Art. 3.
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per i mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.
Dei provvedimenti concessivi e' data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Per i mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacita' lavorativa, ((di natura non esclusivamente psichica)) nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.
Dei provvedimenti concessivi e' data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153 .