Articolo 9 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 gennaio 1963
Art. 9.
Le societa' fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall' articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1912, n. 239 , modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1061 , e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo.
La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla societa' fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali e' restituita con visto di ricevuta alla societa'.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' fiduciaria.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1963
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