipendenze dell'impresa che risulterà aggiudicatrice del bando di gara pubblicato dall' di in data 28/06/2023 (CIG: CP_16 CP_1
9902284742 - CUP: G52E23000150005)” ovvero di un soggetto giuridico differente dall' ovvero, secondo quanto è dato riscontrare dalla lettura della Controparte_18 determina n. 28 del 26.6.2023, del “socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale di ”. CP_1
I ricorrenti, in altri termini, non hanno correttamente agito nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi ed hanno azionato le domande nei confronti di soggetti giuridici non esistenti al momento della proposizione del ricorso. Per tale motivo la domanda attorea non può che essere dichiarata inammissibile. Contr 8. La domanda volta a condannare “l' i , in persona del Commissario p.t., e i suoi CP_1 aventi causa a prevederne l'assunzione ai sensi dell'art. 173 Codice dell'ambiente, secondo la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c.” e quella subordinata volta alla condanna del medesimo ente al risarcimento del danno “a causa dell'omesso passaggio alle dipendenze del nuovo Gestore del Servizio idrico integrato per la provincia di ” vanno, invece, nel merito, respinte. CP_1
L'art. 173 del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “(…) il personale che, alla data del 31 dicembre
2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile”.
La norma, per quanto in questa sede rileva, configura una fattispecie legale tipica di passaggio al “nuovo gestore del servizio idrico integrato” purché il personale sia in forza “alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio”.
Orbene, nella specie, premesso che l'Assemblea Territoriale Idrica di non è il CP_1
“nuovo gestore del servizio idrico integrato” ma un mero ente di governo dell'ambito e osservato che per stessa ammissione attorea “dall'ultimo affidamento del servizio ad oggi non sia intervenuto nessun altro Gestore del servizio”, si evidenzia, in ogni caso, che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati in servizio presso la SAI 8 SPA otto mesi prima l'(eventuale ed, allo stato, ipotetico) affidamento del servizio idrico integrato alla . Controparte_18
Pertanto, le domande non possono trovare accoglimento.
5 9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La peculiarità della fattispecie oggetto di scrutinio e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 2588/2023, dichiara inammissibili e, comunque, infondate, per le ragioni indicate in parte motiva, le domande azionate dai ricorrenti. Spese compensate.
Siracusa, 5.11.2025
IL GIUDICE
RA GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RA GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6