Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 32
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica dal giudice Dr. Alfonso Piccialli. Le parti in causa sono una società, che ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo, e una banca, convenuta opposta. L'attore contestava la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo la nullità parziale del contratto di fideiussione e la decadenza del creditore dall'azione di escussione, mentre la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.

Il giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in particolare per la deroga al regime legale di cui all'art. 1957 c.c. Inoltre, ha stabilito che la banca era decaduta dall'escussione della fideiussione a causa della tardività delle sue istanze nei confronti del debitore principale, in seguito alla presentazione della domanda di concordato preventivo. La sentenza ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese di causa, evidenziando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 32
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 32
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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