TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9658 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17960/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC RA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17960/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. FUMAGALLI LORENZO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cremona Via Ruggero Manna n. 4, giusta procura in atti, PARTI ATTRICI contro
[...]
Controparte_1 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI LUCIA ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (CE), via Fulvio Renella n. 88, giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Monaco di Baviera (Germania) 80788 Petuelring n. 130,
(C.F./P.I. , con sede legale in Monaco di Baviera Controparte_3 P.IVA_3 (Germania) 81669 Thomas-Dehler Straße,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: pagina 1 di 19 Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano, contrariis reiectis, In via principale: accertato che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da attribuirsi, in via esclusiva, al veicolo IN Countryman Tg. MBR1929 (Germania) Telaio n. WMW41BT0203R37353, di proprietà della
[...] (veicolo assicurato presso Polizza n. KR9119999.80842) Controparte_4 Controparte_5 e condotto nell'occasione dal Sig. , condannare i convenuti, in solido tra loro, Parte_3 ciascuno per il proprio titolo e come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, come indicati in narrativa e così divisi e quantificati: − € 48.745,37 (quarantottomilasettencentoquarantacinque/37) in favore di , a titolo di danni non Parte_2 patrimoniali e patrimoniali subiti, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa ovvero di giustizia ovvero di equità; − € 3.000,00 (tremila/00) in favore di
[...]
a titolo di danni patrimoniali subiti quale somma versata per la riparazione del Parte_1 motoveicolo incidentato nel sinistro de quo, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ravvisasse un concorso di colpa a carico di parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo e come per legge, al pagamento della somma che dovesse risultare in corso di causa ovvero di giustizia ovvero di equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori. In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma riconosciuta in favore degli attori dal momento del sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. Con integrale rifusione delle spese e competenze professionali di causa nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale nella misura ormai consueta del 10% del danno oltre accessori, tenuto conto anche della mancata adesione di parte convenuta alla negoziazione assistita”
Per il convenuto Controparte_6
“l'Ill.mo giudice adito voglia:
1. dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande attoree;
2. rigettare le domande stante la di loro infondatezza in fatto e diritto;
3. nell'assurda ipotesi di accoglimento delle domande, si limitino i risarcimenti in considerazione di un concorso paritario del sig. nella causazione dell'evento;
4. vittoria di spese e Parte_2 competenze di giudizio con oneri accessori. In via istruttoria A- Si richiede prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, premesso il “vero è che“: 1) in data 10/08/2023, ore 16:10 circa, loc. Nargo - Torbole (TN), SS 240 in prossimità del Km 0.4., assisteva ad un sinistro tra una vettura IN ed una moto;
2) lei era sul punto panoramico di Nago Torbole (TN); 3) la vettura IN era ferma, intenta a svoltare a sinistra per entrare nel punto panoramico;
4) la vettura IN aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro;
5) la moto procedeva ad alta velocità e in fase di sorpasso;
6) il sig.
, amico del sig. , assisteva al sinistro;
7) il sig. , amico CP_7 Parte_2 CP_7 del sig. , arrivava dopo il sinistro. Si indicano quali testimoni i seguenti soggetti: - Parte_2 (Germania - Ortsteil Hohenberg Gartenwiesen, 12 Rosenberg;
- Testimone_1 [...]
(Germania – Mainburg in An Der Abens n. 23). B- Ci si oppone alla prova testimoniale Testimone_2 articolata da controparte poiché verte su circostanze ininfluenti e generiche, e quindi inammissibili;
in caso di ammissione si richiede di abilitare la convenuta società all'espletamento della prova diretta e contraria sulle circostanze e con il teste indicato da parte avversa ( )” CP_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 19 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_2 [...]
, in qualità rispettivamente di proprietario e compagnia assicuratrice estera Controparte_3 dell'autoveicolo IN Countryman, Tg. MBR1929 (Germania), nonché Controparte_8
[...
designato ex art. 126 del codice di assicurazioni private, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della IN , Tg. MBR1929 (Germania), nella CP_9 determinazione del sinistro occorso in data 10.8.2023, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori in conseguenza dell'indicato incidente.
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno dedotto:
- che, in data 10.8.2023, intorno alle ore 16.10, a bordo del motociclo BMW, tg. Parte_2
ET03881, di proprietà di stava percorrendo la SS 240 in località Nago-Torbole Parte_1
(TN);
- che , giunto in prossimità del km 0,4 della SS 240, a causa di una svolta a sinistra Parte_2 improvvisa e repentina del veicolo IN Countryman, sopra identificato e condotto da
[...]
, non riusciva a porre in essere alcuna manovra di emergenza e andava a collidere contro di Pt_3 esso;
- che sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri di Torbole, i quali hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro;
- che, a causa dell'urto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Parte_2
Maria del Carmine di Rovereto, ove gli veniva diagnosticata “frattura terzo medio della clavicola destra, oltre contusioni, ecchimosi ed escoriazioni nel resto del corpo, con prognosi di trenta giorni” e, successivamente, veniva sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti;
pagina 3 di 19 - che , in conseguenza dell'incidente, ha riportato postumi di invalidità permanente, Parte_2 quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 12%, un'invalidità temporanea assoluta di 1 giorno, temporanea parziale al 75% di giorni 80, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al
25% di giorni 30;
- che, essendosi il sinistro verificato per responsabilità esclusiva di , l'attore ha diritto Parte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui patiti, nonché a quelli patrimoniali per le spese mediche e i relativi spostamenti per sottoporsi alle visite, per i danni subiti dal casco da moto e dagli occhiali, nonché per “la vacanza a Marrakech alla quale gli attori non hanno potuto partecipare a causa del sinistro”;
- che, a seguito del sinistro, il motociclo BMW di proprietà di è rimasto Parte_1 danneggiato, sì che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno di euro 3.000,00 pari al costo sostenuto per la riparazione;
- che, nonostante le richieste di risarcimento del danno inviate ad non è stato possibile Controparte_6 giungere ad un componimento bonario della vertenza, sì che gli attori sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l' Controparte_1
Contr (di seguito anche solo chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso formulate in quanto gli attori non hanno rispettato le modalità prescritte dagli artt. Contr 145 e 148 cod. ass. priv. Nel merito, a domandato il rigetto delle domande attoree, atteso che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di , il quale “viaggiando ad altissima Parte_2 velocità, in fase di sorpasso, impattava la vettura IN che era ferma ( con indicatore di direzione azionato), intenta a svoltare a sinistra”; in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compagnia ha chiesto la riduzione del risarcimento richiesto dagli attori in considerazione del concorso colposo di nella causazione del sinistro (cfr. comparsa di Parte_2 costituzione e risposta).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.01.2025, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e della compagnia assicurativa , il Controparte_2 Controparte_3
Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 4 di 19 La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di con incarico conferito alla Dott.ssa Parte_2
Persona_1
La causa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2026 e, successivamente, anticipata all'udienza dell'11.12.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che la parte convenuta ha chiesto di dichiarare l'improponibilità o improcedibilità della domanda per il mancato rispetto da parte degli attori dei requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 cod. ass. priv., nonché del mancato rilascio della dichiarazione ex art. 142 comma 2 cod. ass. priv. In particolare, la parte convenuta ha lamentato, quanto al danno materiale, la mancata indicazione del codice fiscale del danneggiato e del giorno e delle ore per ispezionare i beni danneggiati e, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, l'omessa indicazione di codice fiscale, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dei “dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Contr Nel caso di specie, si osserva che, nella prima richiesta di risarcimento danni inviata ad n data
30.8.2023, gli attori hanno indicato chiaramente le loro generalità e i codici fiscali, il luogo in cui si trovavano il motoveicolo, il casco e gli occhiali (cfr.doc. 2 parte attrice: “il mezzo incidentato BMW
1200 R Sport tg. ET03881 si trova dal 4.9.2023 presso la concessionaria sita in Cremona CP_10 via Eridano n.11, mentre gli effetti personali (casco, occhiali e abbigliamento) si trovano presso la residenza dei miei assistiti e sono disponibili per essere periziati”), nonché le modalità in cui è avvenuto il sinistro e hanno allegato la cartella di Pronto Soccorso per le lesioni riportate da Parte_2
all'esito del sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice). Si reputa del tutto irrilevante la mancata
[...] indicazione circa il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti (peraltro pagina 5 di 19 Contr inviati successivamente ad on comunicazione dell'8.3.2024. prodotta sub doc. 14 parte attrice), così come la mancanza della dichiarazione ex art. 142 comma 2 cod. ass. priv. In proposito si aderisce all'orientamento espresso da Cassazione n. 15445/2021 (già adottato da Cassazione n. 19354/2016), secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”; nella pronuncia richiamata la
Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di formulare richiesta risarcitoria la mancata trasmissione dell'attestazione di cui all'art. 142 comma secondo codice delle assicurazioni private (che preclude solo la possibilità dell'assicuratore sociale di agire in surroga nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile).
Peraltro, la Suprema Corte ha di recente affermato che, in ogni caso, “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.” (cfr. Cass. civ. 32919/2022). Ebbene, nel caso di specie, la diffida stragiudiziale Contr trasmessa rispettava i requisiti previsti dall'art. 145 e 148 cod. ass. priv. e, in ogni caso, on ha chiesto alle parti attrici danneggiate alcuna integrazione documentale, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità in capo al proprio assicurato (cfr. doc. 12 e 15 parte attrice); gli attori hanno dunque fornito elementi sufficienti alla formulazione dell'offerta, non risultando comportamenti omissivi o di mancata evasione di richieste trasmesse dall'altra parte. Si osserva peraltro che gli attori con comunicazione pec del 13.3.2024 hanno invitato la società convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia, senza tuttavia ricevere riscontro (cfr. doc. 16 parte attrice).
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione non può che essere disattesa.
pagina 6 di 19 Nel merito, si osserva che gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro del 10.8.2023, chiedendo la condanna in solido di del proprietario del veicolo IN CP_6
Countryman, con targa tedesca MBR1929, e della sua Controparte_2 compagnia assicurativa Parte attrice ha quindi proposto azione diretta ex art. Controparte_3
126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di ed ex art. 2054 c.c. nei confronti di CP_6 [...]
Controparte_2
Con riguardo alla domanda di condanna formulata nei confronti dell' ex art. Controparte_1
126 cod. ass. – fattispecie normativa che prevede, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, che l'assicuratore straniero sia domiciliato ex lege presso l' ( – la Suprema Corte (v. Cass. civ. Controparte_1 CP_6
259/1999) ha avuto modo di chiarire che tale domiciliazione ex lege, essendo ipotesi eccezionale, si applica tuttavia alla sola ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell e non CP_6 anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo. Ciò comporta che nell'ambito dell'azione diretta, proposta ai sensi dell'art. 126 cod. ass. nei confronti di all'assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. CP_6
144 cod. ass. (come espressamente richiamato al secondo comma dell'art. 126 cod. ass.) “si applicano anche nei confronti dell le disposizioni che regolano l'azione diretta
contro
Controparte_1
l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”; pertanto la notificazione dell'atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege e cioè presso ai fini della sola regolare instaurazione del contraddittorio. Diversamente, qualora si proponga CP_6 azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e/o proprietario la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge, non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all'art. 126 cod. ass. Qualora le due azioni siano, invece, proposte cumulativamente (ipotesi ammessa pacificamente), ovvero se viene proposta nel medesimo giudizio l'azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e/o conducente nonché quella diretta contro come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. civ. CP_6
23716/2016), vertendosi in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all'origine un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione dell'una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell'altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto pagina 7 di 19 meno con riferimento al giudizio di primo grado, ne consegue che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest'ultimo si versa nell'ipotesi di cui all'art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all'art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui si è detto consegue che la notificazione dell'atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, deve essere effettuata sia presso il domiciliatario ex lege in relazione alla domanda di cui all'art. 126 cod. ass. private, sia al conducente e/o proprietario responsabile nelle forme ordinarie di legge (v. ex multis Cass. civ. 259/1999). Ebbene, nel caso di specie, in cui il sinistro è occorso con il coinvolgimento di un veicolo, la IN Countryman, assicurata con compagnia estera, gli attori, pur avendo proposto domanda di condanna nei confronti di tutti i convenuti, non hanno correttamente notificato l'atto di citazione nei confronti del proprietario del veicolo, ma solo nei confronti di CP_6 quale domiciliatario ex lege della e di Controparte_3 Controparte_2
(in relazione alla domanda ex art. 126 cod. ass. private), ma non anche rispetto a
[...] quest'ultima in relazione alla domanda formulata ex art. 2054 c.c. nelle forme ordinarie, ovvero in particolare a mezzo del servizio postale ex artt. 3 ss. legge 890/1982.
Ne consegue che la domanda di condanna, proposta ex art. 2054 c.c., nei confronti di
[...] va dichiarata inammissibile. Controparte_2
Contr Considerato che pur non avendo dichiarato di costituirsi in giudizio in nome e per conto di
[...]
, è legittimata a stare in giudizio per le imprese aderenti ex art. 126 comma 2 lett. c) Controparte_3 cod. ass. priv., è evidente che la pronuncia di condanna potrà essere rivolta solo nei suoi confronti in ragione della menzionata legittimazione a stare in giudizio “in nome e per conto” dell'impresa assicuratrice estera;
diversamente per ottenere la condanna diretta della compagnia estera gli attori Contr avrebbero dovuto eseguire la notifica presso la sede della società estera e non anche presso atteso che la domiciliazione non può che valere al mero fine della prevista legittimazione ex art. 126 comma 2 lett. c) cod. ass. priv. Pertanto, anche la domanda di condanna diretta nei confronti di
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_3
pagina 8 di 19 Tanto premesso si osserva che nel merito gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del conducente della IN Countryman, nella determinazione del sinistro per cui è Parte_4 causa e di provvedere alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti (cfr. atto di citazione).
La presente vertenza, caratterizzata dal pacifico urto tra il motociclo BMW 1200 R Sport, tg.ET03881, CP_1 e la Countryman, tg.MBR1929 (Germania), avvenuto il giorno 10.08.2023 al km 0+400 della
SS240, in località Nago-Torbole, presuppone l'accertamento della responsabilità dei due utenti della strada, avendo le parti provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
In particolare, parte attrice ha eccepito che il conducente della ha compiuto una Parte_5 manovra repentina di svolta a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, sì che , Parte_2 proveniente da tergo, andava inevitabilmente a collidere con l'autovettura. Parte convenuta ha, invece, contestato a di aver tenuto una velocità elevata, di aver eseguito una manovra di Parte_2 sorpasso e di non aver rispettato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, sì da non essere stato in grado di evitare l'impatto con la vettura.
Ciò premesso, giova rammentare che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, si osserva che, nel caso di specie, il fatto risulta provato, nella sua materialità, alla stregua del rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri del Trentino-Alto Adige - Sezione di pagina 9 di 19 Torbole - intervenuti nell'immediatezza dell'occorso (cfr. doc. 1 parte attrice), nonché sulla base della deposizione del teste oculare escusso nel presente giudizio.
Dal verbale dei Carabinieri si evince che il giorno 10.8.2023, intorno alle ore 16.10, , a Parte_3 bordo della vettura IN Countryman, stava percorrendo la SS240 con direzione di marcia Nago-
Bolognano quando, giunto in prossimità del km 0+400, “svoltava a sinistra per eseguire un'inversione di marcia approfittando di uno spazio ivi presente”; in tale frangente, sopraggiungeva da tergo, a bordo del proprio motociclo, il quale, non riusciva ad evitare l'autovettura e andava a Parte_2 collidere con la sua fiancata sinistra (cfr. verbale di sinistro stradale).
La modalità di accadimento del sinistro è stata ricostruita dai Carabinieri principalmente sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei testi oculari, nonché dei danni riportati dai veicoli, tenuto conto dell'assenza di tracce di pneumatici sulla carreggiata e dello spostamento dalla posizione statica post urto di entrambi i veicoli (cfr. doc. 1 parte attrice).
La predetta dinamica è stata confermata nel presente giudizio dal teste della cui CP_7 attendibilità non vi è motivo di dubitare, atteso che ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche. Quest'ultimo, escusso all'udienza del 15.4.2025, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava in compagnia dell'attore e stava viaggiando a bordo del suo motociclo immediatamente dietro di lui (a circa 4-5 metri di distanza) quando ha visto l'autovettura IN
Countryman davanti a loro, dapprima spostarsi sul lato destro della corsia di marcia e, immediatamente dopo, svoltare a sinistra in corrispondenza di una piazzola di sosta per compiere una manovra di inversione di marcia;
ha inoltre precisato che in tale frangente la strada era trafficata e CP_7 che ha iniziato la manovra subito dopo una curva. Il teste ha dunque confermato che, Parte_3
a causa della repentina manovra dell'autovettura IN Countryman, è andato a Parte_2 collidere contro di essa ed è rovinosamente caduto a terra (cfr. verbale di udienza del 15.4.2025). La deposizione resa dal teste in udienza è del tutto compatibile con i danni riportati dall'autovettura
[...]
: i Carabinieri giunti sul luogo del sinistro hanno, infatti, constatato danni sulla fiancata Parte_5 sinistra della vettura, compatibili con un urto avvenuto proprio quando la vettura Parte_5 stava compiendo la manovra di svolta a sinistra (cfr. verbale di sinistro stradale). Le dichiarazioni di sono inoltre coincidenti con quanto riferito da , conducente della CP_7 Parte_3 [...]
, agli agenti nell'immediatezza del sinistro: “giunto all'altezza della piazzola panoramica Parte_5
pagina 10 di 19 svoltavo per tornare indietro perché avevo sbagliato strada. Mentre svoltavo nella piazzola una moto impattava sul lato sinistro della mia macchina” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Alla luce del compendio probatorio in atti e all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, risulta provata la dinamica del sinistro così come prospettata dalle parti attrice, mentre non ha trovato Contr conferma la prospettazione di La compagnia ha, infatti, eccepito la responsabilità esclusiva di
, attesa l'elevata velocità di crociera e la presenza dell'autovettura ferma in mezzo alla Parte_2 carreggiata, ricostruendo la dinamica sulla base di quanto riferito ai Carabinieri nelle immediatezze del sinistro dalla teste oculare . Tuttavia, si reputa che le dichiarazioni da essa rese Testimone_1 non possano essere poste a fondamento della ricostruzione delle modalità di accadimento dell'evento lesivo, in ragione di talune contraddizioni estrinseche. ha infatti dichiarato ai Testimone_1
Carabinieri che, al momento dell'urto, l'autovettura si trovava ferma al centro della carreggiata e stava sopraggiungendo ad elevata velocità. Tuttavia, la circostanza che la Parte_2 [...]
fosse ferma risulta smentita innanzitutto dalle dichiarazioni dello stesso conducente della Parte_5 vettura , il quale ha sin subito riferito di aver intrapreso una manovra di svolta a Parte_3 sinistra per compiere un'inversione di marcia e di essere stato urtato dal motociclo proprio durante la predetta svolta. Inoltre, i danni riportati dall'autoveicolo alla fiancata sinistra constatati dagli agenti dei
Carabinieri sono del tutto incompatibili con la circostanza riferita dalla atteso che, se la Tes_1
NY GR fosse stata ferma, avrebbe dovuto presentare danni non nella parte laterale, bensì in quella posteriore. Quanto all'elevata velocità, si osserva che quanto riferito da Testimone_1 integra una valutazione del tutto aspecifica, tenuto conto della difficoltà per un pedone fermo di valutare la velocità di veicoli a motore, non avendo alcun parametro di riferimento oggettivo (ad esempio, velocità maggiore rispetto a quella tenuta da un altro utente a bordo del motociclo), ma basandosi fondamentalmente sulle proprie percezioni. Le dichiarazioni rilasciate da Testimone_1 ai Carabinieri non possono dunque essere poste a fondamento della predetta vertenza in
[...] quanto in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso e incompatibili con i danni Parte_3 riportati dai veicoli coinvolti, sì che, essendo inficiate dalle menzionate contraddizioni, rendono la teste non attendibile.
Orbene, alla luce della dinamica come sopra ricostruita, risulta dimostrato che il conducente della vettura IN Countryman abbia eseguito una repentina svolta a sinistra per compiere una manovra di pagina 11 di 19 inversione di marcia, senza concedere la precedenza al motociclo attoreo che stava sopraggiungendo, violando così il disposto dell'art. 154 C.d.s. (cfr. articolo 154: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi..”). Si reputa indubbia la responsabilità di nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo ha posto in Parte_3 essere una condotta contraria alle regole della circolazione stradale, tenuto conto che la manovra di inversione del senso di marcia deve avvenire con la massima prudenza, senza creare pericolo per gli altri utenti della strada. , prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra e di Parte_3 inversione di marcia avrebbe dovuto ispezionare attentamente il campo stradale per verificare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, considerato che, come dichiarato dal teste, la strada era trafficata e aveva appena oltrepassato una curva, che, presumibilmente, avrebbe potuto Parte_3 limitarne anche la visuale.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un una responsabilità di Parte_3 nella causazione del sinistro, il quale non si è attenuto al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_3 verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Parte_2
Nel caso di specie, si osserva che anche il conducente del motociclo BMW non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada. Il teste ha, infatti, riferito in CP_7 udienza che “prima di andare verso sinistra l'auto ha rallentato, sembrava ci fosse un'indecisione, si è spostata sulla destra e poi ha fatto l'inversione verso sinistra” (cfr. verbale di udienza del 15.4.2025) e anche nelle immediatezze del sinistro, egli ha dichiarato ai Carabinieri che “inizialmente zigzagava, poi frenava e poi improvvisamente svoltava a sinistra” (cfr. verbale di sinistro). Ebbene, si reputa che
, che stava sopraggiungendo da tergo ad una distanza di circa 7-8 metri (cfr. verbale di Parte_2 udienza del 15.4.2025, teste , avrebbe dovuto avvedersi dell'indecisione del conducente della CP_7
e del suo rallentamento e, di conseguenza, avrebbe dovuto anch'egli, prudentemente, Parte_5 rallentare la marcia al fine di comprendere le intenzioni di guida del veicolo che lo precedeva, sì da pagina 12 di 19 essere in grado di porre in essere ogni manovra necessaria ad arrestare tempestivamente il veicolo, anche tenuto conto del traffico e della curva appena oltrepassata. Dal compendio probatorio in atti non risulta che abbia rallentato e frenato al fine di porre in essere una manovra di Parte_2 emergenza, né sono state rinvenute al suolo dai verbalizzanti tracce di frenata. Si reputa, dunque, che abbia violato l'art. 141 comma 1 (che impone ai conducenti di “ di regolare la velocità Parte_2 in modo che , avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e l'art. 141 comma 2 in virtù del quale il conducente deve sempre essere in grado di conservare il controllo del proprio mezzo per compiere le necessarie manovre di evitamento di ostacoli ed arresto nei limiti del campo di visibilità.
Al contrario, non si ritiene che l'attore abbia violato l'art. 149 C.d.s., come eccepito dalla parte convenuta, tenuto conto che la distanza di 7-8 metri riferita dal teste si reputa del tutto CP_7 adeguata allo stato luoghi come risulta dagli atti, tenuto conto in particolar modo della presenza di una sola corsia per senso di marcia e delle condizioni di traffico. Allo stesso modo, non risulta provato che abbia commesso violazioni in punto di velocità, non avendo la parte convenuta Parte_2 dimostrato che l'attore stesse procedendo ad una velocità eccessiva, né dal compendio probatorio è emerso che l'attore, al momento del sinistro, stesse effettuando una manovra di sorpasso.
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere ripartita tra e Parte_2 Parte_3 rispettivamente nella misura del 20% e dell'80%.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale dalla dott.ssa che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1 della stessa e che ha accertato:
pagina 13 di 19 - che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “politraumatismo produttivo di contusione anca destra, gomito destro, caviglia destra, e frattura pluriframmentaria scomposta del III medio della clavicola”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 1 giorno, parziale al 75% di 60 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25%
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 7%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro di euro 2.223,36 (cfr. consulenza medico legale).
Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta dei criteri determinati sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 176 del 31/07/2025.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati in 7%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 65 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 13.137,91 (di cui euro 9.289,58 per il danno permanente e in euro 3.848,33 per il danno temporaneo).
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo, ridotto per il concorso di colpa del 20%, è pari ad euro 10.510,33.
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di un aumento per la sofferenza soggettiva senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo e l'assenza di elementi di riscontro in ordine a una peculiare riduzione delle capacità motorie e di relazione anche nel corso delle operazioni peritali – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
pagina 14 di 19 Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 10.8.2023), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (10.8.2023) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 2.223,36, ridotti ad euro 1.778,69 per l'accertato concorso di colpa (cfr. consulenza medico legale).
Devono essere altresì riconosciute le spese per i parcheggi in quanto si tratta di esborsi sostenuti nelle stesse date in cui l'attore si è sottoposto a visite mediche o esami a Milano per un importo complessivo di euro 52,00 (cfr. doc 10 parte attrice - euro 65,00 ridotti per il concorso di colpa); al contrario non possono essere rimborsate le spese per il servizio di taxi, tenuto conto che le ricevute versate in atti dalla parte attrice sub doc. 10 non indicano nemmeno la tratta stradale effettuata (luogo di partenza e di arrivo), sì da non ritenersi sufficienti per valutare se essi siano stati sostenuti in occasione di visite specialistiche/esami a cui ha dovuto sottoporsi a seguito del sinistro. Parte_2
Allo stesso modo non può essere riconosciuto alcun rimborso spese per danni per gli occhiali, atteso che l'attore si è limitato a dedurre che essi sono rimasti distrutti a causa del sinistro, senza, tuttavia, offrirsi di provare o dimostrare tale circostanza, non risultando, ad esempio, dalle fotografie allegate al verbale di sinistro la presenza di occhiali sul luogo del sinistro;
del resto l'attore si è limitato a versare in atti una fattura per l'acquisto di occhiali datata 23.11.2019, sì che, alla luce di detto mero pagina 15 di 19 documento, non può per ciò solo presumersi la sussistenza del nesso di causa dell'esborso con il sinistro (cfr. doc. 10 parte attrice).
Quanto alla richiesta risarcitoria inerente il casco si rileva che dalle fotografie allegate al verbale di sinistro si nota la presenza di un casco (cfr. verbale di sinistro); tuttavia non può essere riconosciuto l'esborso per l'acquisto di un nuovo casco, atteso che la fattura in atti si riferisce al 17.04.2021 e quindi ad un periodo antecedente al sinistro (cfr. doc. 10 parte attrice), sì che non vi è prova che l'attore ne abbia riacquistato uno nuovo dopo l'incidente; è evidente peraltro che, tenuto conto della collisione e della caduta a terra del motociclista, ben può presumersi che il casco sia rimasto danneggiato, ma non può essere evidentemente riconosciuto né il valore del casco a nuovo (essendo un casco acquistato due anni prima), né presumersi che il sinistro lo abbia danneggiato a tal punto da renderlo inservibile. Ne consegue che, tenuto conto di quanto precede, possono essere riconosciuti il valore di un casco acquistato due anni prima, vale a dire equitativamente l'importo di euro 150,00, già tenuto conto della riduzione in ragione dell'accertato concorso colposo.
L'attore ha chiesto altresì il rimborso del prezzo versato per il viaggio a Marrakech al quale non ha potuto prendere parte. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 10 parte attrice) risulta, infatti che ha sottoscritto un pacchetto turistico per una vacanza a Marrakech nel periodo Parte_2 compreso tra il 25.10.2023 e il 30.10.2023 e ha versato un primo acconto di euro 500,00 in data
21.7.2023 e il saldo finale di ulteriori euro 1.190,00 in data 16.9.2023. Ebbene, considerato che il pacchetto turistico allegato in atti non prevede ipotesi di recesso per motivi di salute (con l'effetto che avrebbe dovuto pagare l'intera somma) e tenuto conto che nel periodo previsto per il Parte_2 viaggio l'attore non aveva ancora stabilizzato i postumi (sinistro del 10.8.2023 e postumi stabilizzati dopo circa 4 mesi), dev'essere riconosciuto all'attore l'esborso sostenuto per il viaggio cui non ha potuto fruire, liquidando in suo favore la somma di euro 1.352,00 (euro 1.690,00 ridotto del 20% per l'accertato concorso di colpa).
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito da è pari ad euro Parte_2
3.332,69, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/data del sinistro rispetto al danneggiamento del casco - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo pagina 16 di 19 come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni arrecati al motoveicolo BMW 1200 Parte_1
R Sport di sua proprietà.
Si reputa provato che il motociclo BMW 1200 R Sport di a seguito del sinistro Parte_1 del 10.8.2023, abbia riportato dei danni come si evince dalle rappresentazioni fotografiche allegate al verbale di sinistro stradale in cui il motociclo appare riverso a terra e, come constatato dai Carabinieri intervenuti in loco, i quali hanno verificato la presenza del serbatoio bucato e di svariati danni alla carrozzeria (cfr. verbale di sinistro stradale).
La parte attrice ha allegato di aver riparato il motociclo e ha prodotto una fattura di euro 3.000,00 e il relativo pagamento (cfr. doc. 11 parte attrice). Il motociclo è stato sottoposto anche a valutazione del perito della compagnia assicurativa, che ha stimato un danno pari ad euro 3.258,21 (cfr. perizia allegata dalla parte convenuta). Priva di fondamento è la censura di parte convenuta secondo cui il danno dev'essere risarcito nei limiti di quanto accertato dal fiduciario e cioè nella misura di euro 2.670,66, tenuto conto che tale cifra si riferisce ai costi per le riparazioni senza considerare l'iva che deve Contr comunque essere rimborsata. Dalla perizia versata in atti da si evince che il prezzo comprensivo di iva stimato dal fiduciario è pari ad euro 3.258,21, addirittura superiore a quello richiesto dall'attrice.
Ne consegue che ad dev'essere riconosciuto l'importo di euro 3.000,00 per i Parte_1 danni al motociclo. Tale importo dev'essere ridotto per il concorso di colpa del 20% ed è quindi pari ad euro 2.400,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della fattura di riparazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sì che, tenuto conto del concorso colposo nella misura del
20% in capo all'attore , si reputa congruo compensare le spese tra le parti nella misura Parte_2
Contr di ¼ e di condannare rifondere in favore degli attori i restanti ¾ delle spese di lite;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5
pagina 17 di 19 del D.M.), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, applicato un aumento del 20% per la difesa di più parti nei limiti della domanda (v. nota spese allegata alla nota di deposito telematico del 28.11.2025).
Nei compensi indicati in dispositivo si è tenuto conto altresì dei compensi per l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita (valore medio rispetto ai procedimenti di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), atteso che essi devono essere liquidati sulla base dei parametri per l'attività stragiudiziale dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'inammissibilità delle domande di condanna nei confronti di e di Controparte_3 [...] comprende anche quelle relative alla condanna alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite. Contr Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di attesa la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande di condanna proposte da e Parte_2 [...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
[...]
2. accerta la concorrente responsabilità di e di nella Parte_2 Parte_3 determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 10.8.2023, nella misura rispettivamente del 20% e dell'80%;
3. condanna al risarcimento dell'80% dei danni Controparte_12 patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore che si liquidano Parte_2 rispettivamente in euro 3.332,69 ed in euro 10.510,33 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4. condanna al risarcimento dell'80% dei danni Controparte_12 patrimoniali subìti dall'attrice che si liquida in euro 2.400,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
pagina 18 di 19 5. compensa tra le parti attrici e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
, dall'altro, le spese di lite del presente giudizio nella misura di ¼ e Controparte_12 condanna a rifondere in favore degli attori i restanti ¾ Controparte_12 delle spese di lite, che si liquidano in euro 408,75 per le spese ed in euro 4.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_12
Milano, 15.12.2025
Il giudice
UC RA OR
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UC RA OR, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17960/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. FUMAGALLI LORENZO ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cremona Via Ruggero Manna n. 4, giusta procura in atti, PARTI ATTRICI contro
[...]
Controparte_1 (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISCITELLI LUCIA ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (CE), via Fulvio Renella n. 88, giusta procura in atti, PARTE CONVENUTA
(C.F./P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Monaco di Baviera (Germania) 80788 Petuelring n. 130,
(C.F./P.I. , con sede legale in Monaco di Baviera Controparte_3 P.IVA_3 (Germania) 81669 Thomas-Dehler Straße,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: pagina 1 di 19 Per gli attori:
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano, contrariis reiectis, In via principale: accertato che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da attribuirsi, in via esclusiva, al veicolo IN Countryman Tg. MBR1929 (Germania) Telaio n. WMW41BT0203R37353, di proprietà della
[...] (veicolo assicurato presso Polizza n. KR9119999.80842) Controparte_4 Controparte_5 e condotto nell'occasione dal Sig. , condannare i convenuti, in solido tra loro, Parte_3 ciascuno per il proprio titolo e come per legge, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, come indicati in narrativa e così divisi e quantificati: − € 48.745,37 (quarantottomilasettencentoquarantacinque/37) in favore di , a titolo di danni non Parte_2 patrimoniali e patrimoniali subiti, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa ovvero di giustizia ovvero di equità; − € 3.000,00 (tremila/00) in favore di
[...]
a titolo di danni patrimoniali subiti quale somma versata per la riparazione del Parte_1 motoveicolo incidentato nel sinistro de quo, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ravvisasse un concorso di colpa a carico di parte attrice nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo e come per legge, al pagamento della somma che dovesse risultare in corso di causa ovvero di giustizia ovvero di equità, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori. In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria su ogni somma riconosciuta in favore degli attori dal momento del sinistro sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. Con integrale rifusione delle spese e competenze professionali di causa nonché di quelle della precedente fase stragiudiziale nella misura ormai consueta del 10% del danno oltre accessori, tenuto conto anche della mancata adesione di parte convenuta alla negoziazione assistita”
Per il convenuto Controparte_6
“l'Ill.mo giudice adito voglia:
1. dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande attoree;
2. rigettare le domande stante la di loro infondatezza in fatto e diritto;
3. nell'assurda ipotesi di accoglimento delle domande, si limitino i risarcimenti in considerazione di un concorso paritario del sig. nella causazione dell'evento;
4. vittoria di spese e Parte_2 competenze di giudizio con oneri accessori. In via istruttoria A- Si richiede prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, premesso il “vero è che“: 1) in data 10/08/2023, ore 16:10 circa, loc. Nargo - Torbole (TN), SS 240 in prossimità del Km 0.4., assisteva ad un sinistro tra una vettura IN ed una moto;
2) lei era sul punto panoramico di Nago Torbole (TN); 3) la vettura IN era ferma, intenta a svoltare a sinistra per entrare nel punto panoramico;
4) la vettura IN aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro;
5) la moto procedeva ad alta velocità e in fase di sorpasso;
6) il sig.
, amico del sig. , assisteva al sinistro;
7) il sig. , amico CP_7 Parte_2 CP_7 del sig. , arrivava dopo il sinistro. Si indicano quali testimoni i seguenti soggetti: - Parte_2 (Germania - Ortsteil Hohenberg Gartenwiesen, 12 Rosenberg;
- Testimone_1 [...]
(Germania – Mainburg in An Der Abens n. 23). B- Ci si oppone alla prova testimoniale Testimone_2 articolata da controparte poiché verte su circostanze ininfluenti e generiche, e quindi inammissibili;
in caso di ammissione si richiede di abilitare la convenuta società all'espletamento della prova diretta e contraria sulle circostanze e con il teste indicato da parte avversa ( )” CP_7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 19 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Controparte_2 [...]
, in qualità rispettivamente di proprietario e compagnia assicuratrice estera Controparte_3 dell'autoveicolo IN Countryman, Tg. MBR1929 (Germania), nonché Controparte_8
[...
designato ex art. 126 del codice di assicurazioni private, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della IN , Tg. MBR1929 (Germania), nella CP_9 determinazione del sinistro occorso in data 10.8.2023, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori in conseguenza dell'indicato incidente.
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno dedotto:
- che, in data 10.8.2023, intorno alle ore 16.10, a bordo del motociclo BMW, tg. Parte_2
ET03881, di proprietà di stava percorrendo la SS 240 in località Nago-Torbole Parte_1
(TN);
- che , giunto in prossimità del km 0,4 della SS 240, a causa di una svolta a sinistra Parte_2 improvvisa e repentina del veicolo IN Countryman, sopra identificato e condotto da
[...]
, non riusciva a porre in essere alcuna manovra di emergenza e andava a collidere contro di Pt_3 esso;
- che sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri di Torbole, i quali hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro;
- che, a causa dell'urto, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Parte_2
Maria del Carmine di Rovereto, ove gli veniva diagnosticata “frattura terzo medio della clavicola destra, oltre contusioni, ecchimosi ed escoriazioni nel resto del corpo, con prognosi di trenta giorni” e, successivamente, veniva sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti;
pagina 3 di 19 - che , in conseguenza dell'incidente, ha riportato postumi di invalidità permanente, Parte_2 quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 12%, un'invalidità temporanea assoluta di 1 giorno, temporanea parziale al 75% di giorni 80, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al
25% di giorni 30;
- che, essendosi il sinistro verificato per responsabilità esclusiva di , l'attore ha diritto Parte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali da lui patiti, nonché a quelli patrimoniali per le spese mediche e i relativi spostamenti per sottoporsi alle visite, per i danni subiti dal casco da moto e dagli occhiali, nonché per “la vacanza a Marrakech alla quale gli attori non hanno potuto partecipare a causa del sinistro”;
- che, a seguito del sinistro, il motociclo BMW di proprietà di è rimasto Parte_1 danneggiato, sì che l'attrice ha diritto al risarcimento del danno di euro 3.000,00 pari al costo sostenuto per la riparazione;
- che, nonostante le richieste di risarcimento del danno inviate ad non è stato possibile Controparte_6 giungere ad un componimento bonario della vertenza, sì che gli attori sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l' Controparte_1
Contr (di seguito anche solo chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso formulate in quanto gli attori non hanno rispettato le modalità prescritte dagli artt. Contr 145 e 148 cod. ass. priv. Nel merito, a domandato il rigetto delle domande attoree, atteso che il sinistro si è verificato per responsabilità esclusiva di , il quale “viaggiando ad altissima Parte_2 velocità, in fase di sorpasso, impattava la vettura IN che era ferma ( con indicatore di direzione azionato), intenta a svoltare a sinistra”; in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compagnia ha chiesto la riduzione del risarcimento richiesto dagli attori in considerazione del concorso colposo di nella causazione del sinistro (cfr. comparsa di Parte_2 costituzione e risposta).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 30.01.2025, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e della compagnia assicurativa , il Controparte_2 Controparte_3
Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 4 di 19 La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di un testimone, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona di con incarico conferito alla Dott.ssa Parte_2
Persona_1
La causa è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2026 e, successivamente, anticipata all'udienza dell'11.12.2025. Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e all'esito della discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di depositare la sentenza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, si osserva che la parte convenuta ha chiesto di dichiarare l'improponibilità o improcedibilità della domanda per il mancato rispetto da parte degli attori dei requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 cod. ass. priv., nonché del mancato rilascio della dichiarazione ex art. 142 comma 2 cod. ass. priv. In particolare, la parte convenuta ha lamentato, quanto al danno materiale, la mancata indicazione del codice fiscale del danneggiato e del giorno e delle ore per ispezionare i beni danneggiati e, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, l'omessa indicazione di codice fiscale, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dei “dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti” (cfr. comparsa di costituzione e risposta). Contr Nel caso di specie, si osserva che, nella prima richiesta di risarcimento danni inviata ad n data
30.8.2023, gli attori hanno indicato chiaramente le loro generalità e i codici fiscali, il luogo in cui si trovavano il motoveicolo, il casco e gli occhiali (cfr.doc. 2 parte attrice: “il mezzo incidentato BMW
1200 R Sport tg. ET03881 si trova dal 4.9.2023 presso la concessionaria sita in Cremona CP_10 via Eridano n.11, mentre gli effetti personali (casco, occhiali e abbigliamento) si trovano presso la residenza dei miei assistiti e sono disponibili per essere periziati”), nonché le modalità in cui è avvenuto il sinistro e hanno allegato la cartella di Pronto Soccorso per le lesioni riportate da Parte_2
all'esito del sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice). Si reputa del tutto irrilevante la mancata
[...] indicazione circa il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti (peraltro pagina 5 di 19 Contr inviati successivamente ad on comunicazione dell'8.3.2024. prodotta sub doc. 14 parte attrice), così come la mancanza della dichiarazione ex art. 142 comma 2 cod. ass. priv. In proposito si aderisce all'orientamento espresso da Cassazione n. 15445/2021 (già adottato da Cassazione n. 19354/2016), secondo cui “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”; nella pronuncia richiamata la
Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante rispetto alla possibilità di formulare richiesta risarcitoria la mancata trasmissione dell'attestazione di cui all'art. 142 comma secondo codice delle assicurazioni private (che preclude solo la possibilità dell'assicuratore sociale di agire in surroga nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile).
Peraltro, la Suprema Corte ha di recente affermato che, in ogni caso, “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se
l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.” (cfr. Cass. civ. 32919/2022). Ebbene, nel caso di specie, la diffida stragiudiziale Contr trasmessa rispettava i requisiti previsti dall'art. 145 e 148 cod. ass. priv. e, in ogni caso, on ha chiesto alle parti attrici danneggiate alcuna integrazione documentale, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità in capo al proprio assicurato (cfr. doc. 12 e 15 parte attrice); gli attori hanno dunque fornito elementi sufficienti alla formulazione dell'offerta, non risultando comportamenti omissivi o di mancata evasione di richieste trasmesse dall'altra parte. Si osserva peraltro che gli attori con comunicazione pec del 13.3.2024 hanno invitato la società convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la controversia, senza tuttavia ricevere riscontro (cfr. doc. 16 parte attrice).
Alla luce di quanto esposto, l'eccezione non può che essere disattesa.
pagina 6 di 19 Nel merito, si osserva che gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro del 10.8.2023, chiedendo la condanna in solido di del proprietario del veicolo IN CP_6
Countryman, con targa tedesca MBR1929, e della sua Controparte_2 compagnia assicurativa Parte attrice ha quindi proposto azione diretta ex art. Controparte_3
126 d.lgs. 209/2005 nei confronti di ed ex art. 2054 c.c. nei confronti di CP_6 [...]
Controparte_2
Con riguardo alla domanda di condanna formulata nei confronti dell' ex art. Controparte_1
126 cod. ass. – fattispecie normativa che prevede, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, che l'assicuratore straniero sia domiciliato ex lege presso l' ( – la Suprema Corte (v. Cass. civ. Controparte_1 CP_6
259/1999) ha avuto modo di chiarire che tale domiciliazione ex lege, essendo ipotesi eccezionale, si applica tuttavia alla sola ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell e non CP_6 anche al rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è diverso ed indipendente dal rapporto assicurativo. Ciò comporta che nell'ambito dell'azione diretta, proposta ai sensi dell'art. 126 cod. ass. nei confronti di all'assicurato straniero, nella qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell'art. CP_6
144 cod. ass. (come espressamente richiamato al secondo comma dell'art. 126 cod. ass.) “si applicano anche nei confronti dell le disposizioni che regolano l'azione diretta
contro
Controparte_1
l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”; pertanto la notificazione dell'atto di citazione va effettuata presso il suo domiciliatario ex lege e cioè presso ai fini della sola regolare instaurazione del contraddittorio. Diversamente, qualora si proponga CP_6 azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e/o proprietario la notificazione non potrà essere effettuata che nelle forme normali di legge, non essendo più operante il domicilio ex lege di cui all'art. 126 cod. ass. Qualora le due azioni siano, invece, proposte cumulativamente (ipotesi ammessa pacificamente), ovvero se viene proposta nel medesimo giudizio l'azione di responsabilità aquiliana contro il proprietario responsabile e/o conducente nonché quella diretta contro come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. civ. CP_6
23716/2016), vertendosi in ipotesi non di cause inscindibili (non sussistendo già all'origine un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale o processuale) o dipendenti (in quanto la decisione dell'una non funge da necessario presupposto logico per la decisione dell'altra), ma semplicemente di cause connesse, quanto pagina 7 di 19 meno con riferimento al giudizio di primo grado, ne consegue che, allorché con lo stesso atto introduttivo del giudizio sia stata proposta sia l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore che l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo, danneggiante responsabile, nei confronti di quest'ultimo si versa nell'ipotesi di cui all'art. 104 c.p.c. e cioè di pluralità di domande proposte nei confronti della stessa persona (ovvero la domanda ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei limiti del litisconsorzio necessario di cui all'art. 126 cod. ass. e la domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.). In questo caso, dalla stretta applicazione dei principi di cui si è detto consegue che la notificazione dell'atto introduttivo, relativo ad entrambe le azioni, deve essere effettuata sia presso il domiciliatario ex lege in relazione alla domanda di cui all'art. 126 cod. ass. private, sia al conducente e/o proprietario responsabile nelle forme ordinarie di legge (v. ex multis Cass. civ. 259/1999). Ebbene, nel caso di specie, in cui il sinistro è occorso con il coinvolgimento di un veicolo, la IN Countryman, assicurata con compagnia estera, gli attori, pur avendo proposto domanda di condanna nei confronti di tutti i convenuti, non hanno correttamente notificato l'atto di citazione nei confronti del proprietario del veicolo, ma solo nei confronti di CP_6 quale domiciliatario ex lege della e di Controparte_3 Controparte_2
(in relazione alla domanda ex art. 126 cod. ass. private), ma non anche rispetto a
[...] quest'ultima in relazione alla domanda formulata ex art. 2054 c.c. nelle forme ordinarie, ovvero in particolare a mezzo del servizio postale ex artt. 3 ss. legge 890/1982.
Ne consegue che la domanda di condanna, proposta ex art. 2054 c.c., nei confronti di
[...] va dichiarata inammissibile. Controparte_2
Contr Considerato che pur non avendo dichiarato di costituirsi in giudizio in nome e per conto di
[...]
, è legittimata a stare in giudizio per le imprese aderenti ex art. 126 comma 2 lett. c) Controparte_3 cod. ass. priv., è evidente che la pronuncia di condanna potrà essere rivolta solo nei suoi confronti in ragione della menzionata legittimazione a stare in giudizio “in nome e per conto” dell'impresa assicuratrice estera;
diversamente per ottenere la condanna diretta della compagnia estera gli attori Contr avrebbero dovuto eseguire la notifica presso la sede della società estera e non anche presso atteso che la domiciliazione non può che valere al mero fine della prevista legittimazione ex art. 126 comma 2 lett. c) cod. ass. priv. Pertanto, anche la domanda di condanna diretta nei confronti di
[...]
deve essere dichiarata inammissibile. Controparte_3
pagina 8 di 19 Tanto premesso si osserva che nel merito gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del conducente della IN Countryman, nella determinazione del sinistro per cui è Parte_4 causa e di provvedere alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti (cfr. atto di citazione).
La presente vertenza, caratterizzata dal pacifico urto tra il motociclo BMW 1200 R Sport, tg.ET03881, CP_1 e la Countryman, tg.MBR1929 (Germania), avvenuto il giorno 10.08.2023 al km 0+400 della
SS240, in località Nago-Torbole, presuppone l'accertamento della responsabilità dei due utenti della strada, avendo le parti provveduto ad attribuire reciprocamente ai due conducenti la violazione di regole del codice della strada e la conseguente responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro per cui è causa.
In particolare, parte attrice ha eccepito che il conducente della ha compiuto una Parte_5 manovra repentina di svolta a sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, sì che , Parte_2 proveniente da tergo, andava inevitabilmente a collidere con l'autovettura. Parte convenuta ha, invece, contestato a di aver tenuto una velocità elevata, di aver eseguito una manovra di Parte_2 sorpasso e di non aver rispettato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, sì da non essere stato in grado di evitare l'impatto con la vettura.
Ciò premesso, giova rammentare che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (cfr. Cass. ord. n. 9353/2019 e Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Ciò precisato, si osserva che, nel caso di specie, il fatto risulta provato, nella sua materialità, alla stregua del rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri del Trentino-Alto Adige - Sezione di pagina 9 di 19 Torbole - intervenuti nell'immediatezza dell'occorso (cfr. doc. 1 parte attrice), nonché sulla base della deposizione del teste oculare escusso nel presente giudizio.
Dal verbale dei Carabinieri si evince che il giorno 10.8.2023, intorno alle ore 16.10, , a Parte_3 bordo della vettura IN Countryman, stava percorrendo la SS240 con direzione di marcia Nago-
Bolognano quando, giunto in prossimità del km 0+400, “svoltava a sinistra per eseguire un'inversione di marcia approfittando di uno spazio ivi presente”; in tale frangente, sopraggiungeva da tergo, a bordo del proprio motociclo, il quale, non riusciva ad evitare l'autovettura e andava a Parte_2 collidere con la sua fiancata sinistra (cfr. verbale di sinistro stradale).
La modalità di accadimento del sinistro è stata ricostruita dai Carabinieri principalmente sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei testi oculari, nonché dei danni riportati dai veicoli, tenuto conto dell'assenza di tracce di pneumatici sulla carreggiata e dello spostamento dalla posizione statica post urto di entrambi i veicoli (cfr. doc. 1 parte attrice).
La predetta dinamica è stata confermata nel presente giudizio dal teste della cui CP_7 attendibilità non vi è motivo di dubitare, atteso che ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche. Quest'ultimo, escusso all'udienza del 15.4.2025, ha riferito che il giorno del sinistro si trovava in compagnia dell'attore e stava viaggiando a bordo del suo motociclo immediatamente dietro di lui (a circa 4-5 metri di distanza) quando ha visto l'autovettura IN
Countryman davanti a loro, dapprima spostarsi sul lato destro della corsia di marcia e, immediatamente dopo, svoltare a sinistra in corrispondenza di una piazzola di sosta per compiere una manovra di inversione di marcia;
ha inoltre precisato che in tale frangente la strada era trafficata e CP_7 che ha iniziato la manovra subito dopo una curva. Il teste ha dunque confermato che, Parte_3
a causa della repentina manovra dell'autovettura IN Countryman, è andato a Parte_2 collidere contro di essa ed è rovinosamente caduto a terra (cfr. verbale di udienza del 15.4.2025). La deposizione resa dal teste in udienza è del tutto compatibile con i danni riportati dall'autovettura
[...]
: i Carabinieri giunti sul luogo del sinistro hanno, infatti, constatato danni sulla fiancata Parte_5 sinistra della vettura, compatibili con un urto avvenuto proprio quando la vettura Parte_5 stava compiendo la manovra di svolta a sinistra (cfr. verbale di sinistro stradale). Le dichiarazioni di sono inoltre coincidenti con quanto riferito da , conducente della CP_7 Parte_3 [...]
, agli agenti nell'immediatezza del sinistro: “giunto all'altezza della piazzola panoramica Parte_5
pagina 10 di 19 svoltavo per tornare indietro perché avevo sbagliato strada. Mentre svoltavo nella piazzola una moto impattava sul lato sinistro della mia macchina” (cfr. verbale di sinistro stradale).
Alla luce del compendio probatorio in atti e all'esito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, risulta provata la dinamica del sinistro così come prospettata dalle parti attrice, mentre non ha trovato Contr conferma la prospettazione di La compagnia ha, infatti, eccepito la responsabilità esclusiva di
, attesa l'elevata velocità di crociera e la presenza dell'autovettura ferma in mezzo alla Parte_2 carreggiata, ricostruendo la dinamica sulla base di quanto riferito ai Carabinieri nelle immediatezze del sinistro dalla teste oculare . Tuttavia, si reputa che le dichiarazioni da essa rese Testimone_1 non possano essere poste a fondamento della ricostruzione delle modalità di accadimento dell'evento lesivo, in ragione di talune contraddizioni estrinseche. ha infatti dichiarato ai Testimone_1
Carabinieri che, al momento dell'urto, l'autovettura si trovava ferma al centro della carreggiata e stava sopraggiungendo ad elevata velocità. Tuttavia, la circostanza che la Parte_2 [...]
fosse ferma risulta smentita innanzitutto dalle dichiarazioni dello stesso conducente della Parte_5 vettura , il quale ha sin subito riferito di aver intrapreso una manovra di svolta a Parte_3 sinistra per compiere un'inversione di marcia e di essere stato urtato dal motociclo proprio durante la predetta svolta. Inoltre, i danni riportati dall'autoveicolo alla fiancata sinistra constatati dagli agenti dei
Carabinieri sono del tutto incompatibili con la circostanza riferita dalla atteso che, se la Tes_1
NY GR fosse stata ferma, avrebbe dovuto presentare danni non nella parte laterale, bensì in quella posteriore. Quanto all'elevata velocità, si osserva che quanto riferito da Testimone_1 integra una valutazione del tutto aspecifica, tenuto conto della difficoltà per un pedone fermo di valutare la velocità di veicoli a motore, non avendo alcun parametro di riferimento oggettivo (ad esempio, velocità maggiore rispetto a quella tenuta da un altro utente a bordo del motociclo), ma basandosi fondamentalmente sulle proprie percezioni. Le dichiarazioni rilasciate da Testimone_1 ai Carabinieri non possono dunque essere poste a fondamento della predetta vertenza in
[...] quanto in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso e incompatibili con i danni Parte_3 riportati dai veicoli coinvolti, sì che, essendo inficiate dalle menzionate contraddizioni, rendono la teste non attendibile.
Orbene, alla luce della dinamica come sopra ricostruita, risulta dimostrato che il conducente della vettura IN Countryman abbia eseguito una repentina svolta a sinistra per compiere una manovra di pagina 11 di 19 inversione di marcia, senza concedere la precedenza al motociclo attoreo che stava sopraggiungendo, violando così il disposto dell'art. 154 C.d.s. (cfr. articolo 154: “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi..”). Si reputa indubbia la responsabilità di nella causazione del sinistro, in quanto quest'ultimo ha posto in Parte_3 essere una condotta contraria alle regole della circolazione stradale, tenuto conto che la manovra di inversione del senso di marcia deve avvenire con la massima prudenza, senza creare pericolo per gli altri utenti della strada. , prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra e di Parte_3 inversione di marcia avrebbe dovuto ispezionare attentamente il campo stradale per verificare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, considerato che, come dichiarato dal teste, la strada era trafficata e aveva appena oltrepassato una curva, che, presumibilmente, avrebbe potuto Parte_3 limitarne anche la visuale.
Alla luce di tutto quanto esposto si reputa quindi sussistente un una responsabilità di Parte_3 nella causazione del sinistro, il quale non si è attenuto al disposto di cui all'art. 154 C.d.S.
La prova delle violazioni del codice della strada da parte di non esime, tuttavia, dal Parte_3 verificare se si sia attenuto a tutte le prescrizioni in materia di circolazione stradale. Parte_2
Nel caso di specie, si osserva che anche il conducente del motociclo BMW non ha tenuto una condotta prudente e conforme alle norme del codice della strada. Il teste ha, infatti, riferito in CP_7 udienza che “prima di andare verso sinistra l'auto ha rallentato, sembrava ci fosse un'indecisione, si è spostata sulla destra e poi ha fatto l'inversione verso sinistra” (cfr. verbale di udienza del 15.4.2025) e anche nelle immediatezze del sinistro, egli ha dichiarato ai Carabinieri che “inizialmente zigzagava, poi frenava e poi improvvisamente svoltava a sinistra” (cfr. verbale di sinistro). Ebbene, si reputa che
, che stava sopraggiungendo da tergo ad una distanza di circa 7-8 metri (cfr. verbale di Parte_2 udienza del 15.4.2025, teste , avrebbe dovuto avvedersi dell'indecisione del conducente della CP_7
e del suo rallentamento e, di conseguenza, avrebbe dovuto anch'egli, prudentemente, Parte_5 rallentare la marcia al fine di comprendere le intenzioni di guida del veicolo che lo precedeva, sì da pagina 12 di 19 essere in grado di porre in essere ogni manovra necessaria ad arrestare tempestivamente il veicolo, anche tenuto conto del traffico e della curva appena oltrepassata. Dal compendio probatorio in atti non risulta che abbia rallentato e frenato al fine di porre in essere una manovra di Parte_2 emergenza, né sono state rinvenute al suolo dai verbalizzanti tracce di frenata. Si reputa, dunque, che abbia violato l'art. 141 comma 1 (che impone ai conducenti di “ di regolare la velocità Parte_2 in modo che , avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”) e l'art. 141 comma 2 in virtù del quale il conducente deve sempre essere in grado di conservare il controllo del proprio mezzo per compiere le necessarie manovre di evitamento di ostacoli ed arresto nei limiti del campo di visibilità.
Al contrario, non si ritiene che l'attore abbia violato l'art. 149 C.d.s., come eccepito dalla parte convenuta, tenuto conto che la distanza di 7-8 metri riferita dal teste si reputa del tutto CP_7 adeguata allo stato luoghi come risulta dagli atti, tenuto conto in particolar modo della presenza di una sola corsia per senso di marcia e delle condizioni di traffico. Allo stesso modo, non risulta provato che abbia commesso violazioni in punto di velocità, non avendo la parte convenuta Parte_2 dimostrato che l'attore stesse procedendo ad una velocità eccessiva, né dal compendio probatorio è emerso che l'attore, al momento del sinistro, stesse effettuando una manovra di sorpasso.
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che la responsabilità nella causazione del sinistro debba essere ripartita tra e Parte_2 Parte_3 rispettivamente nella misura del 20% e dell'80%.
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati analizzandoli partitamente.
A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale dalla dott.ssa che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1 della stessa e che ha accertato:
pagina 13 di 19 - che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “politraumatismo produttivo di contusione anca destra, gomito destro, caviglia destra, e frattura pluriframmentaria scomposta del III medio della clavicola”;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 1 giorno, parziale al 75% di 60 giorni, di giorni 30 al 50% e di ulteriori 30 giorni al 25%
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 7%;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro di euro 2.223,36 (cfr. consulenza medico legale).
Va pertanto riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale complessivo con riferimento alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. determinato, sulla scorta dei criteri determinati sulla base delle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 176 del 31/07/2025.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti (stimati in 7%), il cd. danno biologico subìto dall'attore (anni 65 al momento della stabilizzazione dei postumi) va liquidato in euro 13.137,91 (di cui euro 9.289,58 per il danno permanente e in euro 3.848,33 per il danno temporaneo).
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo, ridotto per il concorso di colpa del 20%, è pari ad euro 10.510,33.
La parte attrice ha chiesto il riconoscimento di un aumento per la sofferenza soggettiva senza allegare tuttavia alcunché in ordine ad una peculiare sofferenza, o ad uno stravolgimento di abitudini di vita a causa del sinistro. Pertanto, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento de quo e l'assenza di elementi di riscontro in ordine a una peculiare riduzione delle capacità motorie e di relazione anche nel corso delle operazioni peritali – nella consapevolezza dell'unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite per l'appunto al solo danno biologico).
pagina 14 di 19 Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 10.8.2023), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (10.8.2023) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex artt. 1282 e 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 2.223,36, ridotti ad euro 1.778,69 per l'accertato concorso di colpa (cfr. consulenza medico legale).
Devono essere altresì riconosciute le spese per i parcheggi in quanto si tratta di esborsi sostenuti nelle stesse date in cui l'attore si è sottoposto a visite mediche o esami a Milano per un importo complessivo di euro 52,00 (cfr. doc 10 parte attrice - euro 65,00 ridotti per il concorso di colpa); al contrario non possono essere rimborsate le spese per il servizio di taxi, tenuto conto che le ricevute versate in atti dalla parte attrice sub doc. 10 non indicano nemmeno la tratta stradale effettuata (luogo di partenza e di arrivo), sì da non ritenersi sufficienti per valutare se essi siano stati sostenuti in occasione di visite specialistiche/esami a cui ha dovuto sottoporsi a seguito del sinistro. Parte_2
Allo stesso modo non può essere riconosciuto alcun rimborso spese per danni per gli occhiali, atteso che l'attore si è limitato a dedurre che essi sono rimasti distrutti a causa del sinistro, senza, tuttavia, offrirsi di provare o dimostrare tale circostanza, non risultando, ad esempio, dalle fotografie allegate al verbale di sinistro la presenza di occhiali sul luogo del sinistro;
del resto l'attore si è limitato a versare in atti una fattura per l'acquisto di occhiali datata 23.11.2019, sì che, alla luce di detto mero pagina 15 di 19 documento, non può per ciò solo presumersi la sussistenza del nesso di causa dell'esborso con il sinistro (cfr. doc. 10 parte attrice).
Quanto alla richiesta risarcitoria inerente il casco si rileva che dalle fotografie allegate al verbale di sinistro si nota la presenza di un casco (cfr. verbale di sinistro); tuttavia non può essere riconosciuto l'esborso per l'acquisto di un nuovo casco, atteso che la fattura in atti si riferisce al 17.04.2021 e quindi ad un periodo antecedente al sinistro (cfr. doc. 10 parte attrice), sì che non vi è prova che l'attore ne abbia riacquistato uno nuovo dopo l'incidente; è evidente peraltro che, tenuto conto della collisione e della caduta a terra del motociclista, ben può presumersi che il casco sia rimasto danneggiato, ma non può essere evidentemente riconosciuto né il valore del casco a nuovo (essendo un casco acquistato due anni prima), né presumersi che il sinistro lo abbia danneggiato a tal punto da renderlo inservibile. Ne consegue che, tenuto conto di quanto precede, possono essere riconosciuti il valore di un casco acquistato due anni prima, vale a dire equitativamente l'importo di euro 150,00, già tenuto conto della riduzione in ragione dell'accertato concorso colposo.
L'attore ha chiesto altresì il rimborso del prezzo versato per il viaggio a Marrakech al quale non ha potuto prendere parte. Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 10 parte attrice) risulta, infatti che ha sottoscritto un pacchetto turistico per una vacanza a Marrakech nel periodo Parte_2 compreso tra il 25.10.2023 e il 30.10.2023 e ha versato un primo acconto di euro 500,00 in data
21.7.2023 e il saldo finale di ulteriori euro 1.190,00 in data 16.9.2023. Ebbene, considerato che il pacchetto turistico allegato in atti non prevede ipotesi di recesso per motivi di salute (con l'effetto che avrebbe dovuto pagare l'intera somma) e tenuto conto che nel periodo previsto per il Parte_2 viaggio l'attore non aveva ancora stabilizzato i postumi (sinistro del 10.8.2023 e postumi stabilizzati dopo circa 4 mesi), dev'essere riconosciuto all'attore l'esborso sostenuto per il viaggio cui non ha potuto fruire, liquidando in suo favore la somma di euro 1.352,00 (euro 1.690,00 ridotto del 20% per l'accertato concorso di colpa).
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito da è pari ad euro Parte_2
3.332,69, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture/data del sinistro rispetto al danneggiamento del casco - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo pagina 16 di 19 come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni arrecati al motoveicolo BMW 1200 Parte_1
R Sport di sua proprietà.
Si reputa provato che il motociclo BMW 1200 R Sport di a seguito del sinistro Parte_1 del 10.8.2023, abbia riportato dei danni come si evince dalle rappresentazioni fotografiche allegate al verbale di sinistro stradale in cui il motociclo appare riverso a terra e, come constatato dai Carabinieri intervenuti in loco, i quali hanno verificato la presenza del serbatoio bucato e di svariati danni alla carrozzeria (cfr. verbale di sinistro stradale).
La parte attrice ha allegato di aver riparato il motociclo e ha prodotto una fattura di euro 3.000,00 e il relativo pagamento (cfr. doc. 11 parte attrice). Il motociclo è stato sottoposto anche a valutazione del perito della compagnia assicurativa, che ha stimato un danno pari ad euro 3.258,21 (cfr. perizia allegata dalla parte convenuta). Priva di fondamento è la censura di parte convenuta secondo cui il danno dev'essere risarcito nei limiti di quanto accertato dal fiduciario e cioè nella misura di euro 2.670,66, tenuto conto che tale cifra si riferisce ai costi per le riparazioni senza considerare l'iva che deve Contr comunque essere rimborsata. Dalla perizia versata in atti da si evince che il prezzo comprensivo di iva stimato dal fiduciario è pari ad euro 3.258,21, addirittura superiore a quello richiesto dall'attrice.
Ne consegue che ad dev'essere riconosciuto l'importo di euro 3.000,00 per i Parte_1 danni al motociclo. Tale importo dev'essere ridotto per il concorso di colpa del 20% ed è quindi pari ad euro 2.400,00, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della fattura di riparazione - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento/data del fatto - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sì che, tenuto conto del concorso colposo nella misura del
20% in capo all'attore , si reputa congruo compensare le spese tra le parti nella misura Parte_2
Contr di ¼ e di condannare rifondere in favore degli attori i restanti ¾ delle spese di lite;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5
pagina 17 di 19 del D.M.), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, applicato un aumento del 20% per la difesa di più parti nei limiti della domanda (v. nota spese allegata alla nota di deposito telematico del 28.11.2025).
Nei compensi indicati in dispositivo si è tenuto conto altresì dei compensi per l'attivazione del procedimento di negoziazione assistita (valore medio rispetto ai procedimenti di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), atteso che essi devono essere liquidati sulla base dei parametri per l'attività stragiudiziale dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'inammissibilità delle domande di condanna nei confronti di e di Controparte_3 [...] comprende anche quelle relative alla condanna alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite. Contr Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di attesa la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande di condanna proposte da e Parte_2 [...] nei confronti di e di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
[...]
2. accerta la concorrente responsabilità di e di nella Parte_2 Parte_3 determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 10.8.2023, nella misura rispettivamente del 20% e dell'80%;
3. condanna al risarcimento dell'80% dei danni Controparte_12 patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore che si liquidano Parte_2 rispettivamente in euro 3.332,69 ed in euro 10.510,33 oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
4. condanna al risarcimento dell'80% dei danni Controparte_12 patrimoniali subìti dall'attrice che si liquida in euro 2.400,00, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
pagina 18 di 19 5. compensa tra le parti attrici e , da un lato, e Parte_1 Parte_2 [...]
, dall'altro, le spese di lite del presente giudizio nella misura di ¼ e Controparte_12 condanna a rifondere in favore degli attori i restanti ¾ Controparte_12 delle spese di lite, che si liquidano in euro 408,75 per le spese ed in euro 4.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A;
6. pone le spese di ctu definitivamente a carico di . Controparte_12
Milano, 15.12.2025
Il giudice
UC RA OR
pagina 19 di 19