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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti MAteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3451/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 04/07/1983, residente in [...]12/2, GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARATTINI
EL (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti
E
C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
FRANCIA, il 07/09/1984, residente in [...]28UNI, GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ADDABBO
RA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._4
da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con il quale hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento delle figlie minori Per_1
e avute nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza Per_2 more uxorio e regolarmente riconosciute da entrambi i genitori;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno confermato le condizioni concordate con il ricorso introduttivo, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che dalla relazione dalle parti risultano nate le figlie minori nata in Genova in [...] Per_1
25/1/2015 e nata in [...] in data [...]; Per_2
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 04/07/1983
e C.F. , nata a [...], Parte_2 C.F._3
FRANCIA, il 07/09/1984,
1. affidamento e collocazione delle figlie minori - Le figlie minori e Per_1
vengono affidate in regime di affidamento condiviso ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocazione abitativa paritetica. La sola residenza anagrafica viene fissata presso la casa materna, ad oggi stabilita in Genova Salita
Multedo 28 uni;
2. regolamentazione delle frequentazione - Ferma restando la possibilità in capo ai genitori di concordare una diversa regolamentazione dei giorni infrasettimanali e non, di rispettiva spettanza, anche in considerazione delle esigenze delle minori e di quelle lavorative di ciascuno di essi, i ricorrenti stabiliscono che le figlie trascorreranno presso la madre il periodo compreso fra il venerdì mattina ed il venerdì della settimana successiva, e con il padre le stesse giornate della settimana successiva e così a seguire;
3. trasferte di lavoro e viaggi - I ricorrenti sin d'ora precisano che il regime testé individuato potrà subire variazioni per l'ipotesi di trasferte lavorative e/o eventuali viaggi della signora e del sig. : Parte_2 Parte_1
i genitori, per l'ipotesi di trasferte e/o viaggi, potranno trascorrere con le figlie i tre giorni antecedenti alla partenza e i tre successivi al loro rientro e ciò per un numero massimo di due trasferte e/o viaggi l'anno. Se la trasferta e/o viaggio di uno dei due genitori dovesse coincidere con giornate lavorative di competenza dell'altro genitore, quest'ultimo assicurerà i pernottamenti delle bambine usufruendo, solo durante il giorno, laddove necessario, di eventuali babysitter il cui costo rimarrà a carico del genitore in trasferta lavorativa o in viaggio;
4. festività e ricorrenze - Relativamente alle ricorrenze e festività nel corso dell'anno:
1. Natale - la Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 l'altro in alternanza di anno in anno. Le ulteriori giornate di vacanza che le bambine avranno nel periodo natalizio, saranno suddivise in blocchi dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio che e Per_1 Per_2
trascorreranno in alternanza, di anno in anno, con uno dei due genitori in modo tale che il primo anno le bambine trascorrano il primo periodo con l'uno ed il secondo anno con l'altro genitore (e ciò a prescindere dalla settimana di spettanza). Le Parti danno atto del fatto che la NOa potrà trascorrere la Pt_2
propria settimana di competenza con le minori durante il periodo natalizio in
Francia, presso la propria famiglia.
2. Pasqua e Pasquetta - Con un genitore o l'altro in base alla settimana di spettanza in cui cadranno dette festività; 3.
Compleanni delle bambine - Il pranzo del Compleanno delle bambine con un genitore e la cena con l'altro (in alternanza di anno in anno).
4. Estate - Fra l'1 luglio ed il 31 luglio vige il regime di frequentazione ordinario. Il periodo tra il 1 agosto e l'inizio della scuola, sarà suddiviso in modo paritetico con ciascun genitore, con periodi consecutivi massimi di 15 giorni, che ciascuna parte si impegna a comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio. Dunque ciascun anno il periodo che e trascorreranno con ciascun genitore a Per_1 Per_2
partire dal mese di agosto è pari a giorni 15 consecutivi: trascorsi i primi 15 giorni con un genitore le bambine trascorreranno i successivi 15 con l'altro e così via. Anche in questo caso si applicherà il criterio dell'alternanza: se le bambine trascorreranno, il primo anno, i primi quindici giorni di vacanza con il padre,
l'anno successivo saranno passati con la madre e così via. I genitori danno atto del fatto che le bambine trascorreranno da sole al campo scout una settimana nel mese di agosto. Rimane fatta salva ed impregiudicata la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente anche alla luce dei desideri espressi dalle figlie ed anche con riferimento alla possibilità che le stesse possano eventualmente trascorrere nel mese di luglio periodi consecutivi di quindici giorni con il padre al fine di usufruire delle abitazioni di villeggiatura in uso alla famiglia del medesimo. Le
Parti danno atto e riconoscono che il prossimo mese di luglio (2025), e Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 trascorreranno quindici giorni consecutivi con il signor Per_2 Parte_1
e i restanti 15 giorni con la signora 5. Terminato il
[...] Parte_2
periodo estivo e quello delle vacanze natalizie riprenderà il regime ordinario e le figlie trascorreranno la prima settimana con il genitore con cui non si trovavano negli ultimi giorni di vacanza.
5. mantenimento delle figlie minori - Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie delle figlie in occasione dei periodi che le figlie trascorreranno con il genitore. Le spese straordinarie obbligatorie di cui al verbale ex art. 47 O.G. sottoscritto dai Giudici della IV Sez. Civile del Tribunale di Genova in data 15/9/2016, che le parti dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dai rispettivi legali, sono a carico delle parti come per legge nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
6. assegno unico universale - L'assegno unico universale sarà integralmente percepito dalla signora Parte_2
7. questioni patrimoniali tra le Parti:
1. la signora si impegna ed obbliga a trasferire al signor Parte_2
, che accetta, a sistemazione dei rapporti nati nel corso della di loro Parte_1
convivenza, la quota di sua esclusiva proprietà pari ad 1/2 dell'immobile sito in
Genova, Via Buonarroti 2/6 (così censito al N.C.E.U. di Genova: Sez urb. RIV,
Foglio 36, Particella 357, Subalterno 5, Rendita euro 477,72, Zona censuaria 4,
Categoria A3, Classe 3, Consistenza 5,0 vani, Superficie 85 mq) e la quota di sua esclusiva proprietà pari ad 1/100 dell'immobile sito in Genova, Via Cesare
Cabella 12/2 (così censito al N.C.E.U. di Genova Sez. Urb. GEC Foglio 13
Particella 338, Sez. Urb. GEC Foglio 13 Particella 337 Subalterno 2, Rendita: euro 1.575,19, Zona censuaria 1, Categoria A2, Classe 2, Consistenza 10,0 vani,
Superficie 183 mq, totale escluse aree scoperte 177 mq) acquistati in costanza di convivenza, entro e non oltre un anno e mezzo dalla pronuncia del decreto con cui il Tribunale di Genova omologa o prende atto delle condizioni indicate dai ricorrenti, a cura e spese integrali a carico del sig. ; Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 2. entro e non oltre il giorno del rogito notarile, e/o contestualmente allo stesso, previsto per il trasferimento dei beni immobili di cui al punto precedente, il
NO si impegna ed obbliga ad accollarsi integralmente, con accollo Parte_1
liberatorio o con accensione di nuovo mutuo o con estinzione integrale dello stesso da parte del NO , il mutuo residuo contratto il 21.11.2016 Parte_1
con la CA ES SA LO (mutuo n. 6136 rep.
4.460 raccolta mutuo n.
OE53074833665), con totale liberazione, sia sostanziale che formale, della
NOa Pt_2
3. a far data dal deposito del presente ricorso e sino al definitivo accollo
(liberatorio), e/o al nuovo mutuo e/o alla completa estinzione dello stesso che dovranno avvenire e entro e non oltre il rogito notarile, il mutuo verrà pagato in via esclusiva ed integrale dal NO , il quale richiederà il Parte_1
trasferimento dell'addebito dell'intera rata sul proprio conto corrente esclusivamente a lui intestato presso l'Istituto di credito di competenza, con rinuncia a domandare la ripetizione della quota parte astrattamente spettante alla
NOa con impegno ed obbligo a manlevare e tenere indenne la NOa Pt_2
da qualsivoglia spesa o contribuzione riferita a tale voce dal momento del Pt_2
deposito in avanti, fino alla completa estinzione;
4. la signora a far data dal deposito del presente ricorso, è esentata Parte_2
dal pagamento di ogni e qualsiasi spesa relativa e/o connessa agli immobili meglio individuati ai punti precedenti che rimarranno ad esclusivo carico del sig.
. Quest'ultimo, più precisamente, si impegna ed obbliga a Parte_1 farsi carico di tutte le spese pregresse, presenti e future anche in relazione all'amministrazione ordinaria e all'amministrazione straordinaria dei beni, nonché agli oneri, imposte e tributi, che sono e saranno di esclusiva sua competenza, con rinuncia a domandare qualsivoglia contribuzione alla NOa che Pt_2
accetta;
5. l'autovettura in uso ai ricorrenti modello Mercedes targa EP856XX intestata a e acquistata dai ricorrenti in costanza di convivenza, CP_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 rimarrà nella disponibilità del sig. che, entro e non oltre il Parte_1
30/9/2025, provvederà ad eseguire, a sue spese, il passaggio di proprietà dell'autovettura in suo favore, corrispondendo alla signora un importo Pt_2
pari alla metà del prezzo medio individuato dal mensile Quattroruote per autovetture analoghe a quello che sarà indicato dal rivenditore – MA Cars – dal quale è stata acquistata l'autovettura al quale, in quanto figura di fiducia di entrambe la parti, sarà incaricato per formulare una valutazione del valore dieci giorni prima del passaggio di proprietà, con impegno ed obbligo da parte del
NO a versare alla NOa la liquidità corrispondente alla Parte_1 Pt_2
stima entro e non oltre, al più tardi in concomitanza, al passaggio di proprietà che dovrà avvenire entro il 30/9/2025. Nel periodo compreso fra il deposito del presente ricorso ed il passaggio di proprietà dell'autovettura in favore del sig.
, ciascuno dei ricorrenti potrà utilizzare l'autovettura, previo accordo. Parte_1
Le spese inerenti la gestione del bene, carburante escluso, saranno suddivise fra i ricorrenti in ragione del 50% ciascuno fino al passaggio di proprietà in favore del sig. . Parte_1
8. Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per le figlie minori.
9. Con il corretto ed integrale adempimento di tutte le condizioni sopra descritte, le parti non avranno nulla a che pretendere, reciprocamente.
10. Le spese vengono compensate fra le parti-
I difensori hanno dichiarato di rinunciare alla solidarietà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7