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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15366/2025 R.G. promossa da: ata a BRESCIA il 12/08/1959 (CF: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
VA LO
e
, nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. VA CP_2 C.F._2
LO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Capriolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia, collocata anagraficamente presso la residenza della madre in Capriolo, via Balladore n.46, è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2) La casa familiare sita a Capriolo in comproprietà della sig.ra con la madre e Controparte_1 la sorella, da tempo lasciata dal marito, rimane assegnata alla sig.ra . Controparte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 della figlia e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, la somma mensile di € 200,00=, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50 % di tutte le spese straordinarie secondo CP_2 quanto stabilito dal protocollo di intesa del 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5) I coniugi precisano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento”
PER IL DIVORZIO:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Brescia il 03/04/2014 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Capriolo (BS) al n. 3, Parte II, Serie C anno 2014;
• ordinare al Comune di Capriolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia, collocata anagraficamente presso la residenza della madre in Capriolo, via Balladore n.46, è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2) La casa familiare sita a Capriolo in comproprietà della sig.ra con la madre e Controparte_1 la sorella, da tempo lasciata dal marito, rimane assegnata alla sig.ra . Controparte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 della figlia e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, la somma mensile di € 200,00=, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50 % di tutte le spese straordinarie secondo CP_2 quanto stabilito dal protocollo di intesa del 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5) I coniugi precisano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03.04.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2014, parte I, n. 33).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15366/2025 R.G. promossa da: ata a BRESCIA il 12/08/1959 (CF: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
VA LO
e
, nato a [...] il [...] (CF: con l'avv. VA CP_2 C.F._2
LO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 21.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 CP_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Capriolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La figlia, collocata anagraficamente presso la residenza della madre in Capriolo, via Balladore n.46, è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2) La casa familiare sita a Capriolo in comproprietà della sig.ra con la madre e Controparte_1 la sorella, da tempo lasciata dal marito, rimane assegnata alla sig.ra . Controparte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 della figlia e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, la somma mensile di € 200,00=, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50 % di tutte le spese straordinarie secondo CP_2 quanto stabilito dal protocollo di intesa del 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5) I coniugi precisano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento”
PER IL DIVORZIO:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Brescia il 03/04/2014 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Capriolo (BS) al n. 3, Parte II, Serie C anno 2014;
• ordinare al Comune di Capriolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia, collocata anagraficamente presso la residenza della madre in Capriolo, via Balladore n.46, è maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
2) La casa familiare sita a Capriolo in comproprietà della sig.ra con la madre e Controparte_1 la sorella, da tempo lasciata dal marito, rimane assegnata alla sig.ra . Controparte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 della figlia e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, la somma mensile di € 200,00=, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il sig. si obbliga altresì a corrispondere il 50 % di tutte le spese straordinarie secondo CP_2 quanto stabilito dal protocollo di intesa del 14/07/2016 in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5) I coniugi precisano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03.04.2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2014, parte I, n. 33).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
AN TE