Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2022, proposto da
RA S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Daniela Maria Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Magenta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Filippo Turati n. 8;
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale del Settore Tecnico, prot. N. 0014714/2022, del 21 marzo 2022, notificato in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto “diniego di permesso di costruire” in sanatoria nonché della comunicazione di pre-diniego ai sensi dell'art. 10 bis, legge 241/1990, del 18 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Magenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società RA s.r.l. è proprietaria di un immobile a destinazione produttiva sito tra le vie Novara e Boffalora del territorio del Comune di Magenta.
L’articolo 28.3 delle norme di attuazione del PdR del PGT del 2010, che disciplinava dette aree, prevedeva, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, che “ Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano e che hanno già raggiunto il limite massimo del rapporto di copertura o di Uf è comunque ammesso l’ampliamento con incremento una tantum per un massimo del 30% della superficie coperta esistente e/o della SLP al momento dell’adozione del PGT, a condizione che il rapporto di copertura complessivo non superi il 60% della S.f., fermo restando il rispetto degli indici relativi alla superficie a verde, all’altezza dei fabbricati , alla distanza dai confini, dai fabbricati e dal ciglio stradale .”
In data 19 luglio 2016 la società ricorrente, affermando di voler usufruire proprio della premialità dianzi citata, presentava la Dia – PE 341/2016 per la costruzione di mq. 658,46 di superficie lorda di pavimento (slp) in ampliamento dei mq. 2.348,08 di slp esistenti per un totale di mq. 3.006,54, come rappresentati nella tavola 02 “Schemi e conteggi PLV per verifiche edificatorie” (pari al 28,04% dell’esistente < del 30% consentito dalla norma).
I lavori venivano avviati regolarmente il 28 novembre 2017.
Nel 2017 il Comune di Magenta approvava la variante generale al PGT – Piano che è poi il medesimo oggi vigente – all’interno del quale la disposizione speciale e premiale “una tantum” relativa agli ampliamenti nella zona produttiva sopra analizzata veniva modificata, in riduzione.
L’art. 16.2.5 del vigente PGT, infatti, recita: “ Per gli insediamenti produttivi esistenti e attivi per i quali l’indice Uf o il rapporto Rc consentono ampliamenti inferiori al 10% della SLP e della Sc esistenti, ovvero non li consentono affatto, in deroga a tali indice e rapporto sono ammissibili una tantum incrementi massimi della SLP e della pari al 10%. Gli interventi di ampliamento contenuti all’interno della sagoma degli edifici esistenti sono comportare un incremento massimo della SLP una tantum pari al 30%. I due incrementi contemplati non sono cumulabili .”
In seguito, con Scia n. 537/2017 del 22 dicembre 2017 la ricorrente provvedeva alla realizzazione di nuove tettoie indicate con la lett. E a righe rosse oblique nella tavola 01 e di un carro ponte a righe oblique azzurre e con Scia n. 387/2018 svolgeva lavori di manutenzione ordinaria.
In corso di esecuzione, tuttavia, parte dei lavori della Dia – PE 341/2016 non veniva realizzata, mentre altri - non originariamente previsti - venivano aggiunti, secondo la ricorrente entro i limiti degli indici edilizi previsti dal PGT.
La parziale difformità ha comportava peraltro la modifica della facciata del fabbricato sul lato della via Novara.
Nel giugno 2018 DR presentava, infatti, una istanza di PdC per la realizzazione di un manufatto al fine di coprire lo spazio esistente tra i due capannoni edificati con le pratiche edilizie DIA del 19.07.2016 e SCIA 22.12.2017, cui seguiva il preavviso di rigetto della richiesta n. 45857 del 16 ottobre 2018 perché “ L’intervento in oggetto, di fatto determina un aumento di superficie lorda di pavimento che non è possibile realizzare, in quanto il lotto è già saturo, ed ha già previsto l’utilizzo del bonus una tantum, di cui al punto 16.2.5 del Piano delle Regole del P.G.T. vigente ”.
La ricorrente, quindi, abbandonando l’iter sopra indicato, presentava una nuova e diversa pratica edilizia, di Piano Attuativo (prot. n. 52982 del 3 dicembre 2020) che tuttavia stante la verifica, in fase istruttoria, delle seguenti problematiche veniva respinta:
- difformità dello stato di fatto dei luoghi rispetto al progetto presentato con parziale realizzazione delle opere oggetto dell’istanza e in particolare della copertura e della muratura di chiusura dell’unico lato aperto;
- inapplicabilità del procedimento di variante urbanistica per sanare opere già realizzate per le quali si rimanda all’accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Avverso detto diniego definitivo non veniva presentato alcun ricorso giurisdizionale.
Per sanare questo abuso il 21 dicembre 2021 la società RA presentava allora domanda di permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 60356.
Il Comune, tuttavia, con il provvedimento impugnato sotto il profilo edilizio negava il rilascio della sanatoria con la motivazione che non risultava applicabile la disposizione dell’art.16.2.5 delle Nta del PdR :
“ Il richiedente ha, infatti, già usufruito una tantum “una volta” della possibilità di edificare l’ampliamento, di cui all’art. 16.2.5 delle NTA del PdR con deposito di DIA – PE 341/2016 e successive varianti che prevedeva l’utilizzo di circa 623,48/mq 704,42 consentiti pari al 30% della Superficie lorda di pavimento (SLP) di fabbricato esistente. Per detta ragione il richiedente ha perso la facoltà di ulteriori incrementi, ovvero di aumentare la slp, a prescindere dal residuo all’epoca non usufruito. L’incremento una tantum ha carattere eccezionale consentendo aumento di superficie lorda di pavimento una tantum quale addizione volumetrica premiale per le zone artigianali, pertanto, l’applicazione della norma non può assumere carattere continuativo e/o periodico, ma solo straordinario, non ripetibile. Ciò in considerazione anche della circostanza che l’applicazione di tale disposizione è concessa solo per fabbricati produttivi esistenti ed attivi alla data di adozione del Piano del Governo del Territorio vigente che sono localizzati in zone prevalentemente residenziali (rif. Art. 16.4. delle NTA del PDR) ovvero in zone con vocazione diversa dalla produttiva/artigianale ”.
Il Comune si pronunciava negativamente anche sul piano paesaggistico, rilevando quanto segue:
“ Lo spostamento della parete a tutt’altezza, che comporta un aumento della superficie utile e la sua modifica esteriore data, tra le altre, anche dalla non realizzazione del manufatto “passerella” non possono ritenersi assimilabili agli interventi di cui all’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 quali interventi esclusi da acquisizione di autorizzazione paesaggistica; ricordando, inoltre, che gli aumenti di superfici utile e/o volume rispetto allo stato autorizzato non sono considerati ammissibili ai sensi della vigente normativa, così come indicato dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, l’intervento risulta carente del preliminare titolo paesaggistico in merito agli interventi sui prospetti realizzati in assenza o in difformità rispetto all’ultimo stato autorizzato consistenti nella non realizzazione della passerella di collegamento visibile in primo piano sul prospetto sud e nelle difformità riscontrate nelle indicazioni dei materiali e dei colori in merito al manufatto tettoia .”
Nell’assunto della ricorrente tale provvedimento di diniego sarebbe tuttavia illegittimo per i seguenti motivi:
1. Violazione per falsa e errata applicazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001, in relazione alla falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell’art. 16.2.5 Nta del vigente Piano delle Regole, nonché in relazione all’errata interpretazione dell’art. 28.3 delle Nta del previgente Piano delle Regole - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento delle norme degli artt. 28.3 Nta PdR previgente e dell’art. 16.2.5. Nta PdR vigente: in quanto l’una tantum non dovrebbe intendersi, come interpretata dal Comune, quale facoltà di utilizzare una sola volta e per intero il maggiore indice ma nel senso che l’aumento già ottenuto non possa cumularsi con quanto si è già usufruito.
In ogni caso, quale che sia l’interpretazione della norma sull’una tantum, essa non sarebbe conferente al caso in esame.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione: sul piano paesaggistico non vi sarebbe stato aumento di superficie utile rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento paesaggistico ed abilitato con la menzionata dalla Dia – PE 341/2016.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Magenta che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
All’udienza del 29 maggio 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dalle eccezioni processuali sollevate dalla difesa comunale.
La ricorrente lamenta - con la prima censura proposta - la violazione dell’art. 36 del Dpr n. 380/2001, anche sul piano del difetto di istruttoria – per falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell’art. 16.2.5 NTA del vigente Piano delle Regole, nonché per errata interpretazione dell’art. 28.3 delle NTA del previgente Piano delle regole.
L’argomento è privo di pregio difettando invero, nel caso in esame, i presupposti per l’applicabilità dell’invocato art. 36 DPR 380/2001 che, come noto, richiede, ai fini della concessione del titolo edilizio in sanatoria la doppia conformità dell’opera realizzata - in tutto o in parte senza titolo - alla disciplina urbanistica vigente sia con riguardo al momento della realizzazione delle opere edilizie (nella specie 21 dicembre 2020) sia con riguardo al momento della presentazione dell’istanza in sanatoria (nella specie 21 dicembre 2021).
Orbene, va ricordato che mediante DIA 2016 la ricorrente aveva già usufruito dell’ampliamento “una tantum” di cui all’art. 28.3 delle norme di attuazione del PdR del PGT del 2010 (fissato allora nel massimo al 30%), beneficiandone nella richiesta misura del 28,04 % dell’edificato (secondo dichiarazione di fine lavori i lavori risultano peraltro realizzati parzialmente ma, per quanto si ricava dalla planimetria allegata, in misura senz’altro superiore a 10%).
Il titolo così ottenuto nel 2016 è poi scaduto e dunque qualunque intervento successivo da realizzarsi sul fabbricato risultante dai predetti lavori doveva rapportarsi solo ed esclusivamente alla norma sopravvenuta ( tempus regit actum ); e a decorrere dal 2017 è prevista – come ancora oggi - la possibilità di un incremento “una tantum” ma nel limitato massimale del 10% dell’esistente, sicché in base alla nuova normativa non vi è più alcun incremento volumetrico sfruttabile.
Non rileva – diversamente da quanto sostiene la ricorrente - la circostanza che la superficie entro la sagoma prevista dalla DIA – PE 341/2016 (e successive varianti) non sia stata in concreto interamente realizzata, restando rilevante esclusivamente il fatto che la richiedente avesse già usufruito nella misura quasi massima del 28,04% (ancorché non interamente realizzata) della possibilità (espressamente qualificata “una tantum”) di edificare l’ampliamento di cui al citato art. 16.2.5 a prescindere, appunto, dal residuo all’epoca non usufruito.
L’intervento di ampliamento effettuato dall’odierna ricorrente, senza alcun titolo nel 2020, dunque, non poteva essere realizzato, in base alla disciplina edilizia al tempo vigente, né con riferimento a quella attuale, difettando così evidentemente i presupposti per la concessione della sanatoria dell’abuso.
Quanto sopra è sufficiente al rigetto del ricorso a prescindere dall’esame delle censure rivolte ai profili paesaggistici del diniego.
In conclusione, quindi, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO