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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1042/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ); ( cf Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, rappresentate e difese dall'avv. Francesco MARTELLA del foro di Roma ed
[...]
ivi elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ), ( cf Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), (cf ) rappresentati e difesi C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 dall'avv. Cristian LIBERATO del foro di Chieti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 481/23 del Tribunale di Chieti del 15 settembre
2023 in tema di simulazione, nullità e risoluzione per inadempimento contratto di mantenimento ed assistenza nonché di risarcimento danni con lesione di legittima e domanda riconvenzionale.
Conclusioni: il solo procuratore delle parti appellate ha concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Chieti ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, le plurime domande (da vagliarsi in via gradata) proposte da e dalla figlie Parte_3
e nei confronti di in proprio e nella qualità di genitore Parte_2 Pt_1 Controparte_4
1 esercente la responsabilità sui due figli minori ( ed , quest'ultimo nelle Controparte_2 CP_3
more divenuto maggiorenne) per sentire accertare la simulazione (relativa trattandosi invero di una donazione modale) dell'atto pubblico del 5 marzo 2014 o comunque la sua nullità (per difetto di causa) oppure ancora la risoluzione per inadempimento.
Con tale atto, la ed il marito (successivamente defunto in data 13 Parte_3 CP_5
dicembre 2019) hanno ceduto alla UO (moglie del figlio a sua volta Controparte_4 ER
deceduto nel 2015) la quota, pari al 50%, della nuda proprietà dell'abitazione sita in Torrevecchia
Teatina, alla Via Canale 70 (identificata in catasto al fg 6 p.lla 4179) ed il terreno adiacente (a sua volta censito al fg 6 p.lla 4180) conservando quanto al primo bene il diritto di abitazione e con riguardo al secondo quello di usufrutto vita natural durante.
Le principali condizioni dell'accordo, ai fini che ci occupano, possono essere così sintetizzate:
- Il valore complessivo di quanto trasferito è risultato pari ad € 23.700,00 così determinato
“diritto di abitazione e il diritto di usufrutto del più giovane dei trasferenti corrisponde al 35% della piena proprietà;
- “la parte accipiente si obbliga a fornire, in caso di necessità di questi ultimi, quanto segue: - assistenza morale e materiale consistente, a titolo esemplificativo, in: _-acquisto e preparazione dei cibi, -pulizia della casa e manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, -accompagnamenti per visite mediche, anche specialistiche nonchè per prenotazioni e per quanto altro occorrente e/o richiesto;
-assistenza infermieristica sia nella abitazione dei trasferenti sia in eventuali luoghi di ricovero ospedaliero o di ricovero per anziani, nonché acquisto di eventuali medicinali non corrisposti dalla sanità pubblica;
-redazione e presentazione delle denunzie in materia fiscale e tributaria, il tutto da fornirsi anche anche a mezzo di terze persone” ;
- Nello stesso atto ha poi donato ai figli (rappresentati nella circostanza da un CP_4
curatore speciale), l'intera nuda proprietà sia dell'abitazione che del terreno;
1.1.2. L'azione riferita al contratto di mantenimento è risultata chiaramente prodromica a quella volta invece a far valere la lesione della quota legittima relativa all'eredità del defunto CP_5 unitamente alla domanda di risarcimento danni contenuta nella somma indicata nell'atto pubblico come corrispondente al valore dei beni immobili ceduti.
1.2.Le parti convenute hanno fornito una diversa rappresentazione dei fatti e di conseguenza hanno dedotto l'infondatezza di tutte le domande proposte dalle controparti in difetto dei requisiti.
2 Soltanto in via subordinata (e pertanto unicamente nell'ipotesi di fondatezza delle doglianze avversarie) hanno spiegato una plurima ed articolata domanda riconvenzionale essenzialmente basata sulla indispensabilità di tener conto nella valutazione della lesione della legittima anche dell'analogo diritto in capo al loro defunto dante causa, da intendersi alla stregua di legittimario al CP_6
pari della madre e delle altre sorelle del padre . CP_5
Hanno, allo stesso tempo, chiesto la restituzione dell'importo di € 12.000,00 corrisposto a terze persone al fine di salvaguardare l'abitazione di Via Canale 70 di Torrevecchia Teatina dopo che i coniugi e erano rimasti soccombenti in un giudizio. CP_5 Parte_3
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione resa dal giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- L'elemento distintivo il contratto di mantenimento è rappresentato nell'alea da valutarsi
(quanto alla sua esistenza) al tempo di sottoscrizione dell'accordo;
- Il valore, peraltro non contestato, degli immobili e soprattutto l'assenza di prova dell'imminente pericolo di morte dei coniugi devono portare ad escludere Controparte_7 il carattere simulato dell'atto;
- Le risultanze invece dell'attività istruttoria (espletata attraverso l'escussione dei testi) hanno invece escluso l'inadempimento da parte della rispetto agli obblighi di chiara CP_4 matrice assistenziale assunti con la firma dell'atto;
- È vero che la OL non ha prodotto alcuna documentazione attestante lo svolgimento di prestazioni rese in favore dei suoceri, tuttavia risulta altrettanto indubbio che alcuna richiesta di adempimento del contratto di mantenimento è stato mai richiesto;
- Tanto il che la sola moglie, dopo il suo decesso, hanno disposto delle risorse CP_5
economiche necessarie per far fronte ai propri bisogni;
- Con il passare del tempo, e certamente a partire dal mese di maggio 2020, i rapporti tra le due famiglie si sono deteriorati;
- A volere tutto concedere, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di una situazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ma alcuna domanda è stata formulata in tal senso;
1.4. La pronunzia del tribunale teatino è stata tempestivamente impugnata da e dalla Parte_1
germana non solo in proprio, ma anche nella veste di eredi della defunta (poco dopo la Pt_2 pubblicazione della sentenza) madre . Parte_3
Il primo motivo di censura ha riguardato la nullità della decisione in quanto emessa dal giudice monocratico in luogo di quello Collegiale vertendosi in un'ipotesi di lesione della quota di legittima.
3 Ulteriore profilo di doglianza ha investito la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate dalle attrici consistenti, nello specifico, nelle prove orali e nell'espletamento di una CTU ai fini della reintegra nella quota di legittima.
Con un ulteriore motivo, le appellanti hanno lamentato l'errata valutazione operata sulla simulazione del contratto del 5 marzo 2014 sotto una pluralità di aspetti finalizzati a contestare l'esistenza del requisito dell'alea.
A sostegno di tale assunto, sono state indicate le seguenti circostanze: a) il contratto deve ritenersi gratuito;
b) il e la già al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico erano CP_5 Parte_3
persone anziane con una compromessa situazione di salute evincibile dalla documentazione prodotta che, però, il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato;
c) gli stessi coniugi, in quanto titolari di pensioni derivanti dalla loro pregressa attività lavorativa ( di dipendente della Banca d'IT il e di insegnante ), dispongono di una autonomia economica. CP_5 Parte_4
I restanti profili di impugnazione si sono appuntati invece sull'omessa pronunzia in ordine alla nullità del contratto per difetto di causa e sull'errata valutazione del materiale probatorio per quanto concerne la prova dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla . Parte_5
A tale riguardo, sono state evidenziate le incongruenze emerse nelle deposizioni testimoniali rese da persone certamente non indifferenti alle parti e per le quali, quindi, la valutazione in termini di attendibilità, doveva essere necessariamente più rigorosa.
Gli appellati hanno resistito all'impugnazione e prendendo posizione su ciascuno dei profili introdotti dalle controparti hanno insistito per il suo rigetto riproponendo, ai sensi dell'art. 346 cpc, le stesse domande spiegate in riconvenzionale.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In limine litis, occorre rilevare il mancato deposito delle note di trattazione contenenti la precisazione delle conclusioni da parte delle appellanti così come l'omesso deposito, nel termine assegnato giusta ordinanza del 23 febbraio 2024, della comparsa conclusionale.
A tale riguardo, deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità:
- “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la
4 presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”
(cfr Cass Civ, Sez II, 12.2.2021 n. 3675);
- Analogamente, il mancato deposito della comparsa conclusionale non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3.Prioritariamente, devono essere vagliati i motivi di appello relativi alla nullità della sentenza perché pronunziata da giudice non competente ed alla mancata ammissione delle prove articolate dalle odierne appellanti.
3.1.Per quanto concerne il primo aspetto, la doglianza è certamente fondata in quanto, ai fini dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a decidere la controversia occorre avere riguardo alle domande proposte.
Orbene, poiché nella fattispecie risulta incontroverso che le attrici della prima ora abbiano inteso agire per la tutela della propria quota di legittima, ne discende che la lite avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale ma in composizione collegiale.
A tal riguardo, giova evidenziare che l'art. 50 bis cpc è stato successivamente modificato (con l'entrata in vigore del d.lvo 149/2022) così riattribuendo al giudice monocratico il potere di decidere anche sulle controversie relative alla lesione della quota di legittima.
Tuttavia, per espressa previsione normativa, tale modifica è destinata ad operare unicamente per i procedimenti iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2023 (e non è certo il caso di quello che ci occupa) ragion per cui al momento della decisione, ferma l'applicazione della disciplina previgente, persisteva la competenza funzionale del giudice collegiale.
La conseguenza che consegue al mancato rispetto di questa espressa previsione normativa, però, se può tradursi (conformemente a quanto sostenuto dalle appellanti) in una ipotesi di nullità della sentenza, non determina l'auspicata retrocessione al primo grado secondo quanto previsto dall'art. 354 cpc.
Per oramai granitica interpretazione giurisprudenziale, infatti, la retrocessione rappresenta (e come tale deve anche intesa) una extrema ratio sicchè è possibile farvi ricorso unicamente in presenza delle condizioni tassative previste dalla norma.
Balza, di sin troppa chiara evidenza, che nel caso in esame non si verte né in un'ipotesi di difetto del contraddittorio né di estinzione pronunziata al di fuori del casi previsti, e pertanto la nullità determina unicamente il potere del giudice del gravame di operare una nuova delibazione della vicenda.
Tale soluzione non comporta in ogni caso una rinnovazione delle prove orali già espletate che, pertanto devono ritenersi pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
5 3.2. Di contro, l'ulteriore censura sulla mancata ammissione delle prove deve essere disattesa in quanto infondata nel merito.
In estrema sintesi, le appellanti hanno insistito per l'espletamento delle prove orali e della CTU richieste nella seconda memoria ex art 183 comma VI n. 2) cpc.
In due ordinanze (rispettivamente del 20 giugno e del 12 settembre 2022) il primo giudice si è pronunziato sulle istanze istruttorie.
Le prove orali richieste dalle attrici non sono state ammesse in quanto i capitoli sono stati ritenuti in parte generici (non avendo collocato le circostanze in un determinato arco di tempo e spazio), irrilevanti ai fini della decisione e comunque vertenti su circostanze documentate o da provarsi per tabulas.
Tuttavia, le medesime parti sono state abilitate alla prova contraria sui capitoli articolati dalle controparti.
Le valutazioni operate dal primo giudice devono essere condivise in quanto:
- La giurisprudenza citata (trattasi di Cass Civ n. 1808/15) esige in effetti la specificazione delle circostanze articolate nei capitoli di prova orale tanto nello spazio che nel tempo;
- Non risultano pronunzie di segno contrario rispetto a questo orientamento interpretativo che di conseguenza deve essere condiviso,
- Nello specifico, i (tutti) capitoli di prova riportati nella seconda memoria ex art 183 comma
VI n. 2) cpc non contengono alcun riferimento temporale;
- Per alcuni di essi risulta in effetti già di per sé sufficiente la copiosa produzione documentale depositata e quindi (sebbene ad essa non vi sia cenno in sentenza) pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
- Le prerogative difensive delle odierne appellanti sono state comunque salvaguardate dall'ammissione a prova contraria su circostanze decisive ai fini della soluzione del caso;
E' pertanto possibile procedere allo scrutinio degli altri motivi.
4.1. L'appello proposto dalle germane e è infondato e, di conseguenza, Parte_2 Parte_1
deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Si tratta, facendo opera di sintesi, dei motivi proposti al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per dichiarare la simulazione del contratto del 5 marzo 2014 o comunque la sua nullità oppure anche la risoluzione per inadempimento della . Parte_5
In questa operazione ermeneutica risulta essenziale tratteggiare i contorni della cornice giuridica al cui interno la vicenda deve essere inquadrata.
6 Secondo la più recente giurisprudenza (successiva quindi rispetto a quella menzionata nella sentenza impugnata) “Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante” (cfr Cass Civ, sez II, 22.11.2023 n. 32439).
Ed ancora, “Il contratto di mantenimento, detto anche contratto di vitalizio alimentare, è un contratto atipico, per effetto del quale il beneficato trasferisce il diritto su un bene immobile verso il corrispettivo di una prestazione di mantenimento e di assistenza materiale e morale. A differenza dalla rendita vitalizia, la prestazione del vitaliziante non consiste in una sola prestazione patrimoniale avente a oggetto la rendita, ma in prestazioni di contenuto patrimoniale, come il mantenimento, e prestazioni di carattere esistenziale, come l'assistenza morale. Affinché il contratto di mantenimento sia valido è necessario che sussista una aleatorietà e non sia possibile determinare con ragionevole certezza quale sia il contenuto e la misura delle prestazioni da erogare
a favore del mantenuto.” (cfr Cass Civ, Sez II, 10.10.2023 n. 28329);
Ne discende che “Per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto. Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente” (cfr sentenza da ultimo citata).
4.2.1.Alle superiori considerazioni in diritto, deve aggiungersi in punto di fatto (mediante ricostruzione dell'istruttoria della causa) che:
- la documentazione medica relativa a ha evidenziato l'esistenza di una Parte_3 condizione di ipertensione nell'anno 2014, un incidente stradale (unitamente al marito) nello stesso anno da cui sono derivati problemi di vertigini e cervicalgia ed infine, nel 2020 (quando oramai i rapporti con la UO si era definitivamente deteriorati) una frattura del bacino che ha reso, come attestato nel certificato a firma del medico curante (dott. , difficoltà nella deambulazione;
Per_2
nel 2021, vu è stato il riconoscimento dell'invalidità in ragione della condizione dell'anca;
7 - per quanto concerne, invece, il quadro clinico di ha evidenziato, nel 2014 (poco CP_5
dopo la firma del contratto per cui è causa), a seguito del già citato sinistro stradale, una severa limitazione del rachide cervicale;
in data 10 marzo 2014 invece la commissione medica ha riconosciuto l'invalidità del per un principio di morbo di Parkinson e diabete mellito;
CP_5
- quanto alle capacità reddituali e patrimoniali, sia la che il hanno avuto Parte_3 CP_5
l'intestazione di due autovetture (una Ford Fiesta la prima ed una Golf il secondo); hanno percepito redditi essenzialmente da pensione;
la quale insegnante ha percepito (dalle dichiarazioni Parte_3
dei redditi per il periodo 2017, 2018 e 2019 redditi per importi pari a circa 17.000 euro e 30.000
(2019); a tali importi vanno poi aggiunti quelli derivanti da una pensione riconosciuta dall'INPDAP quale causa di servizio;
il , ex dipendente di Banca d'IT ha nello stesso arco temporale e fino CP_5
al decesso avuto redditi oscillanti tra i 37.000 ed i 28.000,00 euro;
- la coppia si è prestata a garantire l'adempimento di un mutuo sottoscritto dal figlio e dalla ER
moglie;
-nel 2018, è stato sottoscritto un contratto con un badante, tale il quale si è recato presso Per_3
l'abitazione degli anziani per un totale di 12 settimanali e per un'ora al mattino ed alla sera (dalle
19,30 alle 20,30);
4.2.2.All'interno di tale quadro si inseriscono le risultanze delle prove orali.
madre dell'appellata ha, all'udienza del 3 ottobre 2022, dichiarato Persona_4 Controparte_1
“ vado spesso nel negozio dove lavora mia figlia e mi sono trovata tantissime volte quando la Par GE telefonava e chiedeva quanto riportato nel capitolo;
aggiungo che a volte ho ricevuto io in negozio le telefonate della ”. Parte_3
Di tenore sostanzialmente identico si è rivelata anche la deposizione della sorella dell'appellata,
che alla stessa udienza ha riferito “la chiamava spesso, prendevo Controparte_8 Parte_3
anche io le telefonate. Lavoro nello stesso negozio con gli stessi orari di mia sorella…..la
veniva spesso in negozio trattenendosi all'interno del negozio, soprattutto dopo la Parte_3
morte del figlio e qualora avesse avuto bisogno di qualcosa mia sorella era sempre disponibile come noi;”.
Il teste all'udienza del 21 novembre 2022, si è così espressa “la Testimone_1 Parte_3
chiamava spesso, prendevo anche io le telefonate. Lavoro nello stesso negozio con gli stessi orari di mia sorella…. la veniva spesso in negozio trattenendosi all'interno del negozio, Parte_3
soprattutto dopo la morte del figlio e qualora avesse avuto bisogno di qualcosa mia sorella era sempre disponibile come noi ;”.
8 I coniugi e (rispettivamente alle udienze del 21 novembre e del 12 dicembre Parte_6 CP_9
2022), nella qualità di dipendenti del negozio gestito dalla , hanno concordemente ammesso CP_4 circa gli acquisti che quest'ultima era solita fare per conto della suocera.
Il teste ha invece riferito “…premetto di aver effettuato assistenza domiciliare al Testimone_2 marito ( ) della sig.ra dall'anno 2018 fino al 24.12.2019 CP_5 Parte_3 presso l'abitazione degli stessi e quindi posso riferire solo su questo periodo. Ne mentre effettuavo tale assistenza non ho mai sentito la sig.ra telefonare alla OL per i motivi Parte_3 CP_1
indicati nel capitolo. Conosco anche la sig.ra che abitava sopra Controparte_1 [...]
. Preciso che facevo assistenza al marito di tutti i giorni dal Parte_3 Parte_3 lunedi al sabato per 4 ore e la domenica solo di mattina per mezz'ora per lavare il sig.
[...]
. Preciso che le 4 ore erano suddivise nell'arco della giornata in quanto dipendevano dalla CP_5
terapia che faceva il paziente. Solitamente il lavoro era suddiviso nel seguente modo: erano due ore la mattina (di solito 9,30-11,30), un'ora nel pomeriggio (di solito 15,30-16,30) ed un'ora la sera (di solito 20,30-21,30)” aggiungendo altresì che “… l'assistenza non era solo alla persona ma riguardava anche esigenze giornaliere, del tipo il giovedi portavamo il sig. a Pescara a fare CP_5
fisioterapia; voglio precisare che i giorni in cui il sig. non faceva terapie e una volta CP_5 che avevo finito di espletare l'assistenza vera e propria la mi occupava nelle piccole Parte_3
esigenze quotidiane come ad esempio andare dal tabacchino di cui non ricordo il nome ma ora si dovrebbe chiamare NO snc, qualcosa del genere, a comprare le sigarette, fare la spesa e andare
a ritirare le ricette e poi passare in farmacia a prendere le medicine”.
Infine, , all'udienza dell'8 maggio 2023 ha dichiarato “…ricordo solo una Controparte_10
circostanza negli ultimi venti anni in cui la SI.ra ha fatto la spesa nel mio punto Controparte_1 vendita, ma non so dire se era per se stessa o per la suocera”, mentre ha precisato Testimone_3
“….sono un'amica della SI.ra e posso dire che sino 2018 circa i rapporti Parte_3 tra la SI.ra e la suocera erano buoni, ma siccome non mi Controparte_1 Parte_3 recavo dalla quotidianamente, ma non so dire quale fosse la frequenza delle loro Parte_3
telefonate né il loro contenuto;
preciso che quando ero ivi presente non ho mai assistito personalmente a telefonate perché io andavo a trovare la una volta ogni dieci giorni Parte_3 circa….. preciso che la SI.ra sino al 2018 stava ancora bene in salute e ricordo che Parte_3
provvedeva personalmente a fare la spesa nonché contattare e recarsi dal proprio medico di famiglia poi io dal 2018 al 2022 non l'ho più frequentata e quando l'ho rivista l'anno scorso in estate la
mi riferiva che i rapporti con sua UO , erano cambiati in Parte_3 Controparte_1 negativo”.
9 4.3.Dal quadro così delineato possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- per stessa pacifica ammissione delle appellanti (si veda a tale riguardo la lettera del legale del 2 ottobre 2020- doc 4 delle produzioni in primo grado degli appellati), il rapporto tra la e Parte_3
la UO si sono deteriorati successivamente al decesso di e quindi sino a quella data CP_5
(vale a dire il mese di dicembre 2019) non sono emersi profili di criticità;
- d'altronde, non è un caso che sino a quella data, pur essendo trascorsi cinque anni circa dalla sottoscrizione del contratto, non sia emerso alcun contrasto tra le parti il che deve ragionevolmente indurre a ritenere che i coniugi non hanno avuto alcunchè di rimproverare alla Controparte_7
e di conseguenza quest'ultima ha adempiuto (nei limiti del bisogno e delle necessità delle CP_4
controparti) alle obbligazioni assunte;
- una tale circostanza vale certamente a superare i rilievi (oggetto peraltro di specifica censura in sede di gravame) sull'inattendibilità delle deposizioni rese dai testimoni escussi in corso di causa.
Corrisponde certamente al vero che la maggior parte di essi, sono (rectius erano) legati da vincoli di stretta parentela e di lavoro alla , tuttavia hanno concordemente riferito di un rapporto CP_4
costante tra la UO ed i suoceri tale da rendere verosimile che vi fossero telefonate, visite presso il negozio della prima, richieste per espletare alcune incombenze;
- un ulteriore fattore sintomatico del legame tra le parti è comprovato dal fatto che il e la moglie CP_5 si sono resi garanti nel 2008 dell'adempimento delle obbligazioni che il figlio e la moglie ER
( aveva assunto con l'accensione di un mutuo con IT Banca dell'importo di Controparte_1
€ 88.000,00 e scadenza al 31 maggio 2021 (cfr doc 9 delle produzioni di primo grado degli appellanti);
- vi è da aggiungere, inoltre, che il quadro clinico del e della , al momento della CP_5 Parte_3
firma del contratto, non era certamente (alla luce di quanto emerso dalla disamina della documentazione medica) tale da poter affermare che fossero due persone, seppur anziane, in pericolo di vita. Ed infatti, per la nel periodo a ridosso della conclusione dell'atto, l'unica Parte_3
patologia riscontrata era l'ipertensione che aveva reso necessario un transito (nel mese di novembre
2014) in ospedale. Le problematiche maggiori, legate alle difficoltà di deambulazione, si sono manifestate in epoca successiva e segnatamente nell'anno 2020 quando peraltro i rapporti si erano già deteriorati. Per quanto concerne invece se da un lato è vero che nella visita del 10 CP_5
marzo 2014 è stato riconosciuto invalido per un principio di Parkinson e diabete mellito, risulta, però, altrettanto indubbio che nello stesso mese, in compagnia della moglie, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a dimostrazione ulteriore del fatto che il quadro clinico non avesse limitato (quanto meno in maniera decisiva) la propria autonomia;
- la scelta di un badante verso la fine del 2018 deve ritenersi compatibile con quanto previsto nel contratto dal momento che il , come peraltro dallo stesso ammesso in sede di Testimone_2
10 escussione testimoniale, si è limitato a garantire una presenza non fissa, ma in alcune determinate ore della giornata;
- i coniugi e certamente avevano al tempo della sottoscrizione del contratto una CP_5 Parte_3
autonomia ed indipendenza economica e tale situazione è rimasta certamente inalterata nel prosieguo beneficiando entrambi di pensioni e di un reddituale annuale sufficiente a far fronte ai loro bisogni primari;
- per tale ragione, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione la produzione delle bollette
(pagate) relative all'IMU, alla TARI e comunque alle utenze (segnatamente energia elettrica ed acqua) che ragionevolmente sono state pagate (non può, dal tenore della documentazione prodotta escludersi che vi abbia anche provveduto la ) con denaro dei coniugi;
CP_4 Controparte_7
-non può rivelarsi decisiva, a sostegno delle ragioni delle appellanti, la deduzione che il valore indicato in contratto degli immobili è espressione della sproporzione delle prestazioni e quindi basta ad escludere la validità del negozio (cfr pag 13 e ss atto di citazione in appello). Nell'atto pubblico le parti hanno espressamente convenuto di attribuire ai beni il loro valore catastale specificando altresì che “il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto del più g_i_o_v_a_ne dei trasferenti corrisponde al
35% della piena proprietà;”;
- a ciò deve comunque aggiungersi che il trasferimento ha riguardato la nuda proprietà della quota pari al 50% su beni di cui la era già in ogni caso proprietaria per la residua e restante parte;
CP_4
- va di conseguenza ritenuta l'esistenza del requisito imprescindibile dell'aleatorietà del contratto.
Essa difatti ricorre ogni qual volta entrambi i contraenti sono stati posti in una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto;
- alla luce delle considerazioni sin qui svolte tale requisito è certamente stato soddisfatto con la conseguenza che deve escludersi sia la simulazione (essendo emersa chiara ed evidente quale fosse la reale ed effettiva intenzione delle parti) che la nullità del negozio per difetto di causa;
- ai fini della risoluzione, come peraltro già chiarito da questa stessa Corte Territoriale in un precedente arresto (cfr Corte Appello, 3.10.2019 n. 1571), occorre assumere a riferimento i principi di ordine generale e di conseguenza occorre accertare l'inadempimento e successivamente operare una delibazione positiva circa la sua importanza;
- nel caso di specie, se da un lato va condivisa la prospettazione delle appellanti circa il riparto dell'onere della prova (e quindi sul fatto che alla parte che agisce per lo scioglimento del contratto è sufficiente la mera allegazione dell'altrui inadempimento), dall'altro va anche tenuto in debita considerazione che dalla disamina del compendio istruttorio (soprattutto dalle risultanze delle prove orali) può affermarsi, così completando le considerazioni già svolte sull'attendibilità dei testi escussi,
11 che la ha, per quanto le è stato richiesto, correttamente adempiuto alle obbligazioni poste CP_4
a suo carico. In altri termini si vuol significare che le condizioni dei vitalizianti non sono state mai tali da esigere il compimento di prestazioni nei termini indicati nel contratto e quindi quanto adempiuto si è rivelato adeguato e proporzionato alla situazione;
5. Per tali ragioni, quindi, le domande relative al contratto di mantenimento ed assistenza del 5 marzo
2014 devono essere rigettate dovendosi sul punto condividere la soluzione offerta dal primo giudice.
Il tratto poi palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte rende superflua la disamina sia dell'ulteriore questione prospettata in ordine alla lesione della quota di legittima che delle richieste
(già oggetto di riconvenzionale subordinata all'esito del giudizio) reiterate dagli appellati.
6.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore degli appellati la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201 ad €
26.000 fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
7.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che le appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato previa verifica della correttezza rispetto a quello corrisposto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 481/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna le appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del presente grado che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato previo espletamento delle verifiche di cui in parte motiva.
Così deciso in l'Aquila nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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