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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. RC Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1829/2024, avente per oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. , nato a Lecco (LC) in [...] Parte_1 C.F._1
15.7.1964 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
RC Sangalli, parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 8.9.1967 e residente a [...], parte convenuta contumace con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Tanto premesso, il OR ut supra rappresentato e difeso, Parte_1
CHIEDE che Ill.mo Tribunale Adito, previi gli incombenti di legge, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il OR e la ORa Parte_1 CP_1
a Lecco (LC) in data 29/08/1992 (ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
[...] Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio) alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi continueranno a vivere separati con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a Lecco (LC) in via Giacomo Puccini n. 22 sarà assegnata, come veniva già assegnata in sede di separazione consensuale, alla ORa , quale unica Controparte_1 proprietaria della stessa;
3. in considerazione della maggiore età di RC e , il diritto di visita paterno verrà Per_1 Per_2 esercitato in forma libera mediante accordi diretti tra il padre ed i figli;
4. il OR concorrerà al mantenimento ordinario di nella misura di € Parte_1 Per_2
300,00 mensili, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese su conto corrente intestato alla ORa
, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute dalla madre nell'interesse della LI che dovranno essere preventivamente concordate con il padre, come da protocollo in vigore presso Codesto Tribunale. L'eventuale Assegno Unico Universale che verrà erogato a favore della LI sarà integralmente percepito dalla ORa . Controparte_1
Quanto ai figli e RC, nulla sarà dovuto a titolo di contributo al loro mantenimento da Per_1 parte del padre, tenuto conto della loro raggiunta maturità lavorativa e indipendenza economica e, conseguentemente, la ORa decadrà dal diritto di percepire il contributo per il Controparte_1 loro mantenimento previamente stabilito in sede di separazione;
5. spese legali integralmente compensate tra le parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 15.11.2024, a convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale , allegando di Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario con la stessa in data 29.8.1992 a Lecco
(LC), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al N. 125, Parte
II, Serie A, Anno 1992, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilendo la casa coniugale in Lecco, via Giacomo Puccini n. 22, presso l'immobile di esclusiva proprietà della moglie (v. doc. 1 ricorrente). Dall'unione coniugale sono nati i tre figli (C.F. ), a Lecco in data 23.9.1996, Per_1 C.F._3
CO (C.F. ), a Lecco in data 4.11.1999 e (C.F. C.F._4 Per_2
), a Lecco in data 25.3.2005, oggi tutti maggiorenni. C.F._5
Stante il venire meno dell'affectio coniugalis e la concordata cessazione della convivenza sin dal novembre 2011, in data 29.1.2014 le parti hanno depositato, avanti al Tribunale di Lecco, ricorso congiunto per la separazione personale. Con
2 Decreto del 5.5.2014 (dep. in data 19.5.2014), il Tribunale ha omologato il verbale di separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dagli stessi e precisamente: “1) i coniugi vivranno separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2) i figli RC e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione presso la madre cui è assegnata la casa coniugale, peraltro e come detto di sua esclusiva proprietà; i genitori concorderanno le decisioni inerenti l'educazione, la formazione, le attività extrascolastiche e sportive dei figli, nell'esclusivo interesse dei medesimi e tenuto conto, considerate le diverse età, delle loro attitudini e aspirazioni;
3) il sig. terrà con sé il Pt_1 Per_2
mercoledì di ogni settimana dalla sera prima di cena sino al mattino successivo
(quando la accompagnerà a scuola) nonché, a week-end alternati con la madre, dalle ore 14 del sabato sino alla domenica sera, in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore, il Natale e la Pasqua saranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore che avrà poi diritto ad averla in via esclusiva con sé due settimane, anche non consecutive e in periodo da concordarsi ogni anno, durante le vacanze estive;
le frequentazioni del padre con e RC, in considerazione Per_1
dell'età di questi ultimi e della loro volontà, più volte espressa ad entrambi i genitori, saranno concordate direttamente fra padre e figli;
4) il sig. contribuirà nel Pt_1
mantenimento dei figli corrispondendo alla moglie, in via anticipata entro il giorno
15 di ciascun mese dell'anno, assegno pari a € 900,00 (novecentoeuro) da imputarsi in ragione di 1/3 per ciascun figlio;
l'assegno verrà annualmente rivalutato ex indici
Istat; detto assegno verrà congruamente aumentato ad ogni aumento del reddito paterno;
il sig. corrisponderà inoltre, ogni mese, in corrispondenza Pt_1
dell'assegno € 100,00 quale ristoro forfettizzato della quota spese scolastiche dei figli;
anche detta contribuzione verrà rivalutata annualmente ex indici Istat;
saranno inoltre a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% per ciascuno le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili affrontate per i figli, nonché, se previamente concordate, le altre spese necessarie per ciascun figlio, per le stesse intendendosi le spese dentistiche, sportive, ricreative e formative;
5) I ricorrenti prestano sin da ora e
3 all'occorrenza reciproca autorizzazione per il rilascio dei documenti validi per
l'espatrio” (cfr. doc. 2 ricorrente).
Il marito ha promosso l'odierno giudizio per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta, alle condizioni sopra riportate, allegando che, dal giorno della separazione, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, né ripresa della loro convivenza, sicché la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è definitivamente venuta meno.
All'udienza del 12.2.2025 nessuno è comparso per parte convenuta, che nemmeno è risultata costituita cosicché, ritenuta decidibile allo stato degli atti, la causa è stata rimessa in decisione.
2) Contumacia della convenuta. La convenuta non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica alla stessa dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza, come risultante dalla documentazione depositata da parte ricorrente in data 10.12.2024. Per tale ragione, va dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
3) Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da è fondata, pertanto deve essere Parte_1
accolta. Difatti, essendo stata dedotta la mancata riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra le stesse non può più essere ricostituita, circostanza comprovata dal lungo periodo trascorso dalla separazione al deposito dell'odierno ricorso e dalla mancata manifestazione in senso opposto da parte della moglie, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), Legge n. 898/70. Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
4) Accoglimento del ricorso. ha allegato che i figli Parte_1
di anni 28 e CO, di anni 25, prestano entrambi attività lavorativa, Per_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, risultando completamente autosufficienti, ragion per cui ha chiesto in questa sede la revoca dell'obbligo di
4 contributo al loro mantenimento. Mentre, rispetto alla LI , appena Per_2
maggiorenne (20 anni) e non ancora autonoma economicamente, considerato che ha appena terminato il quinto anno di liceo e che desidera proseguire negli studi, il padre ha chiesto di continuare a concorrere al suo mantenimento ordinario per l'importo mensile di € 300,00, corrispondente alla quota di 1/3 della somma complessiva per i tre figli concordata con la moglie in sede di separazione, oltre che al 50% delle spese straordinarie per la LI ed erogazione dell'eventuale Assegno Unico spettante per la stessa a favore della madre.
Innanzitutto, non vi è motivo di provvedere in ordine al regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole stante il raggiungimento della maggiore età da parte di tutti e tre i figli, CO e . Per_1 Per_2
Parimenti, nulla deve essere previsto riguardo all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che vi convive con la LI , in considerazione del CP_1 Per_2
fatto che la resistente ne è piena proprietaria.
In punto di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole, invece, bisogna tenere in considerazione, da un lato, le allegazioni del ricorrente, per cui i figli hanno un lavoro stabile, e la mancata manifestazione in senso opposto da parte della moglie, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e, dall'altro lato, che e CO hanno raggiunto ormai un'età tale che, in assenza di qualsiasi Per_1
disabilità, impedimento o percorso di studi incompleto (sul punto v. Cassazione civile sez. VI, 24/01/2023, n. 2056), può giustificare la revoca del contributo paterno.
Diversamente, la condizione della LI , appena maggiorenne e, per stessa Per_2
allegazione paterna, propensa a proseguire il proprio percorso formativo, che con tutta probabilità necessiterà del sostegno economico dei genitori per essere portato a termine, giustifica la conferma del contributo del padre al suo mantenimento.
L'importo di € 300,00, quantificato in ricorso, appare congruo in quanto proporzionalmente ridotto rispetto a quanto stabilito di comune accordo per i tre figli in sede di separazione, e compatibile con la situazione economica del padre, in assenza di informazioni sul mutamento reddituale dei genitori, con conseguente
5 conferma dell'obbligo di concorrere al mantenimento di nella misura Per_2
richiesta. Il regime delle spese straordinarie per la LI va disciplinato come da dispositivo, con ripartizione al 50% tra i genitori, così come previsto e regolamentato dal Protocollo di Lecco;
infine, l'eventuale Assegno Unico spettante per , Per_2
verrà percepito integralmente dalla madre, in accoglimento della domanda formulata dallo stesso ricorrente.
5) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e della richiesta attorea in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto con ricorso da ei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 29.8.1992 a Lecco Parte_1 Controparte_1
(LC), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al N. 125, Parte
II, Serie A, Anno 1992;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco di procedere alla annotazione della presente sentenza;
CONFERMA
l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di mantenimento della LI , la somma mensile di €
[...] Per_2
300,00 (euro trecento/00), da corrispondersi entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a , oltre rivalutazione annuale ISTAT Controparte_1
6 ed oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel
Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di
7 iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'Assegno Unico, eventualmente spettante per la LI , venga Per_2
percepito direttamente e per intero dalla madre;
REVOCA
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli e CO, stabilito in sede di separazione, per i motivi di cui Per_1
in narrativa;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dario Colasanti RC Tremolada
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