Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2024 e vertente
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Maria D' Arcangeli e Parte_1 dall' avv. Roberto De Blasiis, giusta delega in atti;
-Attori opponenti
, rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso Parte_2
Rachino, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2140 /2021 notificato in data 17.01.2022;
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del 17.09.2024 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le era stato loro ingiunto il pagamento immediato della somma di € 1.250.845,11 oltre
la pretesa originava da plurimi crediti vantati nei confronti di e Controparte_2 precisamente: sino a concorrenza di € 446.853,50, quale saldo debitore del c/c
631058.90 alla data di chiusura (9 novembre 2021); sino a concorrenza di €
498.436,00, quale saldo debitore del conto anticipi import SI 108500619 alla data di chiusura (9 novembre 2021); sino a concorrenza di € 305.555,61, quale residuo debito alla data del 31 gennaio 2020 del finanziamento chirografario n. 741939377,54; ha dedotto inoltre l'opposta che aveva prestato fideiussione a garanzia Parte_1 dell'adempimento degli obblighi assunti dalla società debitrice sino a concorrenza della somma di € 2.190.000,00; nonostante la revoca del 9 novembre 2021 di tutti gli affidamenti accordati e il recesso dai rapporti intrattenuti, la non aveva ottenuto CP_1 il rientro dall'esposizione debitoria maturata dal debitore principale.
Nel proporre opposizione la eccepiva: 1) Nullità parziale del contratto Parte_1
di fideiussione per contrasto con norme imperative (l. 287/90). Decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ.; 2) infondatezza della pretesa creditoria della CP_1 sotto il profilo del quantum con particolare riferimento all'applicazione di tassi di interesse
Si costituiva l' Istituto di Credito opposto contestando tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell' art
649 cpc ( ord. del 7.06.2022), la causa, istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, all' udienza del 17.09.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c ( Cass. civ. ord. n.363/2019). L' eccezione di nullità parziale ex art 1419 c.c. del contratto di fideiussione omnibus prestato dall' odierna opponente in data 22.05.2015 ( allegato 14 fascicolo monitorio)
è fondata e merita accoglimento con specifico riferimento, per quel che rileva in questa sede, alla clausola di cui all' art 6 del suddetto contratto in merito alla deroga al regime legale di cui all' art 1957 c.c ..
Sul punto è opportuno richiamare quanto già statuito con ordinanza del 7.06.2022, ovvero, testualmente “rilevato che l' eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese sollevata dall' opposta, per effetto dell' eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust proposta dall' opponente, possa essere definita unitamente al merito;
sul punto va osservato che per costante giurisprudenza di merito, la circostanza che l'art. 33 della legge 1990 n. 287 sancisca la riserva di competenza solo per il diritto fatto valere in via di “azione”, esclude di per sé che l'eccezione di nullità della fideiussione svolta con l'opposizione
a decreto ingiuntivo possa comportare uno spostamento di competenza, collocandosi,
l'eccezione, fuori dal campo di operatività di detta norma: La semplice eccezione, inoltre, non potrà implicare uno spostamento di competenza ogniqualvolta, come nella fattispecie, non sia ravvisabile una precisa ed esplicita domanda di parte per una autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione di nullità della fideiussione;
anche qualora si potesse ravvisare una domanda del genere, nessuno spostamento di competenza potrebbe ammettersi se non dimostrando che l'istante sia portatore di un interesse concreto, travalicante quello relativo al giudizio in corso, a far valere in via autonoma le conseguenze del giudicato di nullità anche al di fuori dello specifico processo;
rilevato che con sentenza n. 41994/2021 le S.U. della Cassazione hanno affermato il principio secondo cui con contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti;
l' opponente, quale corollario di tale principio, ne vorrebbe far discendere la conseguente nullità della clausola di cui all' art 6 del contratto di garanzia allegato atteso che la pattuizione relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nel contratto in esame è la copia pedissequa della clausola dichiarata contraria alla disciplina antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia; inoltre, il contratto de quo conterrebbe anche le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, anch'esse dichiarate illegittime;
rilevato che nella fattispecie è incontestato e provato documentalmente che la debitrice principale società ha presentato domanda di concordato CP_2
preventivo pubblicata sul registro delle Imprese in data 22.06.2020 ( all. 5) con conseguente scadenza dell' obbligazione principale di cui alla pretesa monitoria ex art 169, 55 comma 2 del RD 267/1942 e conseguente onere dell' Istituto di Credito di agire giudizialmente ai sensi dell' art 1957 c.c. nei confronti della debitrice principale;
rilevato che la Banca opposta non ha documentato di avere intrapreso alcuna tempestiva iniziativa nei confronti della predetta società, adempimento che sembrerebbe necessario a seguito della “reviviscenza” dell' art 1957 c.c..”
Nella fattispecie, va preliminarmente osservato che la garanzia prestata dalla Parte_1
[... è qualificabile come fideiussione omnibus -fattispecie contrattuale oggetto di scrutinio della S. C. nella pronuncia citata- e non costituisce una fideiussione specifica, in quanto non accede ad uno specifico rapporto, ma garantisce qualsiasi obbligazione contratta dalla debitrice principale nei confronti dell' Istituto di Credito.
Inoltre, va dato atto che l' opponente sin dall' atto introduttivo ha fornito la prova sullo stesso gravante dei fatti costitutivi della nullità eccepita attesa la produzione in giudizio, del provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, oltre che del contratto di fideiussione omnibus (all. 14 fascicolo monitorio) Difatti il primo costituisce un provvedimento amministrativo, emesso da un'Autorità Indipendente, che, in quanto tale, è sottratto al principio iura novit curia, in quanto ontologicamente privo del carattere normativo;
il secondo costituisce, invece, un provvedimento di un'associazione di categoria, che non può essere di cui si inferisce la nullità a valle;
il terzo si rivela necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione attenzionata a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, con il predetto provvedimento n. 55/2005.
Acclarata dunque l' effettiva riproduzione e trasfusione nell' art 6 del contratto allegato della clausola derogatoria all' art 1957 c.c., di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, ne consegue la nullità parziale derivata della fideiussione omnibus prestata, di cui è causa, con conseguente riespansione della disciplina codicistica in termini di scadenza dell' obbligazione principale. Ai fini della valutazione nel merito della dedotta eccezione di decadenza ex art 1957
c.c, va osservato che l'art. 169 R.D. 267 del 1942 stabilisce che alla domanda di presentazione del concordato preventivo si applica, tra gli altri, l'art. 55 del medesimo decreto, ai sensi del quale “i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento”; dunque, alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, i debiti si dovevano considerare scaduti, sicchè tale data costituisce il “ dies a quo” dal quale fare decorrere il termine semestrale previsto dall' art 1957 c.c. affinchè il creditore potesse far valere le sue istanze nei confronti del debitore principale e poter quindi agire anche nei confronti del fideiussore.
Sul punto l' opposta vorrebbe far decorrere tale termine dalla data di apertura della procedura di concordato ( 25.01.2021), e considera quindi tempestiva la dichiarazione di credito dell' 11.04.2024 in riscontro all' avviso dei creditori di cui all' art 171 commma II effettuato dal commissario giudiziale.
Diversamente, alla luce del chiaro tenore del dato normativo, a decorrere dalla presentazione della domanda di concordato di ( rectius dalla sua Controparte_2
pubblicazione sul Registro delle Imprese il 22 giugno 2020 doc. 5) decorreva il termine affinchè il creditore “ rivolgesse le proprie istanze nei confronti del debitore principale”, ( anche in via stragiudiziale, trattandosi di contratto autonomo di garanzia); pertanto alla data 22 dicembre 2020 è decorso il suddetto termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ.
Ne consegue che non può considerarsi tempestiva la dichiarazione di credito dell' Contr 11.04.2024 della in riscontro all' avviso dei creditori di cui all' art 171 commma II effettuato dal commissario giudiziale
Tale principio si coniuga peraltro con la circostanza che della domanda di ammissione al concordato, ne era stata data pubblicità legale e conoscibilità a terzi mediante pubblicazione nel registro Imprese e dunque l' opposta era in grado di prenderne conoscenza;
inoltre, l' opposta aveva comunque gli strumenti di tutela giudiziaria del proprio credito, atteso che il decreto ingiuntivo può essere concesso anche in danno di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo. La procedura di concordato preventivo infatti preclude le azioni esecutive ma non quelle di accertamento o di condanna sicchè il creditore avrebbe potuto ottenere il decreto ingiuntivo anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato coltivando le proprie istanze dei confronti del debitore principale. Ne consegue che anche la revoca degli affidamenti comunicata in data 9.11.2021 alla debitrice principale e alla garante è atto inefficace e tardivo, sia in relazione alla presentazione della domanda di ammissione al preventivo sia anche in relazione alla data di apertura della procedura (25.01.2021), atteso che i debiti ex art 55 della Legge
Fallimentare erano da considerarsi già scaduti in data 22.06.2020 ( data di presentazione della domanda di concordato).
Alla luce di quanto sopra consegue la decadenza dell' opposta dall' escussione della fideiussione omnibus di cui è causa, in ragione della tardività delle istanze rivolte nei confronti del debitore principale alla luce dell' applicazione della disciplina di cui all' art 1957 c.c. in ragione della nullità dell' art 6 del contratto di fideiussione allegato.
Per l' effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di causa in ragione della controvertibilità e complessità in diritto delle questioni affrontate, ai sensi dell' art 92 cpc meritano compensazione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l' opposizione e per l' effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
Compensa le spese di causa.
Latina, 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli