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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5326/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parlato (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Brenta n. 18/B, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, (C.F.: CP_2
; P.IVA: , con sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del procuratore Dott. (C.F.: ) giusta atto del Controparte_3 C.F._4
19.10.2022 a rogito Notaio Dott. rep. n. 77770, racc. n. 29100, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Nappi (C.F.: ) per procura alle liti C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. quale cessionaria, ex art. 58 Controparte_1
del credito vantato originariamente da nei confronti della correntista Pt_3 Controparte_4
e dei suoi fideiussori e , chiedeva Parte_4 Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere a questi ultimi di pagare, in favore di essa istante e senza dilazione, la somma di euro 295.241,48 - di cui euro 34.726,83, quale saldo debitore, alla data del
30.9.2012, del rapporto di conto corrente n. 400390283 (già 10153/2011) ed euro 260.514,65, quale saldo debitore, alla data del 30.9.2012, del rapporto di c/c n. 400202770 (già 266795) - oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Con decreto n. 5017/2019 il Tribunale ingiungeva a e il Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 295.241,48 con gli interessi di mora al tasso convenzionale sulla sorte capitale dalla data di deposito del ricorso e fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura.
Con citazione notificata il 18.12.2019 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il suddetto decreto, deducendo: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa cd. antitrust in quanto contenenti clausole di sopravvenienza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; la nullità del contratto n. 400390283 per usura originaria, accertata all'esito della c.t.u. disposta nel giudizio n. 15801/2014 R.G. instaurato davanti al Tribunale di
Napoli dalla debitrice principale, all'esito della quale erano emersi profili di invalidità per altri rapporti;
la riconducibilità della garanzia prestata alla disciplina codicistica;
l'insussistenza della pretesa creditoria, non essendo dovuti interessi, commissioni e spese. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare denegare la ordinanza ex art
648 cpc se richiesta, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendone i motivi fondati
e gravi in diritto. 2) Accertare e dichiarare la nullità insanabile dei contratti di fideiussione
omnibus posti a fronte del credito ingiunto per violazione della normativa antitrust come indicato
al capo A) e per l'effetto in accoglimento della opposizione, revocare integralmente il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 5017/2019 emesso dal Giudice Dott.Ucci del Tribunale di Napoli-Nord; 3) In
via subordinata, dichiarare ed accertare la inesistenza del credito ingiunto in quanto affetto da
usura originaria, come già in corso di accertamento giudiziale emerso dalla CTU resa nel
procedimento pendente tra le parti, accertando altresì in via altrettanto rilevante l'assenza di un
contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli opponenti per quanto indicato ai precedenti capi
b) e c) della presente opposizione;
4) In via ancora più gradata accertare e dichiarare la
inesistenza del credito ingiunto in quanto formatosi a mezzo di applicazione di tassi usurari
originari ed in quanto affetti da invalidità parziale in relazione agli altri rapporti bancari non
coperti dall'accertamento della usura originaria, disponendo, se del caso di ufficio, la trasmissione
del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente per gli effetti di cui all'art 644 c.p.
5) Per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5017/2019 reso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 30 ottobre 2019; 6) Condannare parte opposta al pagamento di spese e
compensi di lite, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
e per essa la mandataria costituendosi, dopo aver eccepito Controparte_1 CP_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione,
deduceva che la garanzia era valida, siccome la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI
andava circoscritta alle sole clausole sub 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini ex
art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di “sopravvivenza”), e che essa era qualificabile come autonoma per la presenza di una serie di clausole volte a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale;
inoltre, contestava il superamento del tasso soglia e deduceva che le condizioni economiche dei rapporti bancari erano state regolarmente pattuite.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme accertate come dovute, anche a seguito di c.t.u. Vinte le spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita documentalmente e, dopo essere stata assunta in decisione, con ordinanza del 28.2.2023 veniva rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione della nullità delle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito in relazione al conto corrente n. 2770, in relazione al quale non risultava prodotto il contratto di accensione.
Il giudice, ritenuto di non dover disporre nuova c.t.u. essendo stata depositata quella resa nel giudizio n. 15801/2014 R.G. davanti al Tribunale di Napoli, tratteneva nuovamente la causa in decisione.
Con sentenza n. 4478 pubblicata l'8.11.2023 il Tribunale di Napoli Nord così decideva: “- accoglie
parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5017/2019; - condanna gli
opponenti in solido al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di euro
246.461,76, oltre interessi al tasso legale, come richiesti in ricorso, dalla notifica del titolo
monitorio sino al soddisfo;
- compensa per ¼ le spese di lite;
- condanna gli opponenti in solido al
pagamento dei restanti ¾ delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano,
all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 12.000,00 oltre spese generali
nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge”.
I passaggi motivazionali in base ai quali il primo giudice perveniva al suddetto esito sono i seguenti:
l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust era infondata in quanto il modulo sottoscritto dagli opponenti non riproduceva lo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ma contemplava una deroga solo parziale all'art. 1957 comma 1 c.c., prorogando il termine di decadenza a trentasei mesi;
l'opposta aveva adempiuto parzialmente all'onere probatorio a suo carico, in quanto solo per il rapporto di conto corrente n. 90283 la documentazione in atti era completa, essendo stato prodotto sia il contratto originario, sia tutti gli estratti conto analitici che giustificavano il saldo debitore oggetto di ingiunzione, saldo che non era inficiato dall'asserita usurarietà degli interessi (che costituiva una censura generica, che non poteva fondarsi sulla c.t.u. svolta nel giudizio davanti al
Tribunale di Napoli tra la correntista e l'istituto di credito); invece, per il rapporto di conto corrente n. 2770 non era stato prodotto l'originario contratto di conto corrente, per cui occorreva ricalcolare il saldo applicando i tassi legali fino al 14.9.2009 (data della prima apertura di credito prodotta dall'opposta), quelli convenzionali dall'apertura di credito del 14.9.2009 al 30.9.2012, data di chiusura del rapporto, e la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
al riguardo,
erano condivisibili le risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio tra la correntista e l'istituto di credito davanti al Tribunale di Napoli, secondo cui il saldo a debito della correntista era pari ad euro
211.734,93;
il complessivo importo dovuto dai fideiussori era pari ad euro 246.461,76 (di cui euro 211.734,93
quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2770 ed euro 34.726,83 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 90283), oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
il parziale accoglimento dell'opposizione giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento dei restanti ¾.
§ 2. Con citazione notificata il 29.11.2023 ed iscritta a ruolo il 6.12.2023 e Parte_1
proponevano gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo a tre motivi Parte_2
concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo (il primo) ed i capi della decisione concernenti il c/c 90283 ed il c/c 2770 (il secondo ed il terzo), e concludevano chiedendo: “1) In via preliminare , sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della Sentenza n.4478/2023 del Tribunale di Napoli - Nord ex art 283 cpc come novellato, attesa la
sussistenza dei presupposti come indicati in parte assertiva rappresentati dalla sussistenza della
presumibile fondatezza dell'appello e del grave pregiudizio subito dagli appellanti;
2) In via
principale, accogliere totalmente il presente appello in dipendenza della nullità dei contratti di
fideiussione che rappresentano la fonte del credito ex adverso accertato nella sentenza impugnata
per violazione dell'art 33 del Codice del Consumo come meglio indicato in parte assertiva e per
l'effetto dichiarare la nullità di dette fideiussioni riformando integralmente la Sentenza impugnata;
3) In via subordinata, riformare la Sentenza impugnata accertando l'errata applicazione resa nella
stessa dell'art 1339 c.c. a inserzione automatica di clausole aventi effetto sul contratto secondario
di cui alla fideiussione che per effetto della dichiarata nullità del contratto principale si era estinto
e per la errata applicazione del rimedio contabile di cui in parte assertiva in relazione al
superamento del tasso soglia antiusura al rapporto bancario n. 90283; 4) Riformare pertanto
integralmente la Sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli -Nord del 6 novembre 2023 ; 5)
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio,
maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali”.
e, per essa, la mandataria costituendosi in data Controparte_1 CP_2
26.1.2024, deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni, essendo essa cessionaria subentrata nella titolarità dei soli crediti della cedente e, nel merito, l'infondatezza del gravame, di Controparte_4
cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, a scioglimento della riserva formulata all'udienza ex art. 350-bis c.p.c. del 20.3.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata, ai sensi dell'art. 351 comma 4 c.p.c., l'udienza collegiale del
15.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine fino a venticinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali. Nella comparsa conclusionale gli appellanti eccepivano il difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria per mancato assolvimento della prova della cessione del credito attraverso il deposito del contratto di cessione, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, evidenziando che si trattava di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio secondo il principio affermato da Cass. civ. n. 3405/2024.
All'udienza del 15.1.2025 la causa era rinviata al 12.2.2025 per consentire all'appellata di controdedurre alle difese svolte da controparte nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 12.2.2025 la causa era discussa e riservata in decisione.
§ 3. Va preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria per mancato assolvimento della prova della cessione del credito, sollevata da parte appellante nelle note conclusionali, per il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente.
A tale riguardo, si osserva che il massimo organo della nomofilachia, esaminando la vexata
quaestio della natura della contestazione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del diritto sostanziale dedotto in giudizio, e segnatamente se essa costituisca eccezione in senso stretto o una mera difesa, con le diverse conseguenze in ordine ai tempi ed ai modi della contestazione e alla relativa prova, ha aderito all'orientamento, minoritario, secondo cui si tratta di una mera difesa, per cui può essere sollevata dal convenuto anche oltre il termine di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c. e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'effetto che può anche essere oggetto di motivo di appello,
perché l'art. 345 comma 2 c.p.c. circoscrive il divieto di nuove eccezioni a quelle che non sono rilevabili anche d'ufficio (v. S.U. 16.2.2016, n. 2951).
Conseguentemente, in base al suddetto principio, è irrilevante che la contestazione dell'effettiva titolarità del diritto azionato da sia stata compiuta nelle note conclusionali, Controparte_1
essendo svincolata da qualsiasi termine e, altresì, rilevabile d'ufficio.
Va, quindi, verificata l'effettiva titolarità, in capo all'attrice sostanziale, del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Si osserva, al riguardo, che l'omessa contestazione della titolarità del diritto azionato per tutto il corso del giudizio di primo grado ha fatto sì che detta titolarità costituisse un fatto pacifico, per cui la sopravvenuta contestazione con le note conclusionali depositate in questo giudizio obbligava gli appellanti a fornire la prova del loro contrario assunto (v. Cass. civ., sez. III, ord. 27.12.2023, n
36088 e la giurisprudenza ivi richiamata), la quale, invece, non è stata offerta.
In ogni caso, i documenti prodotti da confortano l'assunto che essa sia titolare Controparte_1
del credito azionato.
Giova rammentare, al riguardo, che la prova della cessione di un credito non richiede necessariamente la forma scritta, come assumono gli appellanti nelle note conclusive, anzi la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e quindi anche con quella presuntiva.
Nel caso di specie, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale - pur essendo del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, in quanto tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., mirando a rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto e ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento da lui effettuato al cedente, in luogo del cessionario - può essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio della cessione
(v. Cass. civ., sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; sez. VI-I, ord. 29.9.2020, n. 20495).
Ciò posto, la pubblicazione dell'avviso ed il possesso, in capo all'attrice sostanziale, del documento da cui è originato il rapporto contrattuale n. 90283 nonché degli estratti conto e scalari di entrambi i rapporti di conto corrente sin dall'origine - che si giustifica solo ed esclusivamente attraverso l'esatto adempimento da parte della cedente del precetto di cui all'art. 1262 c.c., relativo alla consegna al cessionario della documentazione probatoria del credito - inducono a ritenere effettivamente stipulato il contratto di cessione, sgombrando ogni dubbio circa la titolarità in capo a del diritto di credito azionato. Controparte_1
Venendo ora all'esame dei motivi, con il primo gli appellanti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, argomentando che:
nell'atto di fideiussione erano contenute clausole vessatorie (precisamente: 1) la garanzia astratta e non specifica del pagamento di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa e onere;
2) la deroga all'art 1957 c.c., che si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita;
3) l'automatica estensione al fideiussione dell'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine;
4) il divieto di regresso sino alla preventiva estinzione nei confronti della banca delle sue ragioni;
5) la deroga alla competenza territoriale;
6) l'obbligo del fideiussore di versare gli stessi interessi moratori e con le medesime condizioni imposte al debitore principale);
la vessatorietà delle suddette clausole determinava la nullità dell'atto di fideiussione ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, applicabile al caso di specie, avendo essi appellanti agito per scopi di natura privata, circostanza, questa, desumibile, quanto a , dal fatto che Parte_1
non era mai stato né socio né amministratore della società garantita, né aveva svolto alcuna attività
professionale o imprenditoriale collegata all'attività della debitrice principale, né era impegnato in alcuna attività lavorativa all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, e, quanto a Parte_2
dalla circostanza che era un tecnico edile, e non imprenditore, né socio della debitrice
[...]
principale;
trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio, essi erano legittimati a farla valere sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023;
era onere del professionista superare la presunzione di vessatorietà fornendo idonea prova contraria.
Gli appellanti hanno dedotto che la violazione dell'art. 33 del Codice del consumo comportava, in riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità di entrambi i contratti di fideiussione e l'accertamento dell'inesistenza del debito garantito.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
E' infondato atteso che la disciplina consumeristica non può trovare applicazione con riferimento a in quanto dalla visura camerale in atti risulta che è stato amministratore unico di Parte_2
dal 22.9.2004 al 22.10.2018 e, dunque, nell'arco temporale in cui ha sottoscritto la Pt_4
garanzia del 12.7.2006 e le successive variazioni del 22.5.2007 e del 15.9.2009.
Poiché è di palmare evidenza che egli abbia stipulato il contratto di garanzia per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività svolta, egli non può qualificarsi consumatore, essendo tale la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (v. Cass. civ., S.U., ord.
27.2.2023, n. 5868).
Quanto a , pur trattandosi di consumatore, essendo una persona fisica con Parte_1
riferimento alla quale non sono emersi elementi per affermare che abbia agito nel quadro della sua attività professionale, la censura è inammissibile.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, la vessatorietà delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista determina la nullità delle stesse, rimanendo il contratto valido per tutto il resto. Conseguentemente, era onere dell'appellante indicare le specifiche conseguenze derivanti dalle singole clausole che assume essere vessatorie, al fine di accertare la loro concreta incidenza sulle statuizioni contenute nella sentenza gravata e, poiché tanto non è
avvenuto, le censure dell'appellante non sono idonee a scalfire e superare l'affermata titolarità dell'obbligazione fideiussoria.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione al conto corrente n. 90283 non erano idonee a determinare una ricostruzione contabile diversa da quella delineata dalla società opposta mediante la produzione in atti del contratto di apertura del conto e di tutti gli estratti conto analitici.
Hanno dedotto che il primo giudice aveva aderito ad una delle quattro opzioni rese dal c.t.u. in relazione al suddetto contratto di conto corrente e che, contrariamente a quanto affermato in motivazione, l'ausiliario aveva indicato due soluzioni ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia antiusura: la prima, in cui i tassi di interesse convenuti si consideravano separatamente dalle commissioni di massimo scoperto, non determinava il superamento della soglia, a differenza della seconda, basata sulla somma del tasso effettivo alla c.s.m. su base annua.
Secondo gli appellanti, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto andava sommata agli interessi, per cui il primo giudice aveva erroneamente applicato l'art. 1815 c.c., con l'effetto che aveva accertato dovuta la somma di euro 34.726,83, in luogo di quella di euro 14.805,37 indicata dall'ausiliario.
La doglianza è infondata.
Le Sezioni Unite (v. sent 20.6.2018, n. 16303), nell'esaminare la questione, ritenuta di massima importanza, della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, dopo aver escluso il carattere di norma di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, dell'art. 2-bis comma 2 D.L. 185/2008, secondo cui “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”, hanno affermato il principio secondo cui, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG)
dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché
della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 108/1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Ebbene, poiché alla stregua del suddetto principio di diritto, applicabile nel caso di specie atteso che il contratto di conto corrente è stato acceso il 17.2.2006, ai fini della valutazione dell'usura la c.m.s.
non va inclusa nel tasso effettivo globale, dovendosi effettuare la separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” e con la
“commissione di massimo scoperto soglia”, la doglianza degli appellanti è priva di pregio.
Con il terzo motivo è stata attinta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'omessa produzione dell'originario contratto di conto corrente n. 2770 comportava,
ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., l'applicazione degli interessi nella misura legale.
Secondo gli appellanti, la rilevata nullità del contratto ex art. 117 comma 3 T.U.B. giustificava l'applicazione del rimedio di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. solo nei confronti del cliente della banca, e non dei suoi garanti, per cui gli effetti sananti previsti dall'art. 1339 c.c. non potevano essere estesi ad essi garanti, terzi rispetto al rapporto bancario.
La doglianza è priva di pregio atteso che l'obbligazione fideiussoria è accessoria a quella del debitore principale, per cui l'obbligazione principale, oltre ad esserne il presupposto, è misura dell'obbligazione di garanzia. Correttamente, dunque, il primo giudice ha applicato gli interessi debitori al tasso legale fino al 14.9.2009, data di stipula del contratto di apertura di credito in atti.
§ 4. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., con vincolo solidale per gli appellanti.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M.
147/2022 relativi alle cause di valore compreso tra euro 52.000.01 ed euro 260.000,00 nella misura media.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5326/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Parlato (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Brenta n. 18/B, E, PER ESSA, QUALE MANDATARIA, (C.F.: CP_2
; P.IVA: , con sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7, in P.IVA_2 P.IVA_3
persona del procuratore Dott. (C.F.: ) giusta atto del Controparte_3 C.F._4
19.10.2022 a rogito Notaio Dott. rep. n. 77770, racc. n. 29100, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Nappi (C.F.: ) per procura alle liti C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. quale cessionaria, ex art. 58 Controparte_1
del credito vantato originariamente da nei confronti della correntista Pt_3 Controparte_4
e dei suoi fideiussori e , chiedeva Parte_4 Parte_1 Parte_2
al Tribunale di Napoli Nord di ingiungere a questi ultimi di pagare, in favore di essa istante e senza dilazione, la somma di euro 295.241,48 - di cui euro 34.726,83, quale saldo debitore, alla data del
30.9.2012, del rapporto di conto corrente n. 400390283 (già 10153/2011) ed euro 260.514,65, quale saldo debitore, alla data del 30.9.2012, del rapporto di c/c n. 400202770 (già 266795) - oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Con decreto n. 5017/2019 il Tribunale ingiungeva a e il Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 295.241,48 con gli interessi di mora al tasso convenzionale sulla sorte capitale dalla data di deposito del ricorso e fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura.
Con citazione notificata il 18.12.2019 e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il suddetto decreto, deducendo: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa cd. antitrust in quanto contenenti clausole di sopravvenienza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; la nullità del contratto n. 400390283 per usura originaria, accertata all'esito della c.t.u. disposta nel giudizio n. 15801/2014 R.G. instaurato davanti al Tribunale di
Napoli dalla debitrice principale, all'esito della quale erano emersi profili di invalidità per altri rapporti;
la riconducibilità della garanzia prestata alla disciplina codicistica;
l'insussistenza della pretesa creditoria, non essendo dovuti interessi, commissioni e spese. Pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare denegare la ordinanza ex art
648 cpc se richiesta, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendone i motivi fondati
e gravi in diritto. 2) Accertare e dichiarare la nullità insanabile dei contratti di fideiussione
omnibus posti a fronte del credito ingiunto per violazione della normativa antitrust come indicato
al capo A) e per l'effetto in accoglimento della opposizione, revocare integralmente il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 5017/2019 emesso dal Giudice Dott.Ucci del Tribunale di Napoli-Nord; 3) In
via subordinata, dichiarare ed accertare la inesistenza del credito ingiunto in quanto affetto da
usura originaria, come già in corso di accertamento giudiziale emerso dalla CTU resa nel
procedimento pendente tra le parti, accertando altresì in via altrettanto rilevante l'assenza di un
contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli opponenti per quanto indicato ai precedenti capi
b) e c) della presente opposizione;
4) In via ancora più gradata accertare e dichiarare la
inesistenza del credito ingiunto in quanto formatosi a mezzo di applicazione di tassi usurari
originari ed in quanto affetti da invalidità parziale in relazione agli altri rapporti bancari non
coperti dall'accertamento della usura originaria, disponendo, se del caso di ufficio, la trasmissione
del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente per gli effetti di cui all'art 644 c.p.
5) Per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 5017/2019 reso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 30 ottobre 2019; 6) Condannare parte opposta al pagamento di spese e
compensi di lite, maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
e per essa la mandataria costituendosi, dopo aver eccepito Controparte_1 CP_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione,
deduceva che la garanzia era valida, siccome la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI
andava circoscritta alle sole clausole sub 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), 6 (rinuncia ai termini ex
art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di “sopravvivenza”), e che essa era qualificabile come autonoma per la presenza di una serie di clausole volte a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale;
inoltre, contestava il superamento del tasso soglia e deduceva che le condizioni economiche dei rapporti bancari erano state regolarmente pattuite.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme accertate come dovute, anche a seguito di c.t.u. Vinte le spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, espletato con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita documentalmente e, dopo essere stata assunta in decisione, con ordinanza del 28.2.2023 veniva rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione della nullità delle condizioni contrattuali applicate dall'istituto di credito in relazione al conto corrente n. 2770, in relazione al quale non risultava prodotto il contratto di accensione.
Il giudice, ritenuto di non dover disporre nuova c.t.u. essendo stata depositata quella resa nel giudizio n. 15801/2014 R.G. davanti al Tribunale di Napoli, tratteneva nuovamente la causa in decisione.
Con sentenza n. 4478 pubblicata l'8.11.2023 il Tribunale di Napoli Nord così decideva: “- accoglie
parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 5017/2019; - condanna gli
opponenti in solido al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di euro
246.461,76, oltre interessi al tasso legale, come richiesti in ricorso, dalla notifica del titolo
monitorio sino al soddisfo;
- compensa per ¼ le spese di lite;
- condanna gli opponenti in solido al
pagamento dei restanti ¾ delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano,
all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 12.000,00 oltre spese generali
nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge”.
I passaggi motivazionali in base ai quali il primo giudice perveniva al suddetto esito sono i seguenti:
l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust era infondata in quanto il modulo sottoscritto dagli opponenti non riproduceva lo schema contrattuale predisposto dall'ABI, ma contemplava una deroga solo parziale all'art. 1957 comma 1 c.c., prorogando il termine di decadenza a trentasei mesi;
l'opposta aveva adempiuto parzialmente all'onere probatorio a suo carico, in quanto solo per il rapporto di conto corrente n. 90283 la documentazione in atti era completa, essendo stato prodotto sia il contratto originario, sia tutti gli estratti conto analitici che giustificavano il saldo debitore oggetto di ingiunzione, saldo che non era inficiato dall'asserita usurarietà degli interessi (che costituiva una censura generica, che non poteva fondarsi sulla c.t.u. svolta nel giudizio davanti al
Tribunale di Napoli tra la correntista e l'istituto di credito); invece, per il rapporto di conto corrente n. 2770 non era stato prodotto l'originario contratto di conto corrente, per cui occorreva ricalcolare il saldo applicando i tassi legali fino al 14.9.2009 (data della prima apertura di credito prodotta dall'opposta), quelli convenzionali dall'apertura di credito del 14.9.2009 al 30.9.2012, data di chiusura del rapporto, e la capitalizzazione semplice per tutta la durata del rapporto;
al riguardo,
erano condivisibili le risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio tra la correntista e l'istituto di credito davanti al Tribunale di Napoli, secondo cui il saldo a debito della correntista era pari ad euro
211.734,93;
il complessivo importo dovuto dai fideiussori era pari ad euro 246.461,76 (di cui euro 211.734,93
quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 2770 ed euro 34.726,83 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 90283), oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
il parziale accoglimento dell'opposizione giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ e la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento dei restanti ¾.
§ 2. Con citazione notificata il 29.11.2023 ed iscritta a ruolo il 6.12.2023 e Parte_1
proponevano gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo a tre motivi Parte_2
concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo (il primo) ed i capi della decisione concernenti il c/c 90283 ed il c/c 2770 (il secondo ed il terzo), e concludevano chiedendo: “1) In via preliminare , sospendere la efficacia esecutiva e la esecuzione della Sentenza n.4478/2023 del Tribunale di Napoli - Nord ex art 283 cpc come novellato, attesa la
sussistenza dei presupposti come indicati in parte assertiva rappresentati dalla sussistenza della
presumibile fondatezza dell'appello e del grave pregiudizio subito dagli appellanti;
2) In via
principale, accogliere totalmente il presente appello in dipendenza della nullità dei contratti di
fideiussione che rappresentano la fonte del credito ex adverso accertato nella sentenza impugnata
per violazione dell'art 33 del Codice del Consumo come meglio indicato in parte assertiva e per
l'effetto dichiarare la nullità di dette fideiussioni riformando integralmente la Sentenza impugnata;
3) In via subordinata, riformare la Sentenza impugnata accertando l'errata applicazione resa nella
stessa dell'art 1339 c.c. a inserzione automatica di clausole aventi effetto sul contratto secondario
di cui alla fideiussione che per effetto della dichiarata nullità del contratto principale si era estinto
e per la errata applicazione del rimedio contabile di cui in parte assertiva in relazione al
superamento del tasso soglia antiusura al rapporto bancario n. 90283; 4) Riformare pertanto
integralmente la Sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli -Nord del 6 novembre 2023 ; 5)
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio,
maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali”.
e, per essa, la mandataria costituendosi in data Controparte_1 CP_2
26.1.2024, deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande di ripetizione di indebito e di risarcimento danni, essendo essa cessionaria subentrata nella titolarità dei soli crediti della cedente e, nel merito, l'infondatezza del gravame, di Controparte_4
cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite
Con ordinanza depositata in data 3.4.2024, a scioglimento della riserva formulata all'udienza ex art. 350-bis c.p.c. del 20.3.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata, ai sensi dell'art. 351 comma 4 c.p.c., l'udienza collegiale del
15.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine fino a venticinque giorni prima della predetta udienza per il deposito di note conclusionali. Nella comparsa conclusionale gli appellanti eccepivano il difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria per mancato assolvimento della prova della cessione del credito attraverso il deposito del contratto di cessione, non essendo sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, evidenziando che si trattava di questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio secondo il principio affermato da Cass. civ. n. 3405/2024.
All'udienza del 15.1.2025 la causa era rinviata al 12.2.2025 per consentire all'appellata di controdedurre alle difese svolte da controparte nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 12.2.2025 la causa era discussa e riservata in decisione.
§ 3. Va preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione sostanziale della cessionaria per mancato assolvimento della prova della cessione del credito, sollevata da parte appellante nelle note conclusionali, per il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente.
A tale riguardo, si osserva che il massimo organo della nomofilachia, esaminando la vexata
quaestio della natura della contestazione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del diritto sostanziale dedotto in giudizio, e segnatamente se essa costituisca eccezione in senso stretto o una mera difesa, con le diverse conseguenze in ordine ai tempi ed ai modi della contestazione e alla relativa prova, ha aderito all'orientamento, minoritario, secondo cui si tratta di una mera difesa, per cui può essere sollevata dal convenuto anche oltre il termine di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c. e può
essere rilevata d'ufficio dal giudice, con l'effetto che può anche essere oggetto di motivo di appello,
perché l'art. 345 comma 2 c.p.c. circoscrive il divieto di nuove eccezioni a quelle che non sono rilevabili anche d'ufficio (v. S.U. 16.2.2016, n. 2951).
Conseguentemente, in base al suddetto principio, è irrilevante che la contestazione dell'effettiva titolarità del diritto azionato da sia stata compiuta nelle note conclusionali, Controparte_1
essendo svincolata da qualsiasi termine e, altresì, rilevabile d'ufficio.
Va, quindi, verificata l'effettiva titolarità, in capo all'attrice sostanziale, del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Si osserva, al riguardo, che l'omessa contestazione della titolarità del diritto azionato per tutto il corso del giudizio di primo grado ha fatto sì che detta titolarità costituisse un fatto pacifico, per cui la sopravvenuta contestazione con le note conclusionali depositate in questo giudizio obbligava gli appellanti a fornire la prova del loro contrario assunto (v. Cass. civ., sez. III, ord. 27.12.2023, n
36088 e la giurisprudenza ivi richiamata), la quale, invece, non è stata offerta.
In ogni caso, i documenti prodotti da confortano l'assunto che essa sia titolare Controparte_1
del credito azionato.
Giova rammentare, al riguardo, che la prova della cessione di un credito non richiede necessariamente la forma scritta, come assumono gli appellanti nelle note conclusive, anzi la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e quindi anche con quella presuntiva.
Nel caso di specie, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale - pur essendo del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, in quanto tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., mirando a rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto e ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento da lui effettuato al cedente, in luogo del cessionario - può essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio della cessione
(v. Cass. civ., sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; sez. VI-I, ord. 29.9.2020, n. 20495).
Ciò posto, la pubblicazione dell'avviso ed il possesso, in capo all'attrice sostanziale, del documento da cui è originato il rapporto contrattuale n. 90283 nonché degli estratti conto e scalari di entrambi i rapporti di conto corrente sin dall'origine - che si giustifica solo ed esclusivamente attraverso l'esatto adempimento da parte della cedente del precetto di cui all'art. 1262 c.c., relativo alla consegna al cessionario della documentazione probatoria del credito - inducono a ritenere effettivamente stipulato il contratto di cessione, sgombrando ogni dubbio circa la titolarità in capo a del diritto di credito azionato. Controparte_1
Venendo ora all'esame dei motivi, con il primo gli appellanti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, argomentando che:
nell'atto di fideiussione erano contenute clausole vessatorie (precisamente: 1) la garanzia astratta e non specifica del pagamento di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa e onere;
2) la deroga all'art 1957 c.c., che si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita;
3) l'automatica estensione al fideiussione dell'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine;
4) il divieto di regresso sino alla preventiva estinzione nei confronti della banca delle sue ragioni;
5) la deroga alla competenza territoriale;
6) l'obbligo del fideiussore di versare gli stessi interessi moratori e con le medesime condizioni imposte al debitore principale);
la vessatorietà delle suddette clausole determinava la nullità dell'atto di fideiussione ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, applicabile al caso di specie, avendo essi appellanti agito per scopi di natura privata, circostanza, questa, desumibile, quanto a , dal fatto che Parte_1
non era mai stato né socio né amministratore della società garantita, né aveva svolto alcuna attività
professionale o imprenditoriale collegata all'attività della debitrice principale, né era impegnato in alcuna attività lavorativa all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, e, quanto a Parte_2
dalla circostanza che era un tecnico edile, e non imprenditore, né socio della debitrice
[...]
principale;
trattandosi di una questione rilevabile d'ufficio, essi erano legittimati a farla valere sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479/2023;
era onere del professionista superare la presunzione di vessatorietà fornendo idonea prova contraria.
Gli appellanti hanno dedotto che la violazione dell'art. 33 del Codice del consumo comportava, in riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità di entrambi i contratti di fideiussione e l'accertamento dell'inesistenza del debito garantito.
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
E' infondato atteso che la disciplina consumeristica non può trovare applicazione con riferimento a in quanto dalla visura camerale in atti risulta che è stato amministratore unico di Parte_2
dal 22.9.2004 al 22.10.2018 e, dunque, nell'arco temporale in cui ha sottoscritto la Pt_4
garanzia del 12.7.2006 e le successive variazioni del 22.5.2007 e del 15.9.2009.
Poiché è di palmare evidenza che egli abbia stipulato il contratto di garanzia per finalità inerenti allo svolgimento dell'attività svolta, egli non può qualificarsi consumatore, essendo tale la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (v. Cass. civ., S.U., ord.
27.2.2023, n. 5868).
Quanto a , pur trattandosi di consumatore, essendo una persona fisica con Parte_1
riferimento alla quale non sono emersi elementi per affermare che abbia agito nel quadro della sua attività professionale, la censura è inammissibile.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, la vessatorietà delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista determina la nullità delle stesse, rimanendo il contratto valido per tutto il resto. Conseguentemente, era onere dell'appellante indicare le specifiche conseguenze derivanti dalle singole clausole che assume essere vessatorie, al fine di accertare la loro concreta incidenza sulle statuizioni contenute nella sentenza gravata e, poiché tanto non è
avvenuto, le censure dell'appellante non sono idonee a scalfire e superare l'affermata titolarità dell'obbligazione fideiussoria.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si legge che le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione al conto corrente n. 90283 non erano idonee a determinare una ricostruzione contabile diversa da quella delineata dalla società opposta mediante la produzione in atti del contratto di apertura del conto e di tutti gli estratti conto analitici.
Hanno dedotto che il primo giudice aveva aderito ad una delle quattro opzioni rese dal c.t.u. in relazione al suddetto contratto di conto corrente e che, contrariamente a quanto affermato in motivazione, l'ausiliario aveva indicato due soluzioni ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia antiusura: la prima, in cui i tassi di interesse convenuti si consideravano separatamente dalle commissioni di massimo scoperto, non determinava il superamento della soglia, a differenza della seconda, basata sulla somma del tasso effettivo alla c.s.m. su base annua.
Secondo gli appellanti, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, la commissione di massimo scoperto andava sommata agli interessi, per cui il primo giudice aveva erroneamente applicato l'art. 1815 c.c., con l'effetto che aveva accertato dovuta la somma di euro 34.726,83, in luogo di quella di euro 14.805,37 indicata dall'ausiliario.
La doglianza è infondata.
Le Sezioni Unite (v. sent 20.6.2018, n. 16303), nell'esaminare la questione, ritenuta di massima importanza, della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, dopo aver escluso il carattere di norma di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, dell'art. 2-bis comma 2 D.L. 185/2008, secondo cui “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”, hanno affermato il principio secondo cui, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG)
dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché
della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 108/1996, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
"margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Ebbene, poiché alla stregua del suddetto principio di diritto, applicabile nel caso di specie atteso che il contratto di conto corrente è stato acceso il 17.2.2006, ai fini della valutazione dell'usura la c.m.s.
non va inclusa nel tasso effettivo globale, dovendosi effettuare la separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” e con la
“commissione di massimo scoperto soglia”, la doglianza degli appellanti è priva di pregio.
Con il terzo motivo è stata attinta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'omessa produzione dell'originario contratto di conto corrente n. 2770 comportava,
ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., l'applicazione degli interessi nella misura legale.
Secondo gli appellanti, la rilevata nullità del contratto ex art. 117 comma 3 T.U.B. giustificava l'applicazione del rimedio di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. solo nei confronti del cliente della banca, e non dei suoi garanti, per cui gli effetti sananti previsti dall'art. 1339 c.c. non potevano essere estesi ad essi garanti, terzi rispetto al rapporto bancario.
La doglianza è priva di pregio atteso che l'obbligazione fideiussoria è accessoria a quella del debitore principale, per cui l'obbligazione principale, oltre ad esserne il presupposto, è misura dell'obbligazione di garanzia. Correttamente, dunque, il primo giudice ha applicato gli interessi debitori al tasso legale fino al 14.9.2009, data di stipula del contratto di apertura di credito in atti.
§ 4. La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma
1 c.p.c., con vincolo solidale per gli appellanti.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri previsti dal D.M.
147/2022 relativi alle cause di valore compreso tra euro 52.000.01 ed euro 260.000,00 nella misura media.
Va dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4478/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A.;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi