Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2025, proposto da
Hexa Green S.r.l. e Ireos S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2BD71455F, rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Iaria, Alessandro Veronese, Erica Masala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Serveco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fedele di Donato S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente - Edilizia Privata - SUAP e Demanio, Servizio Ambiente e Politiche Energetiche, n. 2445 del 28.10.2025, avente ad oggetto “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Misura M2C4, investimento 3.4, bonifica del suolo dei Siti Orfani Finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU. Intervento denominato Buca LI ZA (Massa) - Cod. Reg. Sisbon MSSC1. CUP: C61I22000270006. Accordo sottoscritto in data 14.09.2023. CUP C61I22000270006. Aggiudicazione”, con la quale è stata aggiudicata la procedura concorsuale al costituendo RTI tra Serveco S.r.l., mandataria, e Fedele Di Donato S.r.l., mandante;
- ove occorrer possa e nei limiti di interesse:
del verbale 1.1 del 24.09.2025; del verbale 1.2. del 25.09.2025);
del verbale 2.1. del 26.09.2025;
del verbale 2.2. del 29.09.2025;
del verbale 2.3. del 30.09.2025;
del dettaglio valutazione tecnica della gara G00886 per la ditta Costituendo R.T.I. Serveco S.r.l. - Fedele di Donato S.r.l.;
- ove occorrer possa, della nota 30.10.2025 di comunicazione di pubblicazione LI atti e delle offerte ex art. 36 del D.Lgs. 36/2023;
- ove occorrer possa, della nota 8.10.2025 del Responsabile del progetto Dott. Simone Fialdini;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune di Massa e le controinteressate, nonchè dell'eventuale consegna in via d'urgenza del servizio;
e per la condanna del Comune di Massa all'aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore delle ricorrenti ed ala consequenziale stipula del contratto con le stesse, che sin d'ora si dichiarano disponibili;
in subordine, ove non venisse accordata la tutela in forma specifica, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario con quantificazione, che verrà determinata in corso di causa;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Serveco s.r.l. il 17.12.2025:
- in parte qua , della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente – Edilizia Privata – SUAP e Demanio, Servizio Ambiente e Politiche Energetiche, n. 2445 del 28.10.2025, avente ad oggetto “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Misura M2C4, investimento 3.4, bonifica del “suolo dei Siti Orfani”. Finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation EU. Intervento denominato “Buca LI ZA (Massa) – Cod. Reg. Sisbon MSSC1”. CUP: C61I22000270006. Accordo sottoscritto in data 14.09.2023. CUP C61I22000270006. Aggiudicazione”, recante aggiudicazione della riferita procedura, laddove ha recepito la graduatoria finale con l’assegnazione, alla ricorrente principale, del punteggio di 20 per il sub criterio B.4;
- di tutti i verbali di gara, ivi espressamente compreso quello in data 30.09.2025, comprensivo delle allegate Tabelle, che reca l’attribuzione ai concorrenti dei punteggi dell’offerta tecnica, con precipuo riferimento all’attribuzione, al RTI ricorrente principale, di 20 punti per il sub criterio B.4;
- dell’art. 37 del Disciplinare di gara nella parte in cui era richiesto ai concorrenti di attestare che la capacità residuale dell’Impianto di destinazione finale, “alla data di scadenza delle offerte”, fosse sufficiente per ricevere e trattare i rifiuti di cui ai codici EER ivi indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa, di Serveco S.r.l. e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visto il ricorso incidentale proposto da Serveco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa VI De IC e udito il difensore della ricorrente principale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- la ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto depositato telematicamente in data 16 febbraio 2026, sottoscritto dal proprio difensore, al quale era stata espressamente conferita tale facoltà mediante la procura alle liti;
- detto atto è stato sottoscritto, per adesione, anche ai fini della compensazione delle spese, dalla controinteressata/ricorrente incidentale e dal Comune di Massa;
Considerato che il citato atto di rinuncia non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84, comma 1, del c.p.a., poiché il difensore della ricorrente principale non risulta munito di mandato speciale;
Ritenuto, al riguardo, che «[l]a rinuncia, sottoscritta dal solo difensore sulla scorta non di un “mandato speciale”, come prescrive l’art. 84 c.p.a., ma della procura speciale depositata con il ricorso introduttivo, nella quale è stata conferita al difensore, tra le altre, anche la facoltà di rinunciare agli atti, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l’art. 84 citato. Non può infatti qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189 e, da ultimo, T.A.R. Reggio Calabria 29 aprile 2021 n. 368)» (così TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 11 febbraio 2022, n. 1668);
Ritenuto tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a., di poter desumere dal contegno della ricorrente principale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, con conseguente improcedibilità dello stesso;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare improcedibili il ricorso principale e, conseguentemente, il ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’accordo raggiunto sul punto e della mancata opposizione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, costituitosi peraltro con memoria di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI De IC, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Stefania Caporali, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VI De IC |
IL SEGRETARIO