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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9868/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Battisti, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: portabilità della posizione contributiva, valore attuariale. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 9/3/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto sin dal 20/11/1978 alle dipendenze della
[...]
successivamente fusa per incorporazione dapprima in Controparte_2
e, successivamente, in e che il Controparte_3 Controparte_1 rapporto di lavoro era proseguito ininterrottamente sino al 31/12/2014, con inquadramento nell'Area 3, Livello 4; - di essere stato iscritto per tutto il periodo dal 20/11/1978 al 31/12/2014 al Fondo di previdenza complementare per i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. (Fondo CRR), sul quale erano effettuati versamenti sia a carico dei dipendenti che del datore di lavoro;
- di avere promosso ricorso giurisdizionale avverso al fine Controparte_1 di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla portabilità e/o alla liquidazione degli accantonamenti risultanti a suo nome nel Fondo CRR, respinto in primo grado e successivamente accolto dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5431/2015 del 20/7/2015, poi confermata dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 30549/2022, con la quale era riconosciuto il suo diritto “alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CRR, valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensioni ex CRR” del 22/12/2009, con condanna di a CP_1 provvedere in conseguenza. Avendo affidato il conteggio ad un proprio consulente attuario, sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte, il ricorrente domandava di voler:
“accertare e dichiarare che, in forza del diritto alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CRR riconosciuto con sentenza n. 5431/2015 della Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro, confermata dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con Sentenza n. 30549/2022, il credito vantato dal Sig. nei confronti della Parte_2
ammonta ad € 80.582,61 ovvero alla diversa somma Controparte_4 accertata mediante apposita CTU;
b) per l'effetto condannare la CP_4
), al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 80.582,61,
[...] ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda all'effettivo versamento”, con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1 violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem e, nel merito, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti. Ravvisatane la necessità, era disposta ed esperita CTU contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa resistente.
2 ha, invero, eccepito che la domanda di quantificazione Controparte_1 specifica del credito del ricorrente e condanna della alla corresponsione CP_3 del relativo controvalore all'interessato era già stata introdotta con il giudizio di primo grado incardinato dinanzi al Tribunale di Roma al n. 17488/2008 R.G., riunito al n. 13627/2008 R.G.. La sua reintroduzione nel presente giudizio costituirebbe, pertanto, violazione del principio del ne bis in idem, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015, innanzi alla quale era stata riproposta e che sulla stessa ha omesso di pronunciarsi, senza essere impugnata dal ricorrente, neppure con ricorso incidentale. La censura non è condivisibile. 2.1 E' certamente vero che “nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007); se è ammissibile una sentenza di condanna generica, ove la domanda sia limitata sin dall'inizio all'accertamento dell'an, una tale limitazione deve essere fatta sin dall'inizio del giudizio, e, cioè, con il ricorso introduttivo;
nelle controversie soggette al cd. rito del lavoro, qualora, come nella specie, l'attore non abbia limitato la propria domanda all'an debeatur nel ricorso introduttivo né abbia chiesto, e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, la facoltà di modificare la domanda inizialmente introdotta (limitando la pronunzia sollecitata all'an debeatur) è precluso allo stesso, in corso di causa, modificare le originarie richieste;
né la tardività della nuova domanda può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23855/2024 del 05/09/2024). Ciò in quanto “se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, limitare la condanna all'an debeatur (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (cfr. Cass. n. 8581/2022, n. 9952/2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23855/2024 del 05/09/2024, cit.). 2.2 Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente aveva agito con ricorso iscritto al n. 17488/2008 R.G. domandando al Tribunale di Roma di voler
“accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in ricorso, che la posizione individuale previdenziale maturata dai ricorrenti presso il Fondo di quiescenza e previdenza per il personale della di Roma (…) Controparte_2 corrisponde alle seguenti somme: (…) c) 109.651,34 euro”. Parte_1
3 La “omessa quantificazione delle posizioni previdenziali individuali dei ricorrenti” era motivo di specifico gravame (capo III del ricorso in appello) da parte del ricorrente avverso la sentenza n. 2685/2010, emessa dal Tribunale di
Roma a definizione dei giudizi riuniti. Con pronuncia n. 5431/2015 del 20/7/2015, la Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza impugnata, riconosciuto il diritto degli interessati alla portabilità della propria posizione contributiva individuale, sulla scorta dei principi chiariti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 477 del 14/1/2015 - e respinta la contraria tesi secondo la quale il Fondo costituirebbe “una mera posta di bilancio” - ha osservato come “l'operazione di estrapolazione della posizione (…) è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo-previdenziale”, cui la stessa Suprema Corte non aveva invero proceduto “atteso che nella fattispecie il computo matematico era di chiara semplicità, dovendosi trasferire esclusivamente i contributi (facilmente calcolabili ed individuabili) versati dal datore di lavoro”. Nel caso, di contro, sottoposto all'esame della Corte di Appello di Roma
“in ordine al problema “quantificazione”, però, la situazione che ci occupa è diversa rispetto a quella affrontata dalle Sezioni Unite che, giova ripetere, si sono trovate di fronte ad un computo assai semplice. Qui, invece, il problema sorge a causa della oggettiva carenza di sottoconti riepilogativi degli accantonamenti aziendali individuali. Che però detta posizione non sia la mera sommatoria della contribuzione aziendale e che, quindi, il lavoratore non possa disporne come bene entrato nel suo patrimonio quale “retribuzione differita” in funzione previdenziale può effettivamente dedursi dalle pronunce della Corte di Legittimità che, erroneamente, invoca quale “orientamento” CP_1 contrario alle Sezioni Unite n. 477/2015” (cfr. Corte di Appello di Roma, n. 5431/2015 del 20/7/2015, tra le odierne parti in causa). Di talché la Corte, esaminata diffusamente la materia, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di quantificazione introdotta, bensì osservato che, poiché la disponibilità rivendicata dai ricorrenti non può che essere limitata ad una sorta di “zainetto virtuale” sulla base dei criteri e delle metodologie attuariali usualmente impiegate per la definizione delle posizioni individuali, non può che farsi ricorso, per la quantificazione, in assenza di un criterio univoco, non indicato neppure dalle Sezioni Unite, a criteri “concordati convenzionali”, sicché a quelli concordati tra l'azienda e le organizzazioni sindacali nel verbale del 22/12/2009, sulla scorta dei quali pervenirsi ad un calcolo in via equitativa. Afferma la Corte romana: “deve pervenirsi, allora, alla conclusione che effettivamente non vi è un criterio univoco - neppure individuato dalle Sezioni Unite - per pervenirsi al computo di detta posizione individuale, con conseguente incertezza sulla sua individuazione. Infatti, Cass. n. 27438/13 e Cass. n. 23070/13 affermano che enuclea abile e quantificabile una posizione individuale secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla
4 matematica attuariale;
Cass. n. 7161/13, pur richiamando tali metodologie, precisa eventualmente con l'ausilio del consulente tecnico e secondo metodi attuariali”. Poiché, come ha ben spiegato Cass. 17567/2002, la posizione previdenziale individuale è ciò che risulta dai finanziamenti sia del lavoratore che del datore di lavoro, essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che risulta determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo. Di talché, chiamata a determinare il valore della posizione previdenziale individuale maturata dal ricorrente, la Corte romana ha affermato che
“l'operazione è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo-previdenziale (…). Ed allora, come già evidenziato dal giudice di prime cure - senza che alcuna delle parti in causa abbia mai mosso alcuna doglianza - era rimesso sicuramente a criteri concordati convenzionali l'adeguamento anche dei fondi preesistenti alla nuova disciplina, sicché - anche in via equitativa - ben si può far riferimento ai fini della individuazione di detto valore ai criteri concordati tra l'azienda e le OO.SS. nel verbale del 22/12/09, così come già affermato da questa corte in caso analogo”, espressamente richiamato. Esposto diffusamente il contenuto di tali accordi e le formule in essi richiamate, anche con esteso richiamo testuale al proprio precedente del 7/5/2015 (in causa + altri c/ , la Corte di Appello di Roma Pt_3 CP_1 perveniva, pertanto, ad affermare il diritto del ricorrente “alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CNR, valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensioni ex CRR in data 22/12/2009, come meglio specificato in motivazione, condannando a provvedere di conseguenza”. Controparte_1
2.3 Così compiutamente esaminata la sentenza n. 5431/2015 del 20/7/2015 emessa dalla Corte di Appello di Roma, deve convenirsi che non di omessa pronuncia sul capo di domanda, pertanto, si sia trattato, bensì della analitica indicazione di criteri equitativi, già concordati tra le parti sindacali, per la valorizzazione della posizione contributiva del ricorrente. Non intendendo accogliere né il criterio di quantificazione proposto dai ricorrenti, né quello diverso indicato dalla – entrambi espressamente CP_3 ritenuti inapplicabili - la Corte ha indicato la necessità di ricorrere ad una valorizzazione equitativa, impossibile in quel giudizio, per la quale ha, tuttavia, fornito, analitici criteri. Non v'era motivo, per tale ragione, che il ricorrente proponesse ricorso, anche incidentale, in Cassazione, avverso il capo di pronuncia, dovendo a quel punto essere necessariamente rimessa all'adempimento delle parti, secondo i
5 criteri indicati, - o, in difetto, a nuovo giudizio - la valorizzazione della sua posizione contributiva. Sulla scorta di tali considerazioni, non si ravvisa violazione alcuna del giudicato esterno e del divieto di ne bis in idem.
3. Nel merito, passato in giudicato l'accertamento del diritto alla portabilità della posizione contributiva individuale del ricorrente presso il Fondo CRR, in difetto di spontaneo adempimento, il ricorrente ne ha domandato la valorizzazione. Occorre considerare che la parte resistente, sin dalla costituzione in giudizio e, ancora, nelle note conclusive autorizzate, ha censurato la carenza di allegazione dell'atto introduttivo, deducendo come la domanda, in quanto non supportata da idonea documentazione, fosse da respingere allo stato degli atti, non potendo la consulenza tecnica, pur invocata, supplire alle carenze probatorie degli atti introduttivi. Pur non potendo che condividersi l'impostazione di diritto in ordine al valore della CTU, si osserva che, tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente avesse allegato la lettera di assunzione alle dipendenze della Controparte_2
da cui già si evincevano la decorrenza del rapporto e il livello di
[...] inquadramento, nonché la consulenza di calcolo attuariale affidata al Dott.
, reiteratamente richiamata in ricorso, nella quale, seppur Per_1 sinteticamente, erano esposti i necessari dati di computo. La relazione di consulenza era, poi, redatta in applicazione della medesima formula indicata dalla Corte di Appello nella sentenza n. 5431/2015 e mediante il ricorso alle tavole di mortalità poi richieste anche dal perito nominato da questo Tribunale. La sinteticità dell'atto introduttivo non impedisce, invero, l'intellegibilità della domanda né la priva del suo essenziale supporto probatorio. 3.1 Avendo specificamente contestato i conteggi allegati all'atto CP_1 introduttivo, è stata disposta CTU contabile, con richiesta al perito di voler determinare “a quanto ammonti il valore di portabilità della posizione individuale previdenziale del ricorrente presso il Fondo di Quiescenza e Previdenza per il personale della ex da Controparte_2 determinarsi equitativamente secondo i criteri indicati dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015 del 20/7/2015, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30549/2022 del 18/10/2022, corrispondenti a quelli concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione ex CRR” del 22/12/2009), tenuto specificamente conto che il ricorrente era stato “assunto da
nel novembre 1978, in quiescenza dal gennaio 2015”, secondo i CP_5 criteri analiticamente elencati a pagina 17 della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015).
Il perito nominato - ottenuta l'autorizzazione alla acquisizione di documentazione contenente i dati necessari al computo richiesto, quali le buste
6 paga o le certificazioni uniche mancanti, oltre che le tavole di mortalità 2008 dell'ISTAT e i coefficienti di trasformazione della rendita in valore capitale utilizzati per la redazione del Bilancio Tecnico al 31/12/2008 del Fondo ex
CRR, adoperati per la realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione ex CRR secondo il verbale di accordo del 22/12/2009
- ha proceduto al calcolo secondo la formula “RP x II x AP (max 35 anni) / a. 35 anni = IM (importo integrazione minima nell'anno di pensionamento)” indicati nella sentenza n. 5431/2015. Con la precisazione, secondo quanto già indicato nella pronuncia della Corte di Appello, che: “IM = Importo integrazione minimo anno di pensionamento;
RP = proiezione della retribuzione fino all'anno del pensionamento;
II = indice di intervento individuato convenzionalmente nella misura del 7% della retribuzione dell'anno di pensionamento;
AP = anzianità all'anno del pensionamento”. L'importo di integrazione al minimo (IM) è stato poi trasformato in
(valore attuale di integrazione al minimo) mediante l'attualizzazione, al CP_6
31/12/2008, dell'importo calcolato assumendo, come previsto, il tasso utilizzato per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR pari al 5,50%. Il VAIM è stato successivamente convertito in capitale di mobilità, attraverso l'utilizzo dei coefficienti di trasformazione della rendita in valore capitale, utilizzati per la redazione del Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2008 del Fondo ex CRR. Infine, il CTU ha calcolato gli interessi maturati sulle somme riconosciute ovvero la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulti eventualmente superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. 3.2 Sulla base del computo eseguito, il CTU ha concluso la sua relazione affermando che il credito vantato dal ricorrente ammonta a € 43.709,00 di cui € 31.399,22 a titolo di capitale di mobilità e € 12.309,78 a titolo di interessi o rivalutazione. 3.3 All'allegato 7 della relazione di consulenza sono prodotte le osservazioni critiche ricevute dal CTP di cui il CTU ha replicato, CP_1 senza ravvisare la necessità di adeguare i propri conteggi.
Ciò in quanto il CTU ha riscontrato una sostanziale condivisione da parte del CTP dell'elaborato trasmesso, sia per i criteri di sviluppo che per le risultanze numeriche, avendo il consulente della Banca evidenziato che il dato retributivo utilizzato rappresenti una buona approssimazione del dato proiettato, in quanto rappresenta l'ultimo reddito dell'anno di pensionamento;
che lo sviluppo del calcolo del capitale di mobilità segue in modo coerente quanto disposto dall'articolo 4 del Verbale e che, in sostanza, può concordare con i risultati ottenuti, sia per il capitale di mobilità che per gli interessi maturati. Di contro, non risultano osservazioni critiche trasmesse al CTU da parte del CTP di parte ricorrente, pur presente alle operazioni peritali.
7 Non avendo ravvisato la necessità di modificare i precedenti conteggi, il CTU ha confermato le conclusioni già riportate al § 3.2. 3.4 Nell'ulteriore termine per note conclusive concesso, parte resistente, pur diffusamente reiterando le proprie censure e osservazioni, non ha esposto ulteriori specifici rilievi alle conclusioni rassegnate dal CTU. La parte ricorrente, dal canto proprio, ha dichiarato di condividere la determinazione dell'importo dovuto al ricorrente a titolo di capitale di mobilità, indicato dal perito in quello di € 31.399,22. Solo, ha rilevato che dalla relazione di consulenza non sarebbe possibile evincere il dies a quo per il computo degli interessi e della rivalutazione. A tale scopo, tuttavia, è sufficiente richiamare l'Allegato 5 della perizia, nella quale è chiaramente indicato: “Data da cui decorrono gli interessi: 31/12/2008. Data finale del calcolo degli interessi: 31/07/2024”. Di talché, è precisato che, se il credito complessivo originale è € 31.399,22 e il nuovo capitale aggiunto è € 0, gli interessi totali maturati ammontano a € 6.651,82, la rivalutazione totale maturata dal 31/12/2008 al 31/07/2024 è € 5.657,97, sicché il totale di interessi e rivalutazione è pari a € 12.309,78 e il saldo finale assomma a € 43.709,00. 3.5 In accoglimento della domanda avanzata in via principale al capo b) delle conclusioni del ricorso, deve pertanto essere condannata Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo riconosciuto di € 43.709,00, corrispondente al valore attuariale della sua posizione contributiva presso il Fondo ex CRR, mentre il ricorso deve essere, per il resto, respinto.
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Debbono essere poste, altresì, a carico della parte resistente risultata soccombente le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa questione ed eccezione assorbita o respinta, condanna a corrispondere al ricorrente, per i titoli Controparte_1 meglio precisati in parte motiva, l'importo di € 43.709,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
8 Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna al pagamento delle spese di CTU contabile, Controparte_1 liquidate con separato decreto. Roma, 11 febbraio 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9868/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Battisti, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: portabilità della posizione contributiva, valore attuariale. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 9/3/2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto sin dal 20/11/1978 alle dipendenze della
[...]
successivamente fusa per incorporazione dapprima in Controparte_2
e, successivamente, in e che il Controparte_3 Controparte_1 rapporto di lavoro era proseguito ininterrottamente sino al 31/12/2014, con inquadramento nell'Area 3, Livello 4; - di essere stato iscritto per tutto il periodo dal 20/11/1978 al 31/12/2014 al Fondo di previdenza complementare per i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. (Fondo CRR), sul quale erano effettuati versamenti sia a carico dei dipendenti che del datore di lavoro;
- di avere promosso ricorso giurisdizionale avverso al fine Controparte_1 di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla portabilità e/o alla liquidazione degli accantonamenti risultanti a suo nome nel Fondo CRR, respinto in primo grado e successivamente accolto dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 5431/2015 del 20/7/2015, poi confermata dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 30549/2022, con la quale era riconosciuto il suo diritto “alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CRR, valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensioni ex CRR” del 22/12/2009, con condanna di a CP_1 provvedere in conseguenza. Avendo affidato il conteggio ad un proprio consulente attuario, sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte, il ricorrente domandava di voler:
“accertare e dichiarare che, in forza del diritto alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CRR riconosciuto con sentenza n. 5431/2015 della Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro, confermata dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con Sentenza n. 30549/2022, il credito vantato dal Sig. nei confronti della Parte_2
ammonta ad € 80.582,61 ovvero alla diversa somma Controparte_4 accertata mediante apposita CTU;
b) per l'effetto condannare la CP_4
), al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 80.582,61,
[...] ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda all'effettivo versamento”, con vittoria di spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1 violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem e, nel merito, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti. Ravvisatane la necessità, era disposta ed esperita CTU contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, deve, in primo luogo, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa resistente.
2 ha, invero, eccepito che la domanda di quantificazione Controparte_1 specifica del credito del ricorrente e condanna della alla corresponsione CP_3 del relativo controvalore all'interessato era già stata introdotta con il giudizio di primo grado incardinato dinanzi al Tribunale di Roma al n. 17488/2008 R.G., riunito al n. 13627/2008 R.G.. La sua reintroduzione nel presente giudizio costituirebbe, pertanto, violazione del principio del ne bis in idem, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015, innanzi alla quale era stata riproposta e che sulla stessa ha omesso di pronunciarsi, senza essere impugnata dal ricorrente, neppure con ricorso incidentale. La censura non è condivisibile. 2.1 E' certamente vero che “nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all'accertamento dell'an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007); se è ammissibile una sentenza di condanna generica, ove la domanda sia limitata sin dall'inizio all'accertamento dell'an, una tale limitazione deve essere fatta sin dall'inizio del giudizio, e, cioè, con il ricorso introduttivo;
nelle controversie soggette al cd. rito del lavoro, qualora, come nella specie, l'attore non abbia limitato la propria domanda all'an debeatur nel ricorso introduttivo né abbia chiesto, e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, la facoltà di modificare la domanda inizialmente introdotta (limitando la pronunzia sollecitata all'an debeatur) è precluso allo stesso, in corso di causa, modificare le originarie richieste;
né la tardività della nuova domanda può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23855/2024 del 05/09/2024). Ciò in quanto “se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, limitare la condanna all'an debeatur (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (cfr. Cass. n. 8581/2022, n. 9952/2022)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23855/2024 del 05/09/2024, cit.). 2.2 Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente aveva agito con ricorso iscritto al n. 17488/2008 R.G. domandando al Tribunale di Roma di voler
“accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in ricorso, che la posizione individuale previdenziale maturata dai ricorrenti presso il Fondo di quiescenza e previdenza per il personale della di Roma (…) Controparte_2 corrisponde alle seguenti somme: (…) c) 109.651,34 euro”. Parte_1
3 La “omessa quantificazione delle posizioni previdenziali individuali dei ricorrenti” era motivo di specifico gravame (capo III del ricorso in appello) da parte del ricorrente avverso la sentenza n. 2685/2010, emessa dal Tribunale di
Roma a definizione dei giudizi riuniti. Con pronuncia n. 5431/2015 del 20/7/2015, la Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza impugnata, riconosciuto il diritto degli interessati alla portabilità della propria posizione contributiva individuale, sulla scorta dei principi chiariti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 477 del 14/1/2015 - e respinta la contraria tesi secondo la quale il Fondo costituirebbe “una mera posta di bilancio” - ha osservato come “l'operazione di estrapolazione della posizione (…) è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo-previdenziale”, cui la stessa Suprema Corte non aveva invero proceduto “atteso che nella fattispecie il computo matematico era di chiara semplicità, dovendosi trasferire esclusivamente i contributi (facilmente calcolabili ed individuabili) versati dal datore di lavoro”. Nel caso, di contro, sottoposto all'esame della Corte di Appello di Roma
“in ordine al problema “quantificazione”, però, la situazione che ci occupa è diversa rispetto a quella affrontata dalle Sezioni Unite che, giova ripetere, si sono trovate di fronte ad un computo assai semplice. Qui, invece, il problema sorge a causa della oggettiva carenza di sottoconti riepilogativi degli accantonamenti aziendali individuali. Che però detta posizione non sia la mera sommatoria della contribuzione aziendale e che, quindi, il lavoratore non possa disporne come bene entrato nel suo patrimonio quale “retribuzione differita” in funzione previdenziale può effettivamente dedursi dalle pronunce della Corte di Legittimità che, erroneamente, invoca quale “orientamento” CP_1 contrario alle Sezioni Unite n. 477/2015” (cfr. Corte di Appello di Roma, n. 5431/2015 del 20/7/2015, tra le odierne parti in causa). Di talché la Corte, esaminata diffusamente la materia, non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di quantificazione introdotta, bensì osservato che, poiché la disponibilità rivendicata dai ricorrenti non può che essere limitata ad una sorta di “zainetto virtuale” sulla base dei criteri e delle metodologie attuariali usualmente impiegate per la definizione delle posizioni individuali, non può che farsi ricorso, per la quantificazione, in assenza di un criterio univoco, non indicato neppure dalle Sezioni Unite, a criteri “concordati convenzionali”, sicché a quelli concordati tra l'azienda e le organizzazioni sindacali nel verbale del 22/12/2009, sulla scorta dei quali pervenirsi ad un calcolo in via equitativa. Afferma la Corte romana: “deve pervenirsi, allora, alla conclusione che effettivamente non vi è un criterio univoco - neppure individuato dalle Sezioni Unite - per pervenirsi al computo di detta posizione individuale, con conseguente incertezza sulla sua individuazione. Infatti, Cass. n. 27438/13 e Cass. n. 23070/13 affermano che enuclea abile e quantificabile una posizione individuale secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla
4 matematica attuariale;
Cass. n. 7161/13, pur richiamando tali metodologie, precisa eventualmente con l'ausilio del consulente tecnico e secondo metodi attuariali”. Poiché, come ha ben spiegato Cass. 17567/2002, la posizione previdenziale individuale è ciò che risulta dai finanziamenti sia del lavoratore che del datore di lavoro, essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che risulta determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo. Di talché, chiamata a determinare il valore della posizione previdenziale individuale maturata dal ricorrente, la Corte romana ha affermato che
“l'operazione è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo-previdenziale (…). Ed allora, come già evidenziato dal giudice di prime cure - senza che alcuna delle parti in causa abbia mai mosso alcuna doglianza - era rimesso sicuramente a criteri concordati convenzionali l'adeguamento anche dei fondi preesistenti alla nuova disciplina, sicché - anche in via equitativa - ben si può far riferimento ai fini della individuazione di detto valore ai criteri concordati tra l'azienda e le OO.SS. nel verbale del 22/12/09, così come già affermato da questa corte in caso analogo”, espressamente richiamato. Esposto diffusamente il contenuto di tali accordi e le formule in essi richiamate, anche con esteso richiamo testuale al proprio precedente del 7/5/2015 (in causa + altri c/ , la Corte di Appello di Roma Pt_3 CP_1 perveniva, pertanto, ad affermare il diritto del ricorrente “alla portabilità del valore corrispondente alla propria posizione presso il Fondo CNR, valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensioni ex CRR in data 22/12/2009, come meglio specificato in motivazione, condannando a provvedere di conseguenza”. Controparte_1
2.3 Così compiutamente esaminata la sentenza n. 5431/2015 del 20/7/2015 emessa dalla Corte di Appello di Roma, deve convenirsi che non di omessa pronuncia sul capo di domanda, pertanto, si sia trattato, bensì della analitica indicazione di criteri equitativi, già concordati tra le parti sindacali, per la valorizzazione della posizione contributiva del ricorrente. Non intendendo accogliere né il criterio di quantificazione proposto dai ricorrenti, né quello diverso indicato dalla – entrambi espressamente CP_3 ritenuti inapplicabili - la Corte ha indicato la necessità di ricorrere ad una valorizzazione equitativa, impossibile in quel giudizio, per la quale ha, tuttavia, fornito, analitici criteri. Non v'era motivo, per tale ragione, che il ricorrente proponesse ricorso, anche incidentale, in Cassazione, avverso il capo di pronuncia, dovendo a quel punto essere necessariamente rimessa all'adempimento delle parti, secondo i
5 criteri indicati, - o, in difetto, a nuovo giudizio - la valorizzazione della sua posizione contributiva. Sulla scorta di tali considerazioni, non si ravvisa violazione alcuna del giudicato esterno e del divieto di ne bis in idem.
3. Nel merito, passato in giudicato l'accertamento del diritto alla portabilità della posizione contributiva individuale del ricorrente presso il Fondo CRR, in difetto di spontaneo adempimento, il ricorrente ne ha domandato la valorizzazione. Occorre considerare che la parte resistente, sin dalla costituzione in giudizio e, ancora, nelle note conclusive autorizzate, ha censurato la carenza di allegazione dell'atto introduttivo, deducendo come la domanda, in quanto non supportata da idonea documentazione, fosse da respingere allo stato degli atti, non potendo la consulenza tecnica, pur invocata, supplire alle carenze probatorie degli atti introduttivi. Pur non potendo che condividersi l'impostazione di diritto in ordine al valore della CTU, si osserva che, tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente avesse allegato la lettera di assunzione alle dipendenze della Controparte_2
da cui già si evincevano la decorrenza del rapporto e il livello di
[...] inquadramento, nonché la consulenza di calcolo attuariale affidata al Dott.
, reiteratamente richiamata in ricorso, nella quale, seppur Per_1 sinteticamente, erano esposti i necessari dati di computo. La relazione di consulenza era, poi, redatta in applicazione della medesima formula indicata dalla Corte di Appello nella sentenza n. 5431/2015 e mediante il ricorso alle tavole di mortalità poi richieste anche dal perito nominato da questo Tribunale. La sinteticità dell'atto introduttivo non impedisce, invero, l'intellegibilità della domanda né la priva del suo essenziale supporto probatorio. 3.1 Avendo specificamente contestato i conteggi allegati all'atto CP_1 introduttivo, è stata disposta CTU contabile, con richiesta al perito di voler determinare “a quanto ammonti il valore di portabilità della posizione individuale previdenziale del ricorrente presso il Fondo di Quiescenza e Previdenza per il personale della ex da Controparte_2 determinarsi equitativamente secondo i criteri indicati dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015 del 20/7/2015, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 30549/2022 del 18/10/2022, corrispondenti a quelli concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione ex CRR” del 22/12/2009), tenuto specificamente conto che il ricorrente era stato “assunto da
nel novembre 1978, in quiescenza dal gennaio 2015”, secondo i CP_5 criteri analiticamente elencati a pagina 17 della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5431/2015).
Il perito nominato - ottenuta l'autorizzazione alla acquisizione di documentazione contenente i dati necessari al computo richiesto, quali le buste
6 paga o le certificazioni uniche mancanti, oltre che le tavole di mortalità 2008 dell'ISTAT e i coefficienti di trasformazione della rendita in valore capitale utilizzati per la redazione del Bilancio Tecnico al 31/12/2008 del Fondo ex
CRR, adoperati per la realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione ex CRR secondo il verbale di accordo del 22/12/2009
- ha proceduto al calcolo secondo la formula “RP x II x AP (max 35 anni) / a. 35 anni = IM (importo integrazione minima nell'anno di pensionamento)” indicati nella sentenza n. 5431/2015. Con la precisazione, secondo quanto già indicato nella pronuncia della Corte di Appello, che: “IM = Importo integrazione minimo anno di pensionamento;
RP = proiezione della retribuzione fino all'anno del pensionamento;
II = indice di intervento individuato convenzionalmente nella misura del 7% della retribuzione dell'anno di pensionamento;
AP = anzianità all'anno del pensionamento”. L'importo di integrazione al minimo (IM) è stato poi trasformato in
(valore attuale di integrazione al minimo) mediante l'attualizzazione, al CP_6
31/12/2008, dell'importo calcolato assumendo, come previsto, il tasso utilizzato per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR pari al 5,50%. Il VAIM è stato successivamente convertito in capitale di mobilità, attraverso l'utilizzo dei coefficienti di trasformazione della rendita in valore capitale, utilizzati per la redazione del Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2008 del Fondo ex CRR. Infine, il CTU ha calcolato gli interessi maturati sulle somme riconosciute ovvero la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulti eventualmente superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. 3.2 Sulla base del computo eseguito, il CTU ha concluso la sua relazione affermando che il credito vantato dal ricorrente ammonta a € 43.709,00 di cui € 31.399,22 a titolo di capitale di mobilità e € 12.309,78 a titolo di interessi o rivalutazione. 3.3 All'allegato 7 della relazione di consulenza sono prodotte le osservazioni critiche ricevute dal CTP di cui il CTU ha replicato, CP_1 senza ravvisare la necessità di adeguare i propri conteggi.
Ciò in quanto il CTU ha riscontrato una sostanziale condivisione da parte del CTP dell'elaborato trasmesso, sia per i criteri di sviluppo che per le risultanze numeriche, avendo il consulente della Banca evidenziato che il dato retributivo utilizzato rappresenti una buona approssimazione del dato proiettato, in quanto rappresenta l'ultimo reddito dell'anno di pensionamento;
che lo sviluppo del calcolo del capitale di mobilità segue in modo coerente quanto disposto dall'articolo 4 del Verbale e che, in sostanza, può concordare con i risultati ottenuti, sia per il capitale di mobilità che per gli interessi maturati. Di contro, non risultano osservazioni critiche trasmesse al CTU da parte del CTP di parte ricorrente, pur presente alle operazioni peritali.
7 Non avendo ravvisato la necessità di modificare i precedenti conteggi, il CTU ha confermato le conclusioni già riportate al § 3.2. 3.4 Nell'ulteriore termine per note conclusive concesso, parte resistente, pur diffusamente reiterando le proprie censure e osservazioni, non ha esposto ulteriori specifici rilievi alle conclusioni rassegnate dal CTU. La parte ricorrente, dal canto proprio, ha dichiarato di condividere la determinazione dell'importo dovuto al ricorrente a titolo di capitale di mobilità, indicato dal perito in quello di € 31.399,22. Solo, ha rilevato che dalla relazione di consulenza non sarebbe possibile evincere il dies a quo per il computo degli interessi e della rivalutazione. A tale scopo, tuttavia, è sufficiente richiamare l'Allegato 5 della perizia, nella quale è chiaramente indicato: “Data da cui decorrono gli interessi: 31/12/2008. Data finale del calcolo degli interessi: 31/07/2024”. Di talché, è precisato che, se il credito complessivo originale è € 31.399,22 e il nuovo capitale aggiunto è € 0, gli interessi totali maturati ammontano a € 6.651,82, la rivalutazione totale maturata dal 31/12/2008 al 31/07/2024 è € 5.657,97, sicché il totale di interessi e rivalutazione è pari a € 12.309,78 e il saldo finale assomma a € 43.709,00. 3.5 In accoglimento della domanda avanzata in via principale al capo b) delle conclusioni del ricorso, deve pertanto essere condannata Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo riconosciuto di € 43.709,00, corrispondente al valore attuariale della sua posizione contributiva presso il Fondo ex CRR, mentre il ricorso deve essere, per il resto, respinto.
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita per il periodo in cui la svalutazione risulta superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore riconosciuto della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Debbono essere poste, altresì, a carico della parte resistente risultata soccombente le spese di CTU contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa questione ed eccezione assorbita o respinta, condanna a corrispondere al ricorrente, per i titoli Controparte_1 meglio precisati in parte motiva, l'importo di € 43.709,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
8 Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 5.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna al pagamento delle spese di CTU contabile, Controparte_1 liquidate con separato decreto. Roma, 11 febbraio 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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