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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
1518 /2021
Verbale d'udienza
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 9.15 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
LI NI e per il convenuto l'avv. M. Ferrari in precaria Controparte_1 sostituzione dell'avv. US NA per l'avv. Lalatta Costerbosa in sostituzione dell'avv. CP_2
Gallese per l'avv. Cedro in sostituzione dell'avv. Boeri. Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa e si richiamano agli atti e alle conclusioni del verbale 1/10/2025,
Alle ore 9.26 il GOT si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 16.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura ad aula vuota dell'allegata sentenza provvedendo al successivo deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 1518/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LI Parte_1 C.F._1
NI
-attrice- contro
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
US NA e LL RA MA (
- Convenuto –
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gallese CP_4 C.F._3
- Convenuto -
(Codice Fiscale: - P.IVA: rappresentata Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. GianPiero BOERI
- Terza chiamata -
§§§
Conclusioni per l'attore
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previa eventuale -ove ritenuta utile ai fini della decisione- remissione della causa in istruttoria per l'integrazione dell'attività istruttoria e/o espletamento degli ulteriori incombenti ritenuti più opportuni, In via preliminare istruttoria:
- revocare in parte qua l'ordinanza 7/12/2022 con conseguente rimessione della causa in istruttoria per l'assunzione della prova per testi sui capitoli dedotti da parte attrice in prova diretta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del
6/09/2022 non ammessi (segnatamente n.ri 2, 3, 5, 6, 8, 9 nonché da 10 a 25), essendo gli stessi ammissibili e rilevanti ai fini della decisione.
2 In via principale: dichiarare i convenuti o chi di essi, per le rispettive quote, unici responsabili dei danni tutti subiti dall'attore rag. verificatisi a seguito della ristrutturazione edilizia dell'appartamento di proprietà Parte_1 della signora sito in via E. Renacci n. 12/4 al piano primo Controparte_1 Controparte_6
RA, e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro o che di essi fosse ritenuto responsabile, per le rispettive quote e/o in via esclusiva, a risarcire all'attore rag. i danni tutti patiti nell'immobile di sua Parte_1 proprietà in RA “ , via E. Renacci n. 12/4 piano T-S1, e quindi a rifondere allo stesso Controparte_6 la differenza della somma complessivamente sborsata per le riparazioni, pari ad € 13.899,80, o quell'altra meglio vista ed accertanda in corso di causa, alla luce della licenziata C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno degli esborsi al saldo effettivo, interessi compensativi calcolati ex art. 1284 co. 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, nonché agli interessi di mora dalla data della sentenza a quella di effettivo soddisfo. 1284 c.4 c.c.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed addebito ai soccombenti sia delle spese della C.T.U. liquidate dal giudice con provvedimento 10/01/2025 per complessivi € 2.083,41, integralmente anticipati dall'attore, che di quelle di C.T.P. dallo stesso sostenute nonché di quelle di negoziazione assistita, come da nota spese”.
Conclusioni per la convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza disattesa, nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora non essendo Controparte_1 ella committente delle opere asseritamente foriere dei danni lamentati dall'attore; in subordine, nel merito accertare e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono imputabili solo ed esclusivamente alle lavorazioni eseguite nell'appartamento soprastante ma anche alle pessime caratteristiche costruttive dell'immobile e per
l'effetto rigettare l'avversa domanda risarcitoria o ridurne il risarcimento in proporzione alla concomitanza delle concause accertate;
in via di ulteriore subordine, nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale, all'esito degli accertamenti meglio visti, dovesse ritenere che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili alle opere commissionate dal Signor
[...] ed eseguite dall'impresa condannare l'Impresa individuale al risarcimento CP_7 CP_4 CP_4 degli stessi, mandando esente l'odierna comparente;
in ogni caso con vittoria di spese di CTP per € 1.353,00 che si allega, ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. 55/2014, aggiornato dal D. M. 147/2022.”
Conclusioni per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa istanza, CP_2
- nel merito accertare e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono imputabili primariamente ed esclusivamente alle opere edili eseguite dall'impresa individuale nell'appartamento soprastante e per l'effetto rigettare ogni CP_4 domanda risarcitoria;
3 - in via subordinata, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse risultare accertata una responsabilità totale o parziale dell'impresa dichiarare tenuta l'assicurazione in persona del legale CP_4 Controparte_8 rappresentante, a tenere indenne il proprio assicurato da ogni responsabilità e, per l'effetto, condannare la stessa compagnia al pagamento di ogni danno e alla eventuale refusione delle spese di lite direttamente in favore dell'attore, tenendo conto nella quantificazione dei danni delle contestazioni di cui in narrativa e quindi quantomeno detraendo la somma di €
6050,00 per le opere di miglioramento della staticità e resistenza del soffitto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto del pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 3000,00, respingere ogni ulteriore ed infondata pretesa. Spese come per legge”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato per posta rispettivamente in data 8/07/2021 e 20/07/2021 il rag. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Imperia la signora Parte_1 [...]
e la per sentirli dichiarare, in solido o per le Controparte_1 Controparte_9 rispettive quote, unici responsabili dei danni asseritamente subiti dal suo immobile sito in Via E.
Renacci n. 12/4 al piano primo “ ” RA a seguito della ristrutturazione Controparte_6 edilizia dell'appartamento di proprietà della signora sito al piano superiore rispetto a CP_1 quello dell'attore e conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro e/o in via esclusiva, a risarcire all'attore i danni tutti patiti nell'immobile di sua proprietà e a rifondere allo stesso la somma complessivamente sborsata per le riparazioni, pari ad € 14.051,30 già detratto l'importo di € 3.000,00 corrisposto da assicuratrice della e trattenuta dal Sig. a titolo di CP_3 CP_9 Parte_1 acconto sul maggior dovuto.
La signora si costituiva ritualmente in giudizio, contestando integralmente le Controparte_1 allegazioni e le domande dell'attore chiedendone l'integrale rigetto. Contestava altresì, in particolare, la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire e la sua carenza di legittimazione passiva nonché la preesistenza di vizi costruttivi dell'immobile da individuare quali cause dei danni lamentati.
La ditta individuale si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo in via preliminare di CP_4 essere autorizzata alla chiamata in causa della in qualità di propria Controparte_5 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile;
contestava le domande attoree chiedendone l'integrale rigetto, o in subordine nel caso di condanna di essere tenuta indenne dalla stessa compagnia assicuratrice. Anch'essa contestava la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire. Nonché la presenza di vizi costruttivi nell'immobile oggetto di causa quali cause preesistenti dei danni. 4 Il giudice precedentemente incaricato della trattazione del presente fascicolo autorizzava la chiamata in causa della differendo a tal fine l'udienza di comparizione al Controparte_5
23/02/2022.
La compagnia assicuratrice si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda proposta dall'attore ed in ogni caso rilevando come i danni indiretti richiesti dall'attore non rientrassero nell'ambito della garanzia di polizza, contestando in ogni caso il quantum richiesto e dando atto caso di aver già corrisposto all'attore l'importo di Euro 3.000,00.
All'udienza del 23/02/2025 parte attrice, alla luce delle eccezioni dei convenuti instava per la fissazione di nuovo termine per la notifica dell'atto di citazione.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, depositate dalle parti le memorie di rito ed autorizzate, la causa veniva istruita mediante l'assunzione degli interrogatori formali delle parti dell'escussione dei testimoni e con il licenziamento di CTU tecnica.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 13.8.2024.
Falliti i tentativi di conciliazione tra le parti la causa veniva rinviata per la discussione da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Sono circostanze pacifiche e non oggetto di contestazione il fatto che l'attore sia proprietario di un immobile in RA sito al piano rialzato del “ ” via Ettore Renacci n. 12/4 Controparte_6 piano T-S1, contraddistinto a catasto come segue: Sez. BOR, foglio 8, particella 146, sub. 39.
Del pari non contestato che l'appartamento soprastante, al piano primo, risulta di proprietà della convenuta signora ed è contraddistinto a catasto come segue: Piano 2-S1, Controparte_1
Sez. BOR, foglio 8, particella 146, sub. 43.
Parimenti non contestato che nell'appartamento di proprietà della Sig.ra tra il mese di CP_1 settembre 2017 e quello di aprile 2018 sono stati eseguiti di ristrutturazione dalla ditta individuale impresa edile . CP_4
Dette circostanze devono considerarsi, pertanto, provate ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento ai danni lamentati i convenuti e nel costituirsi in giudizio si sono CP_1 CP_2 limitati ad eccepire che i danni lamentati dall'attore fossero riconducibili a difetti e mancanze strutturali dell'edificio già presenti prima dei lavori.
Sul punto occorre in primo luogo dar conto delle conclusioni raggiunte dal CTU a seguito della consulenza tecnica licenziata in corso di causa dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi.
5 Il CTU Ing. nel rassegnare le proprie conclusioni ha indicato quanto segue: “I danni Persona_1 occorsi all'appartamento dell'attore a causa dei lavori eseguiti dall'Impresa Barale all'interno della proprietà CP_1 sono stati di due tipologie.
La prima è quella di tipo strutturale e inerente il solaio di separazione tra le due proprietà. Esso nacque già affetto da gravi carenze di rigidità e di capacità di distribuzione dei carichi ed i materiali impiegati per la sua costruzione furono, già in origine, di scarsa qualità. In particolare, gli aspetti più critici di questa struttura riguardavano l'assenza di armatura all'estradosso, lo scarsissimo spessore della caldana, l'impiego per essa di calcestruzzo scadente e il suo incerto ancoraggio agli estradossi delle volterrane. In queste condizioni, negli anni, è verosimile che il solaio abbia sviluppato una serie di fratture interne rimaste invisibili. Quando è iniziata la rimozione dei pavimenti, i carichi e le vibrazioni della demolizione hanno peggiorato e fatto manifestare le fratture interne del solaio. I travetti, incapaci di concorrere vicendevolmente al sostegno dei carichi concentrati, hanno sviluppato fratture longitudinali dovute all'inflessione di alcuni di essi non seguiti da quelli adiacenti. Le volterrane, verosimilmente già affette da diverse fratture accadute nel tempo, ne hanno subite di nuove e più gravi in seguito sia delle flessioni differenziate dei travetti che delle vibrazioni dei martelli demolitori. Alcune delle fratture rilasciarono, già nei primi periodi di lavoro, frammenti di calcinacci e, in un caso, la frattura della volterrana fu passante attraverso il solaio rendendo visibile, dall'appartamento la vista in quello soprastante. Parte_1
Quando fu, poi, effettuato il getto di ispessimento della caldana, l'acqua del getto è potuta penetrare in una frattura maggiormente percorribile e percolare al piano sottostante. La seconda tipologia di danni riscontrata nell'appartamento
è rappresentata da lesioni verticali in vicinanza di elementi strutturali e di una porta di passaggio. Questo tipo Parte_1 di lesioni non è strutturale ma riguarda la connessione tra tramezzature non portanti e le strutture a cui queste si appoggiano. In una struttura poco rigida e sensibile alle vibrazioni, è possibile che queste ultime creino dei distacchi tra le tramezzature e le strutture verticali o fratture attraverso le sole tramezzature. Queste si manifestano con lesioni ad andamento verticale od orizzontale, parallelo agli elementi strutturali più vicini. Di seguito si mostra la fotografia di una lesione verticale in vicinanza di una porta interna che si è creata a causa delle vibrazioni derivanti dalle demolizioni, che si sono potute propagare in modo così dannoso grazie alla scarsa rigidità del solaio sottoposto a lavorazione.
Per quanto detto sopra, i danni sono eziologicamente riconducibili, in via concorrenziale, alla scadente qualità costruttiva dell'edificio. Tale cattiva qualità era di facile diagnosi nel momento in cui si è cominciata la demolizione del pavimento la cui rimozione ha consentito di osservare e valutare le caratteristiche costruttive del solaio, rilevate le quali, non era realistico pensare che i lavori di demolizione, se svolti senza speciali cautele, non avrebbero causato danni agli elementi del solaio.
I principali elementi di una metodologia di lavorazione che tenesse conto di queste condizioni sono:
1. Creazione di passaggi di lavoro sul solaio mediante tavolati trasversali ai travetti che, durante i lavori, avrebbero operato come distributori di carichi tra i diversi travetti adiacenti
2. Demolizioni del massetto eseguite a mano o con strumenti leggeri, procedendo per limitate aree successive.
3. Determinazione dei provvedimenti di consolidamento, prima di proseguire le demolizioni e studio di una metodologia lavoro per realizzare l'ispessimento della caldana e l'aggiunta dell'armatura di estradosso per aree successive. In questo 6 modo si sarebbe potuto conferire ad ogni sezione del solaio lavorata, una migliore resistenza alle sollecitazioni delle demolizioni dell'area successiva. Il metodo, per avere efficacia, avrebbe richiesto una suddivisione delle aree di intervento piuttosto fitta e lunghi tempi di maturazione del calcestruzzo tra la lavorazione di un'area e quella successiva, nonchè una notevole complicazione delle diverse lavorazioni di cantiere. In condizioni ordinarie, dapprima avvengono tutte le operazioni di demolizione, poi quelle di preparazione al getto e di posa delle reti di armatura e, infine, il getto su tutta
l'area interessata. E' evidente che se questa sequenza deve essere ripetuta, ad esempio, ogni due metri di avanzamento del lavoro, le complicazioni operative crescono sensibilmente e i tempi si allungano.
4. Evitare il deposito di materiale di risulta delle demolizioni che crea sovraccarichi concentrati durante i lavori. Il sovraccarico dovuto ai detriti, entro certi limiti, costituisce, per un solaio correntemente eseguito, un sovraccarico sostenibile senza danni. Diverso è il caso in esame dove le condizioni del solaio, oltre tutto privato di parte della misera caldana originaria, erano tali da non consentire il sovraccarico da deposito dei detriti. E' evidente che, nell'organizzazione loigistico-operativa di un cantiere, l'operazione più semplice è quella di accumulare detriti di demolizione per un certo tempo, allontanandoli poi periodicamente, dopo un tempo di deposito e accumulo. Le condizioni del solaio in esame non consentivano questo tipo di gestione dei detriti che, per non accumularsi come sovraccarico sul solaio, avrebbero dovuto essere allontanati continuamente durante il lavoro di demolizione. Anche questa precauzione avrebbe complicato
l'organizzazione di cantiere allungando i tempi di ultimazione del lavoro.
Secondo quanto emerso dalla CTU le cause dei danni presenti all'interno dell'immobile del Sig. sono, pertanto, riconducibili ai lavori eseguiti presso la proprietà in una Parte_1 CP_1 situazione in cui erano preesistenti vizi costruttivi dell'immobile.
2. Responsabilità dei soggetti evocati in giudizio
Parte attrice ha richiesto la condanna della Sig.ra e della ravvisandone la CP_1 CP_9 responsabilità “almeno concorrente con l'impresa, se non addirittura in via esclusiva della committente, ex art. 2051,
2049, 2050 c.c. ovvero, comunque, ex artt. 2043, e/o “culpa in eligendo” e/o “in vigilando”.
Essa infatti anziché sostituire l'impresa che aveva già procurato dei danni, dimostrando così la propria inadeguatezza,
l'ha confermata per la prosecuzione dei lavori, determinandone quindi ulteriori e diversi da quelli già subiti (danni).
La responsabilità dell'impresa è riconducibile agli art. 2043 e 2050 c.c. e, appare fuori discussione non solo per CP_2 essersi lui stesso assunto la responsabilità, ma altresì dal momento che la sua assicurazione ha risarcito, sebbene solo in parte, i danni lamentati dall'attore rag. . Parte_1
2.1 Responsabilità della Sig.ra CP_1
L'attore ha evocato in giudizio la Sig.ra ritenendo impegnata la responsabilità ex art. 2051, CP_1
2049, 2050 c.c. o c.c 2043 c.c.
Parte convenuta ha eccepito di non essere responsabile in quanto al tempo del conferimento dell'incarico la stessa era solo nuda proprietaria mentre l'incarico alla era stato conferito dal CP_9 fratello usufruttuario deceduto. 7 In merito parte convenuta ha prodotto il contratto stipulato con la che in effetti risulta CP_9 sottoscritto dal li lei fratello.
Non risulta allegato e provato che la fosse erede del fratello e risponda di eventuali CP_1 responsabilità in capo a quest'ultimo.
Peraltro secondo i principi espressi dalla Suprema corte “di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. ad es., oltre a quelle sopra citate: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11478 del 21 giugno 2004; Sez. 2, Sentenza
n. 7273 del 12 maggio 2003) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell'appaltatore al principio base della responsabilità civile. (cfr Cassazione civile sez.
II, 12/03/2021 n. 7027 in senso conforme di Cass. n. 6231/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11371 del
16 maggio 2006; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 1 giugno 2006; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26 marzo
2009; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29 marzo 2007; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23 aprile 2008; Sez. 3,
Sentenza n. 24320 del 30 settembre 2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12 novembre 2009),
Secondo la giurisprudenza al fine di ritenere impegnata una responsabilità per culpa in eligendo non è sufficiente che questa abbia causato danni.
"Al fine di ritenere configurabile una responsabilità del condominio per culpa in eligendo in relazione ai danni provocati alla proprietà individuale del condomino dall'impresa appaltatrice scelta per l'esecuzione di lavori condominiali, non è sufficiente desumere ex post l'erroneità della scelta dal verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto e la relativa prova va offerta dal danneggiato."(Cassazione civile, sez.
III, 3 dicembre 2007, n. 25173).
Nel testo della sentenza si legge, analogamente a quanto qui sopra argomentato:
"La erronea scelta dell'appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell'art. 2043 c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca, e il capo decisionale che ne ritenga 8 la sussistenza deve essere sostenuto da adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento della scelta.
Il giudice deve infatti accertare se in tale momento l'impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto di appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si fosse verificato l'evento dannoso."
Alla luce di quanto precede non appare ravvisabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. di parte convenuta.
Non si ritiene applicabile al caso de quo neppure l'art. 2049 c.c.
Detta responsabilità è stata ritenuta configurabile nel caso di riduzione a nudus minister dell'appaltatore (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 5318/1985; Cass.
Civ. n. 2013/1966).
Si tratta peraltro di una impostazione tutt'altro che condivisa e consolidata, in quanto è stato altresì sottolineato che l'art. 2049 cc presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210 – 2213 cc (“commessi dell'imprenditore”) (Cass. Civ. n.
5069/1987).
Ad ogni buon conto nel caso che ci occupa non è stato provato né allegato che l'appaltatore abbia agito come nudus minister del committente (che come si è detto, nel caso che ci occupa, sulla base è da ritenersi il fratello dell'attrice).
Quanto, infine, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo la parte attrice, la responsabilità individuata all'art. 2051 c.c. è da ritenersi configurabile anche in capo al proprietario dell'immobile oggetto di lavori di rifacimento per i danni cagionati a terzi a diretta conseguenza della ristrutturazione.
Secondo principi ormai consolidati l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del proprietario, fatta salva l'ipotesi in cui il custode dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152). In ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite di questa della Suprema corte hanno da ultimo chiarito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»
(Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Parte convenuta ha contestato la qualità di custode per essere stata ai tempi nudo proprietario dell'immobile. 9 La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N. 15761/2016) e la giurisprudenza ne ha fornito una definizione ampia di custode.
Nel caso che ci occupa parte convenuta pur non avendo incaricato direttamente la ha CP_9 conservato la custodia dell'appartamento avendo attivamente interloquito con le autorità preposte in relazione alle opere di ristrutturazione in particolare sottoscrivendo la CILA di inizio lavori (doc. 7), essendo destinataria di corrispondenza da parte delle autorità comunali preposte (docc. 8 e 10), avendo altresì sottoscritto il collaudo delle opere (doc. 9).
Peraltro in comparsa di risposta è la stessa parte convenuta ad indicare di essere a conoscenza delle opere e di essersi occupata delle pratiche edilizie in quanto il fratello era impossibilitato di recarsi a
RA.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, possono escludere la responsabilità del custode esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito. Naturalmente ciò non significa che il custode non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto.
Il custode, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., deve fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da 10 cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018).
La Suprema corte ha altresì evidenziato come: “non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia.” (ex multis, in tal senso, Cassazione sentenza n.
26533 del 9 novembre 2017, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3,
Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
Nel caso che ci occupa il consulente tecnico ha ravvisato un concorso di cause da individuarsi sia nel vizio costruttivo che nel comportamento della ditta esecutrice. Per detto motivo si deve ritenere sussistente una responsabilità concorrente in capo alla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
2.2. Sulla responsabilità della ditta esecutrice
La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Secondi i principi espressi dalla Suprema Corte l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. L'appaltatore ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti ed è esentato da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero “nudus minister”.
Sulla base di quanto riportato sub. 1 emerge che il comportamento degli esecutori materiali sia stato colposo e che l'esecuzione dei lavori ha avuto un nesso causale con il danno subito dall'attore.
Nel caso che ci occupa come la presenza di vizi costruttivi non esime la ditta da responsabilità, posto che come già riferito dal CTU la stessa avrebbe dovuto porre in essere i necessari accorgimenti per evitare il danno.
Il criterio di accertamento del nesso eziologico in ambito civile segue gli stessi criteri adottati in sede penale, in assenza di una norma specifica, la giurisprudenza del tutto consolidata applica le regole penalistiche sancite dall'art. 41 c.p., ossia il principio di equivalenza delle concause preesistenti, simultanee e sopravvenute.
Tale norma non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento, anche in presenza di concause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche indipendenti dall'azione del colpevole ed eventualmente configuranti un fatto illecito di altro soggetto.
11 Questa è proprio la situazione verificatasi nella fattispecie in discussione, laddove sussistevano concause preesistenti ai lamentati danni, integranti vizi costruttivi ma nella quale la ditta , ha posto in CP_2 essere ulteriori conditiones sine qua non dell'evento, in particolare come sopra già evidenziato il CTU ha rilevato: “tale cattiva qualità era di facile diagnosi nel momento in cui si è cominciata la demolizione del pavimento la cui rimozione ha consentito di osservare e valutare le caratteristiche costruttive del solaio, rilevate le quali, non era realistico pensare che i lavori di demolizione, se svolti senza speciali cautele, non avrebbero causato danni agli elementi del solaio”.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte: - "In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale."(Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11903).
Come rilevato dal CTU la ditta avrebbe dovuto avvedersi della situazione all'inizio delle lavorazioni e porre in essere i necessari accorgimenti al fine di evitare il danno.
2.4 Responsabilità concorsuale e ripartizione delle quote
Nel caso di specie ricorre, pertanto, una corresponsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. in quanto custode stante la presenza di vizi costruttivi di cui la stessa deve rispondere e della ditta esecutrice ex art. 2043 c.c.
Parte attrice e la ditta esecutrice devono pertanto ritenersi responsabili in solido ex art. 2055 c.c.
A norma dell'art. 2055 u.c. la responsabilità nel caso di specie deve ritenersi in pari misura.
Deve, peraltro, rilevarsi come essendo i vizi costruttivi relativi al solaio di separazione tra le due proprietà e anche la proprietà deve sopportare in proprio parte Parte_1 CP_1 Parte_1 delle conseguenze dannose inerenti ai riscontrati vizi costruttivi nella misura del 25% con ciò dando applicazione all'art. 1125 c.c. e ripartendo la quota di spettanza a metà tra le due proprietà. CP_1
Le quote di responsabilità devono, pertanto, ripartirsi in 25% 25% e 50% Parte_1 CP_1
. CP_2
3. Quantum di danno.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attore il CTU ha dettagliato le opere eseguite dall'attore al fine di eliminare i danni come segue: “Lavori che risultano eseguiti dalle fatture depositate agli atti sono i seguenti:
12 A1 - Allestimento cantiere, preparazione dei locali per l'intervento, loro parziale svuotamento con conservazione del mobilio a cura dell'impresa, protezione di quanto rimasto all'interno dei locali e successivo riposizionamento degli arredi.
A2 - Rimozione delle parti ammalorate del soffitto.
A3 - Riparazione, ove necessario, delle parti di intradosso in calcestruzzo dei travetti
A4 - Fornitura e posa di controsoffitto anti-sfondellamento con intelaiatura strutturale di sostegno.
A5 - Riparazione delle lesioni verticali con il metodo già descritto nelle relazioni tecniche e basato sull'allargamento delle lesioni, loro stuccatura e ripresa delle superfici con interposizione di rete in fibra di vetro.
B – Tinteggiatura del nuovo controsoffitto e delle pareti interessate alle riparazioni delle lesioni verticali.
C – Pulizia dell'appartamento prima e dopo l'esecuzione dei lavori edili di riparazione.
D – Assistenza dell'elettricista ai lavori dell'impresa edile per effettuale gli smontaggi necessari all'intervento e i rimontaggi successivi delle parti di impianto.
E – Assistenza della ditta di allarmi ai lavori dell'impresa edile per effettuale gli smontaggi necessari all'intervento e i rimontaggi successivi delle parti di impianto. Tutti i lavori elencati risultano tecnicamente necessari per eseguire le riparazioni dei danni al solaio e per le opportune assistenze impiantistiche.
Il lavoro della ditta di pulizie La Perla non rientra nell'ambito dei lavori strettamente tecnici, tuttavia lo scrivente lo ha incluso tra quelli presi in considerazione in quanto lavoro accessorio utile ad ujna migliore riuscite delle operazioni di impianto cantiere e necessario per la restituzione all'immobile della sua piena fruibilità abitativa.
Gli importi delle fatture non sono direttamente confrontabili co elenchi prezzi ufficiali o, comunque, basati su costi unitari
e quantità di lavorazione, pertanto la loro congruità è stata verificata mediante confronto con i prezzi di mercato offerti da un congruo numero di operatori, per prestazioni assimilabili a quelle fatturate. La verifica ha confermato la piena congruità dei costi fatturati con i prezzi di mercato del 2018. A titolo di informazione generale si nota che nel triennio
2019-2022, i prezzi delle prestazioni edili e dei materiali è quasi raddoppiato.
Il CTU quindi ritenuto congruo gli importo portato nelle fatture depositate dall'attore per complessivo
Euro 9.010,80 (iva inclusa).
Con riferimento al danno da mancato utilizzo il CTU ha rilevato come: “L'inutilizzabilità dell'appartamento
è stata determinata dal fatto che, a causa delle criticità flessionali di cui si è parlato ampiamente, l'intradosso del solaio, durante qualsiasi lavorazione al piano superiore, avrebbe potuto rilasciare frammenti di intonaco e anche parti dei fondi delle volterrane, esponendo eventuali occupanti al rischio di esserne colpiti. Il secondo aspetto che ha reso inutilizzabile
l'appartamento, riguarda i passaggi che le fratture avevano aperto nel solaio.
Da uno di questi potè addirittura colare l'acqua del getto dal piano superiore e da altri passaggi non si può escludere che potessero trafilare polveri e piccoli detriti.
La condizione di fruibilità dell'appartamento è venuta meno con il primo manifestarsi delle lesioni, ovvero nel mese di ottobre 2017 ed è cessata quando, terminati i lavori nella proprietà il Sig. ha portato a termine CP_1 Parte_1
i lavori di ripristino nella propria, ovvero il 12 maggio 2018”. 13 L'attore da un lato, ha chiesto i danni per il mancato utilizzo dell'immobile non potendo liberamente disporre della proprietà e dall'altro ha richiesto il risarcimento delle spese sostenute.
Con riferimento al mancato utilizzo dell'immobile occorre dare applicazione in questa sede ai principi espressi della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 33645/2022) sebbene in tema di occupazione illegittima con principi estensibili al caso che ci occupa. La Suprema corte ammette in linea di principio il concetto di danno in re ipsa nell'ipotesi di mancato utilizzo del bene immobile causato da terzi.
I tre principi di diritto enunciati dal richiamato arresto sono i seguenti:
1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Le Sezioni Unite nella richiamata sentenza affermano che “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria.”
Contemporaneamente, però le Sezioni Unite hanno precisano che il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (lucro cessante), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. La concretezza della possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) –
14 indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, escludendo quindi la risarcibilità della perdita potenziale.
Sul presupposto della prova della perdita attuale (cioè dei fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito), il secondo principio di diritto detta la regola della determinazione del quantum nel caso sia difficoltoso fornire la prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso che ci occupa secondo le risultanze della CTU deve ritenersi provato il rapporto di causalità tra i danni e la perdita della possibilità di utilizzo diretto dell'immobile da parte degli attori.
Per quanto riguarda il parametro cui riconoscere il mancato utilizzo diretto del bene da parte dell'attore lo stesso deve essere parametrato al valore locativo.
I convenuti nel costituirsi in giudizio pur contestando la debenza non hanno contestato l'allegato valore locativo di Euro 800 al mese per complessivi Euro 5.600,00.
Dall'altro lato l'attore ha prodotto le spese sostenute per vitto e alloggio nel citato periodo che devono essere risarcite nella misura di Euro 803,00 essendo dette spese da qualificarsi come danno emergente correlate al mancato utilizzo dell'immobile.
Non possono invece essere oggetto di riconoscimento le spese relative ai pedaggi autostradali e al rimborso chilometrico, spese che sarebbero state sostenute anche nell'ipotesi in cui l'alloggio fosse stato liberamente utilizzabile.
Il danno complessivamente subito dall'attore deve pertanto essere quantificato in Euro 15.413,80.
Dal danno materiale di Euro 9.010,80 deve essere detratto l'importo di Euro 3.000,00 già pagato da prima del giudizio con un importo residuo per il danno materiale pari ad Euro 6.010,80. CP_3
Il danno residuo complessivo deve ritenersi, pertanto, pari ad Euro 12.413,80 (euro 6.10,80 + 5.600,00
+803) e dovuto all'attore nella misura del 75% ossia per l'importo di Euro 9.310,35.
A detto importo devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi dal maturare delle singole poste di danno al saldo.
Deve, invece, essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto al saldo, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per 15 meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
4. Rapporto assicurativo CP_10
L'assicuratore nei confronti di ha eccepito che non rientrano nella garanzia prestata i CP_3 CP_2 danni relativi al mancato utilizzo.
Secondo i principi espressi dalla Suprema corte “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (cfr Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/1/2018 n. 1558).
Nel caso che ci occupa l'assicurato non ha provato che i danni indiretti rientrassero nella copertura.
In particolare, l'art. 75 al titolo garanzie prestate RCT dispone: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Parte_2
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all da fatto doloso di persone delle Parte_2 quali debba rispondere.
L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all' Parte_2
- per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere;
- per fatto di eventuali subappaltatori quest'ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività:
Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).”
Sulla base del dato letterale risultano, pertanto, coperti dalla polizza “i danneggiamenti a cose” non sono riportati per contro i danni non materiali.
16 Conseguentemente la compagnia deve essere condannata a manlevare il convenuto nei limiti della condanna relativa al danno materiale imputabile al convenuto (che è pari al 50% del danno materiale ossia Euro 3.005,40 oltre interessi e rivalutazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tra l'attore e i convenuti secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto dell'importo liquidato applicando i valori medi.
dovrà rimborsare il 50% delle spese di lite sostenute da nei confronti CP_2 Controparte_1 di e risultando parzialmente soccombente nei confronti di Parte_1 CP_1 si ritiene di porre a carico di il 50% delle spese da questa sostenute. Nei rapporti tra
[...] CP_2
e la propria assicurazione si ritiene di porre a carico dell'assicurazione il 50% le spese di lite da CP_2 questo sostenute nei confronti di e stante la condanna parziale della Parte_1 CP_1 compagnia. In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di lite tra e CP_2
Controparte_5
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento delle domande attoree:
- Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_4 di dell'ammontare di Euro 9.310,35 oltre interessi legali e rivalutazione come Parte_1 in parte motiva.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_4 di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 di cui Euro Parte_1
919,00 per studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria, Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre 15% per spese generali 237,00 per spese oltre cpa e iva come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido nella misura del 75%.
- Condanna a tenere indenne dell'eventuale capitale CP_4 Controparte_1 versato in favore di nella misura di Euro 6.206,90 oltre interessi legali e rivalutazione;
CP_11
- Condanna a rimborsare il 50% delle spese di lite eventualmente sostenute da CP_4 nei confronti di nonché le spese di CTU nella misura del Controparte_1 Parte_1
50%
- Condanna a rimborsare il 50% delle spese di lite sostenute da CP_4 CP_1 che si liquidano in complessivi (sui quali calcolare detta quota) € 4.237,00 di cui
[...]
Euro 919 per studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria, Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre 15% per spese generali cpa e iva come per legge. 17 - Condanna a tenere indenne del capitale versato in Controparte_5 CP_4 favore di nella misura di Euro 3.005,40 (per il solo danno materiale) oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione come in parte motiva;
- Condanna a rimborsare a il 50% delle spese di lite Controparte_5 CP_4 eventualmente sostenute nei confronti di e nonché il 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese di CTU da questo pagate.
- Compensa le spese di lite tra e e CP_2 CP_4 Controparte_5
Imperia 15/10/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
18
1518 /2021
Verbale d'udienza
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 9.15 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
LI NI e per il convenuto l'avv. M. Ferrari in precaria Controparte_1 sostituzione dell'avv. US NA per l'avv. Lalatta Costerbosa in sostituzione dell'avv. CP_2
Gallese per l'avv. Cedro in sostituzione dell'avv. Boeri. Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa e si richiamano agli atti e alle conclusioni del verbale 1/10/2025,
Alle ore 9.26 il GOT si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 16.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura ad aula vuota dell'allegata sentenza provvedendo al successivo deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 1518/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. LI Parte_1 C.F._1
NI
-attrice- contro
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
US NA e LL RA MA (
- Convenuto –
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gallese CP_4 C.F._3
- Convenuto -
(Codice Fiscale: - P.IVA: rappresentata Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. GianPiero BOERI
- Terza chiamata -
§§§
Conclusioni per l'attore
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previa eventuale -ove ritenuta utile ai fini della decisione- remissione della causa in istruttoria per l'integrazione dell'attività istruttoria e/o espletamento degli ulteriori incombenti ritenuti più opportuni, In via preliminare istruttoria:
- revocare in parte qua l'ordinanza 7/12/2022 con conseguente rimessione della causa in istruttoria per l'assunzione della prova per testi sui capitoli dedotti da parte attrice in prova diretta con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. del
6/09/2022 non ammessi (segnatamente n.ri 2, 3, 5, 6, 8, 9 nonché da 10 a 25), essendo gli stessi ammissibili e rilevanti ai fini della decisione.
2 In via principale: dichiarare i convenuti o chi di essi, per le rispettive quote, unici responsabili dei danni tutti subiti dall'attore rag. verificatisi a seguito della ristrutturazione edilizia dell'appartamento di proprietà Parte_1 della signora sito in via E. Renacci n. 12/4 al piano primo Controparte_1 Controparte_6
RA, e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro o che di essi fosse ritenuto responsabile, per le rispettive quote e/o in via esclusiva, a risarcire all'attore rag. i danni tutti patiti nell'immobile di sua Parte_1 proprietà in RA “ , via E. Renacci n. 12/4 piano T-S1, e quindi a rifondere allo stesso Controparte_6 la differenza della somma complessivamente sborsata per le riparazioni, pari ad € 13.899,80, o quell'altra meglio vista ed accertanda in corso di causa, alla luce della licenziata C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno degli esborsi al saldo effettivo, interessi compensativi calcolati ex art. 1284 co. 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, nonché agli interessi di mora dalla data della sentenza a quella di effettivo soddisfo. 1284 c.4 c.c.
Respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte dalle controparti perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ed addebito ai soccombenti sia delle spese della C.T.U. liquidate dal giudice con provvedimento 10/01/2025 per complessivi € 2.083,41, integralmente anticipati dall'attore, che di quelle di C.T.P. dallo stesso sostenute nonché di quelle di negoziazione assistita, come da nota spese”.
Conclusioni per la convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza disattesa, nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della signora non essendo Controparte_1 ella committente delle opere asseritamente foriere dei danni lamentati dall'attore; in subordine, nel merito accertare e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono imputabili solo ed esclusivamente alle lavorazioni eseguite nell'appartamento soprastante ma anche alle pessime caratteristiche costruttive dell'immobile e per
l'effetto rigettare l'avversa domanda risarcitoria o ridurne il risarcimento in proporzione alla concomitanza delle concause accertate;
in via di ulteriore subordine, nella non creduta e denegata ipotesi in cui il Tribunale, all'esito degli accertamenti meglio visti, dovesse ritenere che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili alle opere commissionate dal Signor
[...] ed eseguite dall'impresa condannare l'Impresa individuale al risarcimento CP_7 CP_4 CP_4 degli stessi, mandando esente l'odierna comparente;
in ogni caso con vittoria di spese di CTP per € 1.353,00 che si allega, ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. 55/2014, aggiornato dal D. M. 147/2022.”
Conclusioni per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni avversa istanza, CP_2
- nel merito accertare e dichiarare che i danni lamentati dall'attore non sono imputabili primariamente ed esclusivamente alle opere edili eseguite dall'impresa individuale nell'appartamento soprastante e per l'effetto rigettare ogni CP_4 domanda risarcitoria;
3 - in via subordinata, qualora all'esito dell'istruttoria dovesse risultare accertata una responsabilità totale o parziale dell'impresa dichiarare tenuta l'assicurazione in persona del legale CP_4 Controparte_8 rappresentante, a tenere indenne il proprio assicurato da ogni responsabilità e, per l'effetto, condannare la stessa compagnia al pagamento di ogni danno e alla eventuale refusione delle spese di lite direttamente in favore dell'attore, tenendo conto nella quantificazione dei danni delle contestazioni di cui in narrativa e quindi quantomeno detraendo la somma di €
6050,00 per le opere di miglioramento della staticità e resistenza del soffitto. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Conclusioni per CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto del pagamento a favore dell'attore dell'importo di € 3000,00, respingere ogni ulteriore ed infondata pretesa. Spese come per legge”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato per posta rispettivamente in data 8/07/2021 e 20/07/2021 il rag. conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Imperia la signora Parte_1 [...]
e la per sentirli dichiarare, in solido o per le Controparte_1 Controparte_9 rispettive quote, unici responsabili dei danni asseritamente subiti dal suo immobile sito in Via E.
Renacci n. 12/4 al piano primo “ ” RA a seguito della ristrutturazione Controparte_6 edilizia dell'appartamento di proprietà della signora sito al piano superiore rispetto a CP_1 quello dell'attore e conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro e/o in via esclusiva, a risarcire all'attore i danni tutti patiti nell'immobile di sua proprietà e a rifondere allo stesso la somma complessivamente sborsata per le riparazioni, pari ad € 14.051,30 già detratto l'importo di € 3.000,00 corrisposto da assicuratrice della e trattenuta dal Sig. a titolo di CP_3 CP_9 Parte_1 acconto sul maggior dovuto.
La signora si costituiva ritualmente in giudizio, contestando integralmente le Controparte_1 allegazioni e le domande dell'attore chiedendone l'integrale rigetto. Contestava altresì, in particolare, la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire e la sua carenza di legittimazione passiva nonché la preesistenza di vizi costruttivi dell'immobile da individuare quali cause dei danni lamentati.
La ditta individuale si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo in via preliminare di CP_4 essere autorizzata alla chiamata in causa della in qualità di propria Controparte_5 compagnia assicuratrice per la responsabilità civile;
contestava le domande attoree chiedendone l'integrale rigetto, o in subordine nel caso di condanna di essere tenuta indenne dalla stessa compagnia assicuratrice. Anch'essa contestava la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire. Nonché la presenza di vizi costruttivi nell'immobile oggetto di causa quali cause preesistenti dei danni. 4 Il giudice precedentemente incaricato della trattazione del presente fascicolo autorizzava la chiamata in causa della differendo a tal fine l'udienza di comparizione al Controparte_5
23/02/2022.
La compagnia assicuratrice si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda proposta dall'attore ed in ogni caso rilevando come i danni indiretti richiesti dall'attore non rientrassero nell'ambito della garanzia di polizza, contestando in ogni caso il quantum richiesto e dando atto caso di aver già corrisposto all'attore l'importo di Euro 3.000,00.
All'udienza del 23/02/2025 parte attrice, alla luce delle eccezioni dei convenuti instava per la fissazione di nuovo termine per la notifica dell'atto di citazione.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, depositate dalle parti le memorie di rito ed autorizzate, la causa veniva istruita mediante l'assunzione degli interrogatori formali delle parti dell'escussione dei testimoni e con il licenziamento di CTU tecnica.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 13.8.2024.
Falliti i tentativi di conciliazione tra le parti la causa veniva rinviata per la discussione da ultimo all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Sono circostanze pacifiche e non oggetto di contestazione il fatto che l'attore sia proprietario di un immobile in RA sito al piano rialzato del “ ” via Ettore Renacci n. 12/4 Controparte_6 piano T-S1, contraddistinto a catasto come segue: Sez. BOR, foglio 8, particella 146, sub. 39.
Del pari non contestato che l'appartamento soprastante, al piano primo, risulta di proprietà della convenuta signora ed è contraddistinto a catasto come segue: Piano 2-S1, Controparte_1
Sez. BOR, foglio 8, particella 146, sub. 43.
Parimenti non contestato che nell'appartamento di proprietà della Sig.ra tra il mese di CP_1 settembre 2017 e quello di aprile 2018 sono stati eseguiti di ristrutturazione dalla ditta individuale impresa edile . CP_4
Dette circostanze devono considerarsi, pertanto, provate ex art. 115 c.p.c.
Con riferimento ai danni lamentati i convenuti e nel costituirsi in giudizio si sono CP_1 CP_2 limitati ad eccepire che i danni lamentati dall'attore fossero riconducibili a difetti e mancanze strutturali dell'edificio già presenti prima dei lavori.
Sul punto occorre in primo luogo dar conto delle conclusioni raggiunte dal CTU a seguito della consulenza tecnica licenziata in corso di causa dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi in quanto immuni da vizi.
5 Il CTU Ing. nel rassegnare le proprie conclusioni ha indicato quanto segue: “I danni Persona_1 occorsi all'appartamento dell'attore a causa dei lavori eseguiti dall'Impresa Barale all'interno della proprietà CP_1 sono stati di due tipologie.
La prima è quella di tipo strutturale e inerente il solaio di separazione tra le due proprietà. Esso nacque già affetto da gravi carenze di rigidità e di capacità di distribuzione dei carichi ed i materiali impiegati per la sua costruzione furono, già in origine, di scarsa qualità. In particolare, gli aspetti più critici di questa struttura riguardavano l'assenza di armatura all'estradosso, lo scarsissimo spessore della caldana, l'impiego per essa di calcestruzzo scadente e il suo incerto ancoraggio agli estradossi delle volterrane. In queste condizioni, negli anni, è verosimile che il solaio abbia sviluppato una serie di fratture interne rimaste invisibili. Quando è iniziata la rimozione dei pavimenti, i carichi e le vibrazioni della demolizione hanno peggiorato e fatto manifestare le fratture interne del solaio. I travetti, incapaci di concorrere vicendevolmente al sostegno dei carichi concentrati, hanno sviluppato fratture longitudinali dovute all'inflessione di alcuni di essi non seguiti da quelli adiacenti. Le volterrane, verosimilmente già affette da diverse fratture accadute nel tempo, ne hanno subite di nuove e più gravi in seguito sia delle flessioni differenziate dei travetti che delle vibrazioni dei martelli demolitori. Alcune delle fratture rilasciarono, già nei primi periodi di lavoro, frammenti di calcinacci e, in un caso, la frattura della volterrana fu passante attraverso il solaio rendendo visibile, dall'appartamento la vista in quello soprastante. Parte_1
Quando fu, poi, effettuato il getto di ispessimento della caldana, l'acqua del getto è potuta penetrare in una frattura maggiormente percorribile e percolare al piano sottostante. La seconda tipologia di danni riscontrata nell'appartamento
è rappresentata da lesioni verticali in vicinanza di elementi strutturali e di una porta di passaggio. Questo tipo Parte_1 di lesioni non è strutturale ma riguarda la connessione tra tramezzature non portanti e le strutture a cui queste si appoggiano. In una struttura poco rigida e sensibile alle vibrazioni, è possibile che queste ultime creino dei distacchi tra le tramezzature e le strutture verticali o fratture attraverso le sole tramezzature. Queste si manifestano con lesioni ad andamento verticale od orizzontale, parallelo agli elementi strutturali più vicini. Di seguito si mostra la fotografia di una lesione verticale in vicinanza di una porta interna che si è creata a causa delle vibrazioni derivanti dalle demolizioni, che si sono potute propagare in modo così dannoso grazie alla scarsa rigidità del solaio sottoposto a lavorazione.
Per quanto detto sopra, i danni sono eziologicamente riconducibili, in via concorrenziale, alla scadente qualità costruttiva dell'edificio. Tale cattiva qualità era di facile diagnosi nel momento in cui si è cominciata la demolizione del pavimento la cui rimozione ha consentito di osservare e valutare le caratteristiche costruttive del solaio, rilevate le quali, non era realistico pensare che i lavori di demolizione, se svolti senza speciali cautele, non avrebbero causato danni agli elementi del solaio.
I principali elementi di una metodologia di lavorazione che tenesse conto di queste condizioni sono:
1. Creazione di passaggi di lavoro sul solaio mediante tavolati trasversali ai travetti che, durante i lavori, avrebbero operato come distributori di carichi tra i diversi travetti adiacenti
2. Demolizioni del massetto eseguite a mano o con strumenti leggeri, procedendo per limitate aree successive.
3. Determinazione dei provvedimenti di consolidamento, prima di proseguire le demolizioni e studio di una metodologia lavoro per realizzare l'ispessimento della caldana e l'aggiunta dell'armatura di estradosso per aree successive. In questo 6 modo si sarebbe potuto conferire ad ogni sezione del solaio lavorata, una migliore resistenza alle sollecitazioni delle demolizioni dell'area successiva. Il metodo, per avere efficacia, avrebbe richiesto una suddivisione delle aree di intervento piuttosto fitta e lunghi tempi di maturazione del calcestruzzo tra la lavorazione di un'area e quella successiva, nonchè una notevole complicazione delle diverse lavorazioni di cantiere. In condizioni ordinarie, dapprima avvengono tutte le operazioni di demolizione, poi quelle di preparazione al getto e di posa delle reti di armatura e, infine, il getto su tutta
l'area interessata. E' evidente che se questa sequenza deve essere ripetuta, ad esempio, ogni due metri di avanzamento del lavoro, le complicazioni operative crescono sensibilmente e i tempi si allungano.
4. Evitare il deposito di materiale di risulta delle demolizioni che crea sovraccarichi concentrati durante i lavori. Il sovraccarico dovuto ai detriti, entro certi limiti, costituisce, per un solaio correntemente eseguito, un sovraccarico sostenibile senza danni. Diverso è il caso in esame dove le condizioni del solaio, oltre tutto privato di parte della misera caldana originaria, erano tali da non consentire il sovraccarico da deposito dei detriti. E' evidente che, nell'organizzazione loigistico-operativa di un cantiere, l'operazione più semplice è quella di accumulare detriti di demolizione per un certo tempo, allontanandoli poi periodicamente, dopo un tempo di deposito e accumulo. Le condizioni del solaio in esame non consentivano questo tipo di gestione dei detriti che, per non accumularsi come sovraccarico sul solaio, avrebbero dovuto essere allontanati continuamente durante il lavoro di demolizione. Anche questa precauzione avrebbe complicato
l'organizzazione di cantiere allungando i tempi di ultimazione del lavoro.
Secondo quanto emerso dalla CTU le cause dei danni presenti all'interno dell'immobile del Sig. sono, pertanto, riconducibili ai lavori eseguiti presso la proprietà in una Parte_1 CP_1 situazione in cui erano preesistenti vizi costruttivi dell'immobile.
2. Responsabilità dei soggetti evocati in giudizio
Parte attrice ha richiesto la condanna della Sig.ra e della ravvisandone la CP_1 CP_9 responsabilità “almeno concorrente con l'impresa, se non addirittura in via esclusiva della committente, ex art. 2051,
2049, 2050 c.c. ovvero, comunque, ex artt. 2043, e/o “culpa in eligendo” e/o “in vigilando”.
Essa infatti anziché sostituire l'impresa che aveva già procurato dei danni, dimostrando così la propria inadeguatezza,
l'ha confermata per la prosecuzione dei lavori, determinandone quindi ulteriori e diversi da quelli già subiti (danni).
La responsabilità dell'impresa è riconducibile agli art. 2043 e 2050 c.c. e, appare fuori discussione non solo per CP_2 essersi lui stesso assunto la responsabilità, ma altresì dal momento che la sua assicurazione ha risarcito, sebbene solo in parte, i danni lamentati dall'attore rag. . Parte_1
2.1 Responsabilità della Sig.ra CP_1
L'attore ha evocato in giudizio la Sig.ra ritenendo impegnata la responsabilità ex art. 2051, CP_1
2049, 2050 c.c. o c.c 2043 c.c.
Parte convenuta ha eccepito di non essere responsabile in quanto al tempo del conferimento dell'incarico la stessa era solo nuda proprietaria mentre l'incarico alla era stato conferito dal CP_9 fratello usufruttuario deceduto. 7 In merito parte convenuta ha prodotto il contratto stipulato con la che in effetti risulta CP_9 sottoscritto dal li lei fratello.
Non risulta allegato e provato che la fosse erede del fratello e risponda di eventuali CP_1 responsabilità in capo a quest'ultimo.
Peraltro secondo i principi espressi dalla Suprema corte “di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. ad es., oltre a quelle sopra citate: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11478 del 21 giugno 2004; Sez. 2, Sentenza
n. 7273 del 12 maggio 2003) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell'appaltatore al principio base della responsabilità civile. (cfr Cassazione civile sez.
II, 12/03/2021 n. 7027 in senso conforme di Cass. n. 6231/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11371 del
16 maggio 2006; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 1 giugno 2006; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26 marzo
2009; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29 marzo 2007; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23 aprile 2008; Sez. 3,
Sentenza n. 24320 del 30 settembre 2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12 novembre 2009),
Secondo la giurisprudenza al fine di ritenere impegnata una responsabilità per culpa in eligendo non è sufficiente che questa abbia causato danni.
"Al fine di ritenere configurabile una responsabilità del condominio per culpa in eligendo in relazione ai danni provocati alla proprietà individuale del condomino dall'impresa appaltatrice scelta per l'esecuzione di lavori condominiali, non è sufficiente desumere ex post l'erroneità della scelta dal verificarsi del danno, ma occorre verificare con valutazione ex ante se al momento della conclusione del contratto la ditta appaltatrice presentasse caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto dell'appalto e la relativa prova va offerta dal danneggiato."(Cassazione civile, sez.
III, 3 dicembre 2007, n. 25173).
Nel testo della sentenza si legge, analogamente a quanto qui sopra argomentato:
"La erronea scelta dell'appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell'art. 2043 c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca, e il capo decisionale che ne ritenga 8 la sussistenza deve essere sostenuto da adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento della scelta.
Il giudice deve infatti accertare se in tale momento l'impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto di appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si fosse verificato l'evento dannoso."
Alla luce di quanto precede non appare ravvisabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. di parte convenuta.
Non si ritiene applicabile al caso de quo neppure l'art. 2049 c.c.
Detta responsabilità è stata ritenuta configurabile nel caso di riduzione a nudus minister dell'appaltatore (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 5318/1985; Cass.
Civ. n. 2013/1966).
Si tratta peraltro di una impostazione tutt'altro che condivisa e consolidata, in quanto è stato altresì sottolineato che l'art. 2049 cc presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210 – 2213 cc (“commessi dell'imprenditore”) (Cass. Civ. n.
5069/1987).
Ad ogni buon conto nel caso che ci occupa non è stato provato né allegato che l'appaltatore abbia agito come nudus minister del committente (che come si è detto, nel caso che ci occupa, sulla base è da ritenersi il fratello dell'attrice).
Quanto, infine, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo la parte attrice, la responsabilità individuata all'art. 2051 c.c. è da ritenersi configurabile anche in capo al proprietario dell'immobile oggetto di lavori di rifacimento per i danni cagionati a terzi a diretta conseguenza della ristrutturazione.
Secondo principi ormai consolidati l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del proprietario, fatta salva l'ipotesi in cui il custode dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152). In ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite di questa della Suprema corte hanno da ultimo chiarito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»
(Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Parte convenuta ha contestato la qualità di custode per essere stata ai tempi nudo proprietario dell'immobile. 9 La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N. 15761/2016) e la giurisprudenza ne ha fornito una definizione ampia di custode.
Nel caso che ci occupa parte convenuta pur non avendo incaricato direttamente la ha CP_9 conservato la custodia dell'appartamento avendo attivamente interloquito con le autorità preposte in relazione alle opere di ristrutturazione in particolare sottoscrivendo la CILA di inizio lavori (doc. 7), essendo destinataria di corrispondenza da parte delle autorità comunali preposte (docc. 8 e 10), avendo altresì sottoscritto il collaudo delle opere (doc. 9).
Peraltro in comparsa di risposta è la stessa parte convenuta ad indicare di essere a conoscenza delle opere e di essersi occupata delle pratiche edilizie in quanto il fratello era impossibilitato di recarsi a
RA.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, possono escludere la responsabilità del custode esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito. Naturalmente ciò non significa che il custode non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto.
Il custode, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., deve fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da 10 cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018).
La Suprema corte ha altresì evidenziato come: “non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia.” (ex multis, in tal senso, Cassazione sentenza n.
26533 del 9 novembre 2017, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3,
Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).
Nel caso che ci occupa il consulente tecnico ha ravvisato un concorso di cause da individuarsi sia nel vizio costruttivo che nel comportamento della ditta esecutrice. Per detto motivo si deve ritenere sussistente una responsabilità concorrente in capo alla convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
2.2. Sulla responsabilità della ditta esecutrice
La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Secondi i principi espressi dalla Suprema Corte l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. L'appaltatore ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti ed è esentato da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero “nudus minister”.
Sulla base di quanto riportato sub. 1 emerge che il comportamento degli esecutori materiali sia stato colposo e che l'esecuzione dei lavori ha avuto un nesso causale con il danno subito dall'attore.
Nel caso che ci occupa come la presenza di vizi costruttivi non esime la ditta da responsabilità, posto che come già riferito dal CTU la stessa avrebbe dovuto porre in essere i necessari accorgimenti per evitare il danno.
Il criterio di accertamento del nesso eziologico in ambito civile segue gli stessi criteri adottati in sede penale, in assenza di una norma specifica, la giurisprudenza del tutto consolidata applica le regole penalistiche sancite dall'art. 41 c.p., ossia il principio di equivalenza delle concause preesistenti, simultanee e sopravvenute.
Tale norma non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento, anche in presenza di concause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche indipendenti dall'azione del colpevole ed eventualmente configuranti un fatto illecito di altro soggetto.
11 Questa è proprio la situazione verificatasi nella fattispecie in discussione, laddove sussistevano concause preesistenti ai lamentati danni, integranti vizi costruttivi ma nella quale la ditta , ha posto in CP_2 essere ulteriori conditiones sine qua non dell'evento, in particolare come sopra già evidenziato il CTU ha rilevato: “tale cattiva qualità era di facile diagnosi nel momento in cui si è cominciata la demolizione del pavimento la cui rimozione ha consentito di osservare e valutare le caratteristiche costruttive del solaio, rilevate le quali, non era realistico pensare che i lavori di demolizione, se svolti senza speciali cautele, non avrebbero causato danni agli elementi del solaio”.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte: - "In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e
l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale."(Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11903).
Come rilevato dal CTU la ditta avrebbe dovuto avvedersi della situazione all'inizio delle lavorazioni e porre in essere i necessari accorgimenti al fine di evitare il danno.
2.4 Responsabilità concorsuale e ripartizione delle quote
Nel caso di specie ricorre, pertanto, una corresponsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. in quanto custode stante la presenza di vizi costruttivi di cui la stessa deve rispondere e della ditta esecutrice ex art. 2043 c.c.
Parte attrice e la ditta esecutrice devono pertanto ritenersi responsabili in solido ex art. 2055 c.c.
A norma dell'art. 2055 u.c. la responsabilità nel caso di specie deve ritenersi in pari misura.
Deve, peraltro, rilevarsi come essendo i vizi costruttivi relativi al solaio di separazione tra le due proprietà e anche la proprietà deve sopportare in proprio parte Parte_1 CP_1 Parte_1 delle conseguenze dannose inerenti ai riscontrati vizi costruttivi nella misura del 25% con ciò dando applicazione all'art. 1125 c.c. e ripartendo la quota di spettanza a metà tra le due proprietà. CP_1
Le quote di responsabilità devono, pertanto, ripartirsi in 25% 25% e 50% Parte_1 CP_1
. CP_2
3. Quantum di danno.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attore il CTU ha dettagliato le opere eseguite dall'attore al fine di eliminare i danni come segue: “Lavori che risultano eseguiti dalle fatture depositate agli atti sono i seguenti:
12 A1 - Allestimento cantiere, preparazione dei locali per l'intervento, loro parziale svuotamento con conservazione del mobilio a cura dell'impresa, protezione di quanto rimasto all'interno dei locali e successivo riposizionamento degli arredi.
A2 - Rimozione delle parti ammalorate del soffitto.
A3 - Riparazione, ove necessario, delle parti di intradosso in calcestruzzo dei travetti
A4 - Fornitura e posa di controsoffitto anti-sfondellamento con intelaiatura strutturale di sostegno.
A5 - Riparazione delle lesioni verticali con il metodo già descritto nelle relazioni tecniche e basato sull'allargamento delle lesioni, loro stuccatura e ripresa delle superfici con interposizione di rete in fibra di vetro.
B – Tinteggiatura del nuovo controsoffitto e delle pareti interessate alle riparazioni delle lesioni verticali.
C – Pulizia dell'appartamento prima e dopo l'esecuzione dei lavori edili di riparazione.
D – Assistenza dell'elettricista ai lavori dell'impresa edile per effettuale gli smontaggi necessari all'intervento e i rimontaggi successivi delle parti di impianto.
E – Assistenza della ditta di allarmi ai lavori dell'impresa edile per effettuale gli smontaggi necessari all'intervento e i rimontaggi successivi delle parti di impianto. Tutti i lavori elencati risultano tecnicamente necessari per eseguire le riparazioni dei danni al solaio e per le opportune assistenze impiantistiche.
Il lavoro della ditta di pulizie La Perla non rientra nell'ambito dei lavori strettamente tecnici, tuttavia lo scrivente lo ha incluso tra quelli presi in considerazione in quanto lavoro accessorio utile ad ujna migliore riuscite delle operazioni di impianto cantiere e necessario per la restituzione all'immobile della sua piena fruibilità abitativa.
Gli importi delle fatture non sono direttamente confrontabili co elenchi prezzi ufficiali o, comunque, basati su costi unitari
e quantità di lavorazione, pertanto la loro congruità è stata verificata mediante confronto con i prezzi di mercato offerti da un congruo numero di operatori, per prestazioni assimilabili a quelle fatturate. La verifica ha confermato la piena congruità dei costi fatturati con i prezzi di mercato del 2018. A titolo di informazione generale si nota che nel triennio
2019-2022, i prezzi delle prestazioni edili e dei materiali è quasi raddoppiato.
Il CTU quindi ritenuto congruo gli importo portato nelle fatture depositate dall'attore per complessivo
Euro 9.010,80 (iva inclusa).
Con riferimento al danno da mancato utilizzo il CTU ha rilevato come: “L'inutilizzabilità dell'appartamento
è stata determinata dal fatto che, a causa delle criticità flessionali di cui si è parlato ampiamente, l'intradosso del solaio, durante qualsiasi lavorazione al piano superiore, avrebbe potuto rilasciare frammenti di intonaco e anche parti dei fondi delle volterrane, esponendo eventuali occupanti al rischio di esserne colpiti. Il secondo aspetto che ha reso inutilizzabile
l'appartamento, riguarda i passaggi che le fratture avevano aperto nel solaio.
Da uno di questi potè addirittura colare l'acqua del getto dal piano superiore e da altri passaggi non si può escludere che potessero trafilare polveri e piccoli detriti.
La condizione di fruibilità dell'appartamento è venuta meno con il primo manifestarsi delle lesioni, ovvero nel mese di ottobre 2017 ed è cessata quando, terminati i lavori nella proprietà il Sig. ha portato a termine CP_1 Parte_1
i lavori di ripristino nella propria, ovvero il 12 maggio 2018”. 13 L'attore da un lato, ha chiesto i danni per il mancato utilizzo dell'immobile non potendo liberamente disporre della proprietà e dall'altro ha richiesto il risarcimento delle spese sostenute.
Con riferimento al mancato utilizzo dell'immobile occorre dare applicazione in questa sede ai principi espressi della Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 33645/2022) sebbene in tema di occupazione illegittima con principi estensibili al caso che ci occupa. La Suprema corte ammette in linea di principio il concetto di danno in re ipsa nell'ipotesi di mancato utilizzo del bene immobile causato da terzi.
I tre principi di diritto enunciati dal richiamato arresto sono i seguenti:
1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Le Sezioni Unite nella richiamata sentenza affermano che “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria.”
Contemporaneamente, però le Sezioni Unite hanno precisano che il danno in questione non solo va inteso quale danno da perdita subita (lucro cessante), ma si deve manifestare come perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. La concretezza della possibilità di esercizio – che può essere diretto o indiretto (concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo) –
14 indica perciò la necessità di individuare una perdita attuale, escludendo quindi la risarcibilità della perdita potenziale.
Sul presupposto della prova della perdita attuale (cioè dei fatti che permettono di concludere che la perdita – lungi dall'essere solo potenziale, in quanto meramente connessa allo status di proprietario – è legata ad un comportamento effettivamente impedito), il secondo principio di diritto detta la regola della determinazione del quantum nel caso sia difficoltoso fornire la prova dell'ammontare preciso: in tal caso il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso che ci occupa secondo le risultanze della CTU deve ritenersi provato il rapporto di causalità tra i danni e la perdita della possibilità di utilizzo diretto dell'immobile da parte degli attori.
Per quanto riguarda il parametro cui riconoscere il mancato utilizzo diretto del bene da parte dell'attore lo stesso deve essere parametrato al valore locativo.
I convenuti nel costituirsi in giudizio pur contestando la debenza non hanno contestato l'allegato valore locativo di Euro 800 al mese per complessivi Euro 5.600,00.
Dall'altro lato l'attore ha prodotto le spese sostenute per vitto e alloggio nel citato periodo che devono essere risarcite nella misura di Euro 803,00 essendo dette spese da qualificarsi come danno emergente correlate al mancato utilizzo dell'immobile.
Non possono invece essere oggetto di riconoscimento le spese relative ai pedaggi autostradali e al rimborso chilometrico, spese che sarebbero state sostenute anche nell'ipotesi in cui l'alloggio fosse stato liberamente utilizzabile.
Il danno complessivamente subito dall'attore deve pertanto essere quantificato in Euro 15.413,80.
Dal danno materiale di Euro 9.010,80 deve essere detratto l'importo di Euro 3.000,00 già pagato da prima del giudizio con un importo residuo per il danno materiale pari ad Euro 6.010,80. CP_3
Il danno residuo complessivo deve ritenersi, pertanto, pari ad Euro 12.413,80 (euro 6.10,80 + 5.600,00
+803) e dovuto all'attore nella misura del 75% ossia per l'importo di Euro 9.310,35.
A detto importo devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi dal maturare delle singole poste di danno al saldo.
Deve, invece, essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto al saldo, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per 15 meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
4. Rapporto assicurativo CP_10
L'assicuratore nei confronti di ha eccepito che non rientrano nella garanzia prestata i CP_3 CP_2 danni relativi al mancato utilizzo.
Secondo i principi espressi dalla Suprema corte “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” (cfr Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/1/2018 n. 1558).
Nel caso che ci occupa l'assicurato non ha provato che i danni indiretti rientrassero nella copertura.
In particolare, l'art. 75 al titolo garanzie prestate RCT dispone: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Parte_2
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all da fatto doloso di persone delle Parte_2 quali debba rispondere.
L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all' Parte_2
- per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere;
- per fatto di eventuali subappaltatori quest'ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività:
Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).”
Sulla base del dato letterale risultano, pertanto, coperti dalla polizza “i danneggiamenti a cose” non sono riportati per contro i danni non materiali.
16 Conseguentemente la compagnia deve essere condannata a manlevare il convenuto nei limiti della condanna relativa al danno materiale imputabile al convenuto (che è pari al 50% del danno materiale ossia Euro 3.005,40 oltre interessi e rivalutazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tra l'attore e i convenuti secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto dell'importo liquidato applicando i valori medi.
dovrà rimborsare il 50% delle spese di lite sostenute da nei confronti CP_2 Controparte_1 di e risultando parzialmente soccombente nei confronti di Parte_1 CP_1 si ritiene di porre a carico di il 50% delle spese da questa sostenute. Nei rapporti tra
[...] CP_2
e la propria assicurazione si ritiene di porre a carico dell'assicurazione il 50% le spese di lite da CP_2 questo sostenute nei confronti di e stante la condanna parziale della Parte_1 CP_1 compagnia. In considerazione della reciproca soccombenza si compensano le spese di lite tra e CP_2
Controparte_5
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento delle domande attoree:
- Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_4 di dell'ammontare di Euro 9.310,35 oltre interessi legali e rivalutazione come Parte_1 in parte motiva.
- Condanna e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_4 di delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 di cui Euro Parte_1
919,00 per studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1.680,00 per la fase istruttoria, Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre 15% per spese generali 237,00 per spese oltre cpa e iva come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido nella misura del 75%.
- Condanna a tenere indenne dell'eventuale capitale CP_4 Controparte_1 versato in favore di nella misura di Euro 6.206,90 oltre interessi legali e rivalutazione;
CP_11
- Condanna a rimborsare il 50% delle spese di lite eventualmente sostenute da CP_4 nei confronti di nonché le spese di CTU nella misura del Controparte_1 Parte_1
50%
- Condanna a rimborsare il 50% delle spese di lite sostenute da CP_4 CP_1 che si liquidano in complessivi (sui quali calcolare detta quota) € 4.237,00 di cui
[...]
Euro 919 per studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria, Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre 15% per spese generali cpa e iva come per legge. 17 - Condanna a tenere indenne del capitale versato in Controparte_5 CP_4 favore di nella misura di Euro 3.005,40 (per il solo danno materiale) oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione come in parte motiva;
- Condanna a rimborsare a il 50% delle spese di lite Controparte_5 CP_4 eventualmente sostenute nei confronti di e nonché il 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese di CTU da questo pagate.
- Compensa le spese di lite tra e e CP_2 CP_4 Controparte_5
Imperia 15/10/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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