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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9316 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1346/2025 R.G.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO Parte_1 C.F._1 ERNESTO MARIA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 prof. MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. DE MATHIA MARIO RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. DIODATA ARDOLINO, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente, assunto in data 01.05.1988 e attualmente operante nel settore Open Access, con inquadramento al 5° livello del CCNL di categoria, agiva nei confronti della società e dell' al fine di ottenere l'accertamento del Controparte_1 CP_2 proprio diritto al riconoscimento, anche per il periodo dal 21.11.2017 al 31.07.2019, del tempo impiegato — inclusi i 30 minuti giornalieri di cosiddetta “franchigia” — per compiere il tragitto tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo e il primo intervento della giornata, nonché tra l'ultimo intervento giornaliero e il rientro alla sede di ricovero, quale orario di lavoro;
per l'effetto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 13.131,96 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 01.07.2013 – 31.07.2019, e la condanna della società
[...] al pagamento della suddetta somma e versamento della corrispondente contribuzione CP_1 previdenziale in favore dell' con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. CP_2 Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, con riferimento al capo di domanda relativo alle asserite differenze retributive, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti;
con vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente anche l' che assumeva la fondatezza della domanda attorea CP_2 in merito alla richiesta di regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con conseguente accertamento — in caso di accoglimento — della retribuzione imponibile e condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi e degli accessori di legge fino al saldo;
con vittoria di spese.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. La questione sottesa al presente giudizio è stata già oggetto di due pronunzie, la sentenza n. 6357/2018 del 10.10.2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli – che ha così statuito: “In parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal nello spostamento dal luogo di ricovero Pt_1 dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro” – e la sentenza n. 1854/2022 della Corte di Appello di Napoli – che ha così statuito: “Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, per il Parte_1 tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri”. Sul punto, e con riferimento specifico alla posizione del , la detta pronuncia di secondo Pt_1 grado nel 2022 ha confermato la correttezza dell'assunto secondo cui questi ha osservato un orario di lavoro nel quale l'azienda ha usufruito per intero dei 15 minuti all'inizio e alla fine della prestazione: “Il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, infatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione. La prova che la franchigia oraria imposta al sig. fosse esattamente di 30 minuti al giorno Pt_1 (15 ad inizio turno e 15 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica. È solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno Collegio, nessuna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore, risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro. Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia.” Tale accertamento, in mancanza di contestazioni diverse ed ulteriori di parte resistente riferite al nuovo periodo temporale oggetto di giudizio sull'an, può valere specificamente anche con riferimento al periodo successivo a quello oggetto della pronuncia del 2018, ovvero fino al 31.07.2019. Le mansioni svolte dal e le modalità di svolgimento della prestazione, già Pt_1 riconosciute nei detti precedenti giudiziari specifici fra le parti, non sono in contestazione, e alle dette pronunce si fa rinvio condividendosi in parte qua le specifiche argomentazioni in fatto e in diritto già espresse ex art. 118 disp. att. c.p.c., lo si ribadisce, in quanto valide ai fini del decidere in mancanza di eccezioni e/o deduzioni in punto di fatto che siano state sollevate in contestazione rispetto a quanto già esaminato e deciso fra le parti. Andando ad esaminare più approfonditamente la questione concernente il quantum dello spettante, in attuazione del giudicato inerente il primo periodo di lavoro, e di quanto si statuisce col presente giudizio, deve disattendersi l'eccezione, sollevata da parte resistente, di prescrizione quinquennale dei crediti, aderendo il giudicante al recente orientamento di legittimità secondo il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-10-2022 n. 30957). E poiché nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato, non è neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti maturati a far data dal 2013, sicchè l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento. Venendo al quantum delle ore di lavoro svolte in regime di c.d. franchigia per il periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2019, il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria. Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n.
1.615 gg. (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 11 e 12) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame. Sul punto parte resistente non ha neppure allegato una erroneità del computo della retribuzione oraria, o nei giorni di presenza. Conclusivamente, possono integralmente recepirsi i conteggi allegati al ricorso e di cui ai detti doc. 11 e 12, in quanto analitici e congrui, ovvero elaborati in conformità ai dati suesposti, e non contestati se non sotto il profilo dell'an dell'astratta spettanza, riconosciuta con la precedente e la presente pronuncia. La domanda va accolta come da dispositivo, con condanna della società resistente al pagamento degli importi così come richiesti nel ricorso introduttivo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore nei limiti della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 L.335/1995 e, quindi, al versamento dei contributi previdenziali maturati dal 01.04.2020 sulle somme richieste. (cfr. ricorso notificato il 9.04.2025). Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente, liquidandosi nei minimi tariffari, considerata la ripetitività dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda, e dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 30 minuti giornalieri, dichiarando che il tempo impiegato da nello spostamento dal luogo di ricovero Parte_1 dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro anche per il periodo fino al 31.7.2019;
- condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel Controparte_1 periodo 01.07.2013 – 31.07.2019, in misura pari ad €. 13.131,96, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili, sui relativi importi mensilmente maturati per differenza, nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali maturati dal 01.04.2020 sulle somme CP_2 richieste;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dei ricorrenti liquidandole in complessivi €. 2.694,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Ernesto Maria Cirillo anticipatario. Napoli, 16/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 16/12/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1346/2025 R.G.
TRA c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO Parte_1 C.F._1 ERNESTO MARIA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 prof. MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. DE MATHIA MARIO RESISTENTE
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. DIODATA ARDOLINO, elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.01.2025, parte ricorrente, assunto in data 01.05.1988 e attualmente operante nel settore Open Access, con inquadramento al 5° livello del CCNL di categoria, agiva nei confronti della società e dell' al fine di ottenere l'accertamento del Controparte_1 CP_2 proprio diritto al riconoscimento, anche per il periodo dal 21.11.2017 al 31.07.2019, del tempo impiegato — inclusi i 30 minuti giornalieri di cosiddetta “franchigia” — per compiere il tragitto tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo e il primo intervento della giornata, nonché tra l'ultimo intervento giornaliero e il rientro alla sede di ricovero, quale orario di lavoro;
per l'effetto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 13.131,96 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 01.07.2013 – 31.07.2019, e la condanna della società
[...] al pagamento della suddetta somma e versamento della corrispondente contribuzione CP_1 previdenziale in favore dell' con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. CP_2 Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, con riferimento al capo di domanda relativo alle asserite differenze retributive, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti;
con vittoria di spese. Si costituiva tempestivamente anche l' che assumeva la fondatezza della domanda attorea CP_2 in merito alla richiesta di regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con conseguente accertamento — in caso di accoglimento — della retribuzione imponibile e condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento dei contributi omessi e degli accessori di legge fino al saldo;
con vittoria di spese.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. La questione sottesa al presente giudizio è stata già oggetto di due pronunzie, la sentenza n. 6357/2018 del 10.10.2018 del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli – che ha così statuito: “In parziale accoglimento della domanda, dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 15 o di 30 minuti e per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dal nello spostamento dal luogo di ricovero Pt_1 dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro” – e la sentenza n. 1854/2022 della Corte di Appello di Napoli – che ha così statuito: “Rigetta l'appello principale e accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, dichiara il diritto di al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, per il Parte_1 tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri”. Sul punto, e con riferimento specifico alla posizione del , la detta pronuncia di secondo Pt_1 grado nel 2022 ha confermato la correttezza dell'assunto secondo cui questi ha osservato un orario di lavoro nel quale l'azienda ha usufruito per intero dei 15 minuti all'inizio e alla fine della prestazione: “Il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto, infatti, è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione. La prova che la franchigia oraria imposta al sig. fosse esattamente di 30 minuti al giorno Pt_1 (15 ad inizio turno e 15 a fine turno) emerge infatti dalla semplice lettura dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 la cui applicazione è pacifica. È solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Conseguentemente, a parere dell'odierno Collegio, nessuna prova o ulteriore deduzione è tenuto a fornire sul punto il lavoratore, risultando definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro. Del resto, anche nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia.” Tale accertamento, in mancanza di contestazioni diverse ed ulteriori di parte resistente riferite al nuovo periodo temporale oggetto di giudizio sull'an, può valere specificamente anche con riferimento al periodo successivo a quello oggetto della pronuncia del 2018, ovvero fino al 31.07.2019. Le mansioni svolte dal e le modalità di svolgimento della prestazione, già Pt_1 riconosciute nei detti precedenti giudiziari specifici fra le parti, non sono in contestazione, e alle dette pronunce si fa rinvio condividendosi in parte qua le specifiche argomentazioni in fatto e in diritto già espresse ex art. 118 disp. att. c.p.c., lo si ribadisce, in quanto valide ai fini del decidere in mancanza di eccezioni e/o deduzioni in punto di fatto che siano state sollevate in contestazione rispetto a quanto già esaminato e deciso fra le parti. Andando ad esaminare più approfonditamente la questione concernente il quantum dello spettante, in attuazione del giudicato inerente il primo periodo di lavoro, e di quanto si statuisce col presente giudizio, deve disattendersi l'eccezione, sollevata da parte resistente, di prescrizione quinquennale dei crediti, aderendo il giudicante al recente orientamento di legittimità secondo il quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-10-2022 n. 30957). E poiché nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato, non è neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti maturati a far data dal 2013, sicchè l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento. Venendo al quantum delle ore di lavoro svolte in regime di c.d. franchigia per il periodo dal 01.07.2013 al 31.07.2019, il calcolo della retribuzione oraria è stabilito dall'art. 40 del CCNL di categoria. Moltiplicando la retribuzione oraria per i giorni di effettiva presenza in servizio, pari a n.
1.615 gg. (come da conteggio e buste paga in atti, doc. 11 e 12) e dividendo il totale per due (poiché sono 30 minuti quelli lavorati in modalità franchigia) si ricava l'importo dovuto al lavoratore per le ore di lavoro svolte in c.d. franchigia per l'intero periodo in esame. Sul punto parte resistente non ha neppure allegato una erroneità del computo della retribuzione oraria, o nei giorni di presenza. Conclusivamente, possono integralmente recepirsi i conteggi allegati al ricorso e di cui ai detti doc. 11 e 12, in quanto analitici e congrui, ovvero elaborati in conformità ai dati suesposti, e non contestati se non sotto il profilo dell'an dell'astratta spettanza, riconosciuta con la precedente e la presente pronuncia. La domanda va accolta come da dispositivo, con condanna della società resistente al pagamento degli importi così come richiesti nel ricorso introduttivo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore nei limiti della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3 L.335/1995 e, quindi, al versamento dei contributi previdenziali maturati dal 01.04.2020 sulle somme richieste. (cfr. ricorso notificato il 9.04.2025). Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente, liquidandosi nei minimi tariffari, considerata la ripetitività dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda, e dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro, il periodo di franchigia di 30 minuti giornalieri, dichiarando che il tempo impiegato da nello spostamento dal luogo di ricovero Parte_1 dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro anche per il periodo fino al 31.7.2019;
- condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel Controparte_1 periodo 01.07.2013 – 31.07.2019, in misura pari ad €. 13.131,96, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili, sui relativi importi mensilmente maturati per differenza, nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali maturati dal 01.04.2020 sulle somme CP_2 richieste;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dei ricorrenti liquidandole in complessivi €. 2.694,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'Avv. Ernesto Maria Cirillo anticipatario. Napoli, 16/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon