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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1123/2023, promossa
DA
(Cod. Fisc.: ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
50121 - FIRENZE, via Laura n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fratoni del Foro di Prato (C. Fisc.: ) e domiciliata per la lite in Prato, via Dante n. 7, CodiceFiscale_2
giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice Controparte_1
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, ZA
BR e DI , banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo P.IVA_1
1 - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Controparte_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), Persona_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, ZA BR e DI in data 26 novembre
2018, prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli av- vocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. C.F._3 [...]
[...
), prof. Christian Romeo (C.F. ; christian. C.F._4 C.F._5
, Luciana Cipolla (C.F. ), Email_1 C.F._6 CP_3
(C.F. ; flora. e IM
[...] C.F._7 Email_2
DA (C.F. ; pecavvocati.it) del C.F._8 Ema_3 Email_4
Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano Persona_2
in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'avv. Mauro Luciani con studio in Campobasso, Via Cardarelli n. 23.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 1250/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 20/04/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “si riporta alle conclusioni esposte nell'atto di appello sia in via
ISTRUTTORIA e PRELIMINARE alla decisione sia NEL MERITO: conclude per la reiezione dell'appello incidentale – condizionato – ed esposto da parte della nelle con- CP_1
clusioni della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado comprese quelle di CTU e di CTP da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichia- rare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. NEL MERITO - in via
2 principale: respingere l'appello formulato dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 1250/2023 pubblicata il 20 aprile 2023 e notificata in data 26 aprile 2023, emessa nell'ambito del procedimento RG n. 11135/2020; - in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi, tuttavia, condizionato ovverosia a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello spiegato da controparte
(non avendo l'istituto di credito appellato un interesse diverso), si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la discrasia del TAEG a causa dell'inclu- sione delle polizze assicurative facoltative e non obbligatorie;
IN VIA ISTRUTTORIA: - re- spingere le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ulteriori domande che fossero proposte da controparte solo in questa fase del giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze e – in relazione a n.7 contratti di credito al consumo conclusi con la convenuta tra il 2010 e il 2016, meglio individuati in atto di citazione per data di conclusione e numero identificativo, sull'assunto, in sintesi, che gli interessi pattuiti erano usurari (rilievo questo poi rinunciato in corso di causa) oppure indeterminati in ragione vuoi della mancata esplicitazione del regime finanziario che governa il piano d'ammortamento alla francese, vuoi dell'anatocismo insito in tale piano, e che era errata, in ogni caso, l'indicazione del
TAEG, con conseguente applicazione dell'art.125 bis TUB, previa declaratoria delle nullità parziali del caso – proponeva azione di indebito oggettivo, precisando all'esito dell'istruttoria di primo grado queste conclusioni: “chiede che il Giudice, visto il palese inadempimento all'obbligo previsto dall'articolo 119 TUB da parte della e visto il decorso CP_1
infruttuoso del termine previsto da detto articolo, Voglia disporre ed ordinare alla
[...]
la produzione dei documenti come richiesti nella istanza formulata ai sensi CP_4
dell'articolo 119 TUB con consegna degli stessi al Consulente dell'Ufficio disponendo che lo stesso completi l'elaborato peritale procedendo nei conteggi ai sensi dell'articolo 125 bis
3 TUB per determinare, come originariamente richiesto, l'eventuale ammontare dell'indebito corrisposto da parte dell'attrice in adempimento dei contratti oggetto della causa”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alle domande, di cui era con- CP_1
testato il fondamento giuridico e chiesto il rigetto.
Non accolta l'istanza ex art.210 cpc formulata dall'attrice e istruita la causa con CTU contabile, con la sentenza n. 1250/2023, pubblicata il 20/04/2023, il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda, condannando la al pagamento delle spese di lite, liquidate Pt_1
nella misura di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali,
Iva e Cap.
Nel motivare la decisione il giudice di primo grado dà dato atto, anzitutto, che “la domanda attorea, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda volta allo accertamento della presenza di usura (pag. 9 note conclusive), è circoscritta alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi previste nei contratti oggetto di lite, in ragione della relativa indeterminatezza e/o indeterminabilità, che rappresenta peraltro l'unico profilo di illegitti- mità, tra quelli contestati dalla parte attrice, rilevato dal CTU nominato”.
Respinge, quindi, la domanda sul rilievo che la documentazione in atti, del tutto carente come rilevato dal CTU, non consente la ricostruzione dei rapporti di dare e avere e di dare esito alle domande proposte.
Così testualmente: <Come noto, chi, come la parte attrice, intenda agire con la do- manda di ripetizione di indebito ha l'onere di fornire la prova del proprio credito, offrendo la prova del rapporto e degli indebiti contestati (Cass. 22872/2010 per tutte). Le omissioni assertive in cui è incorsa la parte attrice, che hanno determinato peraltro l'impossibilità per il Ctu di approntare il ricalcolo dei rapporti ex art. 117 Tub, per “La difformità rilevata del
TAEG contrattuale rispetto a quanto calcolato includendo gli oneri assicurativi determine- rebbe il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB (pag. 12 ctu)”, ancor prima hanno determinato l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, invocato dalla Pt_2 bone, dato che come noto, in ossequio del resto anche all'inviolabile principio del contrad- dittorio, le istanze istruttorie sono inammissibili, laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c., per essere stati soltanto genericamente affermati. Secondo le regole processuali del
4 presente giudizio, l'atto di citazione, ex art. 163, comma III, nn. 3 e 4 cpc, deve contenere a pena di inammissibilità della domanda l'indicazione del petitum e della causa petendi e le ulteriori attività assertiva sono precluse con lo scadere del termine di cui al n. 1 del VI° comma dell'art. 183 cpc. Nel caso, l'attrice ha prodotto in giudizio i contratti di Pt_1
finanziamento conclusi con la convenuta, per poi inoltrare alla convenuta, soltanto in corso di giudizio e in procinto della scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc, l'istanza ex art. 119 TUB diretta alla consegna di copia della ricevute di ogni rata di ciascun finanziamento, per poi formalizzare nella seconda memoria ex art. 183 cpc, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico della convenuta degli stessi documenti fatti oggetto della richiesta ex art. 119 TUB. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, la convenuta abbia esplicato una mera difesa diretta unicamente a contrastare l'ac- coglimento della domanda, non è consentito, come vorrebbe la parte attrice, di imporre alla convenuta l'onere della produzione dei documenti a supporto della domanda attorea, così da inammissibilmente determinare l'inversione degli oneri probatori a carico delle parti, costringendo la conventa a supplire alle carenze probatorie in cui è incorsa la stessa attrice.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, va pertanto disattesa la richiesta attorea diretta alla rimessione della causa in istruttoria, dato che, la risposta richiamata nelle difese CP_5
della parte attrice quale documento dal quale evincersi le quietanze di pagamento, non sa- rebbe comunque sufficiente allo svolgimento dell'incarico del perito d'ufficio>>.
L'appello proposto in via principale da Parte_1
2.- ha interposto appello in via principale. Parte_1
Assume, anzitutto, l'appellante con il primo e il secondo motivo che la sentenza gravata sia incorsa in un error in procedendo nella parte in cui non ha dato seguito alla richiesta di esibizione ex artt.119 TUB e 210 cpc della documentazione bancaria necessaria alla corretta ricostruzione dei rapporti, richiamando a sostegno alcune pronunce di merito e di legittimità che hanno affermato il principio secondo cui l'acquisizione dei documenti bancari può avve- nire ex art.210 cpc nel corso del giudizio anche quando la parte interessata non abbia formu- lato preventivamente in via stragiudiziale istanza ex art.119 TUB .
5 Chiede, quindi, che sia emesso l'ordine d'esibizione non ammesso in prima battuta, con conseguente necessità di integrare la perizia espletata in primo grado.
Con il secondo motivo censura la sentenza anche nella parte in cui, aderendo alle con- clusioni del CTU, ha ritenuto non possibile la ricostruzione dei rapporti alla luce del report in atti, da cui risulterebbero i pagamenti effettuati. CP_5
Opina, poi, che la sentenza di primo grado non ha tenuto in debito conto il fatto che essa esponente è un consumatore, sicché il giudice d'ufficio “deve porre la sua attenzione sulle patologie dei contratti che causano una nullità parziale o totale delle clausole in essi contenute e che, nel caso di indeterminatezza, come accade nel caso in esame, venga appli- cata la normativa prevista dall'articolo 125 bis TUB con rideterminazione dei tassi di inte- resse al valore BOT” (così con il terzo motivo).
Censura ancora la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare che nel corso del giudizio di primo grado aveva dedotto anche l'indeterminatezza degli interessi per effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, con conseguente necessità di ridetermi- nare il tasso di interesse ex art.125 bis TUB (quinto motivo dell'ordine d'esposizione dello appello).
Articola, infine, un motivo relativo al capo sulle spese di lite, chiedendone la riforma con il rilievo che le spese andavano compensate tenuto conto della riconosciuta indetermina- tezza del TAEG (quarto motivo dell'ordine espositivo della citazione in appello).
Non integrano, invece, un autonomo motivo d'appello le considerazioni articolate nel
§ 6 dell'atto d'appello, rubricato “ANCORA IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE OPE-
RAZIONI BANCARIE DIRETTIVA 2014/17/UE Controparte_6
”, in cui l'appellante si limita a rilevare “come con la direttiva
[...]
2014/17/UE il legislatore comunitario ha disciplinato l'offerta ai Controparte_6
consumatori di contratti di credito immobiliare [fattispecie, peraltro, qui non rilevante, n.d.r.] con l'obiettivo di accrescere la protezione del consumatore quale contraente debole e favo- rire la concorrenza su questo mercato all'interno dell'Unione Europea”, per trarne unica- mente argomento a sostegno degli assunti precedentemente sviluppati nel § 5 in punto di trasparenza bancaria nel credito al consumo.
6 L'appello incidentale condizionato di . CP_1
3.- contesta l'appello principale, assumendo la novità dei profili in CP_1
tema di credito al consumo, e propone appello incidentale condizionato, con cui censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, recependo la valutazione fatta dal CTU, non an- corata al dato contrattuale in cui è chiaramente indicato che le polizze assicurative sono fa- coltative, ritiene che il costo di tali polizze sia da includere nel TAEG.
Contesta, fra l'altro, che la risposta sia stata prodotta nel corso del giudizio di CP_5
primo grado.
Motivi della decisione
4.- L'appello proposto in via principale è infondato e va respinto.
4.1.- Il primo motivo d'appello è privo di pregio giuridico, non confrontandosi con la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel coordinare il disposto dell'art.119 TUB con l'art.210 cpc, ha stabilito: «In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuo- versi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e pret- tamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini»” (cfr., in particolare, Cass. civ. 12993-23, che ha portato a termine il percorso argomentativo intra- preso da Cass. civ. 24641-21 e da Cass. civ. 23681-22, e che è resa in fattispecie omologa a quella in esame).
Nel caso di specie, come già rilevato dal giudice di prima istanza, l'attrice ha esercitato il diritto sostanziale previsto dall'art.119 TUB soltanto in prossimità del termine di scadenza
7 della seconda memoria ex art.183, co.6 cpc. In particolare, la richiesta ex art.119 TUB è stata indirizzata alla banca con PEC del 29-12-2021 (v. doc.12-13 allegati alla memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc), ovvero sette giorni prima della scadenza del termine (5-1-2022) fissato per il deposito della memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc.
Non risulta, quindi, rispettata la cadenza procedimentale richiesta dalla Corte di legit- timità, ovvero: istanza ex art.119 TUB (irrilevante se fatta prima del giudizio, com'è buona norma, o nel corso del giudizio); scadenza del termine di novanta giorni previsto da tale disposizione;
mancata risposta della banca entro tale termine;
istanza di esibizione ex art.210 cpc presentata nel termine previsto per le preclusioni istruttorie, la cui ammissibilità è con- dizionata tuttavia al fatto che alla data di proposizione sia già trascorso il termine di novanta giorni assegnato alla banca e sia rimasta inevasa l'istanza ex art.119 TUB.
Correttamente, pertanto, il tribunale di Firenze non ha dato spazio all'ordine di esibi- zione.
4.2- Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo l'assunto dell'appellante il giudice ha errato nella parte in cui non ha valutato che era possibile effettuare i conteggi sulla base della risposta , da cui risultava l'anda- CP_5
mento dei rapporti di finanziamento.
L'appellata ha contestato che tale risposta sia stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
E, in effetti, l'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e di quello di parte non evidenzia alcuna produzione.
In particolare, tale documento non risulta prodotto né con l'atto di citazione né con le memorie ex art.183, co.6 cpc. Invero, in tali atti processuali nemmeno si menziona una ri- sposta Un riferimento ad “un report compare per la prima volta nella nota di CP_5 CP_5
osservazioni del CT di parte attrice (dott. alla CTU. In tale memoria si richiama il Per_3
report (che probabilmente la parte ha prodotto al CTP ma che non è stato poi prodotto CP_5
in giudizio) per trarne argomenti sull'apertura e chiusura dei conti.
Il riferimento alla risposta è ripreso infine nella comparsa conclusionale deposi- CP_5
tata in primo grado.
8 In sintesi, il report non è stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado. Ma CP_5
se anche lo fosse stato, non avrebbe certo consentito di ricostruire l'andamento dei rapporti e di rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. Lo dice lo stesso CT di parte appellante nelle osservazioni alla CTU, vedi punto D.5 delle osservazioni, ove è scritto: “Era quindi impossibile per il CTU dare risposte diverse ed ulteriori ai quesiti a Lui posti dal giudice senza che parte convenuta non avesse messo a Sua disposizione i documenti richiesti, ex art.
119 TUB, da parte attrice”.
In questa conclusione, dello stesso CTP dell'appellante, trova evidentemente fonda- mento la statuizione del giudice di primo grado che ha affermato: “[…] Alla luce di tutte le superiori considerazioni [relative alla mancata produzione dei documenti necessari e all'inammissibilità dell'ordine di esibizione, n.d.r.], va pertanto disattesa la richiesta attorea diretta alla rimessione della causa in istruttoria, dato che la risposta , richiamata nelle CP_5
difese della parte attrice quale documento dal quale evincersi le quietanze di pagamento, non sarebbe comunque sufficiente allo svolgimento dell'incarico del perito d'ufficio.”.
4.3.- Il terzo e il quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono palesemente infondati.
In difetto delle produzioni documentali necessarie non è possibile procedere alla ride- terminazione dei rapporti di dare-avere.
In questa prospettiva è del tutto irrilevante il richiamo alla qualità di consumatore della parte e alla normativa sulla trasparenza bancaria in materia di credito al consumo perché tale normativa non esime la parte consumatrice dal rispetto delle disposizioni in materia di onere della prova.
4.4.- In conclusione, si può dire che la sequenza procedimentale imposta dal coordina- mento degli artt.119 TUB e 210 cpc non è stata rispettata con conseguente inammissibilità dell'istanza di esibizione siccome relativa a documenti che la parte avrebbe potuto acquisire direttamente.
Nessuna risposta è stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado. E se CP_5
anche fosse stata prodotta, non sarebbe stato comunque possibile procedere ad una rideter- minazione dei rapporti di dare/avere (v. conclusione dello stesso CT dell'appellante, sopra riportata).
9 Per il resto, come riconosciuto finanche dal CT dell'appellante, la scarna e incompleta documentazione prodotta dall'attrice (per una completa ricognizione della quale e per la de- scrizione delle gravi carenze della stessa si rimanda alle pagg.
8-11 della CTU depositata in primo grado, qui da intendersi richiamate per relationem) non consente di dare esito alle azioni proposte, non permettendo l'eventuale ricalcolo dei rapporti di dare/avere.
Merita pertanto integrale conferma la decisione di merito, che ha respinto le domande proposte in applicazione dell'art.2697 c.c.
4.6.- Infine, anche il quarto motivo dell'appello principale, relativo al capo sulle spese,
è destituito di fondamento.
Va chiarito, anzitutto, che la sentenza di primo grado, a dispetto di quanto reputato da entrambe le parti, si basa su un'unica ratio decidendi, fondata sul principio della ragione più liquida, che è quella della carenza documentale a supporto delle proposte domande.
Invero, il giudice di primo grado nel motivare la decisione dà atto, anzitutto, che “la domanda attorea, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda volta allo accertamento della presenza di usura (pag. 9 note conclusive), è circoscritta alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi previste nei contratti oggetto di lite, in ragione della relativa indeterminatezza e/o indeterminabilità, che rappresenta peraltro l'unico profilo di illegitti- mità, tra quelli contestati dalla parte attrice, rilevato dal CTU nominato”.
Quindi, aggiunge: “Si legge difatti, nella CTU in atti, -redatta, come si dirà, nell'am- bito di un limitato quadro documentale-, secondo metodologia condivisibile in osservanza dei principi giuridici menzionati nel quesito e dalla quale pertanto non vi motivo di disco- starsi in sede decisoria-, che i finanziamenti oggetto di causa, presentano “...una ricorrente difformità nella determinazione del TAEG contrattuale, che risulta nella totalità dei casi inferiore a quello effettivo, in conseguenza della stipula di polizze assicurative solo appa- rentemente accessorie ed opzionali......” (pag. 11 ctu), mentre, i tassi d'interesse e le altre condizioni contrattuali sono correttamente indicati;
il piano di ammortamento alla francese
è univocamente determinato e in esso non vi sono profili anatocistici;
i tassi indicati, sia corrispettivi che di mora, sono inferiori alle soglie di usura. La banca ha contestato quanto esposto dal Ctu, rilevando che le polizze accessorie ed opzionali non vanno ricomprese nel
10 calcolo del TAEG, dato che tutti i contratti di finanziamento indicano espressamente la na- tura opzionale e facoltativa dell'assicurazione e che, inoltre, essi prevedono espressamente, che, “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito: NO.”; la banca ha osservato altresì che in taluni di detti contratti, indicano espressamente anche che “la polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile ad ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Il Cliente, pertanto, può scegliere di non sottoscrivere alcuna po- lizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”.
Infine, in replica alle osservazioni della banca argomenta: “A parere di questo deci- dente, per determinare l'esclusione del costo della copertura assicurativa e dunque della escluderne la relativa obbligatorietà rispetto all'erogazione del credito, non è sufficiente che la polizza venga dichiarata formalmente come facoltativa nella documentazione contrat- tuale”, salvo poi aggiungere “,ad ogni modo nel caso, ciò che costituisce fattore assorbente di ogni altro, è il mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sulla parte attrice in ripetizione”.
In altre parole, il giudice di prime cure dice che non è necessario affrontare funditus la questione del se il costo delle polizze assicurative sia da includere o meno nel calcolo del
TAEG perché nel caso concreto “il fattore assorbente di ogni altro”, e quindi, l'unica ratio decidendi, è “il mancato assolvimento dell'onere della prova che grava sulla parte attrice in ripetizione”.
Il giudice di prime cure sta dicendo, in sostanza, che se anche in ipotesi la questione sul TAEG, e più in generale sulla indeterminatezza degli interessi, fosse fondata, la domanda andrebbe comunque respinta, siccome non provata stanti le evidenziate carenze documentali.
E' chiaro, allora, che nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite il giudice di prime grado ha fatto buon governo degli artt.91 e 92 cpc: l'attrice è l'unica soccombente, non ricorrendo alcuna ipotesi di soccombenza reciproca o parziale.
5.- In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato.
6.- Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, valore della causa compreso
11 nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2 e 4; parametri minimi per la fase 3).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, dichiarato assorbito l'appello incidentale condi- zionato, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite all'appellata, liquidate in euro
8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti);
- dà atto che sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è con- dizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1123/2023, promossa
DA
(Cod. Fisc.: ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
50121 - FIRENZE, via Laura n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Fratoni del Foro di Prato (C. Fisc.: ) e domiciliata per la lite in Prato, via Dante n. 7, CodiceFiscale_2
giusta procura alle liti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice Controparte_1
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, ZA
BR e DI , banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo P.IVA_1
1 - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Controparte_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), Persona_1 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, ZA BR e DI in data 26 novembre
2018, prot. n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli av- vocati prof. Alberto Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. C.F._3 [...]
[...
), prof. Christian Romeo (C.F. ; christian. C.F._4 C.F._5
, Luciana Cipolla (C.F. ), Email_1 C.F._6 CP_3
(C.F. ; flora. e IM
[...] C.F._7 Email_2
DA (C.F. ; pecavvocati.it) del C.F._8 Ema_3 Email_4
Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano Persona_2
in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'avv. Mauro Luciani con studio in Campobasso, Via Cardarelli n. 23.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
sentenza n. 1250/2023 del Tribunale di FIRENZE pubblicata il 20/04/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “si riporta alle conclusioni esposte nell'atto di appello sia in via
ISTRUTTORIA e PRELIMINARE alla decisione sia NEL MERITO: conclude per la reiezione dell'appello incidentale – condizionato – ed esposto da parte della nelle con- CP_1
clusioni della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado comprese quelle di CTU e di CTP da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichia- rare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. NEL MERITO - in via
2 principale: respingere l'appello formulato dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 1250/2023 pubblicata il 20 aprile 2023 e notificata in data 26 aprile 2023, emessa nell'ambito del procedimento RG n. 11135/2020; - in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi, tuttavia, condizionato ovverosia a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello spiegato da controparte
(non avendo l'istituto di credito appellato un interesse diverso), si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la discrasia del TAEG a causa dell'inclu- sione delle polizze assicurative facoltative e non obbligatorie;
IN VIA ISTRUTTORIA: - re- spingere le istanze istruttorie avversarie;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ulteriori domande che fossero proposte da controparte solo in questa fase del giudizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1.- conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze e – in relazione a n.7 contratti di credito al consumo conclusi con la convenuta tra il 2010 e il 2016, meglio individuati in atto di citazione per data di conclusione e numero identificativo, sull'assunto, in sintesi, che gli interessi pattuiti erano usurari (rilievo questo poi rinunciato in corso di causa) oppure indeterminati in ragione vuoi della mancata esplicitazione del regime finanziario che governa il piano d'ammortamento alla francese, vuoi dell'anatocismo insito in tale piano, e che era errata, in ogni caso, l'indicazione del
TAEG, con conseguente applicazione dell'art.125 bis TUB, previa declaratoria delle nullità parziali del caso – proponeva azione di indebito oggettivo, precisando all'esito dell'istruttoria di primo grado queste conclusioni: “chiede che il Giudice, visto il palese inadempimento all'obbligo previsto dall'articolo 119 TUB da parte della e visto il decorso CP_1
infruttuoso del termine previsto da detto articolo, Voglia disporre ed ordinare alla
[...]
la produzione dei documenti come richiesti nella istanza formulata ai sensi CP_4
dell'articolo 119 TUB con consegna degli stessi al Consulente dell'Ufficio disponendo che lo stesso completi l'elaborato peritale procedendo nei conteggi ai sensi dell'articolo 125 bis
3 TUB per determinare, come originariamente richiesto, l'eventuale ammontare dell'indebito corrisposto da parte dell'attrice in adempimento dei contratti oggetto della causa”.
Si costituiva in giudizio , opponendosi alle domande, di cui era con- CP_1
testato il fondamento giuridico e chiesto il rigetto.
Non accolta l'istanza ex art.210 cpc formulata dall'attrice e istruita la causa con CTU contabile, con la sentenza n. 1250/2023, pubblicata il 20/04/2023, il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda, condannando la al pagamento delle spese di lite, liquidate Pt_1
nella misura di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% a titolo di spese generali,
Iva e Cap.
Nel motivare la decisione il giudice di primo grado dà dato atto, anzitutto, che “la domanda attorea, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda volta allo accertamento della presenza di usura (pag. 9 note conclusive), è circoscritta alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi previste nei contratti oggetto di lite, in ragione della relativa indeterminatezza e/o indeterminabilità, che rappresenta peraltro l'unico profilo di illegitti- mità, tra quelli contestati dalla parte attrice, rilevato dal CTU nominato”.
Respinge, quindi, la domanda sul rilievo che la documentazione in atti, del tutto carente come rilevato dal CTU, non consente la ricostruzione dei rapporti di dare e avere e di dare esito alle domande proposte.
Così testualmente: <Come noto, chi, come la parte attrice, intenda agire con la do- manda di ripetizione di indebito ha l'onere di fornire la prova del proprio credito, offrendo la prova del rapporto e degli indebiti contestati (Cass. 22872/2010 per tutte). Le omissioni assertive in cui è incorsa la parte attrice, che hanno determinato peraltro l'impossibilità per il Ctu di approntare il ricalcolo dei rapporti ex art. 117 Tub, per “La difformità rilevata del
TAEG contrattuale rispetto a quanto calcolato includendo gli oneri assicurativi determine- rebbe il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB (pag. 12 ctu)”, ancor prima hanno determinato l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, invocato dalla Pt_2 bone, dato che come noto, in ossequio del resto anche all'inviolabile principio del contrad- dittorio, le istanze istruttorie sono inammissibili, laddove vertono su fatti che non sono stati dedotti in giudizio entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n.
1 c.p.c., per essere stati soltanto genericamente affermati. Secondo le regole processuali del
4 presente giudizio, l'atto di citazione, ex art. 163, comma III, nn. 3 e 4 cpc, deve contenere a pena di inammissibilità della domanda l'indicazione del petitum e della causa petendi e le ulteriori attività assertiva sono precluse con lo scadere del termine di cui al n. 1 del VI° comma dell'art. 183 cpc. Nel caso, l'attrice ha prodotto in giudizio i contratti di Pt_1
finanziamento conclusi con la convenuta, per poi inoltrare alla convenuta, soltanto in corso di giudizio e in procinto della scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc, l'istanza ex art. 119 TUB diretta alla consegna di copia della ricevute di ogni rata di ciascun finanziamento, per poi formalizzare nella seconda memoria ex art. 183 cpc, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc a carico della convenuta degli stessi documenti fatti oggetto della richiesta ex art. 119 TUB. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, la convenuta abbia esplicato una mera difesa diretta unicamente a contrastare l'ac- coglimento della domanda, non è consentito, come vorrebbe la parte attrice, di imporre alla convenuta l'onere della produzione dei documenti a supporto della domanda attorea, così da inammissibilmente determinare l'inversione degli oneri probatori a carico delle parti, costringendo la conventa a supplire alle carenze probatorie in cui è incorsa la stessa attrice.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, va pertanto disattesa la richiesta attorea diretta alla rimessione della causa in istruttoria, dato che, la risposta richiamata nelle difese CP_5
della parte attrice quale documento dal quale evincersi le quietanze di pagamento, non sa- rebbe comunque sufficiente allo svolgimento dell'incarico del perito d'ufficio>>.
L'appello proposto in via principale da Parte_1
2.- ha interposto appello in via principale. Parte_1
Assume, anzitutto, l'appellante con il primo e il secondo motivo che la sentenza gravata sia incorsa in un error in procedendo nella parte in cui non ha dato seguito alla richiesta di esibizione ex artt.119 TUB e 210 cpc della documentazione bancaria necessaria alla corretta ricostruzione dei rapporti, richiamando a sostegno alcune pronunce di merito e di legittimità che hanno affermato il principio secondo cui l'acquisizione dei documenti bancari può avve- nire ex art.210 cpc nel corso del giudizio anche quando la parte interessata non abbia formu- lato preventivamente in via stragiudiziale istanza ex art.119 TUB .
5 Chiede, quindi, che sia emesso l'ordine d'esibizione non ammesso in prima battuta, con conseguente necessità di integrare la perizia espletata in primo grado.
Con il secondo motivo censura la sentenza anche nella parte in cui, aderendo alle con- clusioni del CTU, ha ritenuto non possibile la ricostruzione dei rapporti alla luce del report in atti, da cui risulterebbero i pagamenti effettuati. CP_5
Opina, poi, che la sentenza di primo grado non ha tenuto in debito conto il fatto che essa esponente è un consumatore, sicché il giudice d'ufficio “deve porre la sua attenzione sulle patologie dei contratti che causano una nullità parziale o totale delle clausole in essi contenute e che, nel caso di indeterminatezza, come accade nel caso in esame, venga appli- cata la normativa prevista dall'articolo 125 bis TUB con rideterminazione dei tassi di inte- resse al valore BOT” (così con il terzo motivo).
Censura ancora la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare che nel corso del giudizio di primo grado aveva dedotto anche l'indeterminatezza degli interessi per effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, con conseguente necessità di ridetermi- nare il tasso di interesse ex art.125 bis TUB (quinto motivo dell'ordine d'esposizione dello appello).
Articola, infine, un motivo relativo al capo sulle spese di lite, chiedendone la riforma con il rilievo che le spese andavano compensate tenuto conto della riconosciuta indetermina- tezza del TAEG (quarto motivo dell'ordine espositivo della citazione in appello).
Non integrano, invece, un autonomo motivo d'appello le considerazioni articolate nel
§ 6 dell'atto d'appello, rubricato “ANCORA IN TEMA DI TRASPARENZA DELLE OPE-
RAZIONI BANCARIE DIRETTIVA 2014/17/UE Controparte_6
”, in cui l'appellante si limita a rilevare “come con la direttiva
[...]
2014/17/UE il legislatore comunitario ha disciplinato l'offerta ai Controparte_6
consumatori di contratti di credito immobiliare [fattispecie, peraltro, qui non rilevante, n.d.r.] con l'obiettivo di accrescere la protezione del consumatore quale contraente debole e favo- rire la concorrenza su questo mercato all'interno dell'Unione Europea”, per trarne unica- mente argomento a sostegno degli assunti precedentemente sviluppati nel § 5 in punto di trasparenza bancaria nel credito al consumo.
6 L'appello incidentale condizionato di . CP_1
3.- contesta l'appello principale, assumendo la novità dei profili in CP_1
tema di credito al consumo, e propone appello incidentale condizionato, con cui censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, recependo la valutazione fatta dal CTU, non an- corata al dato contrattuale in cui è chiaramente indicato che le polizze assicurative sono fa- coltative, ritiene che il costo di tali polizze sia da includere nel TAEG.
Contesta, fra l'altro, che la risposta sia stata prodotta nel corso del giudizio di CP_5
primo grado.
Motivi della decisione
4.- L'appello proposto in via principale è infondato e va respinto.
4.1.- Il primo motivo d'appello è privo di pregio giuridico, non confrontandosi con la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nel coordinare il disposto dell'art.119 TUB con l'art.210 cpc, ha stabilito: «In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuo- versi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e pret- tamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini»” (cfr., in particolare, Cass. civ. 12993-23, che ha portato a termine il percorso argomentativo intra- preso da Cass. civ. 24641-21 e da Cass. civ. 23681-22, e che è resa in fattispecie omologa a quella in esame).
Nel caso di specie, come già rilevato dal giudice di prima istanza, l'attrice ha esercitato il diritto sostanziale previsto dall'art.119 TUB soltanto in prossimità del termine di scadenza
7 della seconda memoria ex art.183, co.6 cpc. In particolare, la richiesta ex art.119 TUB è stata indirizzata alla banca con PEC del 29-12-2021 (v. doc.12-13 allegati alla memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc), ovvero sette giorni prima della scadenza del termine (5-1-2022) fissato per il deposito della memoria ex art.183, co.6 n.2 cpc.
Non risulta, quindi, rispettata la cadenza procedimentale richiesta dalla Corte di legit- timità, ovvero: istanza ex art.119 TUB (irrilevante se fatta prima del giudizio, com'è buona norma, o nel corso del giudizio); scadenza del termine di novanta giorni previsto da tale disposizione;
mancata risposta della banca entro tale termine;
istanza di esibizione ex art.210 cpc presentata nel termine previsto per le preclusioni istruttorie, la cui ammissibilità è con- dizionata tuttavia al fatto che alla data di proposizione sia già trascorso il termine di novanta giorni assegnato alla banca e sia rimasta inevasa l'istanza ex art.119 TUB.
Correttamente, pertanto, il tribunale di Firenze non ha dato spazio all'ordine di esibi- zione.
4.2- Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Secondo l'assunto dell'appellante il giudice ha errato nella parte in cui non ha valutato che era possibile effettuare i conteggi sulla base della risposta , da cui risultava l'anda- CP_5
mento dei rapporti di finanziamento.
L'appellata ha contestato che tale risposta sia stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
E, in effetti, l'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado e di quello di parte non evidenzia alcuna produzione.
In particolare, tale documento non risulta prodotto né con l'atto di citazione né con le memorie ex art.183, co.6 cpc. Invero, in tali atti processuali nemmeno si menziona una ri- sposta Un riferimento ad “un report compare per la prima volta nella nota di CP_5 CP_5
osservazioni del CT di parte attrice (dott. alla CTU. In tale memoria si richiama il Per_3
report (che probabilmente la parte ha prodotto al CTP ma che non è stato poi prodotto CP_5
in giudizio) per trarne argomenti sull'apertura e chiusura dei conti.
Il riferimento alla risposta è ripreso infine nella comparsa conclusionale deposi- CP_5
tata in primo grado.
8 In sintesi, il report non è stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado. Ma CP_5
se anche lo fosse stato, non avrebbe certo consentito di ricostruire l'andamento dei rapporti e di rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. Lo dice lo stesso CT di parte appellante nelle osservazioni alla CTU, vedi punto D.5 delle osservazioni, ove è scritto: “Era quindi impossibile per il CTU dare risposte diverse ed ulteriori ai quesiti a Lui posti dal giudice senza che parte convenuta non avesse messo a Sua disposizione i documenti richiesti, ex art.
119 TUB, da parte attrice”.
In questa conclusione, dello stesso CTP dell'appellante, trova evidentemente fonda- mento la statuizione del giudice di primo grado che ha affermato: “[…] Alla luce di tutte le superiori considerazioni [relative alla mancata produzione dei documenti necessari e all'inammissibilità dell'ordine di esibizione, n.d.r.], va pertanto disattesa la richiesta attorea diretta alla rimessione della causa in istruttoria, dato che la risposta , richiamata nelle CP_5
difese della parte attrice quale documento dal quale evincersi le quietanze di pagamento, non sarebbe comunque sufficiente allo svolgimento dell'incarico del perito d'ufficio.”.
4.3.- Il terzo e il quinto motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono palesemente infondati.
In difetto delle produzioni documentali necessarie non è possibile procedere alla ride- terminazione dei rapporti di dare-avere.
In questa prospettiva è del tutto irrilevante il richiamo alla qualità di consumatore della parte e alla normativa sulla trasparenza bancaria in materia di credito al consumo perché tale normativa non esime la parte consumatrice dal rispetto delle disposizioni in materia di onere della prova.
4.4.- In conclusione, si può dire che la sequenza procedimentale imposta dal coordina- mento degli artt.119 TUB e 210 cpc non è stata rispettata con conseguente inammissibilità dell'istanza di esibizione siccome relativa a documenti che la parte avrebbe potuto acquisire direttamente.
Nessuna risposta è stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado. E se CP_5
anche fosse stata prodotta, non sarebbe stato comunque possibile procedere ad una rideter- minazione dei rapporti di dare/avere (v. conclusione dello stesso CT dell'appellante, sopra riportata).
9 Per il resto, come riconosciuto finanche dal CT dell'appellante, la scarna e incompleta documentazione prodotta dall'attrice (per una completa ricognizione della quale e per la de- scrizione delle gravi carenze della stessa si rimanda alle pagg.
8-11 della CTU depositata in primo grado, qui da intendersi richiamate per relationem) non consente di dare esito alle azioni proposte, non permettendo l'eventuale ricalcolo dei rapporti di dare/avere.
Merita pertanto integrale conferma la decisione di merito, che ha respinto le domande proposte in applicazione dell'art.2697 c.c.
4.6.- Infine, anche il quarto motivo dell'appello principale, relativo al capo sulle spese,
è destituito di fondamento.
Va chiarito, anzitutto, che la sentenza di primo grado, a dispetto di quanto reputato da entrambe le parti, si basa su un'unica ratio decidendi, fondata sul principio della ragione più liquida, che è quella della carenza documentale a supporto delle proposte domande.
Invero, il giudice di primo grado nel motivare la decisione dà atto, anzitutto, che “la domanda attorea, in ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda volta allo accertamento della presenza di usura (pag. 9 note conclusive), è circoscritta alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi previste nei contratti oggetto di lite, in ragione della relativa indeterminatezza e/o indeterminabilità, che rappresenta peraltro l'unico profilo di illegitti- mità, tra quelli contestati dalla parte attrice, rilevato dal CTU nominato”.
Quindi, aggiunge: “Si legge difatti, nella CTU in atti, -redatta, come si dirà, nell'am- bito di un limitato quadro documentale-, secondo metodologia condivisibile in osservanza dei principi giuridici menzionati nel quesito e dalla quale pertanto non vi motivo di disco- starsi in sede decisoria-, che i finanziamenti oggetto di causa, presentano “...una ricorrente difformità nella determinazione del TAEG contrattuale, che risulta nella totalità dei casi inferiore a quello effettivo, in conseguenza della stipula di polizze assicurative solo appa- rentemente accessorie ed opzionali......” (pag. 11 ctu), mentre, i tassi d'interesse e le altre condizioni contrattuali sono correttamente indicati;
il piano di ammortamento alla francese
è univocamente determinato e in esso non vi sono profili anatocistici;
i tassi indicati, sia corrispettivi che di mora, sono inferiori alle soglie di usura. La banca ha contestato quanto esposto dal Ctu, rilevando che le polizze accessorie ed opzionali non vanno ricomprese nel
10 calcolo del TAEG, dato che tutti i contratti di finanziamento indicano espressamente la na- tura opzionale e facoltativa dell'assicurazione e che, inoltre, essi prevedono espressamente, che, “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito: NO.”; la banca ha osservato altresì che in taluni di detti contratti, indicano espressamente anche che “la polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile ad ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Il Cliente, pertanto, può scegliere di non sottoscrivere alcuna po- lizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”.
Infine, in replica alle osservazioni della banca argomenta: “A parere di questo deci- dente, per determinare l'esclusione del costo della copertura assicurativa e dunque della escluderne la relativa obbligatorietà rispetto all'erogazione del credito, non è sufficiente che la polizza venga dichiarata formalmente come facoltativa nella documentazione contrat- tuale”, salvo poi aggiungere “,ad ogni modo nel caso, ciò che costituisce fattore assorbente di ogni altro, è il mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sulla parte attrice in ripetizione”.
In altre parole, il giudice di prime cure dice che non è necessario affrontare funditus la questione del se il costo delle polizze assicurative sia da includere o meno nel calcolo del
TAEG perché nel caso concreto “il fattore assorbente di ogni altro”, e quindi, l'unica ratio decidendi, è “il mancato assolvimento dell'onere della prova che grava sulla parte attrice in ripetizione”.
Il giudice di prime cure sta dicendo, in sostanza, che se anche in ipotesi la questione sul TAEG, e più in generale sulla indeterminatezza degli interessi, fosse fondata, la domanda andrebbe comunque respinta, siccome non provata stanti le evidenziate carenze documentali.
E' chiaro, allora, che nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite il giudice di prime grado ha fatto buon governo degli artt.91 e 92 cpc: l'attrice è l'unica soccombente, non ricorrendo alcuna ipotesi di soccombenza reciproca o parziale.
5.- In conseguenza dell'integrale rigetto dell'appello principale, resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato.
6.- Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/2014, valore della causa compreso
11 nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2 e 4; parametri minimi per la fase 3).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, dichiarato assorbito l'appello incidentale condi- zionato, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- condanna l'appellante a pagare le spese di lite all'appellata, liquidate in euro
8.469,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%)
e degli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti);
- dà atto che sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è con- dizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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