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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2503/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10851/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250032785811000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 6820250032785811000 notificata a mezzo PEC il 19 marzo 2025, con la quale il MEF – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 208,87 a titolo di omesso pagamento del Contributo Unificato relativo al ricorso rubricato al numero RG. 8946 del 2020, incardinato presso l'allora Commissione Tributaria di primo grado di Roma.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la nullità della cartella in quanto non preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento.
La ricorrente eccepisce inoltre l'inesistenza del credito e l'estinzione dell'obbligazione tributaria sostenendo di aver provveduto regolarmente al pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore.
Il MEF – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, si costituisce in giudizio sostenendo di aver notificato alla ricorrente l'Invito di pagamento prot. n. 8053, mediante PEC del 03/08/2020 e l'Avviso di irrogazione sanzioni prot. n. 13643 del 01/12/2020, notificato mediante PEC in data 16/12/2020.
Con memorie di replica la ricorrente insiste nella mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento contestando la validità della prova della loro notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti parte resistente fornisce, come prova della notifica dell'invito al pagamento e dell'avviso di irrogazione sanzioni trasfusi successivamente nella cartella di pagamento, la sola ricevuta di avvenuta consegna degli atti tramite PEC inviata alla casella di destinazione.
Tuttavia tale prova non è da considerarsi rappresentativa della avvenuta notifica in quanto contenente il solo riferimento al file XLM e mancante del formato .eml, file nativo, unico inclusivo del contenuto della e.mail.
L'omessa regolare notifica del prodromico invito al pagamento e dell'avviso di irrogazione sanzioni determina la loro invalidità e tale invalidità si estende alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata atteso che, in tema di riscossione di imposte o tributi, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Per i motivi esposti il ricorso va accolto e la cartella di pagamento annullata.
Spese compensate in ragione della problematicità della materia delle notifiche per posta elettronica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27.01.2026
Il Giudice monocratico
AN CE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10851/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250032785811000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 896/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 6820250032785811000 notificata a mezzo PEC il 19 marzo 2025, con la quale il MEF – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 208,87 a titolo di omesso pagamento del Contributo Unificato relativo al ricorso rubricato al numero RG. 8946 del 2020, incardinato presso l'allora Commissione Tributaria di primo grado di Roma.
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce la nullità della cartella in quanto non preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento.
La ricorrente eccepisce inoltre l'inesistenza del credito e l'estinzione dell'obbligazione tributaria sostenendo di aver provveduto regolarmente al pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente riferibili esclusivamente all'operato dell'Ente impositore.
Il MEF – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, si costituisce in giudizio sostenendo di aver notificato alla ricorrente l'Invito di pagamento prot. n. 8053, mediante PEC del 03/08/2020 e l'Avviso di irrogazione sanzioni prot. n. 13643 del 01/12/2020, notificato mediante PEC in data 16/12/2020.
Con memorie di replica la ricorrente insiste nella mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento contestando la validità della prova della loro notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti parte resistente fornisce, come prova della notifica dell'invito al pagamento e dell'avviso di irrogazione sanzioni trasfusi successivamente nella cartella di pagamento, la sola ricevuta di avvenuta consegna degli atti tramite PEC inviata alla casella di destinazione.
Tuttavia tale prova non è da considerarsi rappresentativa della avvenuta notifica in quanto contenente il solo riferimento al file XLM e mancante del formato .eml, file nativo, unico inclusivo del contenuto della e.mail.
L'omessa regolare notifica del prodromico invito al pagamento e dell'avviso di irrogazione sanzioni determina la loro invalidità e tale invalidità si estende alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata atteso che, in tema di riscossione di imposte o tributi, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Per i motivi esposti il ricorso va accolto e la cartella di pagamento annullata.
Spese compensate in ragione della problematicità della materia delle notifiche per posta elettronica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27.01.2026
Il Giudice monocratico
AN CE