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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3045/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3045/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAPENNA FRANCESCA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile per gli incombenti di legge
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale dei propri figli, l'abitazione familiare sita in Marano Sul Panaro alla via Circonvallazione Est 3d, ove vivranno con la madre che si farà carico di ogni onere di pagamento (canone di locazione- spese condominiali) dalla data dell'udienza presidenziale. Data entro la quale il signor dovrà lasciare l'immobile portando con sé i soli effetti personali;
Pt_2
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, gestendo direttamente con loro i tempi di frequentazione e i vari pernotti. In ogni caso, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre n. 2 fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a gironi 15
(quindici) consecutivi con il padre;
mentre per le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alterante, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatto sempre il volere della prole;
6) la casa coniugale, di proprietà di terzi e regolarmente allocata dal signor rimane assegnata alla IG , che Parte_2 Parte_1 corrisponderà a far data dall'udienza presidenziale il canone di locazione e le relative spese condominiali. Il contratto di affitto rimane comunque intestato al signor;
Parte_2
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi danno atto che l'unico bene mobile è l'auto della IG Parte_1
che rimane di sua esclusiva proprietà;
[...]
pagina 2 di 4 9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi;
10) il signor verserà mensilmente per entrambi i figli la somma di € Parte_2
400,00.=. quale contributo al mantenimento. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale e sarà corrisposta entro il giorno 16 di ogni mese. Il signor si impegna a corrispondere entro la già menzionata data anche il 50% dell'assegno unico pari ad € 227,90.=.
11) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli seguendo le indicazioni ivi contenute nel “Provvedimento sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Modena;
12) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e sin impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], si sono separati Parte_2
pagina 3 di 4 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2007 Atto n. 80 Parte II Serie A Sez. R
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES ER
Il Presidente
LB IZ
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. LB IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES ER Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3045/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. LAPENNA FRANCESCA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 4 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile per gli incombenti di legge
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
3) i coniugi individuano quale residenza abituale dei propri figli, l'abitazione familiare sita in Marano Sul Panaro alla via Circonvallazione Est 3d, ove vivranno con la madre che si farà carico di ogni onere di pagamento (canone di locazione- spese condominiali) dalla data dell'udienza presidenziale. Data entro la quale il signor dovrà lasciare l'immobile portando con sé i soli effetti personali;
Pt_2
4) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
5) il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, gestendo direttamente con loro i tempi di frequentazione e i vari pernotti. In ogni caso, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre n. 2 fine settimana alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a gironi 15
(quindici) consecutivi con il padre;
mentre per le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alterante, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatto sempre il volere della prole;
6) la casa coniugale, di proprietà di terzi e regolarmente allocata dal signor rimane assegnata alla IG , che Parte_2 Parte_1 corrisponderà a far data dall'udienza presidenziale il canone di locazione e le relative spese condominiali. Il contratto di affitto rimane comunque intestato al signor;
Parte_2
7) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale;
8) i coniugi danno atto che l'unico bene mobile è l'auto della IG Parte_1
che rimane di sua esclusiva proprietà;
[...]
pagina 2 di 4 9) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi;
10) il signor verserà mensilmente per entrambi i figli la somma di € Parte_2
400,00.=. quale contributo al mantenimento. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale e sarà corrisposta entro il giorno 16 di ogni mese. Il signor si impegna a corrispondere entro la già menzionata data anche il 50% dell'assegno unico pari ad € 227,90.=.
11) i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli seguendo le indicazioni ivi contenute nel “Provvedimento sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Modena;
12) i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e sin impegnano a comunicare reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], si sono separati Parte_2
pagina 3 di 4 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 2007 Atto n. 80 Parte II Serie A Sez. R
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES ER
Il Presidente
LB IZ
pagina 4 di 4