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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/12/2024, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
Causa n. 1020/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina RT C.F._1
Castagno e Carlo Alberto Romagnoli presso lo studio dei quali in c.so Galileo Ferraris 64 a Torino è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico RT P.IVA_1
Iodice domiciliata presso la casella PEC Email_1 appellata
Avente ad oggetto: accertamento nullità o, in subordine, annullamento di ordine di bonifico – risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia all'Ecc.ma Corte
In riforma integrale della sentenza quivi gravata n. 153/2022 resa nel giudizio n. 4221/2020 RG, pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione I, in persona del Giudice Dott. Edoardo Di Capua, in data 14.01.2022 e pubblicata in data 17.01.2022, allo stato non notificata:
In via principale nel merito:
In accoglimento dell'appello proposto dall'appellante Signora ed in integrale riforma RT dell'appellata sentenza,
- accertare e dichiarare la nullità, per gli effetti degli artt. 1325 e 1418 c.c., dell'ordine di bonifico di euro 25.000,00 disposto dalla Signora in data 18/12/2017 e, per l'effetto, Pt_1
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 alla CP_2
Signora e, per l'effetto, Pt_1
- dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione della somma RT addebitata dalla in data 30/05/2018 alla Signora di euro 25.000,00, o nella maggiore o CP_2 Pt_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente determinata ex art. 1226 cc;
- rigettare con ogni più ampia formula la domanda riconvenzionale formulata da RT
[...]
In via di graduato subordine:
- dichiarare l'annullabilità dell'ordine di bonifico del 18/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429
c.c., e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 e, per CP_2
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore della RT
Signora delle somme illegittimamente addebitatele che si quantificano in euro 25.000,00, o nella Pt_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente determinata ex art. 1226 cc;
- rigettare con ogni più ampia formula la domanda riconvenzionale formulata da RT
[...]
Nel merito:
- accertare la responsabilità della per violazione della diligenza RT qualificata ex artt. 1175 e 1176 c.c. e per omissione dei dovuti controlli ex artt. 17 e ss. del D.lgs
231/2007 e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 e per CP_2
l'effetto
2 - dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni patiti dalla RT
Signora in conseguenza del comportamento illegittimo della di cui si chiede la Pt_1 CP_2 quantificazione in corso di giudizio ex art. 1226 cc, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma 4,
c.c.) dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Col favore delle spese e degli onorari di patrocinio, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'ammissione, senza interversione dell'onere probatorio, dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e per testi, da intendersi preceduti dal suffisso di rito “Vero che”:
1) in data 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore sino al Persona_1 RT mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 - comunicava verbalmente alla GN Pt_1 che il predetto conto, a lei intestato, era stato bloccato e che il bonifico di euro 25.000,00 dalla stessa disposto in data 18.12.2017 non era stato eseguito;
2) sempre in data 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore Persona_1 RT sino al mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 – documentava l'avvenuto blocco del conto n. 1000/66779 e la mancata esecuzione del bonifico del 18.12.2017, consegnando alla GN
, presso la filiale Torino 28 di , la lista dei movimenti dal 01.12.2017 al Pt_1 RT
20.12.2017 (si rammostra al teste il doc. 5), da cui si ricava l'assenza di contabilizzazione del bonifico di euro 25.000,00 del 18.12.2017, e la ricevuta di prelevamento in contanti allo sportello (si rammostra al teste il doc. 4), da cui emerge che, alla data del 20.12.2017, il saldo contabile sul conto
n. 1000/66779 era pari ad euro 39.892,25;
3) in pari data, 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore Persona_1 RT sino al mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 – apponeva la propria sigla sulla ricevuta di prelevamento in contanti allo sportello (si rammostra al teste il doc. 4);
4) nel mese di dicembre 2017, il signor , consulente finanziario di Unicredit S.p.A., Persona_2 chiedeva alla GN di eseguire il versamento della somma di euro 35.000,00, in favore della Pt_1
New TA NTD LTD, per il tramite di un altro conto intestato a persona di sua fiducia, che la stessa individuava nel signor;
Controparte_3
5) nel mese di gennaio 2018, il signor riceveva dall'esponente la somma pari ad euro Controparte_3
35.000,00 (si rammostra al teste il doc. 17) ed eseguiva il versamento del medesimo importo in favore della New TA NTD LTD, per il tramite del signor , consulente di Unicredit Persona_2
S.p.A. (cfr. doc. 17);
6) la predetta operazione veniva eseguita dall'esponente sul conto del signor in Controparte_3 quanto il conto n. 1000/66779 era stato bloccato;
RT
7) nel mese di marzo 2018, la GN funzionario di , e il signor Persona_3 RT [...]
direttore della filiale Torino 28 di e gestore dal mese di gennaio 2018 del Per_4 RT conto corrente n. 1000/66779, informavano l'esponente della presenza di un blocco operativo sul
3 conto alla medesima intestato, segnalato con “codice errore: 08BS049”, comunicando che avrebbero provveduto quanto prima a ripristinarne l'operatività e che, alla data del 31.03.2018, l'importo di euro 25.000,00 non risultava addebitato sul conto n. 1000/66779 (si rammostrano al teste i docc. 7 e
8).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, insta di essere ammessa a prova contraria.
Si indicano quali nominativi dei testimoni da sentire su tutte le capitolazioni formulate, nonché in controprova rispetto a quelle ex adverso prodotte:
− , residente in [...]; Persona_2
− , residente in [...]; Controparte_3
− presso Persona_1 RT
− presso Persona_4 RT
− presso Persona_3 RT
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
- Respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla GN per i motivi esposti in RT narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 153/2022 anche con diversa motivazione.
In ogni caso
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dalla GN per le ragioni tutte di cui alla RT narrativa del presente atto;
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuta e condannare la GN , nata a [...] il [...] - CF RT
al pagamento della somma di euro 19.974,01 oltre interessi esigibili C.F._1 contrattualmente pattuiti maturati dall'1/1/2019 e/o la diversa somma determinanda in corso di causa in via istruttoria si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti e rileva RT
l'inammissibilità della prova per interrogatorio. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversaria, a sua volta, chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 , c.p.c, con i testimoni ivi indicati, qui trascritti:
1) Vero che l'ordine di bonifico del 18/12/2017 formulato mediante la piattaforma internet banking di euro 25.000,00, ordinante e beneficiario New TA, veniva eseguito e la somma di RT euro 25.000,00 veniva accreditata, con valuta 18/12/2017 alla beneficiaria come da documenti 1 e 7 che si rammostrano?”
4 2) “Vero che, in data 05/03/2018, incontrava la GN , presso la filiale n. 28 di Torino, RT per ripianare l'esposizione debitoria derivante dal bonifico del 18/12/2017 di euro 25.000,00 e che la GN si impegnava a provvedere?” Pt_1
3) “Vero che, in data 11/04/2018, la GN comunicava di aver disposto lo svincolo RT delle somme versate alla società di investimento per ripianare lo scoperto del conto corrente?”
4) “Vero che, in data 26 maggio, la GN inoltrava, all' indirizzo di posta elettronica RT
, la comunicazione inviata alla società di investimenti, in pari Email_2 data, con la richiesta di svincolo di € 85.000,00, precisando “inoltre, la banca da cui sono partiti i bonifici, mi richiede un estratto da cui si evinca che i soldi sono presso di voi e sono in un investimento con i termini contrattuali “, come da documento n. 8 che si rammostra? 4) “Vero che, in data 28 maggio, la GN inviava, all' indirizzo di posta elettronica RT
, il “documento di investimento e richiesta di svincolo (tra cui i Email_2 famosi € 25.000)”,come da documento 9 che si rammostra?”
Si indica quale teste il signor domiciliato presso , Filiale di Persona_4 RT
Rivoli, in Rivoli piazza Martiri della Libertà.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.1.2022, il Tribunale di Torino rigettava le domande di nullità, annullamento e di risarcimento dei danni formulate in giudizio da ed in accoglimento della domanda RT riconvenzionale formulata in giudizio da la condannava al pagamento, in favore RT della banca della somma di € 19.974,01 oltre interessi dall'01.01.19 al saldo. Compensava le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 Le prospettazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio RT RT chiedendo che fosse dichiarata la nullità, ai sensi degli art. 1325 e 1418 c.c., dell'ordine di bonifico di €
25.000,00 dalla stessa disposto in data 18.12.17 sul conto corrente 528/1000/6679 in essere presso la filiale 28 della banca (cointestato con la madre ), bonifico disposto in favore della New Controparte_4
TA Ntd Ltd e, conseguentemente, che fosse condannata alla restituzione RT di tale importo. In subordine, l'attrice chiedeva di annullare l'ordine di bonifico predetto, sempre con condanna della banca alla restituzione dell'importo. In via di ulteriore subordine chiedeva che fosse accertata la responsabilità della convenuta per violazione dell'obbligo di agire secondo diligenza ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c., e per omissione dei dovuti controlli ai sensi degli artt. 17 ss. del D.lgs.
231/2007, sempre con condanna della banca al risarcimento dei danni.
5 In sintesi, l'attrice riferiva che dietro indicazione dell'ex vice direttore della filiale di Unicredit di
Venaria, , aveva deciso di effettuare alcune operazioni finanziarie con la New Persona_2
TA Ntd Ltd, società di diritto cipriota;
nel novembre del 2017 ella aveva, quindi, disposto con bonifico il trasferimento della somma di € 40.000 dal suo conto corrente Unicredit a quello che da molti anni aveva in essere presso da quest'ultimo conto aveva, quindi, disposto RT in data 27.11.17 un bonifico di € 40.000 in favore della New TA Ntd Ltd senza che si evidenziassero problematiche di sorta.
A dicembre la New TA Ntd Ltd la contattava chiedendole di disporre un ulteriore bonifico di €
25.000; nuovamente la trasferiva da Unicredit a la somma di € 40.000 ed in data Pt_1 RT
18.12.17 si recava presso la filiale di per disporre il bonifico. RT
Il funzionario della banca le riferiva, tuttavia, che l'operazione non poteva essere disposta in filiale perché troppo ravvicinata a quella precedente, la informava, però, del fatto che avrebbe potuto disporre il bonifico da casa, attraverso l'home banking.
La aveva, quindi, disposto il bonifico on-line. Pt_1
Il giorno seguente, entrando nell'internet banking per verificare se il bonifico fosse andato a buon fine, riscontrava che ogni schermata le restituiva un messaggio di errore;
si recava, quindi, in banca e qui le comunicavano che il conto risultava bloccato a causa della sua disposizione di bonifico, che non era stata effettuata.
Il 20.12.17 l'attrice aveva, quindi, prelevato € 2.000 in contanti allo sportello e qui aveva ottenuto la lista dei movimenti in conto corrente, lista da cui non risultava l'addebito del bonifico di € 25.000.
Constatato ciò e atteso che da quanto risultava dai fogli informativi i bonifici europei dovevano trovare esecuzione entro il successivo giorno lavorativo, il 22.12.17 la decideva di ritrasferire sul conto Pt_1
Unicredit la somma di € 38.000 attesa la presenza sul conto di , in quella data, di un RT saldo positivo per € 39.892,25.
Nel marzo 2018, tuttavia, la era stata contattata dalla filiale di che le comunicava Pt_1 RT che si era verificato uno sconfinamento in conto corrente a causa del bonifico di € 25.000 disposto tre mesi prima chiedendo il rientro.
La evidenziava, infatti, che il bonifico del 18.12.17 era stato, in realtà, accettato dal sistema in CP_2 quella stessa data ed eseguito il giorno dopo e che l'addebito non era stato contabilizzato sul conto intestato all'attrice ma su una partita contabile di transito aperta automaticamente dalla procedura. Di tutto ciò, però, la era del tutto inconsapevole, non essendovi traccia della contabilizzazione del Pt_1 bonifico nella lista dei movimenti del mese di dicembre 2017 né in quelle dei mesi successivi.
L'attrice segnalava, quindi, alla banca l'illegittimità del suo operato e chiedeva che fosse ripristinato il saldo del conto corrente stornando l'addebito di € 25.000. , infatti, avrebbe dovuto RT eseguire il bonifico entro il 19.12.17, e non tre mesi dopo, ed era, quindi, venuta meno ai suoi obblighi di diligenza e trasparenza.
Secondo l'attrice, inoltre, la banca aveva effettuato il bonifico a favore della società New TA omettendo i controlli previsti dalle norme in tema di antiriciclaggio ed era, quindi, responsabile ai sensi
6 degli artt. 17 e ss del D.lgs 231/07 per aver omesso di verificare l'adeguata verifica della cliente esaminando la normale operatività del conto corrente.
costituendosi tempestivamente in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande RT attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della al pagamento di € 19.974,01 (oltre Pt_1 interessi contrattualmente pattuiti maturati dall'01.01.19 al saldo) pari al saldo negativo del conto corrente.
1.2 La decisione del Tribunale
Il Tribunale riteneva che la ricevuta estratta dalla piattaforma home banking relativa al conto corrente intestato all'attrice (doc. 1 conv.) dimostrasse che il bonifico di € 25.000 in favore della New
TA avesse, effettivamente, trovato esecuzione il 18.12.17, data in cui la somma era stata accreditata alla New TA.
Riteneva, inoltre, che la fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo Pt_1
l'ordinaria diligenza, dell'esecuzione del bonifico, perché il sistema di internet banking aveva prodotto la ricevuta di eseguito bonifico in data 18.12.17.
Non risultava, inoltre, che la avesse mai chiesto e/o disposto la revoca dell'ordine di bonifico in Pt_1 favore della New TA, e la parte non aveva dedotto e/o fornito prova del mancato accredito della somma in favore della stessa.
Nonostante si fosse verificato un errore nella contabilizzazione del bonifico, che aveva fatto sì che lo stesso non fosse tempestivamente addebitato sul conto corrente della , non era, quindi, ravvisabile Pt_1 alcuna responsabilità in capo alla banca in riferimento all'esecuzione, in sé del bonifico, avendo la stessa adempiuto all'ordine impartito dall'attrice tramite la piattaforma di internet banking.
Nemmeno poteva ravvisarsi una responsabilità di per omissione dei dovuti controlli, in RT quanto la aveva disposto il bonifico fornendo tutti i codici di sicurezza, confermando la sua Pt_1 volontà, non residuando, quindi, alcun margine di controllo in capo a circa le scelte, RT libere e discrezionali della cliente.
Di contro, secondo il Giudice di primo grado, meritava accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta essendo documentato che alla data del 30.09.20 il conto corrente intestato alla presentasse un saldo a debito di € 19.974,01, importo che aveva Pt_1 RT chiesto in restituzione alla sua cliente.
Il Tribunale, dunque, condannava al pagamento in favore di della somma RT RT di € 19.974,01 oltre interessi esigibili contrattualmente pattuiti maturati dall'01.01.19 fino al saldo.
Compensava integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la complessità della questione giuridica affrontata e per la mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo, alla mediazione.
La mancata partecipazione alla mediazione determinava altresì la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari a quella versata dall'attrice per il contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis seconda parte del D.Lgs 28/10.
7
2. L'APPELLO DI RT
Avverso tale sentenza propone appello solo chiedendone la riforma per i seguenti motivi. RT
2.1 Primo motivo di appello: la mancata esecuzione dell'ordine di bonifico nei termini di legge
Col primo motivo di appello evidenzia come l'operazione di cui si tratta appartenga alla RT categoria dei bonifici europei in area SEPA (avendo la beneficiaria sede a Cipro); dai fogli informativi della banca stessa si evince che tale bonifico (BEU) “prevede un tempo massimo per l'esecuzione
(accredito del beneficiario) pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine se cartaceo e 1 giorno lavorativo successivo per le esecuzioni elettroniche” (doc. 6 ). Pt_1
L'art. 20 del D.Lgs. 11/2020 prevede, inoltre, un tempo massimo intercorrente tra la ricezione dell'ordine ed il successivo effettivo accredito presso il conto del beneficiario che deve avvenire entro la fine della giornata operativa successiva.
Nel caso di specie, invece, tale accredito sarebbe avvenuto solamente a distanza di mesi, non potendosi ritenere che l'accredito della somma in favore di New TA sia avvenuta nella data indicata nella ricevuta di bonifico perché non coincidente con la data in cui la banca ha addebitato l'operazione alla
, la quale non avrebbe, perciò, potuto essere a conoscenza dell'esecuzione del bonifico usando Pt_1
l'ordinaria diligenza. Ancora, l'annotazione del bonifico su un conto corrente di transito non equivarrebbe ad un accredito in favore del beneficiario, mancherebbero, quindi, i presupposti per ritenere l'operazione correttamente completata nel dicembre del 2017.
Tale conclusione sarebbe confermata dal fatto che la , quattro giorni dopo l'ordine di bonifico Pt_1 effettuò con esito positivo un trasferimento di € 38.000,00 verso Unicredit, facendo, così, uso di una provvista che, se il bonifico del 18.12.17, fosse andato a buon fine non ci sarebbe stata.
Il bonifico sarebbe, quindi, nullo e la banca non avrebbe agito con la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2
c.c.) motivo per cui sarebbe tenuta a rimborsare la somma indebitamente trattenuta.
2.2 Il secondo motivo di appello: mancata valutazione dell'assenza di linea di affidamento in favore della correntista.
Col secondo motivo l'appellante evidenzia come il bonifico verso Unicredit disposto dalla il Pt_1
22.12.17 per € 38.000 (doc. 2 ) potè trovare esecuzione solo perché il saldo del conto corrente di Pt_1
non aveva subito alcuna diminuzione. RT
Il conto corrente non godeva, infatti, di una linea di credito né si sarebbe realizzato uno sconfinamento tale da consentire, in assenza di provvista, un bonifico da € 38.000.
2.3 Il terzo motivo di appello: la responsabilità per omissione dei dovuti controlli.
Col terzo motivo l'appellante sostiene che avrebbe omesso i dovuti controlli in materia RT di antiriciclaggio e che l'ordine di bonifico disposto dalla avrebbe dovuto essere bloccato perché Pt_1 non in linea profilo della cliente.
L'istituto di credito, utilizzando la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.), non avrebbe, infatti, dovuto dare esecuzione all'ordine di bonifico in considerazione dell'ammontare dell'importo bonificato,
8 dell'identità del beneficiario (una società cipriota), e delle medesime valutazioni che non avevano permesso di disporre il bonifico allo sportello.
2.4 Il quarto motivo di appello: il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
Col quarto motivo di appello chiede che siano ammesse le prove dedotte in primo grado;
i RT capi dedotti avrebbero, invero, permesso di dimostrare le circostanze dedotte in giudizio dalla parte circa la mancata esecuzione del bonifico nel dicembre del 2017 a causa di un errore del sistema.
2.5 Il quinto motivo di appello: la domanda riconvenzionale.
Col quinto motivo l'appellante chiede che sia rigettata la domanda riconvenzionale formulata in giudizio da Banca Intesa perché il saldo negativo del conto corrente non sarebbe imputabile all'operato della correntista, anche alla luce dell'assenza di alcuna linea di affidamento aperta in suo favore.
3. LE ARGOMENTAZIONI IN GRADO DI APPELLO DI RT
Costituendosi in grado di appello chiedeva la conferma della sentenza di primo grado RT sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.1 Sul primo e sul secondo motivo di appello.
In merito ai primi due motivi di appello dedotti dalla controparte, la banca sostiene che sarebbe dimostrato documentalmente che il bonifico fu eseguito il 18.12.17 e che la somma di € 25.000 fu accreditata a New TA in tale data come risultante dalla ricevuta di eseguito bonifico europeo prodotta dal sistema quello stesso giorno.
3.2 Sul terzo motivo di appello.
In relazione al terzo motivo di appello dedotto in giudizio, l'appellata sostiene che in occasione dell'ordine di bonifico del 18.12.17 inoltrato con l'internet banking, fu stato attivato il sistema antifrode di anomala operatività del cliente. A fronte di ciò la concluse l'operazione fornendo Pt_1 tutti i codici di sicurezza via via richiesti dal sistema.
La banca non avrebbe, quindi, potuto bloccare il bonifico non essendo tenuta ad effettuare ulteriori controlli circa le scelte libere e discrezionali della cliente.
3.3 Sul quarto motivo di appello.
La banca chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellata poiché i capi di prova dedotti sarebbero inammissibili in quanto aventi contenuto contrario ai documenti prodotti o perché irrilevanti ai fini del decidere.
3.4 Sul quinto motivo di appello.
Infine ribadisce la sussistenza del suo credito nei confronti della che non avrebbe RT Pt_1 mai contestato la sussistenza e l'ammontare dello scoperto del conto corrente.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti, venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita integrale conferma per le ragioni che si vanno ad illustrare.
4. LE ISTANZE ISTRUTTORIE (IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO)
Preliminarmente ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento la richiesta di parte appellante di dare ingresso alle prove orali ritenute inammissibili in primo grado.
I capitoli di prova dedotti sono, infatti, in parte riferiti a circostanza provate documentalmente o incontroversi in causa (capi 1, 2, 3), e, in parte, irrilevanti ai fini del decidere perché riguardanti operazioni diverse da quella che costituisce oggetto del presente giudizio, operazioni rispetto alle quali l'appellante non si è proposta di dimostrare la sussistenza di un nesso di causa con l'ordine di bonifico di cui si discute e la sua eventuale mancata esecuzione (capi 4. 5 6 e 7).
Gli stessi sono, quindi, irrilevanti ai fini del decidere motivo per cui si ritiene corretta la decisione del
Giudice di primo grado che li ha ritenuti inammissibili.
5. LA MANCATA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI BONIFICO NEI TERMINI DI LEGGE, LA SUA MANCATA CONTABILIZZAZIONE, CONTABILIZZAZIONE, L'ASSENZA DI AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE (IL
PRIMO E IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO)
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto si deve rilevare come i documenti prodotti in giudizio dimostrino senza ombra di dubbio che l'importo di € 25.000 di cui al bonifico disposto da il 18.12.17 non fu Parte_2 addebitato sul conto corrente intestato a lei e alla madre in essere presso fino al RT
30.05.18 (doc. 3 ma anche docc. 7 e 8 ). CP_1 Pt_1
Solo, infatti nell'estratto conto al 30.06.18 compare, con data 30.05.18 e valuta 18.12.17, l'addebito di
€ 25.000, certamente riferibile all'operazione in esame (come affermato dalla stessa appellante e dimostrato dal fatto che si tratta di un bonifico europeo disposto tramite internet banking con data di valuta del 18.12.17).
Pacifico è anche che il conto corrente non godesse di un affidamento, come affermato dall'appellante e non contestato da RT
È, quindi, certo che nei giorni e nelle settimane successive all'ordine di bonifico il saldo del conto corrente della non subì la relativa decurtazione, tant'è che l'appellante il 22.12.17 potè Pt_1 ritrasferire sul conto corrente Unicredit la somma che aveva in precedenza traferito presso
[...]
per eseguire il bonifico (a fronte di un iniziale trasferimento verso l'appellata di € 40.000, CP_1 infatti, la il 20.12.17 prelevò € 2.000 in contanti ed il 22.12.17 trasferì verso Unicredit € 38.000 a Pt_1 fronte di un saldo in conto corrente che risultava essere pari ad € 39.892,25) (docc 4 e 5 ). Pt_1
Ciò che, tuttavia, l'appellante omette di considerare è che in occasione del bonifico del 18.12.17 si
10 verificò presso un errore di contabilizzazione che fece sì che l'importo di € 25.000, RT anziché essere addebitato sul conto corrente della (ove pacificamente fu addebitato solo il Pt_1
30.05.18) fu apposto su una partita contabile di transito presso la filiale 28 di aperta RT automaticamente dalla procedura.
Tale circostanza è stata allegata in modo specifico da e spiega la ragione per cui il RT saldo del conto corrente della non 'risentì' del relativo addebito fino a fine maggio, il che Pt_1 consentì all'appellante di continuare a operare come se avesse ancora la disponibilità della somma, nonostante il conto non fosse affidato.
Che il bonifico avesse, invece, avuto luogo il 18.12.17 – come sostenuta da – è RT dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellata; in particolare dall'estratto dalla piattaforma dell'internet banking in cui sono indicati tutti i dettagli dell'operazione (ordinante, beneficiario, data, importo ecc.) ed in cui non è indicato solo l'ordine di bonifico disposto il 18 dicembre (di per sé non sufficiente a dimostrarne l'esecuzione), ma anche il fatto che lo stesso fu
'regolato' il successivo 19 dicembre (con valuta al 18.12.17) (doc. 1 ). CP_1
Ancora, dai dettagli dell'operazione eseguita on-line, risulta che lo stato finale dell'operazione al
18.12.17 risultava essere stata approvata ('okok:approved') con un seguito in data 21.12.17 attinente il beneficiario, in cui, parimenti, compariva la dicitura 'okok:approved (doc. 7 ). CP_1
L'appellata ha, quindi, dimostrato di essere incorsa in un errore contabile: a fronte di un bonifico disposto il 18.12.17 ed eseguito il 19.12.17, infatti, nessun addebito sul conto corrente dell'ordinante comparve per diversi mesi.
Tale errore nella contabilizzazione del bonifico sul conto corrente della , che determinò l'addebito Pt_1 della relativa somma solo il 30.05.18, non incide – come sembra intendere l'appellante – sui rapporti sostanziali in essere tra le parti.
Le considerazioni dell'appellante circa l'integrità del saldo in conto corrente dopo l'ordine di bonifico, la non segnalazione del bonifico nella lista delle movimentazioni e negli estratti conto, quanto riferito dagli operatori allo sportello alla circa la mancata esecuzione del bonifico, il non affidamento del Pt_1 conto corrente sono, quindi, inconferenti.
Si tratta, invero, di circostanze vere e documentate ma che, avendo dimostrato che il RT bonifico era stato, invece, effettuato si spiegano con l'errore di contabilizzazione in cui è incorsa l'appellata, errore la cui sussistenza è stata ritenuta dal Giudice di primo grado con decisione che si conferma nella presente sede.
Il dato insuperabile è, quindi, costituito dal fatto che la dispose il bonifico, che questo fu eseguito Pt_1
e che la banca ha il diritto di addebitarlo in conto corrente e, qualora ciò determini uno sconfinamento, ha il diritto di chiedere alla cliente il rientro, come ha fatto.
A fronte, infatti, di una discrasia tra l'apparente saldo del conto corrente e gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti sono questi ultimi che devono senza dubbio prevalere (con previa o contestuale correzione delle poste contabili errate) non costituendo un estratto conto da cui non risulta l'addebito prova insuperabile del fatto che il relativo importo sia stato, in realtà, trasferito dalla banca a terzi.
Si osserva, peraltro, come , accortasi dell'errore contabile in cui era incorsa, prima di RT
11 addebitare l'importo in conto corrente (cosa che avvenne il 30.05.18), mandando in sofferenza la posizione della correntista essendo il conto non affidato, chiese alla fin dal mese di marzo di Pt_1 provvedere al rientro (come dalla stessa ammesso), cosa mai avvenuta.
Si osserva, infine, che il fatto che il bonifico sia stato eseguito il 19.12.17 priva di rilevanza le considerazioni svolte dall'appellante circa i tempi entro cui devono essere eseguiti i bonifici europei che, secondo quanto indicato anche sui fogli informativi della banca, devono trovare esecuzione entro 1
o 2 giorni lavorativi (a seconda che sia disposto in forma cartacea o elettronica) (doc. 6 ). Pt_1
Si deve, in ogni caso osservare, come non sia ragionevole ritenere che la violazione delle tempistiche ivi indicate determini la nullità della disposizione. I tempi di esecuzione di un contratto non costituiscono, infatti, di norma un elemento essenziale del medesimo ben potendo, nel caso concreto, il correntista preferire che il bonifico venga, comunque, eseguito, seppur in ritardo, piuttosto che non trovi affatto esecuzione. Nel caso in esame non risulta, peraltro, che per conseguire un risultato utile alla il bonifico dovesse essere necessariamente eseguito entro una certa data. Pt_1
Tantomeno la violazione di tali tempistiche potrebbe rendere annullabile il bonifico cui sia stata data tardiva esecuzione, non ravvisandosi alcuna ipotesi di vizio del consenso in termini di errore, violenza o dolo rilevante ai sensi dell'art. 1427 c.c.
Si rileva, inoltre, come la – che si ritiene avesse ragionevolmente ritenuto non eseguito il Pt_1 bonifico, non avendo la stessa ragione di dubitare che le annotazioni delle operazioni nelle liste movimenti e negli estratti conto che le furono consegnati o trasmessi fosse corretto – non abbia allegato che, laddove avesse saputo che il bonifico non era ancora stato eseguito, lo avrebbe revocato avendo, anzi, la difesa allegato che la non avesse alcun interesse a revocare il bonifico in oggetto, essendo Pt_1 convita di poter ottenere un profitto da tale investimento (comp. concl. appello). Circostanza che determinerebbe il rigetto della domanda anche se si ritenesse che il bonifico fu eseguito nel marzo del
2018.
La non ha nemmeno allegato o dimostrato in giudizio per quale ragione l'aver ignorato fino al Pt_1 marzo del 2018 che il bonifico avesse trovato esecuzione il 18-19.12.17 avrebbe avuto conseguenza pregiudizievoli.
Si trattava, infatti, di un bonifico dalla stessa voluto e disposto, avente ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro da cui era convinta di poter ottenere un profitto.
Osserva, infatti, la Corte che pur avendo l'appellata riferito, in sede di memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c. che nel gennaio del 2018 il le diede indicazioni di effettuare un bonifico di € 35.000 in favore Per_2 della New TA suggerendole di farlo in più tranches e usando il conto corrente di un terzo (cosa che ella fece appoggiandosi sul conto corrente del suo compagno, , da cui furono Controparte_3 disposti tra il 04.01.18 ed il 16.01.18 tre bonifici da € 10.000 e un bonifico da € 5.000 – doc. 17 ), Pt_1
l'appellante non abbia mai messo in relazione la necessità di effettuare detta operazione con la mancata esecuzione del precedente ordine di bonifico, ma solo con un asserito 'blocco' del conto corrente di
. RT
12 Trattavasi, peraltro, di importi diversi e di bonifici avvenuti nell'ambito di una sequela di atti dispositivi in favore della New TA – verosimilmente frutto di un raggiro ordito ai danni della
– ai quali, in difetto di una precisa allegazione e dimostrazione del fatto che i bonifici del mese di Pt_1 gennaio costituivano una duplicazione del bonifico del mese di dicembre che la riteneva non Pt_1 essere andato a buon fine, non può riconoscersi natura unitaria.
Non si ravvisano e non sono state allegate in giudizio altre conseguenze pregiudizievoli che la Pt_1 avrebbe subito a causa dell'errore nella contabilizzazione del bonifico in cui incorse la banca. In conseguenza di tale errore, infatti, l'appellante ebbe per diversi mesi la disponibilità dell'importo di €
25.000, importo che aveva, in realtà, speso, trasferendolo alla New TA.
Si ritiene, quindi, che in conseguenza del tardivo addebito in conto corrente del bonifico del 18.12.17 la non abbia dimostrato di aver subito alcun danno risarcibile. Pt_1
I primi due motivi di appello dedotti da non possono, quindi, trovare accoglimento. RT
6. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO (TERZO MOTIVO DI APPELLO)
Col terzo motivo l'appellante chiede che sia condannata al risarcimento dei danni in RT misura pari all'importo del bonifico del 18.12.17, essendo la stessa responsabile per aver omesso di effettuare i controlli dovuti ai sensi dell'art. 17 e ss del D.Lgs 231/07 permettendo così che fosse eseguita un'operazione incongrua rispetto al profilo della cliente.
Il motivo è infondato.
Pur avendo la banca dato atto che il conto corrente n. 528/1000/66779 aperto il 16.05.15 e intestato a e a , avesse sempre registrato, fino al novembre 2017, movimentazioni di RT Controparte_4 modesta entità, consistite sostanzialmente nell'accredito della pensione della (per circa € 1.240,00 CP_4 mensili) e nell'addebito delle utenze e di piccoli pagamenti o modesti prelievi in contanti, si deve rilevare come il sistema di internet banking di , in occasione del bonifico di cui si discute, attivò i RT controlli antifrode di anomala operatività tramite home banking.
Il sistema, infatti, non solo chiese alla le credenziali per accedere al portale, ma chiese all'appellante Pt_1 di inserire via via tutti i codici di sicurezza necessari per confermare sia l'identità dell'ordinante che la volontà di trasferire la somma di denaro alla New TA (doc. 2 e 7 ). CP_1
Risulta, infatti, che furono eseguite le seguenti operazioni:
- ore 16.15: login dall'indirizzo ip della cliente autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente
- ore 16.17: altro login dal medesimo indirizzo ip autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente
- ore 16.39: nuovo login dal medesimo indirizzo ip autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente con apertura della sessione di disposizione del bonifico
- ore 16.43.03: inserimento del bonifico con data di regolamento 18/12/2017, l'operazione si interrompe perché la data di regolamento non è corretta
- ore 14.43.35: inserimento del bonifico con data di regolamento 19/12/2017.
13 Il sistema antifrode, quindi, inviava all'utenza telefonica della cliente (3488589690) il messaggio sms
“usa 996559 come codice di sicurezza per completare il bonifico europeo BU4349 di eur 25001.0 a favore di New TA NTD LTD” recante l'ots autorizzativa.
A seguito del corretto inserimento del codice ots e di quello otp (quest'ultimo generato dal token della cliente) alle ore 16.45.06 il bonifico veniva inviato in esecuzione (doc. 2 ). CP_1
Si deve, quindi, constatare come il sistema accertò l'identità dell'ordinante chiedendo plurimi inserimenti delle credenziali personali e richiamò l'attenzione della medesima sull'operazione che andava compiendo, chiedendo la generazione di uno specifico codice da affiancare a quello inviato dalla banca.
A fronte di ciò si devono ritenere adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela che si attuano, come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007, mediante l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Non si ritiene, quindi, che l'appellata fosse tenuta ad eseguire ulteriori controlli o che potesse bloccare il bonifico a fronte della chiara volontà manifestata dalla correntista, che aveva il diritto di disporre liberamente del proprio denaro depositato presso . RT
La era, peraltro, una donna di 52 anni della cui capacità di agire la banca non aveva ragione di Pt_1 dubitare. La stessa era, invero, affetta da problematiche fisiche e da un disturbo depressivo (doc. 16
), i quali però, non erano riconoscibili da un addetto allo sportello di una filiale bancaria, che Pt_1 avrebbe interagito con lei per pochi istanti e, comunque, non incidevano sulla sua capacità di agire
(l'insussistenza della quale non è nemmeno allegata in giudizio).
In ordine al profilo della cliente si deve, inoltre, rilevare come l'operatività del conto sembrava per lo più riferibile alla , atteso che solo la sua pensione vi veniva accreditata, e che la provvista CP_4 necessaria per effettuare l'operazione provenisse (in misura sovrabbondante) da un altro conto corrente intestato alla in essere presso Unicredit, conto di cui nulla sapeva né poteva Pt_1 RT sapere.
L'appellata non aveva, quindi, grandi elementi conoscitivi per valutare l'operazione che la – che Pt_1 evidentemente disponeva di risorse di cui la stessa nulla sapeva – stava compiendo, operazione, peraltro, analoga ad altra compiuta il mese precedente in forza di una provvista sempre proveniente da
Unicredit rispetto alla quale la non aveva manifestato alcun ripensamento. Pt_1
Per le suesposte ragioni non si ritiene che l'appellata sia incorsa in violazioni del dovere di diligenza o in omessi controlli attinenti la normativa antiriciclaggio, motivo per cui si conferma il rigetto, anche sotto tale profilo, della domanda di risarcimento del danno formulata in giudizio da RT
7. LA DOMANDA RICONVENZIONALE (QUINTO MOTIVO DI APPELLO)
Col quinto motivo l'appellante ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in giudizio da contestando, però, la debenza dell'importo indicato in conto corrente solo RT sulla base della pretesa illegittimità dell'addebito della somma di € 25.000.
Atteso che, per le suesposte ragioni, l'addebito deve, invece, considerarsi legittimo, il motivo di appello
è infondato e deve confermarsi l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in giudizio da
14 nei termini – non altrimenti contestati dall'appellante - di cui alla sentenza di primo RT grado.
8. CONCLUSIONI E SPESE LEGALI
La sentenza di primo grado viene integralmente confermata, anche in punto di spese legali non avendo impugnato la decisione di procedere alla compensazione delle stesse. Parte_3
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza è integrale non potendo assumere rilievo in fase di appello la mancata partecipazione dell'appellata alla mediazione antecedente al primo grado.
La liquidazione viene effettuata in base all'attività espletata in corso di causa (fase studio, introduttiva e decisoria), tenuto conto del valore della controversia e conformemente ai valori medi di cui al DM n.
55/2014, applicabile ratione temporis. viene, quindi, condannata a rifondere a le spese del grado che si RT RT liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisoria, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta in grado di appello) oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a RT versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT avverso la sentenza n. 153/22 pronunciata inter partes dal Tribunale di Torino così provvede:
− rigetta l'appello e conseguentemente conferma integralmente la sentenza impugnata;
− condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in RT RT complessivi € 3.966 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di RT
Così deciso in Torino il 24.05.2024
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desire' Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1020/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina RT C.F._1
Castagno e Carlo Alberto Romagnoli presso lo studio dei quali in c.so Galileo Ferraris 64 a Torino è elettivamente domiciliato appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Domenico RT P.IVA_1
Iodice domiciliata presso la casella PEC Email_1 appellata
Avente ad oggetto: accertamento nullità o, in subordine, annullamento di ordine di bonifico – risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Piaccia all'Ecc.ma Corte
In riforma integrale della sentenza quivi gravata n. 153/2022 resa nel giudizio n. 4221/2020 RG, pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione I, in persona del Giudice Dott. Edoardo Di Capua, in data 14.01.2022 e pubblicata in data 17.01.2022, allo stato non notificata:
In via principale nel merito:
In accoglimento dell'appello proposto dall'appellante Signora ed in integrale riforma RT dell'appellata sentenza,
- accertare e dichiarare la nullità, per gli effetti degli artt. 1325 e 1418 c.c., dell'ordine di bonifico di euro 25.000,00 disposto dalla Signora in data 18/12/2017 e, per l'effetto, Pt_1
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 alla CP_2
Signora e, per l'effetto, Pt_1
- dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione della somma RT addebitata dalla in data 30/05/2018 alla Signora di euro 25.000,00, o nella maggiore o CP_2 Pt_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente determinata ex art. 1226 cc;
- rigettare con ogni più ampia formula la domanda riconvenzionale formulata da RT
[...]
In via di graduato subordine:
- dichiarare l'annullabilità dell'ordine di bonifico del 18/12/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429
c.c., e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 e, per CP_2
l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore della RT
Signora delle somme illegittimamente addebitatele che si quantificano in euro 25.000,00, o nella Pt_1 maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche eventualmente determinata ex art. 1226 cc;
- rigettare con ogni più ampia formula la domanda riconvenzionale formulata da RT
[...]
Nel merito:
- accertare la responsabilità della per violazione della diligenza RT qualificata ex artt. 1175 e 1176 c.c. e per omissione dei dovuti controlli ex artt. 17 e ss. del D.lgs
231/2007 e, per l'effetto,
- dichiarare non dovuta la somma di euro 25.000,00 addebitata dalla in data 30/05/2018 e per CP_2
l'effetto
2 - dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni patiti dalla RT
Signora in conseguenza del comportamento illegittimo della di cui si chiede la Pt_1 CP_2 quantificazione in corso di giudizio ex art. 1226 cc, oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma 4,
c.c.) dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Col favore delle spese e degli onorari di patrocinio, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo l'ammissione, senza interversione dell'onere probatorio, dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio e per testi, da intendersi preceduti dal suffisso di rito “Vero che”:
1) in data 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore sino al Persona_1 RT mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 - comunicava verbalmente alla GN Pt_1 che il predetto conto, a lei intestato, era stato bloccato e che il bonifico di euro 25.000,00 dalla stessa disposto in data 18.12.2017 non era stato eseguito;
2) sempre in data 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore Persona_1 RT sino al mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 – documentava l'avvenuto blocco del conto n. 1000/66779 e la mancata esecuzione del bonifico del 18.12.2017, consegnando alla GN
, presso la filiale Torino 28 di , la lista dei movimenti dal 01.12.2017 al Pt_1 RT
20.12.2017 (si rammostra al teste il doc. 5), da cui si ricava l'assenza di contabilizzazione del bonifico di euro 25.000,00 del 18.12.2017, e la ricevuta di prelevamento in contanti allo sportello (si rammostra al teste il doc. 4), da cui emerge che, alla data del 20.12.2017, il saldo contabile sul conto
n. 1000/66779 era pari ad euro 39.892,25;
3) in pari data, 20.12.2017, il signor - funzionario di e gestore Persona_1 RT sino al mese di dicembre 2017 del conto corrente n. 1000/66779 – apponeva la propria sigla sulla ricevuta di prelevamento in contanti allo sportello (si rammostra al teste il doc. 4);
4) nel mese di dicembre 2017, il signor , consulente finanziario di Unicredit S.p.A., Persona_2 chiedeva alla GN di eseguire il versamento della somma di euro 35.000,00, in favore della Pt_1
New TA NTD LTD, per il tramite di un altro conto intestato a persona di sua fiducia, che la stessa individuava nel signor;
Controparte_3
5) nel mese di gennaio 2018, il signor riceveva dall'esponente la somma pari ad euro Controparte_3
35.000,00 (si rammostra al teste il doc. 17) ed eseguiva il versamento del medesimo importo in favore della New TA NTD LTD, per il tramite del signor , consulente di Unicredit Persona_2
S.p.A. (cfr. doc. 17);
6) la predetta operazione veniva eseguita dall'esponente sul conto del signor in Controparte_3 quanto il conto n. 1000/66779 era stato bloccato;
RT
7) nel mese di marzo 2018, la GN funzionario di , e il signor Persona_3 RT [...]
direttore della filiale Torino 28 di e gestore dal mese di gennaio 2018 del Per_4 RT conto corrente n. 1000/66779, informavano l'esponente della presenza di un blocco operativo sul
3 conto alla medesima intestato, segnalato con “codice errore: 08BS049”, comunicando che avrebbero provveduto quanto prima a ripristinarne l'operatività e che, alla data del 31.03.2018, l'importo di euro 25.000,00 non risultava addebitato sul conto n. 1000/66779 (si rammostrano al teste i docc. 7 e
8).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove richieste da controparte, insta di essere ammessa a prova contraria.
Si indicano quali nominativi dei testimoni da sentire su tutte le capitolazioni formulate, nonché in controprova rispetto a quelle ex adverso prodotte:
− , residente in [...]; Persona_2
− , residente in [...]; Controparte_3
− presso Persona_1 RT
− presso Persona_4 RT
− presso Persona_3 RT
Per parte appellata:
“Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis,
- Respingere l'appello e le domande tutte formulate dalla GN per i motivi esposti in RT narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 153/2022 anche con diversa motivazione.
In ogni caso
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dalla GN per le ragioni tutte di cui alla RT narrativa del presente atto;
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuta e condannare la GN , nata a [...] il [...] - CF RT
al pagamento della somma di euro 19.974,01 oltre interessi esigibili C.F._1 contrattualmente pattuiti maturati dall'1/1/2019 e/o la diversa somma determinanda in corso di causa in via istruttoria si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti e rileva RT
l'inammissibilità della prova per interrogatorio. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avversaria, a sua volta, chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova dedotti con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 , c.p.c, con i testimoni ivi indicati, qui trascritti:
1) Vero che l'ordine di bonifico del 18/12/2017 formulato mediante la piattaforma internet banking di euro 25.000,00, ordinante e beneficiario New TA, veniva eseguito e la somma di RT euro 25.000,00 veniva accreditata, con valuta 18/12/2017 alla beneficiaria come da documenti 1 e 7 che si rammostrano?”
4 2) “Vero che, in data 05/03/2018, incontrava la GN , presso la filiale n. 28 di Torino, RT per ripianare l'esposizione debitoria derivante dal bonifico del 18/12/2017 di euro 25.000,00 e che la GN si impegnava a provvedere?” Pt_1
3) “Vero che, in data 11/04/2018, la GN comunicava di aver disposto lo svincolo RT delle somme versate alla società di investimento per ripianare lo scoperto del conto corrente?”
4) “Vero che, in data 26 maggio, la GN inoltrava, all' indirizzo di posta elettronica RT
, la comunicazione inviata alla società di investimenti, in pari Email_2 data, con la richiesta di svincolo di € 85.000,00, precisando “inoltre, la banca da cui sono partiti i bonifici, mi richiede un estratto da cui si evinca che i soldi sono presso di voi e sono in un investimento con i termini contrattuali “, come da documento n. 8 che si rammostra? 4) “Vero che, in data 28 maggio, la GN inviava, all' indirizzo di posta elettronica RT
, il “documento di investimento e richiesta di svincolo (tra cui i Email_2 famosi € 25.000)”,come da documento 9 che si rammostra?”
Si indica quale teste il signor domiciliato presso , Filiale di Persona_4 RT
Rivoli, in Rivoli piazza Martiri della Libertà.
Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.1.2022, il Tribunale di Torino rigettava le domande di nullità, annullamento e di risarcimento dei danni formulate in giudizio da ed in accoglimento della domanda RT riconvenzionale formulata in giudizio da la condannava al pagamento, in favore RT della banca della somma di € 19.974,01 oltre interessi dall'01.01.19 al saldo. Compensava le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 Le prospettazioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio RT RT chiedendo che fosse dichiarata la nullità, ai sensi degli art. 1325 e 1418 c.c., dell'ordine di bonifico di €
25.000,00 dalla stessa disposto in data 18.12.17 sul conto corrente 528/1000/6679 in essere presso la filiale 28 della banca (cointestato con la madre ), bonifico disposto in favore della New Controparte_4
TA Ntd Ltd e, conseguentemente, che fosse condannata alla restituzione RT di tale importo. In subordine, l'attrice chiedeva di annullare l'ordine di bonifico predetto, sempre con condanna della banca alla restituzione dell'importo. In via di ulteriore subordine chiedeva che fosse accertata la responsabilità della convenuta per violazione dell'obbligo di agire secondo diligenza ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c., e per omissione dei dovuti controlli ai sensi degli artt. 17 ss. del D.lgs.
231/2007, sempre con condanna della banca al risarcimento dei danni.
5 In sintesi, l'attrice riferiva che dietro indicazione dell'ex vice direttore della filiale di Unicredit di
Venaria, , aveva deciso di effettuare alcune operazioni finanziarie con la New Persona_2
TA Ntd Ltd, società di diritto cipriota;
nel novembre del 2017 ella aveva, quindi, disposto con bonifico il trasferimento della somma di € 40.000 dal suo conto corrente Unicredit a quello che da molti anni aveva in essere presso da quest'ultimo conto aveva, quindi, disposto RT in data 27.11.17 un bonifico di € 40.000 in favore della New TA Ntd Ltd senza che si evidenziassero problematiche di sorta.
A dicembre la New TA Ntd Ltd la contattava chiedendole di disporre un ulteriore bonifico di €
25.000; nuovamente la trasferiva da Unicredit a la somma di € 40.000 ed in data Pt_1 RT
18.12.17 si recava presso la filiale di per disporre il bonifico. RT
Il funzionario della banca le riferiva, tuttavia, che l'operazione non poteva essere disposta in filiale perché troppo ravvicinata a quella precedente, la informava, però, del fatto che avrebbe potuto disporre il bonifico da casa, attraverso l'home banking.
La aveva, quindi, disposto il bonifico on-line. Pt_1
Il giorno seguente, entrando nell'internet banking per verificare se il bonifico fosse andato a buon fine, riscontrava che ogni schermata le restituiva un messaggio di errore;
si recava, quindi, in banca e qui le comunicavano che il conto risultava bloccato a causa della sua disposizione di bonifico, che non era stata effettuata.
Il 20.12.17 l'attrice aveva, quindi, prelevato € 2.000 in contanti allo sportello e qui aveva ottenuto la lista dei movimenti in conto corrente, lista da cui non risultava l'addebito del bonifico di € 25.000.
Constatato ciò e atteso che da quanto risultava dai fogli informativi i bonifici europei dovevano trovare esecuzione entro il successivo giorno lavorativo, il 22.12.17 la decideva di ritrasferire sul conto Pt_1
Unicredit la somma di € 38.000 attesa la presenza sul conto di , in quella data, di un RT saldo positivo per € 39.892,25.
Nel marzo 2018, tuttavia, la era stata contattata dalla filiale di che le comunicava Pt_1 RT che si era verificato uno sconfinamento in conto corrente a causa del bonifico di € 25.000 disposto tre mesi prima chiedendo il rientro.
La evidenziava, infatti, che il bonifico del 18.12.17 era stato, in realtà, accettato dal sistema in CP_2 quella stessa data ed eseguito il giorno dopo e che l'addebito non era stato contabilizzato sul conto intestato all'attrice ma su una partita contabile di transito aperta automaticamente dalla procedura. Di tutto ciò, però, la era del tutto inconsapevole, non essendovi traccia della contabilizzazione del Pt_1 bonifico nella lista dei movimenti del mese di dicembre 2017 né in quelle dei mesi successivi.
L'attrice segnalava, quindi, alla banca l'illegittimità del suo operato e chiedeva che fosse ripristinato il saldo del conto corrente stornando l'addebito di € 25.000. , infatti, avrebbe dovuto RT eseguire il bonifico entro il 19.12.17, e non tre mesi dopo, ed era, quindi, venuta meno ai suoi obblighi di diligenza e trasparenza.
Secondo l'attrice, inoltre, la banca aveva effettuato il bonifico a favore della società New TA omettendo i controlli previsti dalle norme in tema di antiriciclaggio ed era, quindi, responsabile ai sensi
6 degli artt. 17 e ss del D.lgs 231/07 per aver omesso di verificare l'adeguata verifica della cliente esaminando la normale operatività del conto corrente.
costituendosi tempestivamente in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande RT attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della al pagamento di € 19.974,01 (oltre Pt_1 interessi contrattualmente pattuiti maturati dall'01.01.19 al saldo) pari al saldo negativo del conto corrente.
1.2 La decisione del Tribunale
Il Tribunale riteneva che la ricevuta estratta dalla piattaforma home banking relativa al conto corrente intestato all'attrice (doc. 1 conv.) dimostrasse che il bonifico di € 25.000 in favore della New
TA avesse, effettivamente, trovato esecuzione il 18.12.17, data in cui la somma era stata accreditata alla New TA.
Riteneva, inoltre, che la fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo Pt_1
l'ordinaria diligenza, dell'esecuzione del bonifico, perché il sistema di internet banking aveva prodotto la ricevuta di eseguito bonifico in data 18.12.17.
Non risultava, inoltre, che la avesse mai chiesto e/o disposto la revoca dell'ordine di bonifico in Pt_1 favore della New TA, e la parte non aveva dedotto e/o fornito prova del mancato accredito della somma in favore della stessa.
Nonostante si fosse verificato un errore nella contabilizzazione del bonifico, che aveva fatto sì che lo stesso non fosse tempestivamente addebitato sul conto corrente della , non era, quindi, ravvisabile Pt_1 alcuna responsabilità in capo alla banca in riferimento all'esecuzione, in sé del bonifico, avendo la stessa adempiuto all'ordine impartito dall'attrice tramite la piattaforma di internet banking.
Nemmeno poteva ravvisarsi una responsabilità di per omissione dei dovuti controlli, in RT quanto la aveva disposto il bonifico fornendo tutti i codici di sicurezza, confermando la sua Pt_1 volontà, non residuando, quindi, alcun margine di controllo in capo a circa le scelte, RT libere e discrezionali della cliente.
Di contro, secondo il Giudice di primo grado, meritava accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta essendo documentato che alla data del 30.09.20 il conto corrente intestato alla presentasse un saldo a debito di € 19.974,01, importo che aveva Pt_1 RT chiesto in restituzione alla sua cliente.
Il Tribunale, dunque, condannava al pagamento in favore di della somma RT RT di € 19.974,01 oltre interessi esigibili contrattualmente pattuiti maturati dall'01.01.19 fino al saldo.
Compensava integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la complessità della questione giuridica affrontata e per la mancata partecipazione della convenuta, senza giustificato motivo, alla mediazione.
La mancata partecipazione alla mediazione determinava altresì la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari a quella versata dall'attrice per il contributo unificato ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis seconda parte del D.Lgs 28/10.
7
2. L'APPELLO DI RT
Avverso tale sentenza propone appello solo chiedendone la riforma per i seguenti motivi. RT
2.1 Primo motivo di appello: la mancata esecuzione dell'ordine di bonifico nei termini di legge
Col primo motivo di appello evidenzia come l'operazione di cui si tratta appartenga alla RT categoria dei bonifici europei in area SEPA (avendo la beneficiaria sede a Cipro); dai fogli informativi della banca stessa si evince che tale bonifico (BEU) “prevede un tempo massimo per l'esecuzione
(accredito del beneficiario) pari a 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine se cartaceo e 1 giorno lavorativo successivo per le esecuzioni elettroniche” (doc. 6 ). Pt_1
L'art. 20 del D.Lgs. 11/2020 prevede, inoltre, un tempo massimo intercorrente tra la ricezione dell'ordine ed il successivo effettivo accredito presso il conto del beneficiario che deve avvenire entro la fine della giornata operativa successiva.
Nel caso di specie, invece, tale accredito sarebbe avvenuto solamente a distanza di mesi, non potendosi ritenere che l'accredito della somma in favore di New TA sia avvenuta nella data indicata nella ricevuta di bonifico perché non coincidente con la data in cui la banca ha addebitato l'operazione alla
, la quale non avrebbe, perciò, potuto essere a conoscenza dell'esecuzione del bonifico usando Pt_1
l'ordinaria diligenza. Ancora, l'annotazione del bonifico su un conto corrente di transito non equivarrebbe ad un accredito in favore del beneficiario, mancherebbero, quindi, i presupposti per ritenere l'operazione correttamente completata nel dicembre del 2017.
Tale conclusione sarebbe confermata dal fatto che la , quattro giorni dopo l'ordine di bonifico Pt_1 effettuò con esito positivo un trasferimento di € 38.000,00 verso Unicredit, facendo, così, uso di una provvista che, se il bonifico del 18.12.17, fosse andato a buon fine non ci sarebbe stata.
Il bonifico sarebbe, quindi, nullo e la banca non avrebbe agito con la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2
c.c.) motivo per cui sarebbe tenuta a rimborsare la somma indebitamente trattenuta.
2.2 Il secondo motivo di appello: mancata valutazione dell'assenza di linea di affidamento in favore della correntista.
Col secondo motivo l'appellante evidenzia come il bonifico verso Unicredit disposto dalla il Pt_1
22.12.17 per € 38.000 (doc. 2 ) potè trovare esecuzione solo perché il saldo del conto corrente di Pt_1
non aveva subito alcuna diminuzione. RT
Il conto corrente non godeva, infatti, di una linea di credito né si sarebbe realizzato uno sconfinamento tale da consentire, in assenza di provvista, un bonifico da € 38.000.
2.3 Il terzo motivo di appello: la responsabilità per omissione dei dovuti controlli.
Col terzo motivo l'appellante sostiene che avrebbe omesso i dovuti controlli in materia RT di antiriciclaggio e che l'ordine di bonifico disposto dalla avrebbe dovuto essere bloccato perché Pt_1 non in linea profilo della cliente.
L'istituto di credito, utilizzando la dovuta diligenza (art. 1176 co. 2 c.c.), non avrebbe, infatti, dovuto dare esecuzione all'ordine di bonifico in considerazione dell'ammontare dell'importo bonificato,
8 dell'identità del beneficiario (una società cipriota), e delle medesime valutazioni che non avevano permesso di disporre il bonifico allo sportello.
2.4 Il quarto motivo di appello: il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
Col quarto motivo di appello chiede che siano ammesse le prove dedotte in primo grado;
i RT capi dedotti avrebbero, invero, permesso di dimostrare le circostanze dedotte in giudizio dalla parte circa la mancata esecuzione del bonifico nel dicembre del 2017 a causa di un errore del sistema.
2.5 Il quinto motivo di appello: la domanda riconvenzionale.
Col quinto motivo l'appellante chiede che sia rigettata la domanda riconvenzionale formulata in giudizio da Banca Intesa perché il saldo negativo del conto corrente non sarebbe imputabile all'operato della correntista, anche alla luce dell'assenza di alcuna linea di affidamento aperta in suo favore.
3. LE ARGOMENTAZIONI IN GRADO DI APPELLO DI RT
Costituendosi in grado di appello chiedeva la conferma della sentenza di primo grado RT sulla base delle seguenti argomentazioni.
3.1 Sul primo e sul secondo motivo di appello.
In merito ai primi due motivi di appello dedotti dalla controparte, la banca sostiene che sarebbe dimostrato documentalmente che il bonifico fu eseguito il 18.12.17 e che la somma di € 25.000 fu accreditata a New TA in tale data come risultante dalla ricevuta di eseguito bonifico europeo prodotta dal sistema quello stesso giorno.
3.2 Sul terzo motivo di appello.
In relazione al terzo motivo di appello dedotto in giudizio, l'appellata sostiene che in occasione dell'ordine di bonifico del 18.12.17 inoltrato con l'internet banking, fu stato attivato il sistema antifrode di anomala operatività del cliente. A fronte di ciò la concluse l'operazione fornendo Pt_1 tutti i codici di sicurezza via via richiesti dal sistema.
La banca non avrebbe, quindi, potuto bloccare il bonifico non essendo tenuta ad effettuare ulteriori controlli circa le scelte libere e discrezionali della cliente.
3.3 Sul quarto motivo di appello.
La banca chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellata poiché i capi di prova dedotti sarebbero inammissibili in quanto aventi contenuto contrario ai documenti prodotti o perché irrilevanti ai fini del decidere.
3.4 Sul quinto motivo di appello.
Infine ribadisce la sussistenza del suo credito nei confronti della che non avrebbe RT Pt_1 mai contestato la sussistenza e l'ammontare dello scoperto del conto corrente.
Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti, venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado merita integrale conferma per le ragioni che si vanno ad illustrare.
4. LE ISTANZE ISTRUTTORIE (IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO)
Preliminarmente ritiene la Corte che non possa trovare accoglimento la richiesta di parte appellante di dare ingresso alle prove orali ritenute inammissibili in primo grado.
I capitoli di prova dedotti sono, infatti, in parte riferiti a circostanza provate documentalmente o incontroversi in causa (capi 1, 2, 3), e, in parte, irrilevanti ai fini del decidere perché riguardanti operazioni diverse da quella che costituisce oggetto del presente giudizio, operazioni rispetto alle quali l'appellante non si è proposta di dimostrare la sussistenza di un nesso di causa con l'ordine di bonifico di cui si discute e la sua eventuale mancata esecuzione (capi 4. 5 6 e 7).
Gli stessi sono, quindi, irrilevanti ai fini del decidere motivo per cui si ritiene corretta la decisione del
Giudice di primo grado che li ha ritenuti inammissibili.
5. LA MANCATA ESECUZIONE DELL'ORDINE DI BONIFICO NEI TERMINI DI LEGGE, LA SUA MANCATA CONTABILIZZAZIONE, CONTABILIZZAZIONE, L'ASSENZA DI AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE (IL
PRIMO E IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO)
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Innanzitutto si deve rilevare come i documenti prodotti in giudizio dimostrino senza ombra di dubbio che l'importo di € 25.000 di cui al bonifico disposto da il 18.12.17 non fu Parte_2 addebitato sul conto corrente intestato a lei e alla madre in essere presso fino al RT
30.05.18 (doc. 3 ma anche docc. 7 e 8 ). CP_1 Pt_1
Solo, infatti nell'estratto conto al 30.06.18 compare, con data 30.05.18 e valuta 18.12.17, l'addebito di
€ 25.000, certamente riferibile all'operazione in esame (come affermato dalla stessa appellante e dimostrato dal fatto che si tratta di un bonifico europeo disposto tramite internet banking con data di valuta del 18.12.17).
Pacifico è anche che il conto corrente non godesse di un affidamento, come affermato dall'appellante e non contestato da RT
È, quindi, certo che nei giorni e nelle settimane successive all'ordine di bonifico il saldo del conto corrente della non subì la relativa decurtazione, tant'è che l'appellante il 22.12.17 potè Pt_1 ritrasferire sul conto corrente Unicredit la somma che aveva in precedenza traferito presso
[...]
per eseguire il bonifico (a fronte di un iniziale trasferimento verso l'appellata di € 40.000, CP_1 infatti, la il 20.12.17 prelevò € 2.000 in contanti ed il 22.12.17 trasferì verso Unicredit € 38.000 a Pt_1 fronte di un saldo in conto corrente che risultava essere pari ad € 39.892,25) (docc 4 e 5 ). Pt_1
Ciò che, tuttavia, l'appellante omette di considerare è che in occasione del bonifico del 18.12.17 si
10 verificò presso un errore di contabilizzazione che fece sì che l'importo di € 25.000, RT anziché essere addebitato sul conto corrente della (ove pacificamente fu addebitato solo il Pt_1
30.05.18) fu apposto su una partita contabile di transito presso la filiale 28 di aperta RT automaticamente dalla procedura.
Tale circostanza è stata allegata in modo specifico da e spiega la ragione per cui il RT saldo del conto corrente della non 'risentì' del relativo addebito fino a fine maggio, il che Pt_1 consentì all'appellante di continuare a operare come se avesse ancora la disponibilità della somma, nonostante il conto non fosse affidato.
Che il bonifico avesse, invece, avuto luogo il 18.12.17 – come sostenuta da – è RT dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio dall'appellata; in particolare dall'estratto dalla piattaforma dell'internet banking in cui sono indicati tutti i dettagli dell'operazione (ordinante, beneficiario, data, importo ecc.) ed in cui non è indicato solo l'ordine di bonifico disposto il 18 dicembre (di per sé non sufficiente a dimostrarne l'esecuzione), ma anche il fatto che lo stesso fu
'regolato' il successivo 19 dicembre (con valuta al 18.12.17) (doc. 1 ). CP_1
Ancora, dai dettagli dell'operazione eseguita on-line, risulta che lo stato finale dell'operazione al
18.12.17 risultava essere stata approvata ('okok:approved') con un seguito in data 21.12.17 attinente il beneficiario, in cui, parimenti, compariva la dicitura 'okok:approved (doc. 7 ). CP_1
L'appellata ha, quindi, dimostrato di essere incorsa in un errore contabile: a fronte di un bonifico disposto il 18.12.17 ed eseguito il 19.12.17, infatti, nessun addebito sul conto corrente dell'ordinante comparve per diversi mesi.
Tale errore nella contabilizzazione del bonifico sul conto corrente della , che determinò l'addebito Pt_1 della relativa somma solo il 30.05.18, non incide – come sembra intendere l'appellante – sui rapporti sostanziali in essere tra le parti.
Le considerazioni dell'appellante circa l'integrità del saldo in conto corrente dopo l'ordine di bonifico, la non segnalazione del bonifico nella lista delle movimentazioni e negli estratti conto, quanto riferito dagli operatori allo sportello alla circa la mancata esecuzione del bonifico, il non affidamento del Pt_1 conto corrente sono, quindi, inconferenti.
Si tratta, invero, di circostanze vere e documentate ma che, avendo dimostrato che il RT bonifico era stato, invece, effettuato si spiegano con l'errore di contabilizzazione in cui è incorsa l'appellata, errore la cui sussistenza è stata ritenuta dal Giudice di primo grado con decisione che si conferma nella presente sede.
Il dato insuperabile è, quindi, costituito dal fatto che la dispose il bonifico, che questo fu eseguito Pt_1
e che la banca ha il diritto di addebitarlo in conto corrente e, qualora ciò determini uno sconfinamento, ha il diritto di chiedere alla cliente il rientro, come ha fatto.
A fronte, infatti, di una discrasia tra l'apparente saldo del conto corrente e gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti sono questi ultimi che devono senza dubbio prevalere (con previa o contestuale correzione delle poste contabili errate) non costituendo un estratto conto da cui non risulta l'addebito prova insuperabile del fatto che il relativo importo sia stato, in realtà, trasferito dalla banca a terzi.
Si osserva, peraltro, come , accortasi dell'errore contabile in cui era incorsa, prima di RT
11 addebitare l'importo in conto corrente (cosa che avvenne il 30.05.18), mandando in sofferenza la posizione della correntista essendo il conto non affidato, chiese alla fin dal mese di marzo di Pt_1 provvedere al rientro (come dalla stessa ammesso), cosa mai avvenuta.
Si osserva, infine, che il fatto che il bonifico sia stato eseguito il 19.12.17 priva di rilevanza le considerazioni svolte dall'appellante circa i tempi entro cui devono essere eseguiti i bonifici europei che, secondo quanto indicato anche sui fogli informativi della banca, devono trovare esecuzione entro 1
o 2 giorni lavorativi (a seconda che sia disposto in forma cartacea o elettronica) (doc. 6 ). Pt_1
Si deve, in ogni caso osservare, come non sia ragionevole ritenere che la violazione delle tempistiche ivi indicate determini la nullità della disposizione. I tempi di esecuzione di un contratto non costituiscono, infatti, di norma un elemento essenziale del medesimo ben potendo, nel caso concreto, il correntista preferire che il bonifico venga, comunque, eseguito, seppur in ritardo, piuttosto che non trovi affatto esecuzione. Nel caso in esame non risulta, peraltro, che per conseguire un risultato utile alla il bonifico dovesse essere necessariamente eseguito entro una certa data. Pt_1
Tantomeno la violazione di tali tempistiche potrebbe rendere annullabile il bonifico cui sia stata data tardiva esecuzione, non ravvisandosi alcuna ipotesi di vizio del consenso in termini di errore, violenza o dolo rilevante ai sensi dell'art. 1427 c.c.
Si rileva, inoltre, come la – che si ritiene avesse ragionevolmente ritenuto non eseguito il Pt_1 bonifico, non avendo la stessa ragione di dubitare che le annotazioni delle operazioni nelle liste movimenti e negli estratti conto che le furono consegnati o trasmessi fosse corretto – non abbia allegato che, laddove avesse saputo che il bonifico non era ancora stato eseguito, lo avrebbe revocato avendo, anzi, la difesa allegato che la non avesse alcun interesse a revocare il bonifico in oggetto, essendo Pt_1 convita di poter ottenere un profitto da tale investimento (comp. concl. appello). Circostanza che determinerebbe il rigetto della domanda anche se si ritenesse che il bonifico fu eseguito nel marzo del
2018.
La non ha nemmeno allegato o dimostrato in giudizio per quale ragione l'aver ignorato fino al Pt_1 marzo del 2018 che il bonifico avesse trovato esecuzione il 18-19.12.17 avrebbe avuto conseguenza pregiudizievoli.
Si trattava, infatti, di un bonifico dalla stessa voluto e disposto, avente ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro da cui era convinta di poter ottenere un profitto.
Osserva, infatti, la Corte che pur avendo l'appellata riferito, in sede di memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c. che nel gennaio del 2018 il le diede indicazioni di effettuare un bonifico di € 35.000 in favore Per_2 della New TA suggerendole di farlo in più tranches e usando il conto corrente di un terzo (cosa che ella fece appoggiandosi sul conto corrente del suo compagno, , da cui furono Controparte_3 disposti tra il 04.01.18 ed il 16.01.18 tre bonifici da € 10.000 e un bonifico da € 5.000 – doc. 17 ), Pt_1
l'appellante non abbia mai messo in relazione la necessità di effettuare detta operazione con la mancata esecuzione del precedente ordine di bonifico, ma solo con un asserito 'blocco' del conto corrente di
. RT
12 Trattavasi, peraltro, di importi diversi e di bonifici avvenuti nell'ambito di una sequela di atti dispositivi in favore della New TA – verosimilmente frutto di un raggiro ordito ai danni della
– ai quali, in difetto di una precisa allegazione e dimostrazione del fatto che i bonifici del mese di Pt_1 gennaio costituivano una duplicazione del bonifico del mese di dicembre che la riteneva non Pt_1 essere andato a buon fine, non può riconoscersi natura unitaria.
Non si ravvisano e non sono state allegate in giudizio altre conseguenze pregiudizievoli che la Pt_1 avrebbe subito a causa dell'errore nella contabilizzazione del bonifico in cui incorse la banca. In conseguenza di tale errore, infatti, l'appellante ebbe per diversi mesi la disponibilità dell'importo di €
25.000, importo che aveva, in realtà, speso, trasferendolo alla New TA.
Si ritiene, quindi, che in conseguenza del tardivo addebito in conto corrente del bonifico del 18.12.17 la non abbia dimostrato di aver subito alcun danno risarcibile. Pt_1
I primi due motivi di appello dedotti da non possono, quindi, trovare accoglimento. RT
6. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO (TERZO MOTIVO DI APPELLO)
Col terzo motivo l'appellante chiede che sia condannata al risarcimento dei danni in RT misura pari all'importo del bonifico del 18.12.17, essendo la stessa responsabile per aver omesso di effettuare i controlli dovuti ai sensi dell'art. 17 e ss del D.Lgs 231/07 permettendo così che fosse eseguita un'operazione incongrua rispetto al profilo della cliente.
Il motivo è infondato.
Pur avendo la banca dato atto che il conto corrente n. 528/1000/66779 aperto il 16.05.15 e intestato a e a , avesse sempre registrato, fino al novembre 2017, movimentazioni di RT Controparte_4 modesta entità, consistite sostanzialmente nell'accredito della pensione della (per circa € 1.240,00 CP_4 mensili) e nell'addebito delle utenze e di piccoli pagamenti o modesti prelievi in contanti, si deve rilevare come il sistema di internet banking di , in occasione del bonifico di cui si discute, attivò i RT controlli antifrode di anomala operatività tramite home banking.
Il sistema, infatti, non solo chiese alla le credenziali per accedere al portale, ma chiese all'appellante Pt_1 di inserire via via tutti i codici di sicurezza necessari per confermare sia l'identità dell'ordinante che la volontà di trasferire la somma di denaro alla New TA (doc. 2 e 7 ). CP_1
Risulta, infatti, che furono eseguite le seguenti operazioni:
- ore 16.15: login dall'indirizzo ip della cliente autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente
- ore 16.17: altro login dal medesimo indirizzo ip autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente
- ore 16.39: nuovo login dal medesimo indirizzo ip autorizzato con otp generato dal token o-key della cliente con apertura della sessione di disposizione del bonifico
- ore 16.43.03: inserimento del bonifico con data di regolamento 18/12/2017, l'operazione si interrompe perché la data di regolamento non è corretta
- ore 14.43.35: inserimento del bonifico con data di regolamento 19/12/2017.
13 Il sistema antifrode, quindi, inviava all'utenza telefonica della cliente (3488589690) il messaggio sms
“usa 996559 come codice di sicurezza per completare il bonifico europeo BU4349 di eur 25001.0 a favore di New TA NTD LTD” recante l'ots autorizzativa.
A seguito del corretto inserimento del codice ots e di quello otp (quest'ultimo generato dal token della cliente) alle ore 16.45.06 il bonifico veniva inviato in esecuzione (doc. 2 ). CP_1
Si deve, quindi, constatare come il sistema accertò l'identità dell'ordinante chiedendo plurimi inserimenti delle credenziali personali e richiamò l'attenzione della medesima sull'operazione che andava compiendo, chiedendo la generazione di uno specifico codice da affiancare a quello inviato dalla banca.
A fronte di ciò si devono ritenere adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela che si attuano, come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007, mediante l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Non si ritiene, quindi, che l'appellata fosse tenuta ad eseguire ulteriori controlli o che potesse bloccare il bonifico a fronte della chiara volontà manifestata dalla correntista, che aveva il diritto di disporre liberamente del proprio denaro depositato presso . RT
La era, peraltro, una donna di 52 anni della cui capacità di agire la banca non aveva ragione di Pt_1 dubitare. La stessa era, invero, affetta da problematiche fisiche e da un disturbo depressivo (doc. 16
), i quali però, non erano riconoscibili da un addetto allo sportello di una filiale bancaria, che Pt_1 avrebbe interagito con lei per pochi istanti e, comunque, non incidevano sulla sua capacità di agire
(l'insussistenza della quale non è nemmeno allegata in giudizio).
In ordine al profilo della cliente si deve, inoltre, rilevare come l'operatività del conto sembrava per lo più riferibile alla , atteso che solo la sua pensione vi veniva accreditata, e che la provvista CP_4 necessaria per effettuare l'operazione provenisse (in misura sovrabbondante) da un altro conto corrente intestato alla in essere presso Unicredit, conto di cui nulla sapeva né poteva Pt_1 RT sapere.
L'appellata non aveva, quindi, grandi elementi conoscitivi per valutare l'operazione che la – che Pt_1 evidentemente disponeva di risorse di cui la stessa nulla sapeva – stava compiendo, operazione, peraltro, analoga ad altra compiuta il mese precedente in forza di una provvista sempre proveniente da
Unicredit rispetto alla quale la non aveva manifestato alcun ripensamento. Pt_1
Per le suesposte ragioni non si ritiene che l'appellata sia incorsa in violazioni del dovere di diligenza o in omessi controlli attinenti la normativa antiriciclaggio, motivo per cui si conferma il rigetto, anche sotto tale profilo, della domanda di risarcimento del danno formulata in giudizio da RT
7. LA DOMANDA RICONVENZIONALE (QUINTO MOTIVO DI APPELLO)
Col quinto motivo l'appellante ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata in giudizio da contestando, però, la debenza dell'importo indicato in conto corrente solo RT sulla base della pretesa illegittimità dell'addebito della somma di € 25.000.
Atteso che, per le suesposte ragioni, l'addebito deve, invece, considerarsi legittimo, il motivo di appello
è infondato e deve confermarsi l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in giudizio da
14 nei termini – non altrimenti contestati dall'appellante - di cui alla sentenza di primo RT grado.
8. CONCLUSIONI E SPESE LEGALI
La sentenza di primo grado viene integralmente confermata, anche in punto di spese legali non avendo impugnato la decisione di procedere alla compensazione delle stesse. Parte_3
Le spese del presente grado di giudizio vengono integralmente poste a carico dell'appellante, la cui soccombenza è integrale non potendo assumere rilievo in fase di appello la mancata partecipazione dell'appellata alla mediazione antecedente al primo grado.
La liquidazione viene effettuata in base all'attività espletata in corso di causa (fase studio, introduttiva e decisoria), tenuto conto del valore della controversia e conformemente ai valori medi di cui al DM n.
55/2014, applicabile ratione temporis. viene, quindi, condannata a rifondere a le spese del grado che si RT RT liquidano in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisoria, non si liquida la fase istruttoria perché non svolta in grado di appello) oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a RT versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT avverso la sentenza n. 153/22 pronunciata inter partes dal Tribunale di Torino così provvede:
− rigetta l'appello e conseguentemente conferma integralmente la sentenza impugnata;
− condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in RT RT complessivi € 3.966 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di RT
Così deciso in Torino il 24.05.2024
La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Il Consigliere est.
Dott.ssa Desire' Perego
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