Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14850/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14850 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziano Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Maiolati Spontini, via Dante Alighieri n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di reiezione della cittadinanza italiana del 27.07.2022 n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. EP IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 27 luglio 2022 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana (presentata dal medesimo ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91), con la seguente motivazione:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risulta la seguente situazione penale: - 10/03/2014: sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 16/10/2014, a conferma della sentenza emessa, in data 8/06/2011, dal Tribunale in composizione monocratica di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione accertato il 21/3/2009 in Moie di Maiolati Spontini);
RILEVATO che il richiedente, all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato;
…
ESAMINATE le deduzioni prodotte dal legale rappresentante del richiedente, in data 11/09/2021, con le quali viene fatto presente di aver inoltrato, in data 8/06/2021, al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, nuova istanza di riabilitazione in merito alla suddetta sentenza di condanna, atteso che la precedente richiesta di riabilitazione era stata respinta dal citato Tribunale di Sorveglianza, con Ordinanza in data 3/05/2021;
RITENUTO di non poter accogliere le predette osservazioni sia per la natura del reato commesso, sia perché non è possibile prevedere la durata ed il relativo esito della procedura di riabilitazione della condanna sopracitata;
CONSIDERATO che secondo la prevalente giurisprudenza, la riabilitazione, seppure accerta il completo ravvedimento, non importa automaticamente la fondatezza della pretesa a un provvedimento favorevole, perché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 06374/2018, sez. I, parere n. 00586/2017 del 09/03/2017).” (Cons. Stato, Sez. 1. 03216/2019 del 23/12/2019);
RITENUTO che gli elementi sopraindicati e la condotta rilevata con riferimento all’autocertificazione sono indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
…
RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
A fondamento del ricorso la parte ha articolato il seguente motivo di ricorso: “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3, 10 e 10 bis nonché 21 bis e octies L. n. 241/90 in relazione all’articolo 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione anche in ragione dell’esercizio della discrezionalità amministrativa. Manifesta ingiustizia ”.
Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Con un primo profilo di censura, la parte lamenta che l’Amministrazione abbia dato luogo ad un automatico “ effetto preclusivo del diritto di cittadinanza ” motivato esclusivamente con riferimento alla presenza di una condanna penale, senza considerare la sua condotta di vita, la sua permanenza nel territorio nazionale, i suoi legami familiari e la sua attività lavorativa.
La doglianza non è fondata.
Come si desume dal contenuto del provvedimento, l’Amministrazione resistente ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale del richiedente in ragione della valutazione di un quadro composito di elementi emersi nel corso dell’istruttoria procedimentale: la sussistenza della condanna penale, la considerazione della natura e della gravità del fatto addebitato e l’omessa dichiarazione della condanna penale a suo carico in occasione della presentazione della domanda di cittadinanza.
Non è, quindi, ravvisabile alcun automatismo nell’operato dell’Amministrazione.
Con un secondo profilo di censura la parte si duole del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del provvedimento – comunicato al Ministero lo stesso giorno di adozione dell’avversato diniego – di concessione della riabilitazione in relazione alla condanna emersa nel corso dell’istruttoria.
La censura è priva di pregio.
Infatti, è noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione.
Ne discende che l’Amministrazione non poteva tenere conto di una circostanza di cui è venuta a conoscenza successivamente all’emanazione dell’avversato provvedimento.
Inoltre, si sottrae alle censure formulate dalla parte ricorrente la scelta dell’Amministrazione di non attendere “ l’esito della procedura di riabilitazione della condanna sopracitata ”.
Invero, è noto che i fatti, pur oggetto di intervenuta riabilitazione, possono in ogni caso incidere negativamente ai fini della concessione della cittadinanza (cft, ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I - 05/02/2024, n. 122).
Sicché, nel caso di specie, l’eventuale riabilitazione ottenuta dal ricorrente non avrebbe comunque impedito all’Amministrazione di considerare il fatto addebitato sul piano amministrativo al fine di negare il richiesto status civitatis .
Peraltro, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza - evidenziata a più riprese nella motivazione del provvedimento gravato - che la parte ricorrente non ha autocertificato la condanna penale che aveva a suo carico, essendo tale fatto idoneo ex se ad escludere la fondatezza della richiesta di cittadinanza.
La giurisprudenza è infatti costante nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda (anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso) ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 ( ex plurimis , cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 luglio 2021, n. 7395).
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell’ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis .
Alla luce di quanto argomentato, il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione appare sorretto da un corredo motivazionale in grado di giustificare una non favorevole valutazione della posizione del ricorrente ad essere inserito, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, con l’acquisizione a pieno titolo dei relativi diritti e doveri.
Le spese possono essere integralmente compensate in considerazione della limitata attività difensiva espletata dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
EP IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP IA | EL ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.