Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel. sentito il consigliere dr. S. Ciardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] Parte_1
(Ecuador) il 13/07/1976 (C.F. elettivamente C.F._1
domiciliato a Nuoro, in via Deffenu, n. 45 presso lo studio dell'Avv. Mi- lena Patteri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Trapani, nel Corso C.F._2
Italia n. 78 presso lo studio dell'Avv. Enrico M. Sinatra, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– appellata ed appellante in via incidentale –
Corte di Appello Palermo sez. I civile
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
– interveniente necessario –
XXXX
E nella causa iscritta al n. 115/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Trapani, nel Cor- C.F._2
so Italia n. 78 presso lo studio dell'Avv. Enrico M. Sinatra, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...]- Parte_1
dor) il 13/07/1976 (C.F. elettivamente domici- C.F._1
liato a Nuoro, in via Deffenu, n. 45 presso lo studio dell'Avv. Milena
Patteri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
– interveniente necessario –
XXXX
❖ Fatti di causa
, con ricorso proposto, ai sensi Parte_1
dell'art. 250, c.4 c.c. e ritualmente notificato, convenne in giudizio, da-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
vanti il Tribunale di Trapani, proponendo domanda Controparte_1
di autorizzazione al riconoscimento del figlio NT
, nato ad [...] in data [...] dalla relazione sentimentale in-
[...]
trattenuta con la resistente, riconosciuto soltanto dalla madre al mo- mento della nascita. Chiese, altresì, dopo l'emissione della sentenza non definitiva, la prosecuzione del giudizio ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento del figlio, al suo mantenimento e all'attribuzione del cognome paterno da aggiungere o sostituire a quello materno.
Si costituì in giudizio , chiedendo, in via principale, Controparte_1
il rigetto della richiesta di riconoscimento avanzata dal ricorrente e, in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, di non aggiun- gere il cognome a quello della madre, di affidare alla medesima Pt_1
in via esclusiva il figlio con diritto di visita del padre solo in CP_2
ambienti protetti, presso il Consultorio Familiare di Trapani compe- tente, e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al manteni- mento del figlio, corrispondendo alla madre la som- Controparte_1
ma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da so- stenere nell'interesse del minore.
Nel corso del giudizio, in data 11/04/2022, il Tribunale Civile di
Trapani con sentenza non definitiva, autorizzò il a riconoscere Pt_1
come figlio proprio e ad aggiungere il Controparte_3
proprio cognome a quello della madre;
ordinò all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita del minore e alle ulteriori incombenze di legge;
con separata
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
ordinanza, infine, dispose la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti sull'affidamento e sul mantenimento del minore.
Avverso la suddetta sentenza, in data 21/04/2022, la formu- CP_1
lò dichiarazione di espressa riserva di appello ai sensi dell'art. 340
c.p.c.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, venne espletata ctu per la va- lutazione dei seguenti profili: “fornisca il CTU un quadro completo circa le condizioni psicologiche del minore , e delle parti in NT
causa, nonché circa la sussistenza di eventuali patologie o disturbi del comportamento in capo alle stesse, tali da poter concretamente condi- zionare il minore nella costruzione di un sereno rapporto con il padre;
fornisca il CTU evidenzi il CTU le soluzioni che possono essere percorse, al fine di garantire il diritto del minore ad intrattenere un sereno rap- porto con il ricorrente, suggerendo quale potrebbe essere il regime di af- fido, nonché di visita maggiormente confacente all'interesse del minore”.
In data 28/05/2025, il consulente, sebbene non avesse riscontrato particolari criticità nelle capacità genitoriali del e della Pt_1 CP_4
[...
rilevò che il figlio manifestava “in maniera evidente il disa- CP_2
gio psicologico” derivante dal “subentro nella propria vita della figura del padre naturale”.
Alla luce delle risultanze della CTU, all'udienza del 09/11/2022 il dichiarò di rinunciare “alla domanda di affidamento condiviso Pt_1
ed alla richiesta di visita del minore, al solo fine di non turbare
l'equilibrio emotivo del minore”, rendendosi disponibile ad “aprire un libretto o una polizza, ove verserà quanto può tenuto conto delle sue
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
precarie condizioni lavorative”.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Civile di Trapani, con sentenza definitiva n. 434/2024 emessa in data 19/06/2024, affi- dò il minore in via esclusiva alla madre , con colloca- Controparte_1
zione prevalente presso la medesima e concentrando in capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
dispose l'obbligo gravante sul ricorrente di versare alla , a titolo di CP_1
concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00, soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
rigettò la domanda di sostituzione o accostamento del cognome paterno e di- chiarò inammissibile la domanda di rimborso per le spese pregresse avanzata dalla durante il procedimento di primo grado. CP_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il chieden- Pt_1
do la modifica della sentenza di primo grado.
Si costituiva la chiedendo, nel merito, il rigetto integrale CP_1
dell'appello proposto e proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza non definitiva n. 361/2022 che impugnava, altresì, con separato appello, iscritto al ruolo al n. R.G. n. 115/2025, nel cui giudi- zio si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la Pt_1
conferma della sentenza non definitiva impugnata.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 23.5.2025, con ordinanza del 26 maggio 2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riu- nione degli appelli recanti i nn. 13/2025 e 115/2025 e la causa veniva
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO – R.G. n. 13/2025
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta la erro- neità della sentenza impugnata, essendosi il giudice pronunciato sulla questione relativa al riconoscimento del figlio e all'autorizzazione per l'attribuzione del cognome del padre, che, tuttavia, era già stata decisa con sentenza non definitiva e sulla quale sarebbe potuto intervenire solo il giudice del secondo grado, nell'eventualità che avverso la sen- tenza non definitiva venisse proposta impugnazione.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante eccepisce l'erronea valutazione della CTU da parte del giudice di prime cure, evidenziando che tale accertamento peritale era finalizzato a verificare la sussisten- za delle condizioni per sottoporre il piccolo ad un percorso CP_2
psicologico di sostegno e accompagnamento del minore rispetto alla figura del padre biologico. Il giudice, invece, travisando il risultato del- la CTU, ha negato al la possibilità di far aggiungere o sostituire Pt_1
il proprio cognome a quello della madre sulla base degli esiti della con- sulenza sovrapponendo erroneamente i due profili tra loro incompati- bili, avendo fondato la predetta scelta solo in ragione delle condizioni psicologiche del minore.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 316 bis, c.1 c.c. e 337 ter, c. 4 c.p.c., per avere il giudice di prime cure posto a carico del un obbligo di mantenimento men- Pt_1
sile in favore del figlio in misura sproporzionata rispetto ai redditi dal
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
medesimo percepito e documentati in atti.
***
❖ APPELLO INCIDENTALE – R.G. n. 13/2025 – APPELLO
PRINCIPALE Proc. n. 115/2025
1. Con un unico motivo di appello sia incidentale che principale nel giudizio riunito, lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_1
non definitiva n. 361/2022, nella parte in cui ha autorizzato il Pt_1
ad aggiungere il proprio cognome a quello materno per il figlio CP_2
ritenendo che l'aggiunta del cognome paterno (sia nel caso di antepo- sizione sia nel caso di postposizione) sia pregiudizievole per il reale in- teresse del minore. Invero, nel caso di specie, il figlio ha rag- CP_2
giunto un'età (11 anni) in cui già si identifica con il cognome della ma- dre ed è conosciuto negli ambienti sociali da lui frequentati (attività scolastiche, sportive e ricreative) come “ ”, sicchè la Controparte_3
modifica del cognome potrebbe incidere negativamente sul suo equili- brio interiore e sul suo futuro sviluppo psicologico ed emotivo.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello, che possono trattarsi congiuntamente per- ché logicamente connessi investendo l'integrale percorso motivaziona- le delle sentenze impugnate, sono parzialmente fondati nei termini che di seguito si espongono.
Il procedimento di primo grado è stato instaurato su domanda pro- posta da ai sensi dell'art. 250, c. 4 c.c., Parte_1
per il quale: “il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interes-
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
se del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaura- re la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudi- ce adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262”, in ragione del rifiuto opposto fino a quel momento da al riconoscimento del figlio minore ad Controparte_1
opera del padre biologico.
All'esito dell'istruttoria disposta attraverso l'acquisizione delle rela- zioni trasmesse dai servizi incaricati, il Tribunale di Trapani con sen- tenza non definitiva n. 361/2022, ha definito le questioni preliminari autorizzando il ricorrente al riconoscimento quale proprio figlio, di
, già riconosciuto dalla madre, nato ad [...]- Controparte_3
ce in data 11.09.2014, ed ad aggiungere il proprio cognome a quello materno, disponendo che l'Ufficiale di Stato civile procedesse alla rela- tiva annotazione sull'atto di nascita del minore ed compiere tutte le necessarie incombenze. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, all'esito degli approfondimenti istruttori e l'espletamento della ctu psicologica, con sentenza definitiva il Tribunale di Trapani, ha così statuito: “affida il minore in via esclusiva alla madre , con collocazione Controparte_1
prevalente presso la medesima e concentrando in capo a costei la re- sponsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
obbliga Parte_2
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
nandez a versare a , a titolo di concorso Parte_1 Controparte_1
al mantenimento della prole, la somma mensile di € 200,00, soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, e a concorrere nella misu- ra del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore;
respinge le domande di sostituzione ed accostamento del cognome pa- terno;
dichiara inammissibile la domanda di rimborso;
compensa le spe- se di lite e quelle occorse per l'espletamento della C.T.U. separatamente liquidate”.
XXXX
Tanto premesso, per evidenti ragioni logiche, pare opportuno ri- proporre il medesimo schema decisionale, posto che la risoluzione del- la questione inerente al cognome assume carattere preliminare.
Con riferimento a tale profilo, occorre sottolineare che esso costi- tuisce oggetto di gravame sotto due diversi profili.
Per un verso, la , sia con appello incidentale sia con appel- CP_1
lo autonomamente proposto, ha impugnato la sentenza non definitiva nella parte in cui il giudice ha autorizzato il “ad aggiungere il Pt_1
proprio cognome a quello della madre”, argomentando che l'aggiunta e/o sostituzione del cognome del padre sarebbe risultata pregiudizie- vole per il figlio perché non rispondente al suo reale interesse, consi- derato che il piccolo giunto oramai all'età di 10 anni, si ricono- CP_2
sce e si identifica unicamente nel cognome materno identificato come tale nell'ambiente dei propri coetanei, in quello scolastico e familiare.
Per altro verso, il impugna la sentenza definitiva nella parte Pt_1
in cui il giudice “respinge le domande di sostituzione ed accostamento
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
del cognome paterno”, eccependone l'illegittimità giacché tale statui- zione, contenuta nella sentenza non definitiva, non poteva essere in al- cun modo modificata con quella definitiva ma doveva, semmai, forma- re oggetto di gravame.
Sebbene il primo motivo di gravame articolato dal sia fonda- Pt_1
to, non potendo il giudice della sentenza definitiva pronunciarsi su una questione già decisa in precedenza dalla sentenza non definitiva, tale eccezione risulta superata ed assorbita dalla proposizione di autono- mo appello avverso la sentenza non definitiva da parte della CP_1
che sottopone al vaglio del giudice del gravame la specifica questione del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 262
c.c., decisa in maniera contrapposta dal giudice del primo grado.
Sul punto è bene premettere che la sentenza non definitiva non è appellata nella parte in cui ha autorizzato Parte_3
a procedere al riconoscimento quale proprio figlio di
[...] [...]
, già riconosciuto dalla madre, nato ad Erice in [...] Controparte_3
11.09.2014 e, pertanto, tale statuizione, unitamente alla disposizione conferita all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle relative annota- zioni sull'atto di nascita del minore, è passata in giudicato.
L'unica questione che forma oggetto di impugnativa attiene all'attribuzione o meno del cognome al figlio minore, ai sensi dell'art. 262 c.c. sul quale vi è espressa contestazione della . CP_1
E' bene premettere che nell'ipotesi disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art.262 cod. civ., sul presupposto che il diritto al nome costituisca uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo,
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
avente copertura costituzionale assoluta, la individuazione del cogno- me che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere ri- guardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in re- lazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconosci- mento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglian- za fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome (Cass. n. 12641/2006; Cass. n. 12983/2009).
Ed invero, come risulta dalla lettera dell'art. 262, secondo comma, cod. civ., a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio
"può" assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre;
la norma in esame "prospettando in termini di me- ra eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconosci- mento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successi- vamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configura- bilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o del- la dichiarazione giudiziale di paternità, cui si collega, ove il figlio nato fuori dal matrimonio sia maggiorenne, una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore" (Cass. n.
19734/2015).
Nel caso del minore, la disposizione dettata dall'art. 262, quarto comma, cod. civ. demanda al giudice la decisione relativa all'assunzio- ne del cognome del genitore, trattandosi di un potere la cui attribuzio- ne trova la sua giustificazione nel difetto di capacità del minore, al qua- le peraltro è riconosciuto (nella formulazione di tale disposizione, in-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
trodotta dal D.Lgs. n. 154/2013) il diritto di essere ascoltato, qualora abbia compiuto dodici anni o anche se sia in età inferiore, a condizione in quest'ultimo caso che risulti capace di discernimento (cfr. Cassazio- ne civile sez. I, 05/06/2024, n.15654). In ultima analisi, occorre ricor- dare che secondo consolidata giurisprudenza, “è ammissibile
l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purchè non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purchè non sia lesiva dell'identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali” (Cass. sez. I, 28 marzo 2023, n. 8762).
Tanto premesso, nella specie pertanto, unica valutazione che deve muovere la decisione è quella di interpretare i bisogni e l'interesse del piccolo oggi giunto all'età di 11 anni mantenendo sempre e so- CP_2
lo il cognome materno “ ”, alla stregua degli elementi emersi CP_1
nel corso della consulenza disposta nel giudizio di primo grado, ove il minore è stato più volte sottoposto ad osservazione da parte del con- sulente psicologico ed ha manifestato forti resistenze alla prospettiva di iniziare un percorso di riavvicinamento con il padre, con segni di di- sagio profondi, mostrando un profondo malessere anche fisico con ri- svolti scolastici importanti che hanno formato oggetto di riscontro e valutazione da parte degli operatori.
Difatti, il ctu così descrive tale condizione, riportando il colloquio avuto con il minore e le sue dichiarazioni: “Io vivo a Trapani con mam- ma e PA . Da qualche mese è nato il mio fratellino che si CP_5
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
chiama Io desideravo tanto un fratellino. Mi piace giocare con Pt_4
lui, gli faccio ascoltare sempre le canzoni dei cartoni animati col telefo- nino e lui ride. Certo piange, non so perché e la notte mi sveglio a volte.
Io lo so perché sono qui, so che ho un PA naturale che abita a Roma, ma non me lo ricordo bene. Ricordo solo che vedevamo insieme un pro- gramma alla televisione che piaceva a lui e giocavamo in una stanza do- ve c'era una grande vetrata. C'erano pure dei cani grandi con i quali Pt_5
cavo. Non ricordo altre cose, ero piccolo. Ricordo un'altra cosa che lui era cattivo, faceva del male alla mamma e io piangevo, non ricordo altre cose”. Alla domanda della consulente sui propri pensieri in merito al padre che ha attivato un procedimento giudiziario per poterlo Pt_1
rivedere, motivo per il quale sta effettuando dei colloqui con la psico- loga, “ ha immediatamente modificato il proprio stile comunica- CP_2
tivo, abbassando la testa e rimanendo in silenzio, trasmettendo un for- te turbamento interiore. Esordisce: “Io ho paura, non lo voglio vedere, voglio stare con la mamma e con Ho paura che lui mi porta via Pt_4
da qui, io voglio stare con ho tanto desiderato un fratellino. Forse Pt_4
quando sarò più grande forse lo vorrò conoscere ma per ora no. A volte ci penso e sono curioso di sapere come è, non me lo ricordo bene, ma ora ho paura. Io sto bene con la mamma”. Alla domanda della scrivente se avesse un ricordo bello con PA risponde: “Ricordo che gioca- CP_2
vo con lui e i cani che erano grandi. Vedevo insieme a lui un programma alla televisione che piaceva a lui moltissimo. Vedevamo sempre quello, non ricordo altre cose”. Il minore lascia trasparire perfettamente il suo vissuto emotivo in merito alla sua delicata situazione familiare, attra-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
verso le parole, le sue espressioni emotive, affettive e comportamenta- li. Nonostante la tenera età, riesce a trasmettere all'esterno le proprie emozioni e le proprie paure, e l'osservazione psicologica ha fatto emergere perfettamente l'attuale stato di angoscia in merito al proce- dimento che lo riguarda. Nonostante la madre, come dal minore stesso riferito, lo abbia sempre informato dell'esistenza di un padre biologico a Roma, e di conseguenza della volontà di quest'ultimo di rivederlo avendo intrapreso le vie legali, l'incontro con la scrivente ha notevol- mente destabilizzato il minore. Seppur adottate tutte le precauzioni del caso, avendo programmato la conoscenza del minore presso la sua abitazione e non direttamente presso lo studio della scrivente, CP_2
ha subito manifestato disagio psicologico, con risvegli notturni, con esternazioni di rassicurazioni da parte della madre, di stati di angoscia riferiti alla possibilità che il padre lo possa portare via da Trapani e ca- lo nel rendimento scolastico con manifestazioni di svogliatezza sia nell'esecuzione dei compiti scolastici a casa che in classe. Tali reazioni del minore hanno comportato la necessità di un immediato intervento della scrivente atto a rassicurare il minore in merito alle paure insorte a inizio attività peritale. Tale realtà emotiva di inizialmente CP_2
denunciata dalla madre, è stata confermata dallo stesso e anche dalle insegnanti della scuola, contattate per verificare quanto emerso”.
Da un lato, dunque, la consulenza tecnica ha accertato la mancanza dell'instaurazione di una relazione padre-figlio, lasciando emergere, al contrario, che i pochi ricordi che il bambino aveva del padre gli procu- ravano un evidente stato di inquietudine, tant'è che il piccolo CP_2
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
non è apparso “pronto ad affrontare l'ingresso “forzato” di una nuova figura parentale nella propria vita, vissuto come un elemento che mette seriamente a rischio i suoi affetti e le sue certezze. Non paiono sussistere, invero, le condizioni per un percorso psicologico di sostegno ed accom- pagnamento del minore all'accettazione ed introduzione nella propria vita del padre biologico: l'esito positivo di tale percorso, infatti, richiede nel bambino il desiderio imminente e la curiosità di approcciarsi alla nuova figura parentale;
tale elemento non sussiste nel caso di specie, in quanto nel piccolo prevale attualmente la paura della novità ri- CP_2
spetto alla volontà di aprirsi di fronte ad una realtà sconosciuta” (cfr. pag. 36 Relazione peritale).
Dall'altro lato, la relazione della CTU ha evidenziato che ab- CP_2
bia sviluppato una forte insofferenza nei confronti della figura del pa- dre naturale, sicchè la forzata attribuzione del cognome paterno o l'instaurazione di un rapporto con il potrebbero avere dei ri- Pt_1
flessi negativi nella crescita del minore che, in verità, si sono già mani- festati in un peggioramento del suo rendimento scolastico, riferito dal- le stesse maestre di le quali hanno dichiarato che, mentre in CP_2
passato avesse eseguito “perfettamente tutte le attività, le con- CP_2
segne a scuola e a casa”, e fosse stato “autonomo” nello svolgimento dei compiti, tuttavia hanno aggiunto che “ è un bambino gene- CP_2
ralmente molto sensibile e di aver solo in questo periodo potuto osserva- re nel piccolo un quadro emotivo di malessere, che lo ha portato ad esse- re distratto e poco motivato allo studio, comportamento diverso rispetto alla sua consuetudine” (cfr. pag. 13-14 Relazione peritale).
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendosi adotta- re una decisione, anche in relazione all'attribuzione del cognome pa- terno, che tenga conto dell'esclusivo interesse del piccolo deve CP_2
evidenziarsi che lo stesso ha raggiunto l'età di 11 anni e da sempre è conosciuto nell'ambiente con il cognome della madre , tant'è CP_1
che anche alla consulente ha dichiarato “Ho detto alla mamma che io mi chiamo con il suo cognome e con quello di PA. Uno ha il co- Pt_4
gnome della mamma, l'altro quello di PA ( chiama “PA”, il CP_2
marito della madre con cui è cresciuto). E la consulente, all'esito del colloquio e dell'osservazione evidenzia che “ non sente neces- CP_2
sario l'acquisizione di un nuovo cognome e quindi la modifica di quello attuale con un cognome diverso rispetto a quello già posseduto;
l'eventuale imposizione futura comunque verrebbe accettata senza in- nescare particolari atteggiamenti ostili o lesivi dei suoi interessi”.
Tale giudizio conclusivo è condiviso dalla Corte e, seppur nella con- sapevolezza del legame biologico esistente con il padre naturale e del desiderio di quest'ultimo di attribuire il proprio cognome a quello del figlio riconosciuto, tuttavia, allo stato prende atto dell'opposizione del bambino rispetto ad un mutamento “identitario” al quale non è ancora pronto, che lo pone in una condizione di disagio e fragilità rispetto all'ambiente esterno, sociale e familiare, nel quale vuole essere ricono- sciuto con il cognome che ha sempre portato dalla nascita, che gli ha consentito di conquistare un equilibrio emotivo necessariamente da salvaguardare.
Dalla relazione peritale sono emersi plurimi elementi che hanno
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
evidenziato lo stato di vero e proprio malessere che la figura del padre biologico provoca in si veda il riferimento agli incubi notturni CP_2
(cfr. pag. 10: “risvegli notturni, con esternazioni di rassicurazioni da parte della madre, di stati di angoscia riferiti alla possibilità che il padre lo possa portare via da Trapani”), al rifiuto categorico nel ricordare i periodi in cui la madre aveva tentato di riavvicinarsi al trasfe- Pt_1
rendosi a Roma presso l'abitazione di quest'ultimo (cfr. pag. 14: “
[...]
non vuole parlare di Roma, piange, si tappa le orecchie, si rifiuta di Per_1
parlare di questo argomento, si mette a gridare se si parla di Roma”), nonché al peggioramento nel rendimento scolastico, come espresso dai colloqui con le maestre di (cfr. pag. 10: “calo nel rendimento CP_2
scolastico con manifestazioni di svogliatezza sia nell'esecuzione dei compiti scolastici a casa che in classe”).
Indi, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in CP_1
parziale riforma della sentenza non definitiva 361/2022 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 11.4.2022, la domanda di aggiunta del co- gnome paterno a quello materno, proposta dal ricorrente in primo grado è rigettata.
XXXX
Il secondo motivo di appello proposto dal - inerente la quan- Pt_1
tificazione del mantenimento, individuato dal primo giudice nella mi- sura di € 200,00, oltre alla contribuzione del 50% delle spese straor- dinarie, ritenuto dal medesimo eccessivo e sproporzionato rispetto al reddito annuo percepito e documentato in atti - è accolto.
La determinazione dell'assegno di mantenimento nei confronti del
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
figlio minore deve essere effettuata tenendo in considerazione l'art. 316 bis, c. 1 c.c., che impone, in capo ai genitori, il dovere di adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive so- stanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Inoltre, l'art. 337 bis, c. 4 c.c. prescrive che ciascuno dei genitori prov- vede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio red- dito e che, nella definizione dell'obbligo di mantenimento, tenga conto di diversi fattori espressamente indicati dalla norma, tra cui “le risorse economiche di entrambi i genitori” (art. 337 ter, c. 4 c.c.).
La norma, pertanto, impone di fare una valutazione comparata tra i redditi dei genitori e, purtuttavia, nel caso di specie non è stato possi- bile effettuare tale comparazione, posto che soltanto il ha do- Pt_1
cumentato la propria condizione finanziaria, mentre la non CP_1
ha mai prodotto alcuna documentazione in nessuno dei due gradi di giudizio.
Sennonché, dagli atti è emerso che la stessa lavora come infermiera presso l'ospedale S. Antonio Abate di Trapani, ha contratto matrimo- nio con ed è diventata madre anche di un secondo fi- Persona_2
glio, sicchè emerge che la disponga di un reddito da Pt_4 CP_1
lavoro, del quale tuttavia non si conosce l'importo.
Dalle certificazioni reddituali prodotte dall'appellante (Certificazio- ni Uniche dal 2019 al 2024), risulta che il dispone di risorse Pt_1
economiche molto limitate percependo un reddito annuo medio di cir- ca € 6.000,00 (si veda in ultimo la dichiarazione dei redditi del 2024, riferita ai redditi anno 2023, pari ad € 6.682,53).
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
Ne consegue che la misura dell'assegno prevista nella sentenza di primo grado comporterebbe l'assunzione di un obbligo eccessivamen- te gravoso per il ricorrente, assorbendo circa la metà delle risorse eco- nomiche di cui il medesimo disporrebbe, in violazione del criterio della proporzionalità previsto dagli artt. 316 bis e 337 ter, c. 4 c.c.
Pertanto, in ragione delle considerazioni che precedono, ancorché i tempi di permanenza del minore siano ad esclusivo carico della madre, che però dispone di propri redditi da lavoro dipendente unitamente al marito, tenendo conto delle modeste entrate percepite dal padre bio- logico, è necessario disporre una rimodulazione dell'obbligo di mante- nimento imposto al che si ritiene congruo determinare in € Pt_1
75,00 mensile, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%, come determinate nella sentenza impugnata.
❖ SPESE
In ossequio alle regole della soccombenza, in ragione del parziale reciproco accoglimento degli appelli proposti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da , nel fa- Controparte_1
scicolo riunito n. 115/2025, in parziale riforma della sentenza non de- finitiva n. 361/2022 emessa dal Tribunale di Trapani in data
11/04/2022, rigetta la domanda di autorizzazione ad aggiungere, al
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 13/2025
cognome del minore , nato ad Erice in [...] Controparte_3
11.9.2014, quello paterno “ ; Pt_1
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, nel fascicolo n. 13/2025 e in parziale riforma della sen-
[...]
tenza definitiva n. 434/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data
19/06/2024, dispone che , versi a Parte_1
, a titolo di mantenimento del figlio minore la Controparte_1 CP_2
somma mensile di € 75,00, soggetta ad annuale rivalutazione in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
conferma per la restante parte le sentenze impugnate;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 27.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 20 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile