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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1667/2020 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale CP_1
Matera, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili».
CONCLUSIONI
Come da note depositate in data 5.10.24.
Il P.M. nulla oppone come da atto depositato in data 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ricorreva, con atto depositato il 24.4.2020, al Parte_1
Tribunale di Benevento, esponendo di aver contratto con CP_1
matrimonio concordatario il 5.7.98 e che dall'unione erano nate due figlie,
n. il 29.3.2020, e n. 1.8.2007; che il Tribunale aveva Per_1 Per_2
omologato con decreto del 1.4.2019 la separazione dei coniugi;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata riconciliazione. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva una modifica delle CP_1
condizioni della separazione con la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350,00 per la figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, e di un assegno divorzile in suo favore di euro 300,00.
Dopo molteplici rinvii concessi al fine di consentire la definizione bonaria della controversia, all'udienza del 7 ottobre 2024 le parti depositavano un accordo e la decisione veniva riservata al Collegio.
In data 5.2.2025 il P.M. esprimeva il proprio parere.
Ciò premesso, richiamata la sentenza n. 448 del 2024 con la quale è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede occorre richiamare integralmente le condizioni di cui alla separazione - espressamente richiamate nell'accordo - e all'accordo del 28.9.24.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dispone, quali condizioni del divorzio già pronunciato con sentenza n. 448 del 2024, quelle di cui alla separazione e all'accordo del 28.9.24 che qui si intendono integralmente richiamate;
pagina 2 di 3 - spese compensate.
Benevento, 22 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1667/2020 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale CP_1
Matera, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RESISTENTE
P.M.;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: «Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili».
CONCLUSIONI
Come da note depositate in data 5.10.24.
Il P.M. nulla oppone come da atto depositato in data 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ricorreva, con atto depositato il 24.4.2020, al Parte_1
Tribunale di Benevento, esponendo di aver contratto con CP_1
matrimonio concordatario il 5.7.98 e che dall'unione erano nate due figlie,
n. il 29.3.2020, e n. 1.8.2007; che il Tribunale aveva Per_1 Per_2
omologato con decreto del 1.4.2019 la separazione dei coniugi;
che lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, senza che vi fosse stata riconciliazione. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Costituitasi in giudizio, chiedeva una modifica delle CP_1
condizioni della separazione con la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350,00 per la figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, e di un assegno divorzile in suo favore di euro 300,00.
Dopo molteplici rinvii concessi al fine di consentire la definizione bonaria della controversia, all'udienza del 7 ottobre 2024 le parti depositavano un accordo e la decisione veniva riservata al Collegio.
In data 5.2.2025 il P.M. esprimeva il proprio parere.
Ciò premesso, richiamata la sentenza n. 448 del 2024 con la quale è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede occorre richiamare integralmente le condizioni di cui alla separazione - espressamente richiamate nell'accordo - e all'accordo del 28.9.24.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Spese giudiziali da compensare, stante la natura congiunta della definizione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
- dispone, quali condizioni del divorzio già pronunciato con sentenza n. 448 del 2024, quelle di cui alla separazione e all'accordo del 28.9.24 che qui si intendono integralmente richiamate;
pagina 2 di 3 - spese compensate.
Benevento, 22 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 3 di 3