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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3904/2024 RG. Prev., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marino;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Gianmarco Pisapia Cioffi e Gaetano Amato;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU rassegnate nell'ambito del procedimento per per l'accertamento della sussistenza delle Controparte_2 condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art.3 co.3 L.104/92) a seguito di domanda amministrativa del 17.6.2023- ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della perizia svolta dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto a tali benefici, con vittoria delle spese del giudizio.
{PAGE \* MERGEFORMAT} Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito telematico di note scritte, disposte, ex art.127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 16.1.2025.
La domanda è infondata e va respinta.
Non merita accoglimento la censura proposta dalla parte ricorrente circa la “sottostima” da parte del CTU nominato in fase di ATP delle patologie da questi riscontrate (sia a livello motorio che cognitivo).
Il CTU, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha riscontrato nell'istante masse muscolari e articolarità dei distretti articolari dei quattro arti in linea con età e costituzione;
una autonoma, se pure difficoltosa, deambulazione svolta a piccoli passi, ma senza perdita di equilibrio, con l'ausilio di un bastone ed ha rilevato che, in base a quanto accertato nell'ambito delle operazioni peritali, le condizioni cliniche dell'istante sono apparse incompatibili con i requisiti giustificativi di una visita domiciliare in quanto non sono emerse condizioni di “non trasportabilità”. Sul versante cognitivo, il Consulente ha riscontrato capacità di orientamento nel tempo e nello spazio, buona capacità di critica e di giudizio e di risposta, in modo adeguato, alle domande, avendo una ideazione congrua per forma e contenuto. Egli ha quindi concluso che la sig.ra Parte_1 presenta difficoltà persistenti gravi nello svolgere gli atti quotidiani della vita, ma non di
[...] entità tale da richiedere assistenza continua e aiuto costante di un accompagnatore nella deambulazione, né presenta minorazioni che riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
quindi, non ha ritenuto ricorrenti, nel caso di specie, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui al co.3 dell'art.3 della L.104/92.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto a tali conclusioni deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di un “mero dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004).
Invero, come affermato dalla corte di Cassazione il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od
{PAGE \* MERGEFORMAT} omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988
/2009).
In virtù di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Salerno, 16.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
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