Art. 12. (Competenza delle sezioni del Consiglio superiore)
La prima sezione del Consiglio superiore da' il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed e' altresi' competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.
La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e da' i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.
La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e da' pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.
Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.
La prima sezione del Consiglio superiore da' il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed e' altresi' competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.
La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e da' i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.
La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e da' pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.
Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.