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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 24/03/2025 , RGC n. 1348 / 2020 dinanzi alla dott.ssa Maria Francesca Di Maio sono comparsi:
L'avv. Zicari Claudio (per delega degli avvocati costituiti ) per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria
Francesca, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della presente motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1348 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi e rappresentati dall'Avv. Gaetano Gaspari, dall'Avv. Sergio Montanari e dall'Avv. Mauro Sciaruto
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
E
(C.F. , difeso e rappresentato dall'Avv. Gaetano Gaspari, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sergio Montanari e dall'Avv. Mauro Sciaruto
TERZO INTERVENUTO
Avente ad oggetto: restituzione immobile
2 Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ. che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Preliminarmente si evidenzia che la contumacia della convenuta non introduce alcuna deroga al principio dell'onere della prova né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'istante (cfr.:
Cass. Civ. sent. n. 1648/96).
La domanda è infondata e va respinta.
Durante e sono comproprietari di un immobile sito in Castovillari (CS), via Pt_1 Parte_2
Magna Grecia n. 14, primo piano, identificato al registro catastale foglio 23, particella 371, sub. 4, cat. A/3,
vani 5.
Il godimento dell'immobile era concesso gratuitamente al figlio, senza preventivamente Persona_1
determinare un termine per la restituzione. Di conseguenza, quest'ultimo, che all'epoca era sposato con la
[...]
decideva, in totale autonomia, di destinare l'abitazione a casa familiare, risiedendoci Controparte_1
stabilmente con il proprio nucleo familiare, composto da lui, la moglie ed i tre figli, e Pt_1 Per_2
Persona_3
I coniugi decidevano di ivi stabilire la loro residenza al fine di soddisfare le esigenze abitative della nuova famiglia.
Con sentenza N. 324/2001 del 19.04.2001, il Tribunale di Castrovillari dichiarava la separazione giudiziale tra il e la ed assegnava la sopraccitata casa familiare a quest'ultima, in Persona_1 Controparte_1
quanto affidataria della figlia all'epoca minorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_2
Trattasi nella fattispecie quindi di comodato concesso dai genitori di uno dei coniugi al fine di adibirlo a casa coniugale cioè residenza della nuova famiglia, quindi di comodato concesso a termine indeterminato ma con uno scopo prefissato.
Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito (Cassazione Sezioni Unite sent. n. 20448/2014) che : “E' solo nel
3 caso di cui all'art. 1810 cod. civ., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 cod. civ. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 comma 2 cod. civ.). E' a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso “anche nelle sue potenzialità di espansione”. Si tratta infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. E' grazie a questo inquadramento che risulta senza difficoltà applicabile il disposto dell'art. 1809 comma 2, norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale. Il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione,
nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato,
con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809 c.c.”
Alla luce di tale autorevole pronuncia, si deve concludere quindi che, in caso di concessione in comodato da parte dei genitori ed in favore dei figli di un immobile, successivamente adibito dal discendente a residenza familiare del nuovo nucleo, sopravvenuta la crisi familiare, occorrerà distinguere:
Se si tratta di comodato a termine: la scadenza naturale del contratto permane ed il coniuge che occupa l'immobile, pur beneficiando di un provvedimento di assegnazione in sede di separazione, sarà tenuto al rilascio al momento della scadenza del contratto.
Se invece, come nel caso per cui è processo, il bene fu concesso in comodato affinché il comodatario ivi stabilisse il nuovo nucleo familiare, il coniuge assegnatario dell'alloggio avrà il diritto di godere
4 dell'immobile sino a che perdureranno le esigenze della famiglia (evidentemente, sino al sopraggiungere dell'autosufficienza economica dei figli nel cui interesse fu disposta l'assegnazione). Conseguentemente, il comodante potrà richiederne la restituzione immediata solo ove sopravvenisse un urgente ed imprevisto bisogno. Quest'ultimo deve avere le caratteristiche dell'imprevedibilità e dell'urgenza e deve essere sopravvenuto rispetto alla cessione in comodato, deve essere altresì serio, non voluttuario, né
artificiosamente indotto. Resta escluso il bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Si deve quindi ritenere che la necessità di uso diretto o il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche, che obbiettivamente giustifichino la restituzione del bene anche ai fini della vendita o della locazione del bene immobile, debbano essere attuali e rigorosamente provate.
Si evidenzia che l'abitazione per cui oggi è processo è stata assegnata, in sede di separazione personale fra i coniugi, come casa familiare, con sentenza n. 324/2001 del 19.04.2001, la quale aveva impresso all'immobile un vincolo di destinazione connesso alle esigenze abitative familiari ed idoneo a conferire all'uso il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del comodato esclusivamente dalla volontà del comodante.
Gli attori deducono l'applicabilità, alla fattispecie, del disposto di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., facendo valere un urgente ed impreveduto bisogno che aveva fatto sorgere la necessità per i comodanti di rientrare nella disponibilità dell'immobile di loro proprietà.
Orbene le motivazioni addotte dagli istanti a fondamento dell'esigenza di rientrare urgentemente nel possesso dell'immobile non sono idonee a suffragare la sussistenza del requisito di cui al comma 2 dell'art. 1809.
Al fine di provare la effettiva sussistenza di tale stato di bisogno, i ricorrenti eccepiscono la necessita di rientrare in possesso del proprio immobile anche al fine di metterlo a reddito e ricavarne così i frutti che potranno garantire di affrontare le ingenti spese inesorabilmente connesse a tutte le criticità riguardante lo stato precario di salute.
Le motivazioni addotte risultano palesate ma non sufficientemente provate nei limiti imposti dalla normativa di riferimento.
Deve, conseguentemente, ritenersi che parte ricorrente non abbia provato la sussistenza dei presupposti di cui
5 all'art. 1809 comma 2 c.c. per richiedere la restituzione dell'immobile di loro proprietà concesso in comodato, alla resistente ed alla stessa assegnato come casa familiare in sede di separazione personale fra i coniugi.
Quanto alla domanda avanzata da terzo intervenuto, è priva di fondamento: in difetto del Parte_1
titolo di proprietà, sussistente in capo ai genitori, nessun indennizzo è configurabile.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Nulla per le spese stante la contumacia della convenuta.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda.
Nulla per le spese.
Castrovillari, 24 marzo 2025
Camera di consiglio chiusa alle ore 18.05
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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