Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di TO, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 , nella causa iscritta al n. 4671 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in TO alla Via Salvator Rosa n.4, presso lo Studio degli avvocati Sergio Marchitto e Maria Verdisco , dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'pposizione;
Opponente
CONTRO
nato il [...] a [...] , elett.te dom.to in Telese Terme (BN) CP_1 alla Via Manzoni – Parco Regina delle Rose presso lo studio dell'avv. Milena Monica De
Nicola che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce alla memoria;
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2023 la società cooperativa ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.435/2023 notificato il 31.10.2023 con il quale il
Giudice del Lavoro ha ingiunto la consegna immediata della certificazione unica relativa all'anno 2023 nonché del libro unico del lavoro oltre al pagamento delle spese della procedura.
La ricorrente ha esposto che di avere consegnato la Certificazione Unica 2023 prima della proposizione del ricorso monitorio e che, in relazione al LUL non sussisteva un diritto alla consegna.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell' opposizione in quanto infondata. CP_1
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare si osserva l'incompetenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro
a giudicare questioni in materia di illeciti disciplinari per violazione del codice deontologico che dovranno essere trattate in differente sede
*
ha lavorato alle dipendenze della dal CP_1 Controparte_2
26.5.2019 al 17.2.2023 (cfr. Certificazione Unica ) e ha agito con ricorso monitorio per la consegna della Certificazione Unica relativa all'anno 2023 nonché del LUL.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: se del diritto fatto valere si dà prova scritta...";
A parere della Scrivente, ai sensi della norma richiamata l'ingiunzione di consegna di una cosa mobile determinata è ammissibile solo se sussiste il diritto a tale consegna nel senso che deve esservi una norma di legge che impone la consegna medesima.
Ai sensi dell'art. 7 bis DPR n.600/73 “Certificazioni dei sostituti d'imposta” “I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all' Controparte_3
attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e
[...] CP_4 valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali;
con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nel le ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745” Nel caso in esame, la società quale parte datoriale, era gravata nel corso del rapporto di lavoro dell'obbligo di consegnare la Certificazione Unica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro
Nella specie ha agito per ottenere la certificazione Unica relativa all'anno 2023 CP_1
(pertanto la certificazione unica 2024) e non quella relativa all'anno 2022 (certificazione unica 2023) che invece è stata pacificamente consegnata.
La datrice, non ha fornito la prova documentale di avere consegnato la Certificazione Unica
2024 (ovvero relativa all' anno 2023) e, pertanto, non avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo, ha costretto il lavoratore ad agire in giudizio con azione monitoria per ottenerne la consegna.
È certo, pertanto, che del tutto legittimamente ha agito in giudizio con azione monitoria CP_1 per ottenere la condanna del datore di lavoro alla consegna di quanto a lui spettante.
Analoghe considerazioni valgono per la consegna del libro unico lavoro .E' noto che per giurisprudenza costante il lavoratore ha diritto ad ottenere da parte del datore documentazione comprovante tutti gli elementi del proprio rapporto lavorativo.
Come precisato dalla recente giurisprudenza di merito il libro unico del lavoro equivale ad un cedolino paga integrato con i dettagli della presenza del lavoratore;
serve anche a documentare ad ogni lavoratore lo stato del suo rapporto di lavoro. Esiste, pertanto un legittimo interesse del dipendente ad acquisire informazioni più precise riguardanti il proprio rapporto lavorativo. Il rifiuto del datore di lavoro appare, alla luce dei principi generali del nostro ordinamento assolutamente immotivato e, conseguentemente, non meritevole di tutela poiché, da un lato, non si ravvisa alcun intento emulativo o strumentale da parte del lavoratore e, dall'altro non si riscontra una particolare gravosità e/o onerosità delle operazione richiesta alla società per soddisfare la richiesta informativa” . Va, altresì, richiamata la deliberazione numero 53 del 2006 del Garante che ha rimarcato il diritto del lavoratore di accedere ai dati personali che lo riguardano. Deliberazione, questa, che nella fattispecie assume particolare pregnanza, atteso che la mancata spontanea ottemperanza alla richiesta inoltrata alla società) è stata giustificata anche con esigenze di tutela della privacy. (Corte di appello di Milano sentenza numero 297/ 2018; sento Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 1652/2022).
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
*
Quanto alla domanda di condanna della opponente al pagamento del risarcimento danni per lite temeraria, deve essere rigettata non ritenendo sussistenti i presupposti considerato che in relazione all'obbligo di consegna del LUL esistono oscillazioni interpretative.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.435/2023 e lo dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1030,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
TO, 31.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari