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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4189/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064021550 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064021550 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con il quale la A.F. aveva liquidato l'imposta di registro e catastale sull' atto di risoluzione per mutuo dissenso di precedente atto di donazione ivi meglio descritto. Premesso che nella specie veniva in rilievo, quale oggetto della concordata risoluzione, contratto di donazione tra parenti in linea retta rientrante nella area di franchigia, non soggetto ad imposta di registro, deduceva il ricorrente la illegittimità dell'avviso, trattandosi di atto di contenuto uguale e contrario rispetto al precedente e, quindi, in sostanza di donazione in linea retta entro franchigia. Eccepiva ancora la non debenza della dell'imposta catastale di euro 200,00 per non essere stata richiesta la voltura dell'atto , ma solo l'annotazione e, sul piano procedurale, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di seguito definiti.
Imposta di registro
Ai fini di una piena comprensione dei termini della controversia, appare opportuno muovere da una preliminare ricognizione del dato normativo di riferimento.
L'art. 28 T.U. Registro sancisce che:
“1.La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Muovendo proprio da tale dato normativo, la A.F. pretende di assoggettare ad imposta il contratto di mutuo dissenso richiamato nell' avviso di liquidazione impugnato, e ciò sebbene esso abbia ad oggetto la risoluzione di una donazione rientrante (pacificamente) nella area cd. di franchigia, e quindi a sua volta non soggetta ad imposta.
La affermazione trova apparente fondamento, da un lato, nella lettera della norma – che di fatto non opera alcuni distinguo quanto all'oggetto della risoluzione contrattuale - e, dall'altro nella considerazione che il contratto di risoluzione per “mutuo consenso” concretizza un atto autonomo rispetto al precedente, dotato di una propria causa, che viene stipulato dalle parti con lo scopo di eliminare un precedente contratto, qualunque sia la causa di quest'ultimo: la autonomia causale del contratto di mutuo dissenso rispetto al contratto oggetto di risoluzione di fatto renderebbe inapplicabile la disciplina di favore prevista per quest'ultimo.
La tesi non si presta ad essere condivisa.
Il progressivo passaggio nella elaborazione giurisprudenziale da una nozione di causa astratta ad una nozione di causa concreta, che tenga conto dello specifico assetto di interessi disciplinato dalle parti con la stipulazione negoziale, impone di considerare, anche ai fini fiscali, il concreto risultato negoziale perseguito dai contraenti, di tal che laddove, come nella specie, il contratto “solutorio” di una precedente donazione non preveda alcun corrispettivo, appare evidente che esso realizza a sua volta un trasferimento di diritti sorretto da spirito di liberalità, costituendo esso stesso un atto di donazione di contenuto uguale e contrario a quello precedente;
da tanto deriva, quale immediato corollario, che l'atto in questione resta assoggettato alle medesime norme fiscali del contratto risolto, di tal che, laddove quest'ultimo rientri nella area di cd. franchigia, nella medesima area ricadrà anche il contratto di mutuo dissenso.
Imposta catastale
Le doglianze del ricorrente, volte a prospettare violazione dell'art. 10 del Testo unico del 31/10/1990 n. 347, per non essere stata richiesta nella specie la voltura dell'atto, non obbligatoria, ma solo l'annotamento, non si presta ad essere accolte.
La stipula di traslativi del diritto di proprietà determina ex se l'applicazione delle imposte ipocatastali
(ipotecaria e catastale) ex artt. 1 e 10 del D.lgs. 347/90, atteso che ogni qual volta si verifichi un mutamento soggettivo nella titolarità dell'immobile si pone la necessità della voltura catastale, che della imposta in parola rappresenta il presupposto: la tesi contraria sostenuta dal ricorrente, di una non obbligatorietà della voltura nel caso di specie, non trova fondamento normativo, rimanendo esclusi dal pagamento della imposta, ex art 10 comma 3 TU 347/90 le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 TU imposte successioni e donazione n. 346/90 ( che non prevede alcuna esenzione per le donazioni di immobili tra parenti in linea retta).
Infondata sul punto è anche la eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, venendo in rilievo atto di pronta liquidazione espressamente contemplato dall'art. 3 del DM del 24 aprile
2024 tra quelli esclusi dall'obbligo in parola.
Le brevi considerazioni rese fondano, qundi, l'annullamento dell'atto impugnato nella sola parte relativa alla imposta di registro, con le spese che restano compensate
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte relativa alla imposta di registro;
b) compensa le spese di lite
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4189/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064021550 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25064021550 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, depositato nei termini di legge, l'istante impugnava l'avviso, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, con il quale la A.F. aveva liquidato l'imposta di registro e catastale sull' atto di risoluzione per mutuo dissenso di precedente atto di donazione ivi meglio descritto. Premesso che nella specie veniva in rilievo, quale oggetto della concordata risoluzione, contratto di donazione tra parenti in linea retta rientrante nella area di franchigia, non soggetto ad imposta di registro, deduceva il ricorrente la illegittimità dell'avviso, trattandosi di atto di contenuto uguale e contrario rispetto al precedente e, quindi, in sostanza di donazione in linea retta entro franchigia. Eccepiva ancora la non debenza della dell'imposta catastale di euro 200,00 per non essere stata richiesta la voltura dell'atto , ma solo l'annotazione e, sul piano procedurale, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis legge 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Depositava controdeduzioni la Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, nei limiti di seguito definiti.
Imposta di registro
Ai fini di una piena comprensione dei termini della controversia, appare opportuno muovere da una preliminare ricognizione del dato normativo di riferimento.
L'art. 28 T.U. Registro sancisce che:
“1.La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.
Muovendo proprio da tale dato normativo, la A.F. pretende di assoggettare ad imposta il contratto di mutuo dissenso richiamato nell' avviso di liquidazione impugnato, e ciò sebbene esso abbia ad oggetto la risoluzione di una donazione rientrante (pacificamente) nella area cd. di franchigia, e quindi a sua volta non soggetta ad imposta.
La affermazione trova apparente fondamento, da un lato, nella lettera della norma – che di fatto non opera alcuni distinguo quanto all'oggetto della risoluzione contrattuale - e, dall'altro nella considerazione che il contratto di risoluzione per “mutuo consenso” concretizza un atto autonomo rispetto al precedente, dotato di una propria causa, che viene stipulato dalle parti con lo scopo di eliminare un precedente contratto, qualunque sia la causa di quest'ultimo: la autonomia causale del contratto di mutuo dissenso rispetto al contratto oggetto di risoluzione di fatto renderebbe inapplicabile la disciplina di favore prevista per quest'ultimo.
La tesi non si presta ad essere condivisa.
Il progressivo passaggio nella elaborazione giurisprudenziale da una nozione di causa astratta ad una nozione di causa concreta, che tenga conto dello specifico assetto di interessi disciplinato dalle parti con la stipulazione negoziale, impone di considerare, anche ai fini fiscali, il concreto risultato negoziale perseguito dai contraenti, di tal che laddove, come nella specie, il contratto “solutorio” di una precedente donazione non preveda alcun corrispettivo, appare evidente che esso realizza a sua volta un trasferimento di diritti sorretto da spirito di liberalità, costituendo esso stesso un atto di donazione di contenuto uguale e contrario a quello precedente;
da tanto deriva, quale immediato corollario, che l'atto in questione resta assoggettato alle medesime norme fiscali del contratto risolto, di tal che, laddove quest'ultimo rientri nella area di cd. franchigia, nella medesima area ricadrà anche il contratto di mutuo dissenso.
Imposta catastale
Le doglianze del ricorrente, volte a prospettare violazione dell'art. 10 del Testo unico del 31/10/1990 n. 347, per non essere stata richiesta nella specie la voltura dell'atto, non obbligatoria, ma solo l'annotamento, non si presta ad essere accolte.
La stipula di traslativi del diritto di proprietà determina ex se l'applicazione delle imposte ipocatastali
(ipotecaria e catastale) ex artt. 1 e 10 del D.lgs. 347/90, atteso che ogni qual volta si verifichi un mutamento soggettivo nella titolarità dell'immobile si pone la necessità della voltura catastale, che della imposta in parola rappresenta il presupposto: la tesi contraria sostenuta dal ricorrente, di una non obbligatorietà della voltura nel caso di specie, non trova fondamento normativo, rimanendo esclusi dal pagamento della imposta, ex art 10 comma 3 TU 347/90 le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 TU imposte successioni e donazione n. 346/90 ( che non prevede alcuna esenzione per le donazioni di immobili tra parenti in linea retta).
Infondata sul punto è anche la eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, venendo in rilievo atto di pronta liquidazione espressamente contemplato dall'art. 3 del DM del 24 aprile
2024 tra quelli esclusi dall'obbligo in parola.
Le brevi considerazioni rese fondano, qundi, l'annullamento dell'atto impugnato nella sola parte relativa alla imposta di registro, con le spese che restano compensate
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte relativa alla imposta di registro;
b) compensa le spese di lite