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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 193/2025
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL MU, all'esito dell'udienza del 9.12.2025, tenutasi in forma cartolae, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dall'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
GI
ATTORE
e c.f. difeso dall'avv. MORELLO Controparte_1 C.F._2
ES
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto per consegna di beni Parte_1 mobili notificato da in data 9.1.2025, con cui si intimava “di Controparte_1 consegnare entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del presente atto al sig.
C.F. tutti i beni mobili a firma e comunque Controparte_1 C.F._2 realizzati da nella sua disponibilità, nonché di pagare l'importo Controparte_2 di € 250, oltre oneri fiscali per le spese del presente atto..”, fondato sulla sentenza n. 2378/2024 del 5.11.2024 della Corte d'Appello di Bologna che così aveva stabilito:
“- condanna alla restituzione immediata in favore di Parte_1
di tutti i dipinti a firma e comunque realizzati da Controparte_1 CP_2
nella disponibilità della predetta
[...] Pt_1
- dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto in corso di causa quanto alle opere diverse da quelle realizzate da;
Controparte_2
- ferma nel resto la decisione impugnata, condanna a rifondere a Parte_1
i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Controparte_1 per l'intero 1 - come da sentenza impugnata (euro 3.409,00 per compenso;
euro 545 per anticipazioni) quanto al primo grado, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
- in euro 14.000,00 oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge quanto al presente grado di giudizio;
compensa il restante 1/3”.
L'attrice ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dei beni di cui si intima la consegna e per la mancata individuazione dei beni di cui si chiede la restituzione, perché il convenuto avrebbe dovuto indicare dettagliatamente quali sono i dipinti nella disponibilità dell'attrice di cui si chiede la restituzione;
ad aggravare il vizio sopra indicato vi è il fatto che il creditore parla genericamente di beni mobili anziché di dipinti.
Con decreto del 12.2.2025 questo giudice, “ritenuto di non poter sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, facendo l'opponente valere vizi di merito (genericità del petitum) deducibili in sede di impugnazione del titolo (costituito da sentenza); rilevato che il dispositivo della sentenza condanna l'opponente alla restituzione di tutti “i dipinti a firma e comunque realizzati da nella disponibilità della predetta Controparte_2
”; rilevato che il precetto intima l'adempimento dell'obbligo di consegna di Pt_1 tutti i “beni mobili a firma e comunque realizzati da ”; ritenuto, Controparte_2 dunque, di dover sospendere inaudita altera parte il precetto nella parte in cui fa riferimento ai beni mobili diversi dai dipinti”.
L'opposto si costituiva, evidenziando che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al GE in quanto l'opposizione era già iniziata, e, all'udienza del 5.3.2025, non si opponeva alla sospensione del precetto limitatamente ai beni mobili diversi dai dipinti, come disposta con il decreto sopra indicato.
Dunque, questo giudice confermava il decreto del 12.2.2025 e, “ritenuta la non necessità di mutare il rito con trasmissione degli atti al GE, essendo in realtà l'esecuzione già iniziata come evidenziato da parte convenuta, atteso che la fase cautelare si è già conclusa innanzi a questo Giudice e la trasmissione degli atti al GE sarebbe contraria al principio di ragionevole durata del processo;
”, disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.10.2025, le parti chiedevano rinvio per discussione, e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nella misura indicata nel decreto del 12.12.2025.
Da una semplice lettura del dispositvo della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, emerge che il creditore precettante non ha titolo per ottenere la restituzione di tutti i beni mobili a firma o comunque realizzati da nella disponibilità Controparte_2 dell'attrice, ma soltanto dei dipinti a firma o realizzati dal nella CP_2 disponibilità dell'attrice.
2 Va, dunque, accertata l'inesistenza del diritto del di ottenere la restituzione CP_2 dei beni diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da nella Controparte_2 disponibilità di . Parte_1
Da ciò, in forza del principio di conservazione degli atti, non deriva la nullità totale del precetto, ma semplicemente la nullità dello stesso nella parte in cui è stata intimata la consegna dei beni mobili diversi dai dipinti.
Sono, invece, inammissibili le censure relative all'indeterminatezza e indeterminabilità dei dipinti di cui si chiede la restituzione, poiché si tratta di doglianze già esaminate nell'ambito del giudizio di merito (e di ciò l'opponente dà atto anche nel proprio atto di citazione) e, comunque, da esaminare in quel giudizio, con la conseguente inammissibilità, in parte qua, dell'opposizione.
Stante l'esito del giudizio, con parziale soccombenza dell'opponente, le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo in base ai valori minimi in ragioen della scarsa complessità della controversia, vanno compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore, dichiara l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere a esecuzione forzata sui beni mobili diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da nella disponibilità di Controparte_3
Parte_1
b) dichiara l'invalidità del precetto nella sola parte in cui ha intimato la consegna di beni mobili diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da Controparte_3 nella disponibilità di Parte_1
c) dichiara inammissibile nel resto l'opposizione;
d) condanna l'opposto alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate in complessivi € 3.809 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
10/12/2025
Il Giudice
NL MU
3
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL MU, all'esito dell'udienza del 9.12.2025, tenutasi in forma cartolae, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difesa dall'avv. CAPUTO Parte_1 C.F._1
GI
ATTORE
e c.f. difeso dall'avv. MORELLO Controparte_1 C.F._2
ES
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il precetto per consegna di beni Parte_1 mobili notificato da in data 9.1.2025, con cui si intimava “di Controparte_1 consegnare entro il termine di giorni dieci dalla notificazione del presente atto al sig.
C.F. tutti i beni mobili a firma e comunque Controparte_1 C.F._2 realizzati da nella sua disponibilità, nonché di pagare l'importo Controparte_2 di € 250, oltre oneri fiscali per le spese del presente atto..”, fondato sulla sentenza n. 2378/2024 del 5.11.2024 della Corte d'Appello di Bologna che così aveva stabilito:
“- condanna alla restituzione immediata in favore di Parte_1
di tutti i dipinti a firma e comunque realizzati da Controparte_1 CP_2
nella disponibilità della predetta
[...] Pt_1
- dichiara l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto in corso di causa quanto alle opere diverse da quelle realizzate da;
Controparte_2
- ferma nel resto la decisione impugnata, condanna a rifondere a Parte_1
i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Controparte_1 per l'intero 1 - come da sentenza impugnata (euro 3.409,00 per compenso;
euro 545 per anticipazioni) quanto al primo grado, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
- in euro 14.000,00 oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge quanto al presente grado di giudizio;
compensa il restante 1/3”.
L'attrice ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dei beni di cui si intima la consegna e per la mancata individuazione dei beni di cui si chiede la restituzione, perché il convenuto avrebbe dovuto indicare dettagliatamente quali sono i dipinti nella disponibilità dell'attrice di cui si chiede la restituzione;
ad aggravare il vizio sopra indicato vi è il fatto che il creditore parla genericamente di beni mobili anziché di dipinti.
Con decreto del 12.2.2025 questo giudice, “ritenuto di non poter sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, facendo l'opponente valere vizi di merito (genericità del petitum) deducibili in sede di impugnazione del titolo (costituito da sentenza); rilevato che il dispositivo della sentenza condanna l'opponente alla restituzione di tutti “i dipinti a firma e comunque realizzati da nella disponibilità della predetta Controparte_2
”; rilevato che il precetto intima l'adempimento dell'obbligo di consegna di Pt_1 tutti i “beni mobili a firma e comunque realizzati da ”; ritenuto, Controparte_2 dunque, di dover sospendere inaudita altera parte il precetto nella parte in cui fa riferimento ai beni mobili diversi dai dipinti”.
L'opposto si costituiva, evidenziando che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso al GE in quanto l'opposizione era già iniziata, e, all'udienza del 5.3.2025, non si opponeva alla sospensione del precetto limitatamente ai beni mobili diversi dai dipinti, come disposta con il decreto sopra indicato.
Dunque, questo giudice confermava il decreto del 12.2.2025 e, “ritenuta la non necessità di mutare il rito con trasmissione degli atti al GE, essendo in realtà l'esecuzione già iniziata come evidenziato da parte convenuta, atteso che la fase cautelare si è già conclusa innanzi a questo Giudice e la trasmissione degli atti al GE sarebbe contraria al principio di ragionevole durata del processo;
”, disponeva la prosecuzione del giudizio.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.10.2025, le parti chiedevano rinvio per discussione, e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata nella misura indicata nel decreto del 12.12.2025.
Da una semplice lettura del dispositvo della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, emerge che il creditore precettante non ha titolo per ottenere la restituzione di tutti i beni mobili a firma o comunque realizzati da nella disponibilità Controparte_2 dell'attrice, ma soltanto dei dipinti a firma o realizzati dal nella CP_2 disponibilità dell'attrice.
2 Va, dunque, accertata l'inesistenza del diritto del di ottenere la restituzione CP_2 dei beni diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da nella Controparte_2 disponibilità di . Parte_1
Da ciò, in forza del principio di conservazione degli atti, non deriva la nullità totale del precetto, ma semplicemente la nullità dello stesso nella parte in cui è stata intimata la consegna dei beni mobili diversi dai dipinti.
Sono, invece, inammissibili le censure relative all'indeterminatezza e indeterminabilità dei dipinti di cui si chiede la restituzione, poiché si tratta di doglianze già esaminate nell'ambito del giudizio di merito (e di ciò l'opponente dà atto anche nel proprio atto di citazione) e, comunque, da esaminare in quel giudizio, con la conseguente inammissibilità, in parte qua, dell'opposizione.
Stante l'esito del giudizio, con parziale soccombenza dell'opponente, le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo in base ai valori minimi in ragioen della scarsa complessità della controversia, vanno compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore, dichiara l'inesistenza del diritto del convenuto a procedere a esecuzione forzata sui beni mobili diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da nella disponibilità di Controparte_3
Parte_1
b) dichiara l'invalidità del precetto nella sola parte in cui ha intimato la consegna di beni mobili diversi dai dipinti a firma o comunque realizzati da Controparte_3 nella disponibilità di Parte_1
c) dichiara inammissibile nel resto l'opposizione;
d) condanna l'opposto alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate in complessivi € 3.809 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
10/12/2025
Il Giudice
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