Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1931/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c., nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1931/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Parte_1 C.F._1
Biagi e Agnese Zamagna, PEC Email_1
, con studio in Bologna, via Belvedere n.10, come da Email_2 procura alle liti agli atti;
PARTE ATTRICE contro
(P.IVA-C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pagani. PEC CP_1 P.IVA_1 E ecavvocati , presso lo studio del quale in Mantova via della Conciliazione Ema_3 Email_4
n.15, è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti;
PARTE CONVENUTA oggetto: contratto d'opera.
Conclusioni per parte attrice: “Si chiede che il tribunale di Firenze, previa assunzione, se necessario, della testimonianza della sig. sui cap. 7 e 8, dedotti nella memoria ex art. 183, co.6, n. 2 Testimone_1
c.p.c. già ammessi, 1) In via principale, condanni la al pagamento del corrispettivo per le CP_1 prestazioni professionali svolte dalla dott.ssa per l'ideazione, la realizzazione e la Parte_1 ricerca dei capi necessari per la collezione FW 19/20 e per la direzione artistica della CP_2 sfilata che si è tenuta a Roma – , via Angelico n. 52, nel giorno 24 Controparte_3 gennaio 2019, da determinarsi anche in via equitativa, nella somma di € 40.000 o nella diversa somma che risulterà accertata nel corso di causa oltre agli interessi al tasso legale della domanda;
2) In via subordinata condanni la al pagamento della somma di € 10.000,00 espressamente CP_1 riconosciuta quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dalla dott.ssa per Parte_1 la creazione degli ulteriori diciannove capi di abbigliamento donna necessari per integrare la collezione Moda FW 19/20; in ogni caso: respingere la domanda riconvenzionale di Parte_2
inibitoria avanzata dalla b) condanni la al rimborso delle spese del presente CP_1 CP_1 giudizio.” per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito per le motivazioni tutte di cui in narrativa, respingere le domande tutte avanzate dalla dott.ssa perché infondate in fatto e in diritto. In via Parte_1 riconvenzionale, Inibire alla dott.ssa l'uso, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità, del Parte_1 nome e/o dell'immagine e per l'effetto fissare le somme dovute a titolo di penale per ogni CP_1 violazione od inosservanza constatata successivamente al deposito di questo atto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Firenze la società chiedendone la condanna al pagamento dei compensi professionali da CP_1 determinarsi, in via equitativa, nell'importo di € 40.000,00 e, in via subordinata, di € 10.000,00.
A fondamento della propria pretesa, l' attrice, premesso di svolgere quale lavoratrice autonoma, l'attività di stilista nel settore dell'abbigliamento e in particolare nel luxury ready to wear, ha dedotto:
- di aver ricevuto l'incarico da di ideare e sviluppare la collezione abbigliamento autunno CP_1 inverno donna 2019/2020 (A/I 19/20) e di consulenza sullo stile degli accessori di cui al contratto d'opera professionale sottoscritto il 3 dicembre 2018 (doc. 4)
- che tale contratto prevedeva: all'art.
2.1 la realizzazione di 27 capi Ready To Wear, la consulenza se specificamente richiesta da della presentazione al pubblico della collezione donna A/I 19- CP_1
20 durante il periodo delle sfilate;
- di aver ricevuto l'incarico da di ideare e sviluppare la collezione abbigliamento donna CP_1
e la collezione maglieria uomo e donna Primavera Estate 2020( PE20) e la consulenza sullo stile degli accessori sottoscrivendo in data 1 marzo 2019 il contratto d'opera professionale ( doc.5);
- di aver ricevuto in data 28 dicembre 2018 l'incarico dall'Amministratore delegato di
[...]
avente ad oggetto la consulenza stilistica aggiuntiva rispetto alla Parte_3 collaborazione già in corso, per la realizzazione di capi di abbigliamento per la sfilata che CP_2 si sarebbe tenuta nei giorni 23-26 gennaio 2019, integrando la Collezione Abbigliamento Autunno Inverno Donna 2019/2020,per il compenso di € 10.000,00;
- che nei giorni successivi il sig. le aveva chiesto di occuparsi anche della direzione artistica Pt_3 della sfilata in quanto non era stato possibile trovare un accordo con la stilista inizialmente scelta sig.
e di aver accettato anche tale incarico;
Parte_4
- che alla riunione del 28 dicembre 2018 era stato definito il team composto da e da Parte_1
i quali si sarebbero occupati della direzione creativa e dell'integrazione dei capi e Controparte_4 degli accessori, rispettivamente, dell'abbigliamento donna e uomo, e che agli stessi furono anche affidate attività strettamente organizzative, di curare personalmente l'avanzamento dei lavori sartoriali per la realizzazione dei capi della sfilata e tenere i rapporti con i fornitori, stante la non disponibilità dei product manager;
N.R.G. 1931/2021
- di essersi occupata, nella sfilata sia del disegno dei bozzetti che della direzione creativa CP_2 della sfilata, dei rapporti con i fornitori della scelta delle materie prime da usare per la creazione dei capi, confrontandosi con le sarte e con le magliaie per la realizzazione dei capi nel costante rapporto con i responsabili di ( doc. 10-12) CP_1
- che alla sfilata del 24 gennaio 2019 sfilarono, per il brand 26 look donna per un CP_2 CP_1 totale di circa 80 articoli di abbigliamento maglieria e accessori, (doc. 13 e 14 e doc.29) di cui 9 capi di abbigliamento e dieci capi di maglieria realizzati integralmente dalla stilista Pt_1
- che, l'evento aveva riscosso successo e che in tale occasione il brand si era distinto per CP_1
l'eleganza e la raffinatezza della collezione presentata (doc.15-24 articoli pubblicati) come riconosciuto alla dalla stessa ( mail Pt_1 Controparte_5 CP_1 doc. 26)
- la richiesta, in via forfetaria, del compenso di € 40.000,00 per l'attività prestata in occasione della sfilata (doc.35) rifiutato dal sig. che aveva risposto che per la sfiltata di era stato Pt_3 Parte_5 previsto solo il compenso di € 10.000,00 ( doc. 36)
- di aver promosso il contenzioso anche per il pagamento della attività di cui ai contratti d'opera professionale stipulati con la convenuta. si è costituita in giudizio eccependo CP_1
- Che la sfilata non poteva essere definita né come haute couture né pret a porter, CP_2 ma come “centro propulsore della moda Italiana emergente” come risulta anche dal sito della società capitolina, alla quale pur non essedo un marchio emergente ma un marchio storico nel CP_1 settore dell'abbigliamento di lusso, aveva scelto di partecipare al fine di dare un segno positivo dopo le vicissitudini precedenti al suo acquisto, avvenuto in sede fallimentare il 28 settembre 2018;
- La stipula del contratto con la stilista il 28.12.2018, dopo lunghe trattative, per la Pt_1 realizzazione delle collezioni donna e accessori che erroneamente riporta la data del 3.12.2018;
- La previsione nella bozza del contratto per la collezione AI 19/20 in allegato alla mail del 18.12.2018 ( doc.1) del maggior obbligo per l'attrice di realizzare 27 capi di abbigliamento e 7 accessori in pelle, 8 accessori tessili e 8 capi per la casa per il corrispettivo di € 50.000,00 e l'esclusione, nella versione definitiva del contratto dell realizzazione dei 23 accessori;
- che l'opera prestata dall'attrice nella sfilata rientrava nel contratto stipulato il Parte_5
28/12/2018 ed era stata svolta in adempimento dello specifico obbligo ivi previsto a carico dell'attrice di prestare la consulenza, se specificamente richiesta da per la presentazione CP_1 al pubblico della collezione durante le sfilate;
- l'accettazione, senza riserve da parte della delle attività necessarie all'evento Pt_1 Pt_5
essendole stato comunicato il 20 dicembre 2018 dal sig. la mancata partecipazione
[...] Pt_3 della stilista , la previsione per sfilata di massimo € 10.000,00; Parte_4
- la mancata attribuzione dell'incarico di direzione artistica della sfilata alla quale avevano partecipato anche la Stylist e la responsabile delle comunicazioni di CP_1 N.R.G. 1931/2021
- l'inidoneità della mail del 3 aprile 2019 a costituire un riconoscimento della doverosità della soma in favore della controparte;
- la previsione di cui al punto 6.4 della autorizzazione scritta di alla spendita del nome, CP_1 dell'immagine da parte della stilista.
Tanto premesso la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di inibire alla dott.ssa l'uso a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità del nome e/o dell'immagine e Pt_1 CP_1 per l'effetto fissare le somme dovute a titolo di penale per ogni violazione successiva al deposito della comparsa di costituzione.
Con decreto del 26/7/2023 è stata delegata dal Giudice titolare del fascicolo la trattazione e decisione della causa nonché alla formulazione di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla scrivente Giudice onoraria di pace. Formulata la proposta in termini di pagamento – da parte della convenuta in favore dell'attrice – della somma di € 10.000,00 con compensazione delle spese del Giudizio, solo la parte convenuta ha dichiarato di non volervi aderire. Istruita oralmente, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c. all'udienza dell'8/5/2025.
1. La domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito esposti.
Occorre, preliminarmente, richiamare i principi in ordine al riparto degli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, rispetto ai quali è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-2007, n. 9351).
Nel caso in esame l'attrice ha allegato di aver ricevuto dalla l'incarico per lo svolgimento CP_1 di prestazioni ulteriori rispetto al contratto stipulato il 28/12/2018 relative all'attività di consulenza per la sfilata tenutasi nei giorni 23-26 gennaio 2019, ed ha chiesto il pagamento del CP_2 compenso in via principale di € 40.000,00 in relazione all'attività svolta di ideazione di ulteriori 19 capi di abbigliamento, di organizzazione e di direzione artistica della sfilata, in subordine del minor compenso di € 10.000,00 riconosciuto come dovuto dalla Stessa convenuta con la mail del 3 aprile 2019 ( doc. 36)
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda in quanto l'attività svolta dall'attrice nella sfilata era da ritenersi inclusa nell'oggetto del contratto sottoscritto il 28/12/2018 che CP_2 prevedeva all'art.
2.3 l'obbligo di prestare la consulenza, se specificamente richiesta da per la CP_1 presentazione al pubblico della collezione AI 19/20 durante il periodo delle sfilate. Inoltre, nessun incarico era stato affidato all'attrice per la direzione artistica della sfilata alla quale avevano collaborato anche la stilista , che aveva emesso fattura per il corrispettivo di € 3.500,00 Testimone_1 N.R.G. 1931/2021
(doc. 6), e la responsabile delle comunicazioni;
inoltre, l' attrice era stata edotta della situazione e delle attività necessarie alla preparazione della sfilata.
In merito occorre evidenziare che il contratto stipulato tra le parti in data 28/12/2018 ( doc. 4 atto di citazione) prevedeva l'obbligo in capo all'attrice di prestare l'attività di consulenza e di ideazione e sviluppo della “Collezione Abbigliamento Autunno Inverno Donna 2019/2020” consistente nell'“ideare la Collezione con la realizzazione di minimo 27 capi RTW compresi capi speciali in pelle/pelliccia e di prestare la consulenza per lo stile accessori anche fornendo consulenza ad altri stilisti specificamente indicati da per la ideazione degli accessori stessi. ( punto 2.1 del CP_1 contratto); al punto 2.3 venivano specificate, nel dettaglio, le attività e si prevedeva anche l'obbligo, per la stilista di prestare “consulenza, se specificamente richiesta da per la presentazione al CP_1 pubblico della Collezione durante le sfilate”.
Tale previsione, per la sua genericità e indeterminatezza non consente, tuttavia, come sostenuto dalla convenuta, di ritenere comprese negli obblighi contrattuali qualsiasi attività di “consulenza” nella presentazione al pubblico delle sfilate. Nel caso in esame, invero, è emerso che la stessa convenuta aveva riconosciuto le eccezionali circostanze che avevano portato alla decisione, comunicata definitivamente all'attrice il 20 dicembre 2018, di partecipare all'evento , quale occasione CP_2 favorevole per riproporre il brand dopo le vicissitudini dovute all'acquisto della società in sede fallimentare da parte dell'impresa italiana ed i tempi ristretti, i conseguenti maggiori impegni anche per l'assenza della stilista e la parziale indisponibilità della maglieria donna per Parte_4
l'evento. ( pag 8-10 comparsa di costituzione). Di tali circostanze erano stati resi edotti gli stilisti e incaricati, rispettivamente, di disegnare alcuni capi spalla ognuno per i rispettivi Pt_1 CP_4 ambiti di competenza ( Motta donna, Coppola uomo) da presentare durante la sfilata Parte_5
Invero, i testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento delle attività da parte dell'attrice sia nell'ideazione dei capi che nell'organizzazione dell'evento, tenendo i rapporti con i fornitori, collaborando con la stilista e svolgendo la direzione creativa dell'abbigliamento ( Testimone_1 teste addetta al reparto abbigliamento di . Il teste Testimone_2 CP_1 Controparte_4 ha confermato che l'attrice aveva curato personalmente i rapporti con i fornitori per la progettazione e la realizzazione dei capi da presentare alla sfilata e che in alcuni casi si erano coordinati Parte_5 in tale attività. I fornitori ( teste ) hanno confermato Testimone_3 Testimone_4 di aver avuto contatti diretti con la per la realizzazione dei capi per la sfilata del 24 Pt_1 CP_2 gennaio 2019 .
Appare fondata, pertanto l'ipotesi della previsione di un compenso ulteriore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato tra le parti il 28/12/2018, preventivato in maniera informale dalla convenuta ed accettato dall'attrice nell'importo di € 10.000,00 per la collaborazione alla sfilata La CP_2 stessa convenuta ha riferito che che l'Amministratore delagato sig. in occasione della Pt_3 telefonata del 20 dicembre 2018, aveva comunicato la definitiva volontà di prendere parte alla sfilata e che “per la sfilata erano stati previsti al massimo € 10.000,00”; nella corrispondenza intercorsa con l'attrice (doc. 36) lo stesso sig. in risposta alla richiesta dell'attrice del compenso di € Pt_3
40.000,00 rispondeva “per l'ennesima volta che ti dico che per la sfilata erano previsti € 10,000,00 e tu ora me ne chiedi 40.000,00” . In sede di esame testimoniale è stato confermato che gli stilisti N.R.G. 1931/2021
e avevano ricevuto l'incarico di disegnare esclusivamente alcuni capi spalla per la Pt_1 CP_4 sfilata per un compenso di € 10.000,00 ciascuno ( teste e che nella riunione del Parte_5 Tes_5
28 dicembre 2018 avevano entrambi ricevuto l'incarico di seguire la direzione creativa oltre che di occuparsi dell'integrazione dei capi di abbigliamento, dei prototipi della maglieria degli accessori ognuno per il rispettivo ambito di competenza ( teste . Il teste ha precisato CP_4 Controparte_4 che ognuno aveva fatto trattative separate per il compenso e che a lui era stato riconosciuto e corrisposto un plus di € 10.000,00 per la sfilata a seguito di accordi transattivi tramite il CP_2 suo legale.
Pur dovendosi ritenere senza dubbio dovuto all'attrice il compenso di € 10.000,00, tuttavia, non appare giustificata la determinazione di un ulteriore compenso, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod.civ. in assenza di specifici elementi circa la diversa natura delle prestazioni svolte rispetto a quelle pattuite, la loro maggior ampiezza sia qualitativa che quantitativa, il maggior aggravio di tempo impegnato ed i maggiori costi sostenuti da parte dell'attrice rispetto a quelli inizialmente preventivati oltre ai maggiori vantaggi conseguiti dal committente.
Per quanto sopra detto, pertanto, la domanda può essere accolta limitatamente all'importo di € 10.000,00.
2. La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è infondata. Invero, la convenuta non ha allegato specificatamente quali sarebbero i comportamenti tenuti dall'attrice, che integrerebbero l'indebito uso del nome e/o dell'immagine di tali da giustificare la richiesta inibitoria, CP_1 neppure in relazione alla clausola 6.4 del contratto stipulato tra le parti ( doc. 4 atto di citazione) che prevedeva che “qualsiasi attività svolta dalla stilista che in qualche modo comporti a spendita del nome, l'impego dell'immagine o la presenza di dovrà essere preventivamente approvata per CP_1 iscritto dallo stilista”. Il comportamento dell'attrice, anche in relazione agli sreenshot di Istagram raffiguranti l'evento pubbico della sfilata ( doc.9 parte convenuta) non integrano l'ipotesi della spendita del nome e dell'immagine della convenuta né un loro utilizzo improprio e lesivo nei suoi confronti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice con liquidazione come da dispositivo in applicazione del del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione sulla base del nir, tenuto conto dei valori medi per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinte così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda proposta da nei termini di cui in motivazione e Parte_1 per l'effetto CONDANNA l pagamento dell'importo di € 10.000,00 oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla domanda;
B) RIGETTA la domanda proposta in via riconvenzionale da CP_1 N.R.G. 1931/2021
C) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore CP_1 di che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi di Avvocato, oltre rimborso Parte_1 forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 13/5/2025
Il Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano
iordano