Art. 2.
A parziale modifica dell' art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , integrato ai sensi dell' art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 , il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, e' stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le domande relative ai danni causati alle proprieta' boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvedera' all'accertamento del danno ed inoltrera', quindi, le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza.
A parziale modifica dell' art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 , integrato ai sensi dell' art. 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 , il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente art. 1, e' stabilito in giorni novanta dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le domande relative ai danni causati alle proprieta' boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste che provvedera' all'accertamento del danno ed inoltrera', quindi, le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza.