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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2046/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dalle avv.sse Silvia Bianchi e Veronica C.F._2
Di Gregorio, elettivamente domiciliata presso lo studio delle suddette avv.sse sito in Varese, via Albuzzi, 19/21, nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Michele De Lorenzo, C.F._4 elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Lioni, via P.S. Bernardino, 19,
(c.f. , che si è costituito nel corso del giudizio, il CP_3 C.F._5
20 giugno 2025, con le avv.sse Laura Damiani e Sara Frontini, che hanno successivamente rinunciato al mandato,
Le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: divisioni ereditarie.
MOTIVI
e hanno introdotto questo processo per ottenere la divisione di Pt_1 Parte_2 un complesso di immobili ottenuti dalle parti in causa a seguito di varie successioni ereditarie.
Le attrici hanno infatti chiarito che 1) il loro nonno è deceduto a Persona_1
Cantello il 21 settembre 2005, senza lasciare testamento, 2) il loro padre, , è Persona_2 deceduto a Germignaga il 31 agosto 2018, senza lasciare testamento, 3) la loro nonna
è deceduta l'8 novembre 2018, 4) quest'ultima aveva regolato la sua Persona_3 successione con un testamento pubblico, ricevuto dal dott. , notaio in Varese, Per_4 pagina 1 di 7 il 27 aprile 2007.
Le volontà di espresse in tale testamento sono del seguente tenore: “Revoco Persona_3 ogni mia precedente disposizione testamentaria. erede universale mio figlio , nato a [...] il [...] CP_4 Persona_2 con particolare assegnazione della mia casa in Lacedonia alla via Galilei, n. 83, per l'assistenza morale e materiale da lui ricevuta in vita.
Lascio a mio figlio , nato a [...] il [...] la mia quota di CP_3 proprietà del terreno in Lacedonia Contrada Costa del Sorbo mappale 105 foglio 34.
Lascio a mia figlia , nata a [...] il [...] la sola quota Controparte_2 di legittima prevista dalla legge da liquidare in denaro dal mio suddetto erede.
Lascio a mia figlia , nata a [...] il giorno 11 febbraio 1951 a Controparte_1 parziale tacitazione della sua quota di legittima la mia quota di tutti i miei terreni in Lacedonia Contrada Vallone del Merlo al foglio 35 e al foglio 48, impegnando il mio erede al pagamento in denaro dell'eventuale differenza”.
Appare opportuno riassumere i rapporti di parentela che vengono in rilievo per le tre successioni in esame.
e hanno avuto quattro figli, , Persona_1 Persona_3 CP_2 CP_1
e . Quest'ultimo ha avuto due figlie, ovvero le due odierne attrici, CP_3 Persona_2
e . Parte_2 Parte_1
Le attrici hanno chiesto la divisione dei seguenti immobili, pervenuti alle parti in causa in forza delle successioni sopra descritte: abitazione sita in Lacedonia, censita nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 31, part. 1563, intestata a catasto a favore di per 84/1000, CP_3 Controparte_2 per 84/1000, per 84/1000, per 187/500 e CP_1 Parte_1 Parte_2 per 187/500; terreni siti in Lacedonia, censiti nel catasto terreni di tale comune al foglio 35, particella 151, partita 5016, particella 151, partita 5016, particella 152, partita 6886, intestati a catasto a favore di per 166/1000, per 167/1000, CP_3 Controparte_2
per 501/1000, per 166/2000 e per Controparte_1 Parte_2 Parte_1
166/2000; terreno sito in Lacedonia, censito nel catasto terreni di tale comune al foglio 34, particella 105, partita 6886, intestato a catasto a favore di per 1/2, CP_3
per 167/1000, per 167/1000, per Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
166/2000 e per 166/2000. Parte_1
e si sono costituite con comparsa depositata il 5 novembre CP_1 Controparte_2
2023 e hanno precisato di non contestare la pretesa delle attrici di ottenere la divisione.
La difesa delle convenute e ha però affermato che il fondo CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 7 censito al catasto terreni del comune di Lacedonia al foglio 48 non sarebbe mai stato
“nel possesso” di o di e che “il decorso del tempo” Persona_3 CP_1 avrebbe comportato la perdita di qualsiasi diritto su tale fondo.
Le convenute hanno quindi sostenuto che tale fondo non potrebbe rientrare tra i beni da considerare in questo processo.
La difesa delle suddette convenute ha anche sottolineato che ha CP_1 sostenuto le spese per la presentazione delle dichiarazioni di successione riguardanti le eredità relitte da e per un totale di 1.402,86 euro, Persona_1 Persona_3 con necessità di riparto di tali oneri tra gli altri coeredi.
La difesa delle convenute ha inoltre evidenziato che doveva ricevere in Controparte_2 denaro il valore della quota di legittima relativa alla successione testamentaria sopra indicata.
È stata disposta una c.t.u. diretta, tra l'altro, alla predisposizione di un progetto di divisione del compendio immobiliare sopra indicato, con evidenziazione delle eventuali irregolarità edilizie e urbanistiche dei beni immobili comuni.
Si deve ora sottolineare che, a pagina 9 dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, depositato il 10 marzo 2025, per quanto riguarda l'abitazione censita nel catasto fabbricati di Lacedonia al foglio 31, part. 1563, è scritto: “Lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo ha evidenziato la presenza di un locale cucina al posto del garage il cui accesso non è mai stato dimensionato per il passaggio delle auto, un soggiorno conforme al progetto da cui si accede ad una grotta in tufo (accessorio diretto dell'immobile) interrata e fuori del perimetro del fabbricato e non dichiarata né urbanisticamente né catastalmente”.
si è costituito dopo la conclusione delle attività connesse alla c.t.u. e ha CP_3 chiesto che gli sia attribuito il lotto 2 indicato nella prima ipotesi di progetto di divisione predisposta dal c.t.u. o, in subordine, il lotto 2 della seconda ipotesi di progetto di divisione contenuta nel suddetto elaborato, dichiarandosi disponibile al pagamento dei conguagli prospettati sempre dal c.t.u.
Il convenuto si è invece opposto alla richiesta di relativa CP_3 CP_1 al parziale ristoro delle spese da quest'ultima affrontate per le suddette dichiarazioni di successione.
Le attrici hanno respinto i progetti di divisione prospettati dal c.t.u.
Inoltre, le attrici, nella nota con la quale hanno precisato le loro conclusioni, hanno evidenziato che l'immobile censito nel catasto fabbricati di Lacedonia al foglio 31, part. 1563, presenta delle irregolarità edilizie che impediscono la divisione con riferimento allo stesso e hanno quindi chiesto, in via principale, la divisione parziale del compendio indicato nell'atto di citazione, relativa soltanto ai terreni sopra descritti. In subordine, hanno chiesto, per il caso che la difformità edilizia dell'abitazione dovesse essere considerata non ostativa alla divisione e considerato il mancato accordo sui progetti di pagina 3 di 7 divisione prospettati dal c.t.u., che lo scioglimento della comunione avvenga con la vendita dell'intero compendio comune e la successiva divisione del ricavato. In ulteriore subordine, hanno chiesto che sia rimessa la causa sul ruolo per far predisporre un nuovo progetto di divisione, “formando lotti corrispondenti alle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, senza considerare la quota della attrici come un unicum”.
La nota di precisazione delle conclusioni delle convenute e CP_1 Controparte_2 contiene la richiesta di dichiarare esecutivo il secondo progetto di divisione predisposto dal c.t.u., con le disposizioni conseguenti.
Il difensore di ha inoltre ribadito la richiesta di condanna delle CP_1 controparti al pagamento a favore della sua assistita le somme relative alle quote di loro spettanza riguardanti le spese per la presentazione delle suddette dichiarazioni di successione.
Si deve ora rilevare che il c.t.u. ha sostenuto che la difformità edilizia riscontrata con riferimento all'abitazione (quello che doveva essere un garage è invece una cucina) non sarebbe “ostativa all'eventuale vendita dell'immobile”, dato che non vi sarebbe anche una corrispondente difformità catastale.
La tesi del c.t.u. non appare accoglibile.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa è assolutamente costante nel ritenere che il mutamento di destinazione d'uso da garage a locale “abitativo” comporti un aggravio del carico urbanistico e necessiti quindi di un permesso di costruire o di una Scia
“sostitutiva”.
Si deve rilevare che, in questa vicenda, non vi è ragionevolmente stato un cambio di destinazione d'uso, dato che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che l'apertura del locale che doveva essere un garage “non è mai stato dimensionato per il passaggio delle auto”. Il locale in esame è quindi stata una cucina, con ogni evidenza, sin dal completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, lavori eseguiti dopo i danni subiti da tale abitazione a seguito del terremoto del 1980 e conclusi nel 1991.
Si deve quindi concludere che vi è stata una variazione essenziale dal progetto relativo all'abitazione in esame.
Ciò impedisce che possa procedersi alla divisione con riferimento a tale immobile, considerato quanto dispone l'art. 46 D.P.R. n. 380/2001 (è opportuno ribadire che l'immobile è stato ricostruito dopo il sisma dell'Irpinia del 1980 e i relativi lavori sono finiti nel 1991; è inoltre opportuno ricordare che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che il divieto di scioglimento di comunioni previsto dall'art. ult. cit. si applica anche agli immobili acquistati in comunione in forza di successione ereditaria).
Si deve anche sottolineare che l'abitazione sopra descritta presenta anche una difformità catastale, non essendo rappresentata negli elaborati depositati nel competente ufficio la grotta in tufo evidenziata nell'elaborato del c.t.u. pagina 4 di 7 La divisione di tale immobile è quindi impedita anche da quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52/1985.
Escluso quindi che possa procedersi, in mancanza di regolarizzazione della difformità edilizia e della difformità catastale appena descritte, alla divisione dell'intero compendio comune, devono essere esaminate le altre domande delle attrici, dirette ad ottenere una divisione soltanto parziale, avente ad oggetto i terreni comuni.
Ebbene, anche queste domande sono inammissibili, dato che soltanto le attrici hanno chiesto tale divisione parziale e considerato che le altre parti hanno invece in sostanza insistito per la divisione complessiva del compendio immobiliare sopra descritto.
La Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che non può procedersi ad una divisione parziale senza il consenso sul punto di tutti i comunisti, dato che il progetto di divisione deve comprendere, ai sensi dell'art. 789 c.p.c. e, appunto, in assenza di diversa volontà manifestata sul punto da tutti i comproprietari, l'intera massa da dividere. È opportuno rilevare che, secondo una tesi giurisprudenziale, potrebbe procedersi alla divisione parziale anche quando i comunisti diversi da quello che avanza tale domanda non si oppongono a tale richiesta. In questo caso, però, come detto, i convenuti hanno in sostanza insistito per la divisione di tutto il compendio immobiliare comune, senza dichiarare, almeno in subordine, di non opporsi alla divisione parziale chiesta dalle attrici.
Devono quindi essere dichiarate inammissibili tutte le domande dirette ad ottenere una divisione, totale o parziale, degli immobili acquistati dalle parti in causa in base alle tre successioni sopra indicate. Resta pertanto assorbita ogni questione posta dalle convenute e con riferimento al terreno censito al foglio 48 del catasto CP_1 Controparte_2 terreni del comune di Lacedonia.
Resta da esaminare la questione riguardante il riparto delle spese relative alle dichiarazioni di successione presentate per iniziativa di . CP_1
La difesa di ha prodotto la fattura n. 1/2020 emessa dal geom. CP_1 [...]
di Lacedonia per la redazione della dichiarazione di successione Persona_5 riguardante l'eredità relitta da . La fattura riguarda la somma di Persona_3
576,92 euro per compensi e i collegati oneri previdenziali, pari a 23,08 euro, per un totale di 600 euro. Su tale fattura è stata applicata una marca da bollo di 2 euro.
La difesa di ha inoltre prodotto la fattura n. 12/2006 emessa dallo stesso CP_1 geometra per la redazione della dichiarazione di successione riguardante l'eredità relitta da e la conseguente “voltura”. La fattura riguarda la somma di 552,08 Persona_1 euro per compensi e i collegati oneri previdenziali e i.v.a., per un importo complessivo di 689 euro.
La difesa della suddetta convenuta ha anche prodotto due ricevute per “servizi catastali” che dimostrano l'ulteriore spesa di 113,86 euro resa necessarie per la dichiarazione di successione relativa all'eredità relitta da . Persona_1
pagina 5 di 7 Le spese risultanti da tali documenti ammontano a 1.404,86 euro. ha CP_1 invece sostenuto di aver speso, per le suddette attività, 1402,86 euro (non è stata evidentemente considerata la marca da bollo sulla fattura del 2020). Occorre far riferimento a tale ultimo importo, per evitare il vizio di ultrapetizione della sentenza.
ha chiesto espressamente soltanto con la nota di precisazione delle CP_1 conclusioni la condanna delle controparti (evidentemente la domanda riguarda i coeredi non difesi dal suo stesso avvocato) a rifonderle, per le quote di spettanza, tali spese.
Si deve però ritenere che tale condanna sia stata comunque chiesta già con la comparsa di costituzione e risposta, dato che il contenuto di tale atto dimostra chiaramente che la convenuta non ha inteso limitare la tutela del suo diritto ad un semplice accertamento dei suoi crediti.
La pretesa di è pienamente giustificata, dato che la presentazione della CP_1 dichiarazione di successione costituisce un obbligo per tutti i chiamati ad un'eredità. Le spese sopra descritte sono quindi risultate oggettivamente utili anche per le altre parti in causa, che devono rifondere alla stessa le quote di loro spettanza. Non è CP_1 stata eccepita la prescrizione di alcuna pretesa di . CP_1
Per la successione di , la spesa di 802,86 euro avrebbe dovuto essere Persona_1 ripartita, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, tra la vedova, per un terzo, e i quattro figli del de cuius, per due dodicesimi ciascuno, ai sensi degli artt. 566, 581 e 752 c.c.
La quota riferibile alla vedova era quindi pari a 267,62 euro.
La quota di ciascuno dei figli era pari a 133,81 euro.
La quota riferibile a , a seguito del decesso di quest'ultimo, deve essere Persona_2 considerata come divisa tra le sue figlie.
La quota di deve essere divisa tra le figlie dell'erede universale Persona_3 premorto, ovvero tra e , e i legatari riportati nel testamento. Sui Pt_1 Parte_2 legatari la spesa deve gravare per la quota di legittima agli stessi spettante sulla successione della loro madre, considerato quanto disposto nel testamento, e quindi per due dodicesimi ciascuno. Un mezzo deve essere diviso tra le eredi del figlio premorto, erede universale.
Ciascuna delle figlie di deve quindi corrispondere a la Persona_2 CP_1 somma di 133,81 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo (non è invece dovuta la rivalutazione monetaria chiesta dalla convenuta, considerato che si tratta di debito di valuta).
deve corrispondere a la somma di 178,41 euro, oltre CP_3 CP_1 interessi legali da ciascun esborso al saldo.
Per la successione di , la spesa di 600 euro avrebbe dovuto essere Persona_3 ripartita, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, tra le nipoti pagina 6 di 7 e , per un quarto ciascuna, e tra ciascun figlio superstite, per due Pt_1 Parte_2 dodicesimi ciascuno.
Ciascuna delle figlie di deve quindi corrispondere a la Persona_2 CP_1 somma di 150 euro, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
deve corrispondere a la somma di 100 euro, oltre interessi CP_3 CP_1 legali da ciascun esborso al saldo.
In conclusione, e devono pagare a 283,81 euro Pt_1 Parte_2 CP_1 ciascuna, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo.
deve pagare e 278,41 euro, oltre interessi legali da CP_3 CP_1 ciascun esborso al saldo.
Considerato che tutte le parti hanno chiesto la divisione, pur in presenza di un ostacolo che porta a dichiarare inammissibile tale richiesta, e considerato che la domanda di condanna riguardante le somme relative agli esborsi per la presentazione delle dichiarazioni di successione è decisamente marginale nella regolazione dell'intera vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese per la c.t.u. devono essere ripartite in quote uguali tra tutte le parti in causa, sempre considerato l'esito di questo giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibili le domande di divisione, totale o parziale, del compendio immobiliare sopra indicato formulate dalle parti.
Accertato che ha sostenuto le spese per la presentazione delle citate CP_1 dichiarazioni di successione e che tali spese sono andate a vantaggio di tutti i chiamati a tali eredità e dei legatari, condanna a pagare a 283,81 Parte_1 CP_1 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo, condanna a Parte_2 pagare a 283,81 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo, CP_1 condanna a pagare a 278,41 euro, oltre interessi legali da CP_3 CP_1 ciascun esborso al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di tutte le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in parti uguali.
Varese, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2046/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dalle avv.sse Silvia Bianchi e Veronica C.F._2
Di Gregorio, elettivamente domiciliata presso lo studio delle suddette avv.sse sito in Varese, via Albuzzi, 19/21, nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Michele De Lorenzo, C.F._4 elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in Lioni, via P.S. Bernardino, 19,
(c.f. , che si è costituito nel corso del giudizio, il CP_3 C.F._5
20 giugno 2025, con le avv.sse Laura Damiani e Sara Frontini, che hanno successivamente rinunciato al mandato,
Le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: divisioni ereditarie.
MOTIVI
e hanno introdotto questo processo per ottenere la divisione di Pt_1 Parte_2 un complesso di immobili ottenuti dalle parti in causa a seguito di varie successioni ereditarie.
Le attrici hanno infatti chiarito che 1) il loro nonno è deceduto a Persona_1
Cantello il 21 settembre 2005, senza lasciare testamento, 2) il loro padre, , è Persona_2 deceduto a Germignaga il 31 agosto 2018, senza lasciare testamento, 3) la loro nonna
è deceduta l'8 novembre 2018, 4) quest'ultima aveva regolato la sua Persona_3 successione con un testamento pubblico, ricevuto dal dott. , notaio in Varese, Per_4 pagina 1 di 7 il 27 aprile 2007.
Le volontà di espresse in tale testamento sono del seguente tenore: “Revoco Persona_3 ogni mia precedente disposizione testamentaria. erede universale mio figlio , nato a [...] il [...] CP_4 Persona_2 con particolare assegnazione della mia casa in Lacedonia alla via Galilei, n. 83, per l'assistenza morale e materiale da lui ricevuta in vita.
Lascio a mio figlio , nato a [...] il [...] la mia quota di CP_3 proprietà del terreno in Lacedonia Contrada Costa del Sorbo mappale 105 foglio 34.
Lascio a mia figlia , nata a [...] il [...] la sola quota Controparte_2 di legittima prevista dalla legge da liquidare in denaro dal mio suddetto erede.
Lascio a mia figlia , nata a [...] il giorno 11 febbraio 1951 a Controparte_1 parziale tacitazione della sua quota di legittima la mia quota di tutti i miei terreni in Lacedonia Contrada Vallone del Merlo al foglio 35 e al foglio 48, impegnando il mio erede al pagamento in denaro dell'eventuale differenza”.
Appare opportuno riassumere i rapporti di parentela che vengono in rilievo per le tre successioni in esame.
e hanno avuto quattro figli, , Persona_1 Persona_3 CP_2 CP_1
e . Quest'ultimo ha avuto due figlie, ovvero le due odierne attrici, CP_3 Persona_2
e . Parte_2 Parte_1
Le attrici hanno chiesto la divisione dei seguenti immobili, pervenuti alle parti in causa in forza delle successioni sopra descritte: abitazione sita in Lacedonia, censita nel catasto fabbricati di tale comune al foglio 31, part. 1563, intestata a catasto a favore di per 84/1000, CP_3 Controparte_2 per 84/1000, per 84/1000, per 187/500 e CP_1 Parte_1 Parte_2 per 187/500; terreni siti in Lacedonia, censiti nel catasto terreni di tale comune al foglio 35, particella 151, partita 5016, particella 151, partita 5016, particella 152, partita 6886, intestati a catasto a favore di per 166/1000, per 167/1000, CP_3 Controparte_2
per 501/1000, per 166/2000 e per Controparte_1 Parte_2 Parte_1
166/2000; terreno sito in Lacedonia, censito nel catasto terreni di tale comune al foglio 34, particella 105, partita 6886, intestato a catasto a favore di per 1/2, CP_3
per 167/1000, per 167/1000, per Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
166/2000 e per 166/2000. Parte_1
e si sono costituite con comparsa depositata il 5 novembre CP_1 Controparte_2
2023 e hanno precisato di non contestare la pretesa delle attrici di ottenere la divisione.
La difesa delle convenute e ha però affermato che il fondo CP_1 Controparte_2
pagina 2 di 7 censito al catasto terreni del comune di Lacedonia al foglio 48 non sarebbe mai stato
“nel possesso” di o di e che “il decorso del tempo” Persona_3 CP_1 avrebbe comportato la perdita di qualsiasi diritto su tale fondo.
Le convenute hanno quindi sostenuto che tale fondo non potrebbe rientrare tra i beni da considerare in questo processo.
La difesa delle suddette convenute ha anche sottolineato che ha CP_1 sostenuto le spese per la presentazione delle dichiarazioni di successione riguardanti le eredità relitte da e per un totale di 1.402,86 euro, Persona_1 Persona_3 con necessità di riparto di tali oneri tra gli altri coeredi.
La difesa delle convenute ha inoltre evidenziato che doveva ricevere in Controparte_2 denaro il valore della quota di legittima relativa alla successione testamentaria sopra indicata.
È stata disposta una c.t.u. diretta, tra l'altro, alla predisposizione di un progetto di divisione del compendio immobiliare sopra indicato, con evidenziazione delle eventuali irregolarità edilizie e urbanistiche dei beni immobili comuni.
Si deve ora sottolineare che, a pagina 9 dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, depositato il 10 marzo 2025, per quanto riguarda l'abitazione censita nel catasto fabbricati di Lacedonia al foglio 31, part. 1563, è scritto: “Lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo ha evidenziato la presenza di un locale cucina al posto del garage il cui accesso non è mai stato dimensionato per il passaggio delle auto, un soggiorno conforme al progetto da cui si accede ad una grotta in tufo (accessorio diretto dell'immobile) interrata e fuori del perimetro del fabbricato e non dichiarata né urbanisticamente né catastalmente”.
si è costituito dopo la conclusione delle attività connesse alla c.t.u. e ha CP_3 chiesto che gli sia attribuito il lotto 2 indicato nella prima ipotesi di progetto di divisione predisposta dal c.t.u. o, in subordine, il lotto 2 della seconda ipotesi di progetto di divisione contenuta nel suddetto elaborato, dichiarandosi disponibile al pagamento dei conguagli prospettati sempre dal c.t.u.
Il convenuto si è invece opposto alla richiesta di relativa CP_3 CP_1 al parziale ristoro delle spese da quest'ultima affrontate per le suddette dichiarazioni di successione.
Le attrici hanno respinto i progetti di divisione prospettati dal c.t.u.
Inoltre, le attrici, nella nota con la quale hanno precisato le loro conclusioni, hanno evidenziato che l'immobile censito nel catasto fabbricati di Lacedonia al foglio 31, part. 1563, presenta delle irregolarità edilizie che impediscono la divisione con riferimento allo stesso e hanno quindi chiesto, in via principale, la divisione parziale del compendio indicato nell'atto di citazione, relativa soltanto ai terreni sopra descritti. In subordine, hanno chiesto, per il caso che la difformità edilizia dell'abitazione dovesse essere considerata non ostativa alla divisione e considerato il mancato accordo sui progetti di pagina 3 di 7 divisione prospettati dal c.t.u., che lo scioglimento della comunione avvenga con la vendita dell'intero compendio comune e la successiva divisione del ricavato. In ulteriore subordine, hanno chiesto che sia rimessa la causa sul ruolo per far predisporre un nuovo progetto di divisione, “formando lotti corrispondenti alle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, senza considerare la quota della attrici come un unicum”.
La nota di precisazione delle conclusioni delle convenute e CP_1 Controparte_2 contiene la richiesta di dichiarare esecutivo il secondo progetto di divisione predisposto dal c.t.u., con le disposizioni conseguenti.
Il difensore di ha inoltre ribadito la richiesta di condanna delle CP_1 controparti al pagamento a favore della sua assistita le somme relative alle quote di loro spettanza riguardanti le spese per la presentazione delle suddette dichiarazioni di successione.
Si deve ora rilevare che il c.t.u. ha sostenuto che la difformità edilizia riscontrata con riferimento all'abitazione (quello che doveva essere un garage è invece una cucina) non sarebbe “ostativa all'eventuale vendita dell'immobile”, dato che non vi sarebbe anche una corrispondente difformità catastale.
La tesi del c.t.u. non appare accoglibile.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa è assolutamente costante nel ritenere che il mutamento di destinazione d'uso da garage a locale “abitativo” comporti un aggravio del carico urbanistico e necessiti quindi di un permesso di costruire o di una Scia
“sostitutiva”.
Si deve rilevare che, in questa vicenda, non vi è ragionevolmente stato un cambio di destinazione d'uso, dato che il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che l'apertura del locale che doveva essere un garage “non è mai stato dimensionato per il passaggio delle auto”. Il locale in esame è quindi stata una cucina, con ogni evidenza, sin dal completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, lavori eseguiti dopo i danni subiti da tale abitazione a seguito del terremoto del 1980 e conclusi nel 1991.
Si deve quindi concludere che vi è stata una variazione essenziale dal progetto relativo all'abitazione in esame.
Ciò impedisce che possa procedersi alla divisione con riferimento a tale immobile, considerato quanto dispone l'art. 46 D.P.R. n. 380/2001 (è opportuno ribadire che l'immobile è stato ricostruito dopo il sisma dell'Irpinia del 1980 e i relativi lavori sono finiti nel 1991; è inoltre opportuno ricordare che le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che il divieto di scioglimento di comunioni previsto dall'art. ult. cit. si applica anche agli immobili acquistati in comunione in forza di successione ereditaria).
Si deve anche sottolineare che l'abitazione sopra descritta presenta anche una difformità catastale, non essendo rappresentata negli elaborati depositati nel competente ufficio la grotta in tufo evidenziata nell'elaborato del c.t.u. pagina 4 di 7 La divisione di tale immobile è quindi impedita anche da quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52/1985.
Escluso quindi che possa procedersi, in mancanza di regolarizzazione della difformità edilizia e della difformità catastale appena descritte, alla divisione dell'intero compendio comune, devono essere esaminate le altre domande delle attrici, dirette ad ottenere una divisione soltanto parziale, avente ad oggetto i terreni comuni.
Ebbene, anche queste domande sono inammissibili, dato che soltanto le attrici hanno chiesto tale divisione parziale e considerato che le altre parti hanno invece in sostanza insistito per la divisione complessiva del compendio immobiliare sopra descritto.
La Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che non può procedersi ad una divisione parziale senza il consenso sul punto di tutti i comunisti, dato che il progetto di divisione deve comprendere, ai sensi dell'art. 789 c.p.c. e, appunto, in assenza di diversa volontà manifestata sul punto da tutti i comproprietari, l'intera massa da dividere. È opportuno rilevare che, secondo una tesi giurisprudenziale, potrebbe procedersi alla divisione parziale anche quando i comunisti diversi da quello che avanza tale domanda non si oppongono a tale richiesta. In questo caso, però, come detto, i convenuti hanno in sostanza insistito per la divisione di tutto il compendio immobiliare comune, senza dichiarare, almeno in subordine, di non opporsi alla divisione parziale chiesta dalle attrici.
Devono quindi essere dichiarate inammissibili tutte le domande dirette ad ottenere una divisione, totale o parziale, degli immobili acquistati dalle parti in causa in base alle tre successioni sopra indicate. Resta pertanto assorbita ogni questione posta dalle convenute e con riferimento al terreno censito al foglio 48 del catasto CP_1 Controparte_2 terreni del comune di Lacedonia.
Resta da esaminare la questione riguardante il riparto delle spese relative alle dichiarazioni di successione presentate per iniziativa di . CP_1
La difesa di ha prodotto la fattura n. 1/2020 emessa dal geom. CP_1 [...]
di Lacedonia per la redazione della dichiarazione di successione Persona_5 riguardante l'eredità relitta da . La fattura riguarda la somma di Persona_3
576,92 euro per compensi e i collegati oneri previdenziali, pari a 23,08 euro, per un totale di 600 euro. Su tale fattura è stata applicata una marca da bollo di 2 euro.
La difesa di ha inoltre prodotto la fattura n. 12/2006 emessa dallo stesso CP_1 geometra per la redazione della dichiarazione di successione riguardante l'eredità relitta da e la conseguente “voltura”. La fattura riguarda la somma di 552,08 Persona_1 euro per compensi e i collegati oneri previdenziali e i.v.a., per un importo complessivo di 689 euro.
La difesa della suddetta convenuta ha anche prodotto due ricevute per “servizi catastali” che dimostrano l'ulteriore spesa di 113,86 euro resa necessarie per la dichiarazione di successione relativa all'eredità relitta da . Persona_1
pagina 5 di 7 Le spese risultanti da tali documenti ammontano a 1.404,86 euro. ha CP_1 invece sostenuto di aver speso, per le suddette attività, 1402,86 euro (non è stata evidentemente considerata la marca da bollo sulla fattura del 2020). Occorre far riferimento a tale ultimo importo, per evitare il vizio di ultrapetizione della sentenza.
ha chiesto espressamente soltanto con la nota di precisazione delle CP_1 conclusioni la condanna delle controparti (evidentemente la domanda riguarda i coeredi non difesi dal suo stesso avvocato) a rifonderle, per le quote di spettanza, tali spese.
Si deve però ritenere che tale condanna sia stata comunque chiesta già con la comparsa di costituzione e risposta, dato che il contenuto di tale atto dimostra chiaramente che la convenuta non ha inteso limitare la tutela del suo diritto ad un semplice accertamento dei suoi crediti.
La pretesa di è pienamente giustificata, dato che la presentazione della CP_1 dichiarazione di successione costituisce un obbligo per tutti i chiamati ad un'eredità. Le spese sopra descritte sono quindi risultate oggettivamente utili anche per le altre parti in causa, che devono rifondere alla stessa le quote di loro spettanza. Non è CP_1 stata eccepita la prescrizione di alcuna pretesa di . CP_1
Per la successione di , la spesa di 802,86 euro avrebbe dovuto essere Persona_1 ripartita, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, tra la vedova, per un terzo, e i quattro figli del de cuius, per due dodicesimi ciascuno, ai sensi degli artt. 566, 581 e 752 c.c.
La quota riferibile alla vedova era quindi pari a 267,62 euro.
La quota di ciascuno dei figli era pari a 133,81 euro.
La quota riferibile a , a seguito del decesso di quest'ultimo, deve essere Persona_2 considerata come divisa tra le sue figlie.
La quota di deve essere divisa tra le figlie dell'erede universale Persona_3 premorto, ovvero tra e , e i legatari riportati nel testamento. Sui Pt_1 Parte_2 legatari la spesa deve gravare per la quota di legittima agli stessi spettante sulla successione della loro madre, considerato quanto disposto nel testamento, e quindi per due dodicesimi ciascuno. Un mezzo deve essere diviso tra le eredi del figlio premorto, erede universale.
Ciascuna delle figlie di deve quindi corrispondere a la Persona_2 CP_1 somma di 133,81 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo (non è invece dovuta la rivalutazione monetaria chiesta dalla convenuta, considerato che si tratta di debito di valuta).
deve corrispondere a la somma di 178,41 euro, oltre CP_3 CP_1 interessi legali da ciascun esborso al saldo.
Per la successione di , la spesa di 600 euro avrebbe dovuto essere Persona_3 ripartita, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, tra le nipoti pagina 6 di 7 e , per un quarto ciascuna, e tra ciascun figlio superstite, per due Pt_1 Parte_2 dodicesimi ciascuno.
Ciascuna delle figlie di deve quindi corrispondere a la Persona_2 CP_1 somma di 150 euro, oltre interessi legali dall'esborso al saldo.
deve corrispondere a la somma di 100 euro, oltre interessi CP_3 CP_1 legali da ciascun esborso al saldo.
In conclusione, e devono pagare a 283,81 euro Pt_1 Parte_2 CP_1 ciascuna, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo.
deve pagare e 278,41 euro, oltre interessi legali da CP_3 CP_1 ciascun esborso al saldo.
Considerato che tutte le parti hanno chiesto la divisione, pur in presenza di un ostacolo che porta a dichiarare inammissibile tale richiesta, e considerato che la domanda di condanna riguardante le somme relative agli esborsi per la presentazione delle dichiarazioni di successione è decisamente marginale nella regolazione dell'intera vicenda, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese per la c.t.u. devono essere ripartite in quote uguali tra tutte le parti in causa, sempre considerato l'esito di questo giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara inammissibili le domande di divisione, totale o parziale, del compendio immobiliare sopra indicato formulate dalle parti.
Accertato che ha sostenuto le spese per la presentazione delle citate CP_1 dichiarazioni di successione e che tali spese sono andate a vantaggio di tutti i chiamati a tali eredità e dei legatari, condanna a pagare a 283,81 Parte_1 CP_1 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo, condanna a Parte_2 pagare a 283,81 euro, oltre interessi legali da ciascun esborso al saldo, CP_1 condanna a pagare a 278,41 euro, oltre interessi legali da CP_3 CP_1 ciascun esborso al saldo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone a carico di tutte le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in parti uguali.
Varese, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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