CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. La restituzione dei crediti postergati è sempre bancarotta (anche se non vanno a comporre il capitale sociale)Accesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 22 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 13935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13935 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA ER IA nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28 aprile 2025 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LE UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni IS NI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, senza rinvio, in relazione al capo 1.5., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio in relazione al bilanciamento delle circostanze generiche con l’aggravante di cui all'art. 219 l. fall. e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
udito il difensore, avv. Angelo Leone, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13935 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Officine Meccaniche RL TA BCD s.p.a. (dichiarata fallita il 24 settembre 2014), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto oltre 1,2 milioni di euro attraverso bonifici (capo 1.1.), prelevamenti di contanti (capo 1.2.) e indebite compensazioni di poste contabili (capo 1.5.). 2. Il ricorso si compone di tre motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo attiene alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1.1. e 1.2. della rubrica. La difesa premette che i giudici di merito avrebbero concordemente ritenuto che l'imputato avesse distratto dalle casse della società le somme indicate nei predetti capi, iniziando a rimborsare, mediante corresponsione degli interessi, il prestito di 950 mila euro, ricevuto nel 2005 dal socio Casa Finanziaria s.r.l., di cui lo stesso TA era amministratore unico;
rimborso avvenuto in un periodo (tra il 2008 e il 2009) in cui la società si sarebbe già trovata in stato di dissesto e, quindi, in aperta violazione della postergazione legale imposta dall'art. 2467 del codice civile. Ciò, però, continua la difesa, da un canto, senza chiarire la natura di tali finanziamenti, qualificati erroneamente quali versamenti in conto capitale sull’errato presupposto che non vi fosse contestazione su tale punto (e in tali termini travisando dichiarazioni rese dal consulente della difesa); dall’altro, riferendo illogicamente di una generica prossimità rispetto al concordato originariamente proposto e di una presunta consapevolezza da parte del ricorrente del pregiudizio arrecato ai creditori (e, in tali termini, travisando anche le dichiarazioni rese dallo stesso TA). Viceversa, dovendo l’accertamento sulla reale natura delle somme versate dai soci in favore della società essere operato alla luce della effettiva intenzione delle parti, del contesto economico nel quale il versamento è avvenuto e delle connesse registrazioni contabili, andava considerato sia la duplicità degli originari versamenti erogati (in parte, per 996 mila euro, a titolo di versamento soci in conto futuro aumento di capitale e, in parte, per 950 mila euro, a titolo di prestito fruttifero), sia le specifiche indicazioni contenute nei bilanci (ove il prestito è stato appostato alla voce varie crediti diversi) e nelle note integrative, sia, in ultimo, il reale contesto economico nel quale sono stati erogati i versamenti ed effettuate 3 le restituzioni (cronologicamente distante rispetto alla successiva dichiarazione di fallimento, pronunciato nel 2014). Una corretta valutazione di tali dati, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a qualificare le condotte poste in essere dall’imputato in termini di bancarotta preferenziale (ampiamente prescritto in data anteriore alla stessa decisione di primo grado), risolvendosi la restituzione di somme originariamente versate a titolo di mutuo non già in una distrazione, ma in una mera alterazione dell’ordine dei pagamenti imposto dagli artt. 2741 e seguenti del codice civile. 2.2. Il secondo motivo attiene ai fatti contestati al capo 1.5. e censura, ancora una volta, la qualificazione prospettata nelle sentenze dei giudici di merito. I fatti, sostiene la difesa, sono stati chiaramente contestati in termini di bancarotta preferenziale e sono completamente sovrapponibili a quelli contestati al capo 1.4., per il quale il ricorrente è stato già assolto in primo grado;
esito, continua la difesa, al quale, logicamente, si sarebbe dovuto addivenire anche in relazione ai fatti per i quali è intervenuta condanna, non essendovi prova neanche della preferenza accordata alla società in ipotesi beneficiata (la slovacca Berska); tanto più che la compensazione è avvenuta sotto il controllo dei commissari giudiziali e tra poste non ricomprese nel piano concordatario. Né, in ultimo, una differente qualificazione potrebbe fondarsi sull’illogico rilievo dell’esistenza di un danno per i creditori conseguente alle indebite compensazioni operate, circostanza estranea alla consumazione del reato. 2.3. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di comparazione tra circostanze, nel quale i giudici di merito avrebbero illogicamente escluso di poter addivenire ad un giudizio di prevalenza senza considerare la corretta e collaborativa condotta assunta dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. La prima questione da affrontare attiene alla qualificazione delle somme erogate in favore della fallita dalla socia Casa Finanziaria s.r.l. oggetto dei primi due capi d’imputazione. 2.1. Va premesso che il patrimonio sociale costituisce l’universalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società e rappresenta, sul piano strutturale, l’espressione economico giuridica dell’organizzazione imprenditoriale. Esso è inizialmente formato dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, ma è destinato a subire, nel corso della vita della società, continue modificazioni, tanto 4 sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo, in ragione delle vicende economiche e finanziarie che interessano l’esercizio dell’attività sociale. In tale contesto, è evenienza tutt’altro che infrequente che i soci provvedano a immettere nella sfera patrimoniale della società risorse finanziarie mediante apporti in denaro, funzionali al sostegno dell’attività imprenditoriale. Siffatte erogazioni, tuttavia, non presentano una natura univoca, potendo essere sorrette da cause tra loro eterogenee – quali il conferimento, il finanziamento, il versamento a fondo perduto o in conto capitale, ovvero il versamento in conto futuro aumento di capitale – ciascuna delle quali è connotata da una distinta funzione economico sociale. Poiché dalla qualificazione dell’apporto discendono conseguenze rilevanti sul piano giuridico, segnatamente in ordine al trattamento del credito del socio e alla disciplina applicabile in sede concorsuale o di liquidazione, incombe sul giudice del merito l’onere di accertarne la natura effettiva, attraverso un’indagine di carattere sostanziale, volta a individuare la concreta causa del rapporto negoziale intercorso tra il socio e la società, a prescindere dal nomen iuris adoperato dalle parti (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 1, n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) e l’organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest’ultima rispecchiare l’effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell’interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell’interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregga (cfr. Cass. civ. n. 7980 del 30/3/2007, Rv. 595814; Cass. civ., n. 7692 del 31/3/2006, Rv. 588234). 2.2. Ciò considerato, la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) ha efficacemente sintetizzato in categorie descrittive le differenti discipline riferibili alle diverse figure di erogazioni, distinguendo tra conferimenti, finanziamenti dei soci, versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) e versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale. I primi, i conferimenti, sono apporti di capitale di rischio che entrano immediatamente a comporre il capitale sociale nominale e, quindi, possono essere restituiti ai soci solo all’esito della liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 cod. civ.) oppure, nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione reale del capitale sociale. In termini sostanzialmente analoghi, per quel che rileva in questa sede, sia i versamenti a fondo perduto o versamenti in conto capitale (da iscriversi nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve che l’assemblea può 5 discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale), sia i versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale (dove la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva ‘rinuncia’, che il socio realizzerà dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione: Cass. civ., 24/07/2007, n. 16393, Rv. 599427). In entrambe le ipotesi non sorge, in capo al socio finanziatore, alcun diritto soggettivo alla restituzione di quanto versato: nel primo caso perché l’apporto del socio produce l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme in termini analoghi al capitale di rischio;
nel secondo caso perché l’eventuale diritto alla restituzione (nelle ipotesi in cui l’aumento non sia operato) è conseguenza non già di un ipotetico diritto del socio al rimborso, ma alla successiva mancanza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale (originariamente finalizzata al successivo aumento di capitale). Da tali ipotesi si distinguono, logicamente, i finanziamenti, che, al contrario delle somme erogate a titolo di capitale di rischio, sono mere contribuzioni in denaro riconducibili allo schema contrattuale del mutuo;
generano, quindi, crediti che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini “contrattualmente” convenuti. 2.3. Alla luce di quanto sinteticamente osservato in precedenza e ai fini che in questa sede rilevano, diviene, quindi, essenziale accertare la natura dell’erogazione poiché l’eventuale restituzione ai soci di quanto versato a titolo di capitale di rischio, configurandosi come un pagamento non dovuto, da un canto, rende gli amministratori responsabili dei danni arrecati alla società e ai suoi creditori, dall’altro, dichiarato il fallimento, integra una condotta oggettivamente distrattiva, sostanziandosi non già in un alterazione dell’ordine dei pagamenti dei diversi crediti, ma in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale destinata a garanzia delle ragioni creditorie. Viceversa, la restituzione ai soci di quanto versato a titolo di finanziamento, in linea di principio, può alterare l’ordine dei pagamenti (e, quindi, integrare una condotta di bancarotta preferenziale), ma non ha alcuna valenza distrattiva, sostanziandosi – ove effettuata secondo le previsioni contrattuali nella soddisfazione di un credito liquido ed esigibile. 2.4. Ciò considerato, tuttavia l’art. 2467 cod. civ. dispone che il “rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ove siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una 6 situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. La norma dettata per le società a responsabilità limitata, ma applicabile anche a società di tipo diverso, in considerazione dell’esplicito disposto di cui all’art. 2497 quinquies cod. civ., laddove, come nel caso in esame, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, le condizioni della società siano note al finanziatore (Cass. civ., n. 16291 del 20/6/2018, Rv. 649534; Cass. civ., n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830) ha una evidente funzione protettiva delle ragioni creditorie perché mira ad evitare che il socio, ricorrendo allo strumento atipico del prestito, trasferisca il rischio d’impresa, derivante dalla prosecuzione dell’attività, sugli stessi creditori, garantendosi il concorso nella ripartizione della massa attiva per il rimborso di una somma che, pur formalmente erogata a titolo di finanziamento, per le particolari condizioni economiche della società, doveva essere erogata a titolo di capitale di rischio. In questi termini, quindi, pur se i finanziamenti anomali rimangono prestiti e non divengono per ciò solo apporti di capitale (Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207), la loro postergazione (che opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali: Cass. civ. Sez. 1, n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252) rende il credito restitutorio del socio finanziatore non esigibile, rappresentando una delle situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. un impedimento alla restituzione della somma mutuata, persistente sino a quando non sia stata superata la situazione di difficoltà economico finanziaria prevista dalla norma (Cass. civ., n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252). Sicché, anche in questo caso, ove sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina indicata nell’art. 2467 cod. civ., l’eventuale restituzione ai soci integra una condotta oggettivamente distrattiva sostanziandosi il pagamento di un credito inesigibile in un pagamento non dovuto e, quindi, in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale dalla massa destinata alla soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 27757). La postergazione, infatti, come è stato lucidamente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Mascellani, Rv. 271775), non individua un diverso grado del credito restitutorio, ma rendendo esigibile la pretesa solo all’esito dell’integrale soddisfazione di ogni altro creditore (quando, di fatto, cessa ogni esigenza di garanzia delle loro ragioni e quindi della stessa possibilità di ipotizzare un concorso) – accomuna le ragioni creditorie del socio con quelle sue proprie connesse al capitale di rischio, equiparando i finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società indicate nel comma dell'art. 2467 7 cod. civ. agli apporti destinati a capitale (Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014). Sicché, ciò che vale per i "conferimenti in conto capitale" effettuati sulla base dell'atto costitutivo della società o di una specifica delibera assembleare vale, stante l'identità di ratio e di disciplina, anche per i "finanziamenti" effettuati durante la vita societaria che — per essere postergati rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori — abbiano natura surrogatoria rispetto ai conferimenti in conto capitale, con i quali condividono la qualità e la natura di capitale di rischio (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Esposito, Rv. 273925). 2.5. Tanto però, presuppone che sia stata accertata la sussistenza di una delle due ipotesi indicate nell’art. 2467 cod. civ., entrambe afferenti al momento genetico del finanziamento;
ossia che sia stato concesso: a) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Ebbene, i giudici di merito hanno dato atto della sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 2467 cod. civ., desumendo l’esistenza di uno stato di squilibrio patrimoniale dalla pacifica circostanza del contestuale versamento, in conto futuro aumento di capitale, di una somma di pari importo;
somma che, in sé, non era in grado neanche in astratto di risanare il disavanzo, non entrando nel patrimonio della società e dando diritto alla sua restituzione in caso di non avveramento della condizione (e, quindi, ove non si proceda alla delibera di aumento nei termini previsti). Ha poi fatto riferimento alle condizioni economiche nelle quali versava la società al momento della restituzione del finanziamento (nel 2008, quando la società era ormai prossima a presentare domanda di concordato preventivo, effettivamente depositata nel luglio 2009), dell’importo (rimborsato per 146 mila euro nel 2008 e per 52 mila nel 2009), dei rapporti tra la beneficiaria della restituzione, Casa Finanziaria s.r.l., e la fallita, della quale era socio di maggioranza (entrambe riconducibili al TA, il quale, al momento della distrazione, era amministratore unico, contemporaneamente, sia della B.C.D., che della socia Casa Finanziaria). Tanto, alla luce di quanto considerato, dà conto della natura distrattiva della condotta contestata e, con essa, dell’infondatezza dei relativi motivi di censura. 3. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene alle plurime compensazioni effettuate tra il 24 luglio 2009 e il 31 marzo 2010; operazioni in relazione alle quali la difesa deduce, da un canto, la differente qualificazione (prospettata in termini 8 di bancarotta preferenziale) e, dall’altro, la loro legittimità, avvenuta in pendenza di procedura concordataria e, quindi, sotto il controllo dei commissari giudiziali. Le censure sono entrambe, complessivamente, infondate. In linea di principio, muovendo dal dato normativo, l’art. 56 l. fall. (applicabile anche al concordato preventivo stante l’espresso richiamo operato dall’art. 169 l. fall.) stabilisce che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”. La norma costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum, poiché consente ad alcuni creditori di soddisfarsi integralmente “fuori concorso” vedendosi integralmente soddisfatto il proprio credito attraverso la parallela estinzione di un corrispondente debito, evitando, così, il comune pagamento in moneta fallimentare;
presuppone, però, oltre all’omogeneità delle reciproche posizioni, anche l’anteriorità dei rispettivi fatti genetici rispetto al fallimento. In assenza di tale dato, la compensazione non può essere operata, risolvendosi – ove posta in essere – non già in una mera alterazione dell’ordine dei pagamenti, bensì in un indebito pagamento dell’eccedenza del credito soddisfatto rispetto a quanto, in ipotesi, il creditore avrebbe percepito in moneta fallimentare. Ebbene, in concreto, la compensazione ha avuto per oggetto crediti vantati dalla BCD per forniture effettuate in pendenza di domanda di concordato, utilizzati, attraverso le contestate compensazioni, per soddisfare integralmente un credito antecedente. Ed in questi termini, quindi, la relativa distrazione e la conseguente infondatezza dell’assunto difensivo. E la circostanza per cui i crediti utilizzati fossero comunque antecedenti all’inizio del contratto di affitto con la WC (fonte della provvista concordataria) e quindi riguardasse rapporti estranei alla piano concordatario è dato del tutto irrilevante (tra l’altro, logicamente inevitabile): ciò che conta è che (anche) il fatto genetico del credito portato in compensazione sia antecedente alla domanda di concordato, unico momento nel quale si cristallizzano la consistenza patrimoniale e su questa consistenza si delineano ed operano i principi che presidiano la responsabilità patrimoniale. Ed è appena il caso di rilevare come a nulla rileva il controllo operato dal commissario giudiziale, in sé, comunque, non incidente sulla responsabilità dell’amministratore e, comunque, limitato al corretto adempimento del piano concordato con i creditori. 4. Fondate, invece, le censure afferenti al trattamento sanzionatorio. Questa Corte è consapevole che il giudizio di bilanciamento costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, 9 implicando un apprezzamento in fatto e una conseguente valutazione discrezionale, quindi, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la Corte d'appello, nel valutare il relativo motivo d'impugnazione, ha evidenziato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, motivando specificamente in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, esclusa in considerazione delle articolate e obiettivamente subdole modalità di realizzazione della bancarotta, realizzata con operazioni di distrazione che andavano a favorire altri soggetti societari riconducibili sempre alla persona del TA. E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge, per come si è detto, al sindacato di legittimità. Ma, nel contempo, la Corte ha ritenuto congruo anche un aumento a titolo di continuazione;
statuizione incompatibile con l’intervenuta compensazione tra le ritenute aggravanti (e, fra queste, anche i più fatti di bancarotta) e le riconosciute attenuanti generiche e ontologicamente inipotizzabile (ove intesa ai sensi dell’art. 81 cod. pen.) a fronte dell’unicità della procedura concorsuale all’interno della quale si sono manifestate le condotte (Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, Dalla Torre, Rv. 261346). 5. Si impone, quindi, limitatamente a tale specifico profilo, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 1° aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE UO IC TO TA CA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere LE UO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni IS NI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, senza rinvio, in relazione al capo 1.5., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio in relazione al bilanciamento delle circostanze generiche con l’aggravante di cui all'art. 219 l. fall. e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
udito il difensore, avv. Angelo Leone, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13935 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Officine Meccaniche RL TA BCD s.p.a. (dichiarata fallita il 24 settembre 2014), responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto oltre 1,2 milioni di euro attraverso bonifici (capo 1.1.), prelevamenti di contanti (capo 1.2.) e indebite compensazioni di poste contabili (capo 1.5.). 2. Il ricorso si compone di tre motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo attiene alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 1.1. e 1.2. della rubrica. La difesa premette che i giudici di merito avrebbero concordemente ritenuto che l'imputato avesse distratto dalle casse della società le somme indicate nei predetti capi, iniziando a rimborsare, mediante corresponsione degli interessi, il prestito di 950 mila euro, ricevuto nel 2005 dal socio Casa Finanziaria s.r.l., di cui lo stesso TA era amministratore unico;
rimborso avvenuto in un periodo (tra il 2008 e il 2009) in cui la società si sarebbe già trovata in stato di dissesto e, quindi, in aperta violazione della postergazione legale imposta dall'art. 2467 del codice civile. Ciò, però, continua la difesa, da un canto, senza chiarire la natura di tali finanziamenti, qualificati erroneamente quali versamenti in conto capitale sull’errato presupposto che non vi fosse contestazione su tale punto (e in tali termini travisando dichiarazioni rese dal consulente della difesa); dall’altro, riferendo illogicamente di una generica prossimità rispetto al concordato originariamente proposto e di una presunta consapevolezza da parte del ricorrente del pregiudizio arrecato ai creditori (e, in tali termini, travisando anche le dichiarazioni rese dallo stesso TA). Viceversa, dovendo l’accertamento sulla reale natura delle somme versate dai soci in favore della società essere operato alla luce della effettiva intenzione delle parti, del contesto economico nel quale il versamento è avvenuto e delle connesse registrazioni contabili, andava considerato sia la duplicità degli originari versamenti erogati (in parte, per 996 mila euro, a titolo di versamento soci in conto futuro aumento di capitale e, in parte, per 950 mila euro, a titolo di prestito fruttifero), sia le specifiche indicazioni contenute nei bilanci (ove il prestito è stato appostato alla voce varie crediti diversi) e nelle note integrative, sia, in ultimo, il reale contesto economico nel quale sono stati erogati i versamenti ed effettuate 3 le restituzioni (cronologicamente distante rispetto alla successiva dichiarazione di fallimento, pronunciato nel 2014). Una corretta valutazione di tali dati, sostiene la difesa, avrebbe dovuto condurre a qualificare le condotte poste in essere dall’imputato in termini di bancarotta preferenziale (ampiamente prescritto in data anteriore alla stessa decisione di primo grado), risolvendosi la restituzione di somme originariamente versate a titolo di mutuo non già in una distrazione, ma in una mera alterazione dell’ordine dei pagamenti imposto dagli artt. 2741 e seguenti del codice civile. 2.2. Il secondo motivo attiene ai fatti contestati al capo 1.5. e censura, ancora una volta, la qualificazione prospettata nelle sentenze dei giudici di merito. I fatti, sostiene la difesa, sono stati chiaramente contestati in termini di bancarotta preferenziale e sono completamente sovrapponibili a quelli contestati al capo 1.4., per il quale il ricorrente è stato già assolto in primo grado;
esito, continua la difesa, al quale, logicamente, si sarebbe dovuto addivenire anche in relazione ai fatti per i quali è intervenuta condanna, non essendovi prova neanche della preferenza accordata alla società in ipotesi beneficiata (la slovacca Berska); tanto più che la compensazione è avvenuta sotto il controllo dei commissari giudiziali e tra poste non ricomprese nel piano concordatario. Né, in ultimo, una differente qualificazione potrebbe fondarsi sull’illogico rilievo dell’esistenza di un danno per i creditori conseguente alle indebite compensazioni operate, circostanza estranea alla consumazione del reato. 2.3. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di comparazione tra circostanze, nel quale i giudici di merito avrebbero illogicamente escluso di poter addivenire ad un giudizio di prevalenza senza considerare la corretta e collaborativa condotta assunta dal ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. La prima questione da affrontare attiene alla qualificazione delle somme erogate in favore della fallita dalla socia Casa Finanziaria s.r.l. oggetto dei primi due capi d’imputazione. 2.1. Va premesso che il patrimonio sociale costituisce l’universalità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società e rappresenta, sul piano strutturale, l’espressione economico giuridica dell’organizzazione imprenditoriale. Esso è inizialmente formato dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, ma è destinato a subire, nel corso della vita della società, continue modificazioni, tanto 4 sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo, in ragione delle vicende economiche e finanziarie che interessano l’esercizio dell’attività sociale. In tale contesto, è evenienza tutt’altro che infrequente che i soci provvedano a immettere nella sfera patrimoniale della società risorse finanziarie mediante apporti in denaro, funzionali al sostegno dell’attività imprenditoriale. Siffatte erogazioni, tuttavia, non presentano una natura univoca, potendo essere sorrette da cause tra loro eterogenee – quali il conferimento, il finanziamento, il versamento a fondo perduto o in conto capitale, ovvero il versamento in conto futuro aumento di capitale – ciascuna delle quali è connotata da una distinta funzione economico sociale. Poiché dalla qualificazione dell’apporto discendono conseguenze rilevanti sul piano giuridico, segnatamente in ordine al trattamento del credito del socio e alla disciplina applicabile in sede concorsuale o di liquidazione, incombe sul giudice del merito l’onere di accertarne la natura effettiva, attraverso un’indagine di carattere sostanziale, volta a individuare la concreta causa del rapporto negoziale intercorso tra il socio e la società, a prescindere dal nomen iuris adoperato dalle parti (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 1, n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) e l’organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest’ultima rispecchiare l’effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell’interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito e non è censurabile in cassazione, tranne che per violazione delle regole giuridiche da applicare nell’interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregga (cfr. Cass. civ. n. 7980 del 30/3/2007, Rv. 595814; Cass. civ., n. 7692 del 31/3/2006, Rv. 588234). 2.2. Ciò considerato, la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207) ha efficacemente sintetizzato in categorie descrittive le differenti discipline riferibili alle diverse figure di erogazioni, distinguendo tra conferimenti, finanziamenti dei soci, versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) e versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale. I primi, i conferimenti, sono apporti di capitale di rischio che entrano immediatamente a comporre il capitale sociale nominale e, quindi, possono essere restituiti ai soci solo all’esito della liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 cod. civ.) oppure, nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione reale del capitale sociale. In termini sostanzialmente analoghi, per quel che rileva in questa sede, sia i versamenti a fondo perduto o versamenti in conto capitale (da iscriversi nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve che l’assemblea può 5 discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale), sia i versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale (dove la dazione del denaro è finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva ‘rinuncia’, che il socio realizzerà dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione: Cass. civ., 24/07/2007, n. 16393, Rv. 599427). In entrambe le ipotesi non sorge, in capo al socio finanziatore, alcun diritto soggettivo alla restituzione di quanto versato: nel primo caso perché l’apporto del socio produce l’acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme in termini analoghi al capitale di rischio;
nel secondo caso perché l’eventuale diritto alla restituzione (nelle ipotesi in cui l’aumento non sia operato) è conseguenza non già di un ipotetico diritto del socio al rimborso, ma alla successiva mancanza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale (originariamente finalizzata al successivo aumento di capitale). Da tali ipotesi si distinguono, logicamente, i finanziamenti, che, al contrario delle somme erogate a titolo di capitale di rischio, sono mere contribuzioni in denaro riconducibili allo schema contrattuale del mutuo;
generano, quindi, crediti che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini “contrattualmente” convenuti. 2.3. Alla luce di quanto sinteticamente osservato in precedenza e ai fini che in questa sede rilevano, diviene, quindi, essenziale accertare la natura dell’erogazione poiché l’eventuale restituzione ai soci di quanto versato a titolo di capitale di rischio, configurandosi come un pagamento non dovuto, da un canto, rende gli amministratori responsabili dei danni arrecati alla società e ai suoi creditori, dall’altro, dichiarato il fallimento, integra una condotta oggettivamente distrattiva, sostanziandosi non già in un alterazione dell’ordine dei pagamenti dei diversi crediti, ma in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale destinata a garanzia delle ragioni creditorie. Viceversa, la restituzione ai soci di quanto versato a titolo di finanziamento, in linea di principio, può alterare l’ordine dei pagamenti (e, quindi, integrare una condotta di bancarotta preferenziale), ma non ha alcuna valenza distrattiva, sostanziandosi – ove effettuata secondo le previsioni contrattuali nella soddisfazione di un credito liquido ed esigibile. 2.4. Ciò considerato, tuttavia l’art. 2467 cod. civ. dispone che il “rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ove siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una 6 situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. La norma dettata per le società a responsabilità limitata, ma applicabile anche a società di tipo diverso, in considerazione dell’esplicito disposto di cui all’art. 2497 quinquies cod. civ., laddove, come nel caso in esame, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, le condizioni della società siano note al finanziatore (Cass. civ., n. 16291 del 20/6/2018, Rv. 649534; Cass. civ., n. 14056 del 07/07/2015, Rv. 635830) ha una evidente funzione protettiva delle ragioni creditorie perché mira ad evitare che il socio, ricorrendo allo strumento atipico del prestito, trasferisca il rischio d’impresa, derivante dalla prosecuzione dell’attività, sugli stessi creditori, garantendosi il concorso nella ripartizione della massa attiva per il rimborso di una somma che, pur formalmente erogata a titolo di finanziamento, per le particolari condizioni economiche della società, doveva essere erogata a titolo di capitale di rischio. In questi termini, quindi, pur se i finanziamenti anomali rimangono prestiti e non divengono per ciò solo apporti di capitale (Cass. civ., n. 29325 del 22/12/2020, Rv. 660207), la loro postergazione (che opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali: Cass. civ. Sez. 1, n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252) rende il credito restitutorio del socio finanziatore non esigibile, rappresentando una delle situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. un impedimento alla restituzione della somma mutuata, persistente sino a quando non sia stata superata la situazione di difficoltà economico finanziaria prevista dalla norma (Cass. civ., n. 12994 del 15/5/2019, Rv. 654252). Sicché, anche in questo caso, ove sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina indicata nell’art. 2467 cod. civ., l’eventuale restituzione ai soci integra una condotta oggettivamente distrattiva sostanziandosi il pagamento di un credito inesigibile in un pagamento non dovuto e, quindi, in una concreta sottrazione di un’entità patrimoniale dalla massa destinata alla soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872; Sez. 5, n. 25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 27757). La postergazione, infatti, come è stato lucidamente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Mascellani, Rv. 271775), non individua un diverso grado del credito restitutorio, ma rendendo esigibile la pretesa solo all’esito dell’integrale soddisfazione di ogni altro creditore (quando, di fatto, cessa ogni esigenza di garanzia delle loro ragioni e quindi della stessa possibilità di ipotizzare un concorso) – accomuna le ragioni creditorie del socio con quelle sue proprie connesse al capitale di rischio, equiparando i finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società indicate nel comma dell'art. 2467 7 cod. civ. agli apporti destinati a capitale (Sez. 5, n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014). Sicché, ciò che vale per i "conferimenti in conto capitale" effettuati sulla base dell'atto costitutivo della società o di una specifica delibera assembleare vale, stante l'identità di ratio e di disciplina, anche per i "finanziamenti" effettuati durante la vita societaria che — per essere postergati rispetto alla soddisfazione di tutti gli altri creditori — abbiano natura surrogatoria rispetto ai conferimenti in conto capitale, con i quali condividono la qualità e la natura di capitale di rischio (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Esposito, Rv. 273925). 2.5. Tanto però, presuppone che sia stata accertata la sussistenza di una delle due ipotesi indicate nell’art. 2467 cod. civ., entrambe afferenti al momento genetico del finanziamento;
ossia che sia stato concesso: a) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Ebbene, i giudici di merito hanno dato atto della sussistenza dei presupposti di operatività dell’art. 2467 cod. civ., desumendo l’esistenza di uno stato di squilibrio patrimoniale dalla pacifica circostanza del contestuale versamento, in conto futuro aumento di capitale, di una somma di pari importo;
somma che, in sé, non era in grado neanche in astratto di risanare il disavanzo, non entrando nel patrimonio della società e dando diritto alla sua restituzione in caso di non avveramento della condizione (e, quindi, ove non si proceda alla delibera di aumento nei termini previsti). Ha poi fatto riferimento alle condizioni economiche nelle quali versava la società al momento della restituzione del finanziamento (nel 2008, quando la società era ormai prossima a presentare domanda di concordato preventivo, effettivamente depositata nel luglio 2009), dell’importo (rimborsato per 146 mila euro nel 2008 e per 52 mila nel 2009), dei rapporti tra la beneficiaria della restituzione, Casa Finanziaria s.r.l., e la fallita, della quale era socio di maggioranza (entrambe riconducibili al TA, il quale, al momento della distrazione, era amministratore unico, contemporaneamente, sia della B.C.D., che della socia Casa Finanziaria). Tanto, alla luce di quanto considerato, dà conto della natura distrattiva della condotta contestata e, con essa, dell’infondatezza dei relativi motivi di censura. 3. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene alle plurime compensazioni effettuate tra il 24 luglio 2009 e il 31 marzo 2010; operazioni in relazione alle quali la difesa deduce, da un canto, la differente qualificazione (prospettata in termini 8 di bancarotta preferenziale) e, dall’altro, la loro legittimità, avvenuta in pendenza di procedura concordataria e, quindi, sotto il controllo dei commissari giudiziali. Le censure sono entrambe, complessivamente, infondate. In linea di principio, muovendo dal dato normativo, l’art. 56 l. fall. (applicabile anche al concordato preventivo stante l’espresso richiamo operato dall’art. 169 l. fall.) stabilisce che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”. La norma costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum, poiché consente ad alcuni creditori di soddisfarsi integralmente “fuori concorso” vedendosi integralmente soddisfatto il proprio credito attraverso la parallela estinzione di un corrispondente debito, evitando, così, il comune pagamento in moneta fallimentare;
presuppone, però, oltre all’omogeneità delle reciproche posizioni, anche l’anteriorità dei rispettivi fatti genetici rispetto al fallimento. In assenza di tale dato, la compensazione non può essere operata, risolvendosi – ove posta in essere – non già in una mera alterazione dell’ordine dei pagamenti, bensì in un indebito pagamento dell’eccedenza del credito soddisfatto rispetto a quanto, in ipotesi, il creditore avrebbe percepito in moneta fallimentare. Ebbene, in concreto, la compensazione ha avuto per oggetto crediti vantati dalla BCD per forniture effettuate in pendenza di domanda di concordato, utilizzati, attraverso le contestate compensazioni, per soddisfare integralmente un credito antecedente. Ed in questi termini, quindi, la relativa distrazione e la conseguente infondatezza dell’assunto difensivo. E la circostanza per cui i crediti utilizzati fossero comunque antecedenti all’inizio del contratto di affitto con la WC (fonte della provvista concordataria) e quindi riguardasse rapporti estranei alla piano concordatario è dato del tutto irrilevante (tra l’altro, logicamente inevitabile): ciò che conta è che (anche) il fatto genetico del credito portato in compensazione sia antecedente alla domanda di concordato, unico momento nel quale si cristallizzano la consistenza patrimoniale e su questa consistenza si delineano ed operano i principi che presidiano la responsabilità patrimoniale. Ed è appena il caso di rilevare come a nulla rileva il controllo operato dal commissario giudiziale, in sé, comunque, non incidente sulla responsabilità dell’amministratore e, comunque, limitato al corretto adempimento del piano concordato con i creditori. 4. Fondate, invece, le censure afferenti al trattamento sanzionatorio. Questa Corte è consapevole che il giudizio di bilanciamento costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, 9 implicando un apprezzamento in fatto e una conseguente valutazione discrezionale, quindi, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E la Corte d'appello, nel valutare il relativo motivo d'impugnazione, ha evidenziato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, motivando specificamente in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, esclusa in considerazione delle articolate e obiettivamente subdole modalità di realizzazione della bancarotta, realizzata con operazioni di distrazione che andavano a favorire altri soggetti societari riconducibili sempre alla persona del TA. E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge, per come si è detto, al sindacato di legittimità. Ma, nel contempo, la Corte ha ritenuto congruo anche un aumento a titolo di continuazione;
statuizione incompatibile con l’intervenuta compensazione tra le ritenute aggravanti (e, fra queste, anche i più fatti di bancarotta) e le riconosciute attenuanti generiche e ontologicamente inipotizzabile (ove intesa ai sensi dell’art. 81 cod. pen.) a fronte dell’unicità della procedura concorsuale all’interno della quale si sono manifestate le condotte (Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, Dalla Torre, Rv. 261346). 5. Si impone, quindi, limitatamente a tale specifico profilo, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 1° aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LE UO IC TO TA CA