Versione
22 gennaio 1963
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2 marzo 1983
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Art. 8.
Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla societa' o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore e' la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non e' richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.
Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.
Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato e' un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.
Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la societa' ha posto in pagamento gli utili. ((4)) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.
Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle societa' dovute dal riportato o dal compratore a termine.
I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5, comma 24) che "Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e' elevato a sessanta giorni".
Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla societa' o dai soggetti indicati dall'articolo 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5, primo comma. Tale dichiarazione, se riportatore e' la medesima azienda di credito incaricata di pagare gli utili, non e' richiesta, quando il riporto risulta dai libri o dalle scritture contabili che si trovano presso la sede o filiale che esegue la comunicazione.
Le norme del comma precedente si applicano anche nel caso in cui colui che riscuote gli utili sia venuto in possesso dei titoli azionari per effetto di riporto simulato o attuato attraverso negozio indiretto.
Le comunicazioni prescritte dall'articolo 7 devono contenere le indicazioni relative sia al riportatore che al riportato, specificandone la qualifica o precisando se il riportato e' un'azienda di credito, un agente di cambio o un commissionario di borsa.
Le aziende di credito, gli agenti di cambio e i commissionari di borsa che, avendo preso azioni a riporto, le hanno date a riporto ad altri, devono comunicare allo Schedario i nomi dei loro riportati e le relative indicazioni, specificando per ciascuno di essi il numero delle azioni e l'ammontare degli utili spettanti, al lordo della ritenuta prevista dall'articolo 1. Le comunicazioni debbono avvenire, anche se le ritenute non siano state effettuate, entro trenta giorni dalla data in cui la societa' ha posto in pagamento gli utili. ((4)) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di vendita a termine e per le operazioni di vendita a contanti con esecuzione differita per gli utili percepiti dall'intestatario delle azioni vendute e da questi dovuti al compratore.
Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano con riferimento all'imposta complementare o all'imposta sulle societa' dovute dal riportato o dal compratore a termine.
I soggetti tassabili in base al bilancio debbono presentare in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni date e prese a riporto nel corso dell'esercizio.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5, comma 24) che "Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e' elevato a sessanta giorni".
Commentari • 10
- 1. Ritenuta sui dividendihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti …
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Giurisprudenza • 3
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